Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2006
Riconoscimento, al sig. Holst Philip James, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Engineer» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Degree of bachelor of engineering», conseguito presso l'«University of Edinburgh» in data 13 luglio 1994;
Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto all'«Institution of civil engineers» in qualita' di «chartered» come documentato in data 22 novembre 1999;
Preso atto che ha dimostrato esperienza professionale;
Preso atto che il richiedente ha presentato domanda per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia;
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguente materie (scritte e orali): 1) urbanistica, 2) composizione architettonica oltre che su deontologia e ordinamento professionale (solo orale);

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3;
c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale
e) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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