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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 9 gennaio 2006 |  | Decadenza  della  concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al  totalizzatore  nazionale  ed  a quota fissa n. 1117 del comune di Cagliari,  assegnata  alla  ditta individuale «Agenzia ippica Betting Shop di Pirisi Sonia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 di concerto con
 
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle  politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e
 forestali
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma  78,  della  citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino  della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli,  per  quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visto  l'art.  2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il  Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con gara da espletare  secondo  la  normativa  comunitaria,  le  concessioni  per l'esercizio  delle  scommesse  ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
 Visto  il  decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della  convenzione  tipo  per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
 Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - Serie generale - del 28 settembre  1999,  n.  228,  con  il quale sono state attribuite le concessioni  per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal   decreto   interdirigenziale   2 agosto   2002,   recante  norme disciplinanti  la  ridefinizione  delle  condizioni  economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
 Considerato che con la nota prot. n. 63673 del 16 novembre 2004, ai fini  della  ricognizione  della posizione amministrativa e contabile dei  concessionari  del  servizio  di  raccolta delle scommesse sulle corse  dei  cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n.  147  del  2003,  sono  stati  trasmessi  il  riepilogo  ed i dati analitici  relativi  alle  somme dovute dall'Agenzia «Betting Shop di Pirisi   Sonia»  per  la  regolarizzazione  della  propria  posizione contabile,  con  l'invito  ad  inviare,  entro  quindici giorni dalla ricezione, copia dei versamenti effettuati;
 Considerato   che   nella   medesima   nota   e'  stata  richiamata l'attenzione   sulla   circostanza   che   la  mancata  comunicazione dell'adesione  o  il  mancato  pagamento anche di una sola rata delle somme   indicate   avrebbe   comportato  la  decadenza  dal  rapporto concessorio  e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma  1 e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 piu' volte citato;
 Considerato   che   con  note  n.  2005/5124  del  3 febbraio  2005 indirizzata   alla  societa'  e  n.  2005/5126  del  3 febbraio  2005 indirizzata alla So.Ge.I. S.p.a., e' stata disposta la disattivazione del  collegamento  telematico  della  societa'  concessionaria con il totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche a causa delle gravi e numerose  inadempienze  contabili della medesima ditta analiticamente indicate nella stessa nota del 3 febbraio 2005;
 Vista  la  nota della ditta suindicata, pervenuta il 6 aprile 2005, con la quale e' stata proposta una ulteriore rateizzazione del debito maturato  rispetto  a  quella  prevista  dalla  legge  per il periodo 2000/2003 e dal decreto direttoriale 10 ottobre 2003;
 Vista  la nota in risposta, prot. n. 2005/20440 del 13 aprile 2005, con la quale e' stata fatta presente l'impossibilita' di accettare la proposta di rateizzazione di cui sopra;
 Considerato   che   permane  la  grave  situazione  di  insolvenza, nonostante   le   reiterate  richieste  dell'Amministrazione  per  la regolarizzazione della posizione contabile, rimaste inevase;
 Ritenuto,   quindi,   di  dover  procedere  alla  dichiarazione  di decadenza  della  predetta  societa'  concessionaria per inadempienza degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la  ditta  individuale  Betting  Shop  di  Pirisi  Sonia, con sede in Cagliari  viale  Trieste n. 127/129, dalla concessione n. 1117 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Cagliari.
 2.  Sara'  provveduto  a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,   2001,  2002,  2003,  2004,  2005  e  ad  incamerare,  fino  a concorrenza  dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.
 3.  Avverso  il  presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa,  ricorso  al  T.A.R. competente, rispettivamente entro   centoventi   e   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica all'interessato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 gennaio 2006
 
 Il direttore generale dell'Amministrazione
 autonoma dei mononoli di Stato
 Tino
 
 Il capo del Dipartimento delle politiche
 di sviluppo del Ministero delle politiche
 agricole e forestali
 Cacopardi
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