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| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 febbraio 2006 |  | Estensione  delle  indicazioni  terapeutiche  del medicinale «Aldara» (imiquimod)  «Trattamento dei carcinomi basocellulari superficiali di piccola  dimensione  nei  pazienti  adulti  (BBC)»,  autorizzata  con decisione   della   Commissione   europea  in  data  13 luglio  2004. (Determinazione n. 79/2006). |  | 
 |  |  |  | Titolare  A.I.C.:  Laboratoires  3M  Sante'  Boulevard  de l'Oise F-95029 Cergy Pontoise Cedex Francia. Rappresentante  in  Italia:  3M  Italia S.p.A., via S. Bovio, 3 - 20090 S. Felice Segrate Milano.
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe   e   del   prezzo   in  seguito  a  delle  nuove  indicazioni terapeutiche;
 Visto  il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11/12 ottobre 2005;
 Vista  la deliberazione n. 27 del 17 novembre 2005 del Consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita'  medicinale  ALDARA  (imiquimod)  comprensiva della nuova    indicazione    terapeutica:   «Trattamento   dei   carcinomi basocellulari  superficiali di piccola dimensione nei pazienti adulti (BBC).» e' classificata come segue:
 Confezione:
 Crema  5%  12  bustine monouso 250 mg - A.I.C. n. 034405011/E (in base 10) 10TYNM (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «A»;
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): 51,40 euro;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,83 euro.
 Sconto  obbligatorio  del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. Tetto di spesa (prezzo al pubblico) di 1.949.406 euro per il 1° anno.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RRL:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa, vendibile  al  pubblico  su  prescrizione  di centri ospedalieri o di specialisti.
 |  |  |  | Art. 3. Condizioni e modalita' di impiego
 Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di  cui  all'allegato  2  alla  determinazione  29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 9 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: Martini
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