| 
| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck   dell'Alto   Adige»   o  «Speck  Alto  Adige»  e  «Südtiroler Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del 12 giugno   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione geografica  protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler   Markenspeck»   ovvero   «Südtiroler  Speck»,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio tutela Speck Alto Adige, intesa  ad  ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige»  e  «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  67300 del 14 dicembre 2005, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  9 gennaio  2006,  con  la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»,  ricadendo la stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige»  e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», secondo le  modifiche  richiesta  dallo  stesso,  in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta «Speck   dell'Alto   Adige»   o  «Speck  Alto  Adige»  e  «Südtiroler Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»  che recepisce le modifiche richieste  dal Consorzio tutela Speck dell'Alto Adige e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta «Speck   dell'Alto   Adige»   o  «Speck  Alto  Adige»  e  «Südtiroler Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 Disciplinare  di  Produzione  del  Speck  dell'Alto Adige Indicazione Geografica Protetta (IGP)
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 L'indicazione  Geografica  Protetta  «Speck  dell'Alto  Adige»  o «Speck  Alto  Adige»  (espressa  in  lingua  italiana)  e «Südtiroler Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»  (entrambe  equivalenti  ed espressa  in  lingua  tedesca)  e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 
 Art. 2.
 Zona di produzione
 
 La  zona  di  elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto  Adige»  e  «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero «Südtiroler Speck» comprende  l'intero  territorio  della  Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige (Südtirol).
 
 Art. 3.
 Materia prima
 
 Lo   Speck  dell'Alto  Adige  e'  prodotto  con  cosce  di  suino preliminarmente disossate e rifilate cosi' come segue:
 a) con   fesa   intera  o  parziale,  ovvero  previa  rimozione integrale della fesa;
 b) con  un  taglio  parallelo  dal  muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;
 c) con  un  taglio  arrotondato  dal  lato  dello  scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non risiduino porzioni di parte grassa  senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa  intera  o  parziale,  deve  essere  praticato un taglio diritto anziche' arrotondato;
 d) il  grasso  intermuscolare  residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa puo' essere rimosso;
 e) non   deve  essere  lesionato  o  reciso,  a  seguito  della rimozione  del  femore,  il  nervo  esistente  tra il Fricandeau e la «noce»;
 f) non deve persistere la cartilagine dell'anca;
 g) la  superficie  esterna  della  coscia  deve essere priva di ferite profonde, tagli o spaccature;
 h) la  cartilagine  del  femore  va  tagliata e puo', in parte, rimanere attaccata alla coscia;
 i) il lato della «noce» deve essere privo di grasso;
 Sono  ammesse eventuali asportazioni in misura maggiore di quella descritta,  ma  non e' viceversa ammessa l'esecuzione di asportazioni in misura parziale o, comunque, incompleta.
 La  cosce  utilizzate  per  la  lavorazione dello Speck dell'Alto Adige  sono  consegnate  allo  stato  fresco  ed  in  perfetto  stato igienico-sanitario;   devono   essere   ottenute   da   suini  i  cui riproduttori    non    sono    portatori    dei    requisiti    della stress-sensibilita'  e  le  carni,  esclusi  i  requisiti  PSE e DFD, osservano le seguenti caratteristiche:
 1)  le  cosce  intere  consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg. 12,00;
 2)  le  cosce  disossate  e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 6,00;
 3)  devono  essere  prive  degli  esiti  di  pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;
 4)  sono  perfettamente  dissanguate  e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;
 5) la cotenna e' perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo  venoso  marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;
 6)  la  porzione  grassa  non e' untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;
 7) la porzione magra e' priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;
 8)  registrano,  misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature compresa tra 0 °C e 4 °C;
 9)   i  suini  sono  nati  in  allevamenti  ubicati  nei  paesi dell'Unione   europea   (nella   sua  delimitazione  territoriale  al 31 dicembre 2003).
 I  requisiti  sopra  descritti sono osservati anche dal fornitore che approvvigiona le cosce suine fresche ai fini dell'IGP, sulla base di apposito capitolato che ne organizza l'applicazione.
 
 Art. 4.
 Metodo di elaborazione
 
 La  coscia  di  suino  disossata  e  rifilata viene moderatamente salata  ed  aromatizzata ed e' quindi affumicata «a freddo» in locali appositi,  ad  una  temperatura  massima  di 20 °C per essere poi ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.
 Salatura  ed  aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta  constare direttamente su ogni singola baffa, con metodiche che ne   consentano   la   rilevabilita'  fino  alla  fine  del  processo produttivo.
 L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna  poco  resinosa e ad una temperatura non superiore a 20 °C. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali.
 Ultimata   l'affumicatura,   le   baffe   sono   riposte  per  la stagionatura  in  appositi locali, mantenuti a temperatura ambientale non  inferiore a 10 °C e non superiore a 15 °C, con umidita' compresa tra il 60 ed il 90%.
 Nell'ambito  del processo di elaborazione e' vietato il ricorso a qualsiasi tipo di zangolatura e di siringatura delle baffe.
 
 Art. 5.
 Stagionatura
 
 La  stagionatura avviene secondo gli usi e le tradizioni locali e la  durata  minima  del processo produttivo (di seguito indicata come «stagionatura»)  varia  in  funzione  del  peso terminale delle baffe stagionate  -  che,  alla  fine  della  elaborazione, non deve essere comunque inferiore a kg. 3,7 cosi' come segue:
 
 =====================================================================
 |   Periodo minimo di stagionatura
 Peso espresso in chilogrammi  |  espresso in numero di settimane ===================================================================== da chilogrammi a < a chilogrammi| ---------------------------------------------------------------------
 3,7 a < 4,3           |        almeno 20 settimane ---------------------------------------------------------------------
 4,3 a < 4,9           |        almeno 22 settimane ---------------------------------------------------------------------
 4,9 a < 5,5           |        almeno 24 settimane ---------------------------------------------------------------------
 5,5 a < 6,0           |        almeno 26 settimane ---------------------------------------------------------------------
 6,0 a < 6,5           |        almeno 28 settimane ---------------------------------------------------------------------
 6,5 a < 7,0           |        almeno 30 settimane ---------------------------------------------------------------------
 7,0 a < 7,5           |        almeno 32 settimane
 
 Non  sono mai ammesse stagionature inferiori a venti settimane; i pesi  sono  riferiti  sia  a  quello delle singole baffe sia a quello medio  del  lotto  di lavorazione relativo. Entrambi devono porsi nel range  compreso  tra 3,7 e &60; a 7,5. La singola settimana e' sempre computata   per  intero  ed  i  periodi  minimi  di  stagionatura  si concludono la domenica dell'ultima settimana utile per il computo.
 
 Art. 6.
 Caratteristiche
 
 Lo  Speck  dell'Alto  Adige  all'atto dell'immissione al consumo, presenta   le   seguenti  caratteristiche  organolettiche,  chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche:
 Caratteristiche organolettiche
 Colore esterno: marrone;
 colore al taglio: rosso con parte in bianco rosato;
 odore: affumicato, aromatico e gradevole;
 gusto: caratteristico, intenso saporito.
 Le    caratteristiche   organolettiche   saranno   valutate   con l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:
 
 Requisito organolettico Fattore ponderale
 
 Aspetto esteriore: 1;
 Aspetto interno: 3;
 Consistenza: 2;
 Odore e gusto: 4.
 
 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
 
 Proteine totali: pari o superiori al 20%;
 Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2.5;
 Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 2,0;
 Cloruro di sodio pari o inferiore al 5%;
 Potassio nitrato: inferiore a 150mg/kg;
 Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg.
 
 Caratteristiche microbiologiche
 
 Carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833 (2003).
 Batteri  lattici  nel  limite massimo di 1*10 alla settima unita' formati colonia/grammo (UFC/grammo).
 Con   assenza   di   infestazioni  da  parassiti  nella  porzione superficiale.
 
 Art. 7.
 Controlli
 
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare e' svolto  da  una  struttura  di  controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 
 Art. 8.
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzato  lo Speck dell'Alto  Adige,  anche a seguito di ulteriore elaborazione, possono essere  immessi  al  consumo  in  confezioni recanti il riferimento a detta  denominazione,  senza  l'apposizione  del  logo comunitario, a condizione che:
 a) lo Speck dell'Alto Adige costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza
 b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP,   riuniti  nel  Consorzio  incaricato  per  la  tutela  dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un  Consorzio  di  tutela  incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte   dal   MIPAF   in   quanto   autorita'   nazionale   preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
 
 Art. 9.
 Immissione al consumo ed uso della denominazione
 
 Lo  speck  intero  rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare  e'  contrassegnato  con  un  marchio  a fuoco applicato almeno quattro volte sulla cotenna, riproducente il simbolo che segue nella  figura  1,  recante  un  codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale e' stato apposto.
 
 Figura 1
 ---->  Vedere figura a pag. 51  <----
 Lo  Speck  dell'Alto Adige puo' essere immesso al consumo intero, in  tranci  od affettato e, quindi, confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata.
 Le  operazioni  di  porzionamento, affettamento e confezionamento devono  tutte  avvenire  nella  zona  delimitata  dall'art.  2 e sono sottoposte al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.
 Tutto  lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della  denominazione «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (in lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (in  lingua  tedesca)  deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme  alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.
 Ogni   etichetta   deve   in   ogni   caso  riprodurre  il  marchio identificativo  dello Speck dell'Alto Adige con i requisiti grafici e regolamentari  prescritti  di  seguito  nella figura 2; l'apposizione delle  etichette  recanti  il  marchio  identificativo  dell'IGP deve avvenire  nella  zona  delimitata  dall'art.  2  ed  e' sottoposta al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.
 
 Figura 2
 ---->  Vedere figura a pag. 52  <----
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente  prevista,  comprese  le  espressioni  geografiche  che individuano  un  territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del  presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano  la  sede  legale  o  dello  stabilimento  di produzione. E' tuttavia   consentito   l'utilizzo   di   indicazioni   che  facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo  ovvero  significato  discriminatorio degli   altri  produttori,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente  e non mettano in evidenza requisiti comunque prescritti dal presente disciplinare.
 Sono  inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di «Schinken»,  ovvero  «Schinkenspeck»  o «prosciutto di speck», ovvero «mit  Kaiserteil»  o  « con fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche Herstellung»  e  «di  produzione  artigianale»,  a  condizione che la relativa   menzione   sia   effettuata   disgiuntamente  dal  marchio identificativo di cui alla figura 2.
 Sono inoltre ammesse :
 a) la designazione accessoria di «Bauernspeck», per il prodotto conforme  ai requisiti previsti dal presente disciplinare ed ottenuto da suini allevati e macellati nella zona delimitata dall'art. 2;
 b) la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 30 dicembre 2003.
 L'uso  del marchio identificativo sulle etichette osserva in ogni caso la seguente disciplina:
 1) la denominazione «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) non  puo'  essere  tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta   in   caratteri   chiari  ed  indelebili,  nettamente distinguibili  da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione  «Indicazione  Geografica  Protetta»  e/o dalla sigla «IGP»  che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato;
 2) Il marchio di cui alla figura 2 deve essere riprodotto sulle etichette  in  modo da occupare almeno il 25% della loro superficie e la  sua larghezza (nel senso dello sviluppo orizzontale) e' almeno di cm. 6;
 3)  Il  bordo  bianco  rappresentato  nella  figura 2 e' sempre compreso nelle misure minime indicate, in quanto parte integrante del marchio corrispondente;
 4)  Le  etichette  recanti il marchio di cui alla figura 2 sono autorizzate  dal  Consorzio  di tutela incaricato dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali, dopo il controllo effettuato dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
 5)  Il  marchio di cui alla figura 2 e' riprodotto a colori con l'uso  dei  Pantoni  485 (100%), 3435 (100%), 3435 (70%), 3435 (65%), 3435  (40%),  3435  (35%),  3435  (20%) e le matrici sono custodite e divulgate a cura del Consorzio di Tutela;
 6)  Il marchio identificativo non puo' mai essere alterato, con l'aggiunta o con l'eliminazione di diciture e simboli;
 7)  Sulle  confezioni  di vendita del prodotto pre-affettato il marchio  deve  essere  posizionato,  avuto riguardo alla direzione di lettura,  in  ogni  caso  il piu' vicino possibile al bordo superiore della  confezione,  sia  che  la  relativa  etichetta  abbia sviluppo verticale che orizzontale;
 8)  Nel  caso  in cui l'etichetta di una confezione ne segua il senso  verticale  con l'altezza superiore alla larghezza - il marchio puo' occupare meno della superficie indicata al punto 2) a condizione che  si  sviluppi  dal  bordo  sinistro  al bordo destro nel senso di lettura e raggiunga anche il bordo superiore della confezione;
 9)  Se  il  marchio  ha  comunque larghezza (nella direzione di lettura)  di almeno cm. 13 non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8.
 |  |  |  |  |