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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 febbraio 2006 |  | Nuova  disciplina  sull'affidamento  ai  Consorzi  di  gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto. |  | 
 |  |  |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
 
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n.  963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
 Visto  il  decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi  di  gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
 Visto   il   decreto  ministeriale  22 dicembre  2000,  recante  la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 Visto  il decreto ministeriale 14 aprile 2005, recante le modalita' per  il  rinnovo  dell'affidamento  della  gestione  della  pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;
 Considerata  la  necessita' di continuare ad adottare idonee misure per  assicurare l'equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
 Ritenuto  che  la  gestione  e  la  tutela  della risorsa molluschi bivalvi e' finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere  un'equilibrio  tra  sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare;
 Ravvisata  l'opportunita'  di  rafforzare  il  coordinamento  e  la programmazione delle attivita' dei Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi  in  presenza di oggettive condizioni di ampia partecipazione delle imprese abilitate alla pesca dei molluschi;
 Ritenuta  l'opportunita'  di assicurare l'efficacia delle attivita' di  gestione  e tutela dei Consorzi dei molluschi bivalvi, escludendo che  nelle  aree  e  per  le  specie  affidate  ai  Consorzi, possano rilasciarsi  concessioni  a  terzi aventi medesimo oggetto ovvero che sia  consentita  la  raccolta  od il prelievo con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 Ritenuto  che  la  gestione  e  la  tutela  della risorsa molluschi bivalvi e' finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive  del  mare  e,  pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
 Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e l'acquacoltura  che,  nella  seduta  del 2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole;
 Visto  il  decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto  affidate  ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi  dei  decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione,  accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e  precisamente  per  le  seguenti  specie:  vongola  o lupino (Venus gallina,  Dosinia  exoleta),  vongola  o  longone ( Venerupis aurea o Tapes  aureus), Venerupis pullastra, Venerupis rhomboides), fasolaro, (Callista  chione),  cannolicchio  o  cappalunga  (Ensis minor, Solen vagina), cuore (Anthocardia spp.), scrigno di venere (Scapharca spp.) tellina  (Donax  trunculus),  con l'utilizzo della draga idraulica e, limitatamente  al  Mar  lonio  e  al  Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline.
 2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  previste  dalla normativa vigente,  riguardanti gli attrezzi e le misure tecniche relativi alla pesca dei molluschi bivalvi.
 3.  La raccolta dei molluschi di cui al comma 1, nelle aree di mare aperto  per  i  quali  i  Consorzi hanno l'affidamento, e' consentita esclusivamente  alle  unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' con  draga  idraulica in Adriatico e, limitatamente al Mar lonio e al Mar Tirreno, anche con rastrello da natante.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Nelle  aree  di  mare  aperto  nelle  quali  i  Consorzi  hanno l'affidamento  dell'attivita' di gestione e di tutela e nei tratti di mare  in  cui  operano le imbarcazioni aderenti ai medesimi Consorzi, non possono rilasciarsi, per quanto di competenza del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  concessioni demaniali a favore di terzi,  qualora  abbiano ad oggetto l'allevamento o la raccolta delle stesse specie di molluschi bivalvi gestite e tutelate dai Consorzi. A tali  fini  nell'ambito  del  procedimento  di  concessione avente ad oggetto  i  predetti  spazi  il  parere del Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunque negativo.
 2.  Per aree di mare aperto, si intendono le zone marine rientranti nella  competenza  del  Compartimento  marittimo  di  pertinenza  con esclusione delle sacche e delle lagune.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Su  richiesta di almeno il 70% (settanta per cento) per ciascun Consorzio  delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi -  con  attrezzo  draga  idraulica  in Adriatico e anche rastrello da natante  nel  Mar  Ionio  e Mar Tirreno - iscritte nei registri degli uffici  marittimi  ricadenti  nell'area interessata alla gestione, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta apposito decreto con  il  quale la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi affidata ai  Consorzi  di  gestione,  istituiti  e  riconosciuti  ai sensi dei decreti  ministeriali  nn. 44/1995 e 515/1998 e successive modifiche, potra' essere svolta anche a livello intercompartimentale.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  le  aree  ove  insistano un Consorzio di gestione e tutela riconosciuto  ai  sensi  del  decreto  ministeriale n. 44/1995 ed una Organizzazione di produttori pesca riconosciuta ai sensi del Reg. Cee n.  104/2000,  interessati  entrambi  alla  gestione  delle  medesime risorse  di  molluschi bivalvi, comprese fra quelle indicate all'art. 1,  si  applicano  le modalita' di gestione della risorsa determinate dal competente Consorzio di gestione.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  A  parziale  modifica  del decreto ministeriale 14 aprile 2005, l'affidamento  della  gestione  della  pesca  di molluschi bivalvi ai Consorzi   gia'   istituiti  e  riconosciuti  ai  sensi  dei  decreti ministeriali  nn. 44/1995 e 515/1998 e' rinnovata per anni 5 (cinque) secondo le modalita' di cui ai successivi commi.
 2.  La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede  al  rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli Consorzi, in virtu' delle determinazioni adottate  dal  Comitato nazionale ricerca di cui all'art. 3 di cui al decreto  ministeriale  14 aprile  2005, cui e' affidato l'esame della documentazione  prodotta  ai  sensi  dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale.
 3.  La  durata  del  rinnovo  dell'affidamento, ove del caso, sara' ridotto   in   relazione  alle  conclusioni  inerenti  l'esame  della documentazione pervenuta per ogni singolo Consorzio.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 7 febbraio 2006
 
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora
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