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| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 2 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Holst  Philip  James,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Holst  Philip  James,  nato ad Amburgo (Germania)  il  25 settembre  1970,  cittadino  tedesco e britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo,  il  riconoscimento  del proprio titolo professionale di «Engineer»  conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Degree  of bachelor of engineering», conseguito presso l'«University of Edinburgh» in data 13 luglio 1994;
 Preso  atto  che  il  richiedente  ha dimostrato di essere iscritto all'«Institution  of civil engineers» in qualita' di «chartered» come documentato in data 22 novembre 1999;
 Preso atto che ha dimostrato esperienza professionale;
 Preso   atto   che   il   richiedente  ha  presentato  domanda  per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005;
 Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore  civile  ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al   sig.  Holst  Philip  James,  nato  ad  Amburgo  (Germania)  il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa, quale titolo valido per l'accesso  all'albo  degli  «ingegneri»  -  sezione A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia;
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale scritta  e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per  un  periodo  di  un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto;
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguente materie (scritte e orali): 1) urbanistica, 2) composizione  architettonica  oltre  che su deontologia e ordinamento professionale (solo orale);
 
 Roma, 2 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda;
 b) la  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3;
 c) l'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia  indicata  nel precedente art. 3 e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
 d) la   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale
 e) tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio  a  mezzo  del presidente dell'ordine provinciale.
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