| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
 Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;
 Vista la delibera in data 9 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Superiore  della  Magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno;
 
 Decreta
 
 la modifica del primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno:
 «1.   Subito   dopo  l'elezione  del  Vicepresidente  il  Consiglio procedere  all'elezione  di  sei  componenti  effettivi  e  di  dieci componenti  supplenti  della sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4,  quarto  comma  della  legge  24 marzo  1958, n. 195, e successive modificazioni,  come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della  Corte  costituzionale  22  luglio  2003,  n. 262. I componenti supplenti  sono:  un magistrato di corte di cassazione, con esercizio effettivo   delle   funzioni  di  legittimita';  tre  magistrati  che esercitano  le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28  marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, secondo comma, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n.  195,  come  modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.».
 Roma, 15 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Ferranti,  Segretario  generale del
 Consiglio      Superiore      della
 Magistratura
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