Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 9 febbraio 2006 |
Riconoscimento del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali; Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999; Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.; Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero; Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»; Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»; Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela; Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera b) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra e' stata eseguita su entrambe le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando le dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e le attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l. L'organismo di controllo citato e' autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» con decreto ministeriale 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, successivamente prorogato e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» con decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, successivamente prorogato; Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, per l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e per l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»; Decreta: Art. 1. Lo statuto del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa n. 1, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). |
| Art. 2. 1. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sull'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996 e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996. 2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco». |
| Art. 3. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 4. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato. |
| Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I costi dell'attivita' svolta dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, che interessa esclusivamente una delle indicazioni geografiche protette per le quali il consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla indicazione geografica protetta cui e' rivolta l'attivita' del consorzio. 3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera b) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela. |
| Art. 6. 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre |
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