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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL DEMANIO |  | DECRETO 31 gennaio 2006 |  | Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'agenzia del demanio
 
 Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni  annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di  L.  1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua  con  potenza superiore a chilowatt 220;
 Visto  l'art.  3  della  citata  legge con il quale si demandava al Ministero  delle  finanze  il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza  dal 1° gennaio 1982, alla revisione delle predetta misura del  sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
 Considerato   che   dal  1° gennaio  2001  tale  revisione  compete all'Agenzia   del  demanio,  istituita  con  decreto  legislativo  n. 300/1999  e  resa  esecutiva  in  virtu'  del decreto ministeriale di protocollo  n. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27 comma 10, con la quale  la  base  di  calcolo  del  sovracanone  prevista  dalla legge 22 dicembre  1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in  Euro  3,50  annui  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media da aggiornarsi,   come   stabilito   dall'art.   3  della  citata  legge 22 dicembre   1980,   n.  925,  sulla  base  dei  successivi  decreti ministeriali;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale  la  base  di  calcolo  del  sovracanone  prevista  dalla legge 22 dicembre  1980,  n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in  Euro  4,50  annui  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;
 Visti   i   decreti   ministeriali   28 novembre  1981,  n.  33199, 19 novembre  1983,  n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987,  n.  33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio  1994,  n.  31661,  26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998,  n.  54504,  30 novembre  1999,  n. 78879, 26 novembre 2001, n. 32482  e  27 novembre  2003,  n. 45223 con i quali la suddetta misura fissa  e'  stata  elevata,  ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:
 dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per kW;
 dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per kW;
 dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per kW;
 dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per kW;
 dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per kW;
 dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per kW;
 dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per kW;
 dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, L. 4.250 per kW;
 dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, L. 4.445 per kW;
 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, L. 4.601 per kW;
 dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, L. 4.845 per kW;
 dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, Euro. 4,73 per kW.
 Vista  la  nota  del 25 gennaio 2006, n. 19 con la quale l'Istituto centrale  di  statistica  ha  comunicato che nel periodo ottobre 2003 - ottobre  2005  la  variazione percentuale verificatesi negli indici dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati (gia' indici del costo della vita) e' stata + 3,8 per cento;
 Considerato,  pertanto,  che  la misura fissa del sovracanone e' da elevare,  per  il  biennio  2006 - 2007, da Euro 4,73 a Euro 4,91 per ogni   chilowatt  di  potenza  nominale  media,  con  un  incremento, pertanto, di Euro 0,18;
 
 Decreta:
 
 La  misura  del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art. 2, primo comma,  della  legge  22 dicembre  1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 a Euro 4,91 per ogni chilowatt  di  potenza  nominale  media  concessa  o riconosciuta per derivazioni  d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a chilowatt 220.
 Roma, 31 gennaio 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Spitz
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