Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 15 febbraio 2006
Modifica del primo comma dell'articolo 3-bis del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la delibera in data 9 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno;

Decreta

la modifica del primo comma dell'art. 3-bis del regolamento interno:
«1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente il Consiglio procedere all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, quarto comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003, n. 262. I componenti supplenti sono: un magistrato di corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, secondo comma, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.».
Roma, 15 febbraio 2006

CIAMPI

Ferranti, Segretario generale del
Consiglio Superiore della
Magistratura
 
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