Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 gennaio 2006
Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1117 del comune di Cagliari, assegnata alla ditta individuale «Agenzia ippica Betting Shop di Pirisi Sonia».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e
forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
Considerato che con la nota prot. n. 63673 del 16 novembre 2004, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute dall'Agenzia «Betting Shop di Pirisi Sonia» per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito ad inviare, entro quindici giorni dalla ricezione, copia dei versamenti effettuati;
Considerato che nella medesima nota e' stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 piu' volte citato;
Considerato che con note n. 2005/5124 del 3 febbraio 2005 indirizzata alla societa' e n. 2005/5126 del 3 febbraio 2005 indirizzata alla So.Ge.I. S.p.a., e' stata disposta la disattivazione del collegamento telematico della societa' concessionaria con il totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche a causa delle gravi e numerose inadempienze contabili della medesima ditta analiticamente indicate nella stessa nota del 3 febbraio 2005;
Vista la nota della ditta suindicata, pervenuta il 6 aprile 2005, con la quale e' stata proposta una ulteriore rateizzazione del debito maturato rispetto a quella prevista dalla legge per il periodo 2000/2003 e dal decreto direttoriale 10 ottobre 2003;
Vista la nota in risposta, prot. n. 2005/20440 del 13 aprile 2005, con la quale e' stata fatta presente l'impossibilita' di accettare la proposta di rateizzazione di cui sopra;
Considerato che permane la grave situazione di insolvenza, nonostante le reiterate richieste dell'Amministrazione per la regolarizzazione della posizione contabile, rimaste inevase;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla dichiarazione di decadenza della predetta societa' concessionaria per inadempienza degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la ditta individuale Betting Shop di Pirisi Sonia, con sede in Cagliari viale Trieste n. 127/129, dalla concessione n. 1117 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Cagliari.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2006

Il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei mononoli di Stato
Tino

Il capo del Dipartimento delle politiche
di sviluppo del Ministero delle politiche
agricole e forestali
Cacopardi
 
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