IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 9 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno;
Decreta
la modifica del primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno: «1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente il Consiglio procedere all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, quarto comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003, n. 262. I componenti supplenti sono: un magistrato di corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, secondo comma, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.». Roma, 15 febbraio 2006
CIAMPI
Ferranti, Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura |