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| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 9 febbraio 2006 |  | Riconoscimento  del  Consorzio  tutela  radicchio  rosso di Treviso e variegato  di Castelfranco e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni  di  cui  all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma  17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio istante;
 Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto  il  decreto  4 maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee L. 163  del  2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee L. 163  del  2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata la indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    Variegato   di Castelfranco»;
 Vista  l'istanza presentata dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso  e  variegato di Castelfranco, con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa  n.  1,  intesa  ad  ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge  n.  526/1999, sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso  di Treviso» e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;
 Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;
 Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei  soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera   ortofrutticoli   e  cereali  non  trasformati,  individuata all'art.  4 lettera b) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i   2/3  della  produzione  controllata  dal  predetto  organismo  di controllo,  nel  periodo significativo di riferimento. La verifica di cui  sopra  e'  stata eseguita su entrambe le indicazioni geografiche protette   tutelate,   valutando   le  dichiarazioni  presentate  dal consorzio  richiedente  e  le  attestazioni rilasciate dall'organismo privato  CSQA - Certificazioni S.r.l. L'organismo di controllo citato e' autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla indicazione geografica   protetta   «Radicchio  Rosso  di  Treviso»  con  decreto ministeriale  12 giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 151 del 2 luglio 2003, successivamente prorogato   e   sulla   indicazione  geografica  protetta  «Radicchio Variegato  di  Castelfranco»  con decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, successivamente prorogato;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza  dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le attivita' di salvaguardia   delle   D.O.P.  e  delle  I.G.P.  da  abusi,  atti  di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette    nel   territorio   di   produzione   e   in   quello   di commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio   tutela   radicchio   rosso  di  Treviso  e  variegato  di Castelfranco  al  fine  di  consentirgli  l'esercizio delle attivita' sopra  richiamate  e  specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, per l'indicazione geografica protetta «Radicchio  Rosso di Treviso» e per l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto  del  Consorzio  tutela  radicchio  rosso  di Treviso e variegato  di  Castelfranco, con sede in Treviso, presso la Camera di commercio,  industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa n. 1,  e'  conforme  alle  prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Consorzio  tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco  e'  riconosciuto  ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge  21 dicembre  1999,  n.  526  ed  e'  incaricato di svolgere le funzioni  previste  dal  medesimo  comma, sull'indicazione geografica protetta  «Radicchio  Rosso  di  Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996 e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996.
 2.  Gli  atti  del  consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la  I.G.P.  «Radicchio  Rosso  di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco».
 |  |  |  | Art. 3. Il  Consorzio  tutela  radicchio  rosso  di  Treviso e variegato di Castelfranco  non  puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti  interni,  senza  il  preventivo  assenso  dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Consorzio  tutela  radicchio  rosso  di  Treviso e variegato di Castelfranco  puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con  l'art.  2  del  presente  decreto,  l'attivita' di autocontrollo svolta   dai   propri   associati  e,  ove  richiesto,  dai  soggetti interessati   all'utilizzazione  della  I.G.P.  «Radicchio  Rosso  di Treviso»  e  della  I.G.P.  «Radicchio Variegato di Castelfranco» non associati,  a condizione  che  siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio   tutela   radicchio   rosso  di  Treviso  e  variegato  di Castelfranco  sono  ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei  costi  derivanti  delle  attivita'  dei consorzi di tutela delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  I  costi  dell'attivita'  svolta dal Consorzio tutela radicchio rosso   di   Treviso  e  variegato  di  Castelfranco,  che  interessa esclusivamente  una  delle  indicazioni  geografiche  protette per le quali  il  consorzio  stesso  risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente  dei  soggetti interessati alla indicazione geografica protetta cui e' rivolta l'attivita' del consorzio.
 3.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della I.G.P. «Radicchio  Rosso  di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera   ortofrutticoli   e  cereali  non  trasformati,  individuata all'art.   4   lettera   b)   del  decreto  12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.,  sono tenuti a sostenere  i  costi  di  cui  al  comma  precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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