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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Fontina», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del 12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Fontina»,  ai  sensi  dell'art.  17  del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela della D.O.P.  Fontina,  intesa  ad  ottenere  la  modifica della disciplina produttiva  della  denominazione  di  origine  protetta «Fontina» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  61074 del 17 febbraio 2005, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  23 gennaio  2006,  con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di origine protetta «Fontina», ricadendo la stessa sui soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo  provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta «Fontina» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  «Fontina», secondo le modifiche richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo comunitario decida su detta domanda;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Fontina»   che   recepisce  le  modifiche  richieste  dal  Consorzio produttori  e tutela della D.O.P. Fontina e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Fontina»,  ricade  sui  soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 «FONTINA»
 Art. 1.
 Denominazione
 
 1.   Il  presente  disciplinare  regolamenta  la  produzione,  la stagionatura,   e  la  porzionatura  del  formaggio  a  denominazione d'origine protetta «Fontina».
 2. La Fontina e' un formaggio grasso a pasta semicotta fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura.
 
 Art. 2.
 Zona di produzione
 
 1.  La  zona  di  produzione,  stagionatura  e  porzionatura  del formaggio Fontina e' l'intero territorio della Valle d'Aosta.
 
 Art. 3.
 Materie prime
 
 1.  Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:
 a) crudo;
 b) intero;
 c) proveniente da una sola mungitura;
 d) di bovina appartenente alla Razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata  Nera, Castana), alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.
 
 Art. 4.
 Alimentazione
 
 1.  L'alimentazione  delle  lattifere  deve  essere costituita da fieno ed erba verde prodotta in Valle d'Aosta.
 2.  E' possibile l'utilizzo dei mangimi concentrati conformi alla normativa vigente.
 3.  E'  consentito  l'uso  degli alimenti di seguito elencati nei limiti  delle  quantita'  a  fianco  di  ognuno  indicate espresse in percentuale  sul totale della forlazione del concentrato di cui fanno parte:
 a)  farina  di  girasole  di  qualita' superiore, ovvero con un contenuto  in  proteine  oltre  il  30%  ed in fibra &60; 28% sul tal quale, in ragione non superiore al 10%;
 b)  pannelli  di  lino, di mais e di soia certificato biologico (in  ragione  non  superiore  al  10%;  se  in  abbinamento alla soia integrale, la loro somma deve essere inferiore al 10%);
 c) semola glutinata di mais, in ragione non superiore al 10%;
 d)  soia  integrale,  in  ragione  non  superiore  al 5%; se in abbinamento  al  pannello di soia certificato biologico la loro somma deve essere inferiore al 10%;
 e) buccette di soia, in ragione non superiore al 10%;
 f)  polpe  di bietola, in ragione non superiore al 10%, purche' in forma di fettucce vergini;
 g) pisello proteico, in ragione non superiore al 10%;
 h) carbonato di calcio &60; 2%.
 4.  Sono  proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:
 pannelli: pannelli diversi da quelli indicati al punto 2;
 farine di estrazione e proteiche di origine animale:
 farine  di  estrazione:  arachide,  colza, ravizzone, cotone, pomodoro, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci;
 farine proteiche animali: Pesci, carne, sangue, sottoprodotti macellazione;
 farine  e  oli  di  origine animale e vegetale: farina di ossa, grasso  di ossa, oli vegetali (ad esclusione dei preparati vitaminici in veicolo oleoso), sanse;
 semi:  cotone,  veccia,  fieno greco, lupino, colza, ravizzone, ricino, fagioli, lenticchie, pomodori, papavero, tabacco;
 radici,  ortaggi e frutta: carrube, manioca, tapioca, rutabaga, navone, patata, barbabietola fresca e sottoprodotti freschi (foglie e colletti), olive e sottoprodotti (sanse, pastazzi), ortaggi in genere (cavoli,  porri,  insalate),  rape,  pomodori freschi e sottoprodotti (piante,  buccette), frutta fresca o essiccata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi);
 sottoprodotti industriali:
 industria  saccarifera  e  dolciaria:  saccarosio,  glucosio, residui  di  fermentazione (marchi, lieviti), melasso (permesso, come legante dei pellets in misura inferiore al 3%);
 industria del riso: riso e sottoprodotti (pula, pula vergine, farinaccio, lolla, risi, grana verde e gemma di riso);
 industria   enologica  della  birra  e  della  distillazione: vinacce, vinaccioli, fecce, borlande.
 Sono   altresi'   vietati   tutti  i  sottoprodotti  dell'industrie alimentari, della macellazione e lattiero casearia;
 fonti  azotate:  urea,  sali  ammonio,  concentrato proteico di bietole (CPB), borlande di ogni tipo;
 altro:   antibiotici,   ormoni   e/o   stimolanti,  terreni  di fermentazione,  silice,  paglia  trattata  chimicamente  pane secco o fresco.
 
 Art. 5.
 Trasformazione
 
 1.  Il casaro puo' ricorrere anche all'uso di colture di fermenti autoctoni,   Streptococus  thermophilus,  Lactobacillus  delbrueckii, Lactococcus    lactis,   collezionati   nella   ceppoteca   regionale dell'Institut Agricole Regional.
 2.  Prima  della  coagulazione  il  latte  non  deve  aver subito riscaldamento a temperatura superiore ai 36° C.
 3.  La  coagulazione  del  latte  avviene in caldaie in rame o in acciaio,  mediante  l'aggiunta  di caglio di vitello. Il procedimento deve  avvenire  ad  una  temperatura compresa tra i 34° C e i 36° C e deve durare almeno quaranta minuti.
 4.  Deve  poi  essere  eseguita  la  rottura  del coagulo fino ad ottenere  granuli di cagliata dalle dimensioni paragonabili al chicco di mais.
 5.  Successivamente  deve  avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura compresa tra 46° C e 48° C.
 6.  La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il  casaro  decide  che  i  granuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.
 7.  Dopo una fase di riposo, comunque non inferiore ai 10 minuti, avviene l'estrazione e l'infagottamento, ossia l'avvolgimento in tele di  tessuto  della  massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono impilate e poste sotto pressa.
 8.  Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteristiche sono indicate nell'art. 9, recante un codice identificativo della forma e l'elemento grafico identificativo del prodotto.
 9.  Prima dell'ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta  di  identificazione  cosi'  come  previsto  dall'art.  9, recante  il numero del produttore attribuito dal Consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 10.  La  fase  di  pressatura  si  protrae  fino alla lavorazione successiva.   Durante   questo  intervallo  le  forme  devono  essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.
 
 Art. 6.
 Rivoltamento, salatura e strofinatura delle forme
 
 1.  Il  rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme  vengono  eseguite  nel  modo seguente. La forma viene estratta dallo   scaffale  e  rivoltata  per  la  salatura  della  faccia  che appoggiava  sul  ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero   strato  di  sale.  Dopo  tale  operazione  la  forma  viene posizionata  nuovamente  sul  ripiano  dello  scaffale. Verificato lo scioglimento  del sale, la forma viene estratta per essere strofinata sul  lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi viene riposta nello scaffale nella sua posizione originaria.
 Questa  sequenza  di  operazioni,  che  avviene  nei magazzini di stagionatura,  permette  di  trattare  entrambe le facce della forma, favorendo  il corretto sviluppo della crosta: l'addetto alle suddette operazioni   valuta   la  necessita'  di  compiere  l'una  o  l'altra operazione  in  base  alle  caratteristiche  delle  singole  forme da trattare.
 2.  Puo'  essere effettuata la salamoia entro le ventiquattro ore dall'uscita dalla pressa per un massimo di dodici ore. Questa avviene introducendo  le  forme in vasconi riempiti di una soluzione di acqua e sale.
 
 Art. 7.
 Magazzini di stagionatura
 
 1.  La  maturazione  deve  svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:
 umidita' almeno 90%;
 temperatura compresa tra i 5 e i 12 °C.
 2.  Le  condizioni  di  umidita'  e temperatura di cui al punto 1 possono  essere  naturalmente  presenti nelle grotte tradizionalmente usate  per  la  maturazione  dei  formaggi  o  riprodotte  attraverso l'impiego di tecnologie di condizionamento.
 
 Art. 8.
 Caratteristiche del prodotto
 
 1.  Il  prodotto Fontina D.O.P. deve possedere le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche descritte ai commi successivi.
 2. Caratteristiche fisiche:
 forma:
 a) cilindrica tipicamente appiattita;
 b) facce piane;
 c)  scalzo  in  origine  concavo,  non  sempre  rilevabile  a maturazione;
 dimensione:
 a) diametro compreso tra 35 e 45 cm;
 b) altezza variabile compresa tra 7 e 10 cm;
 c) peso variabile compreso tra 7,5 e 12 Kg;
 crosta:
 a) compatta  di  colore  marrone  da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;
 b) morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;
 c) sottile;
 pasta:
 a) elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;
 b) occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;
 c)  colore  variabile dall'avorio al giallo paglierino piu' o meno intenso.
 3. Caratteristiche chimiche: la percentuale di grasso deve essere minimo il 45% sulla sostanza secca.
 4.  Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, piu' intenso con il procedere della maturazione.
 
 Art. 9.
 Identificazione del prodotto
 
 Gli  elementi  di  tracciabilita'  presenti  sulla forma sono: la placchetta  in  caseina e l'identificativo «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo «CTF»).
 La   placchetta   in   caseina  riporta  un  codice  alfanumerico identificativo  della forma e si trova sullo scalzo della forma. Tale placchetta e' cilindrica e ha un diametro di 5 cm circa.
 Gli  stampi  degli identificativi «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo  CTF), riportano anche un codice numerico identificativo del produttore.  Gli  stampi  sono  in  materiale  plastico  e  di  forma rettangolare  (10  x  7,5 cm.) e vengono applicati su una delle facce piane  della  forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.
 Gli  stampi  sopra  descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti aventi diritto.
 Il  marchio  viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di  cui  all'art.  7 e almeno ottanta giorni di maturazione a partire dal  giorno  di  produzione  dopo  il  controllo  con  esito positivo effettuato dalla struttura di controllo.
 Per  migliorare  la  visibilita'  della  forma  al  momento della vendita il produttore deve apporre la velina di confezionamento.
 La  velina  deve  essere posizionata sulla faccia della forma che non  presenta  il  marchio  e  deve  rispettare  gli standard grafici riportati nel disegno che segue.
 La velina, di forma circolare, e' suddivisa in 5 parti principali
 a) la  raggiera  esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore;
 b) la  sezione  «a  spicchi» in cui si alternano le indicazioni sulla  zona  di  produzione  con  il marchio della D.O.P., la scritta «Fontina»  con  il  marchio  del  produttore e gli ingredienti con il marchio CEE e il codice del produttore (6 «spicchi»);
 c) la   raggiera  interna  con  il  riferimento  alla  zona  di produzione;
 d) lo  spazio  centrale  con la scritta «Fontina» e la montagna stilizzata che richiamano il marchio ufficiale della D.O.P. Fontina;
 e) lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore.
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 47  <----
 
 Le  5 parti principali sono intervallate da una serie di raggiere di   colore   e   dimensioni   variabili,  le  caratteristiche  delle componenti, partendo dall'esterno (diametro massimo 360 mm), sono:
 a) la  raggiera  esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore, e' composta da:
 1)  circonferenza  esterna  bianca:  da  diametro  360  mm  a diametro 354 mm;
 2)  circonferenza esterna con sfondo colore Pantone 1535 CVC, carattere  colore  bianco,  univers  65  bold  - 13 punti normale, da diametro 354 mm a diametro 334 mm.
 b) la sezione a spicchi e' composta da:
 1)  Sezione  a  spicchi:  con  sfondo  colore  bianco,  linee separatrici  concentriche  di  colore  nero, intercalate ogni 21,6 mm (riferimento  parte  esterna), spessore 0,25 mm, distanza da raggiera esterna  3  mm, distanza da raggiera interna 3mm da diametro 334 mm a diametro 209,5 mm;
 2) spicchio «Fontina»:
 diametro marchio produttore 18 mm;
 scritta  Fontina  (da  marchio) di colore Pantone 1535 CVC, dimensioni base 32,9 mm, dimensioni altezza 17,44 mm;
 3) spicchio «Valle d'Aosta»:
 diametro  marchio  «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;
 scritta  «Valle  d'Aosta»  di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;
 scritta  indicante  il  nome  del  produttore,  itc century italic;
 scritta  «Italia» di colore nero, itc century bold italic - 11 punti - normale;
 4) spicchio «Vallee d'Aoste:
 diametro  marchio  «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm.;
 scritta  «Valle  d'Aosta»  di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;
 scritta  indicante  il  nome  del  produttore,  itc century italic;
 scritta  «Italia» di colore nero, itc century bold italic - 11 punti - norm
 5) spicchio ingredienti:
 marchio   «CEE»   (ellissoidale   nero  su  sfondo  bianco) dimensioni 16,5 mm x 10,68 mm;
 scritta codice produttore carattere 75 helvetica bold - 9,8 punti - normale;
 scritta ingredienti di colore nero, itc century bold italic - 4,9 punti - normale giustificato;
 c) la raggiera interna e' composta da:
 1) circonferenza interna:
 da diametro 209,5 mm a diametro 192,7 mm;
 sfondo nero;
 scritta  «ZONA  DI  PRODUZIONE  VALLE  D'AOSTA  -  ZONE  DE PRODUCTION  VALLEE  D'AOSTE» di colore bianco, univers 65 bold - 15,7 punti - normale;
 scritta «GARANTITA DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  AI  SENSI  DELL'ART.10  DEL  REG. CEE N.2081/92» di colore bianco, univers 55 - 14,2 punti normale;
 2) circonferenza rossa: da diametro 192,7 mm a diametro 189,8 mm, colore Pantone red 032 CVC;
 3)  circonferenza  bianca:  da  diametro 189,8 mm. a diametro 186,8 mm., colore bianco.
 d) Lo spazio centrale presenta le seguenti caratteristiche:
 diametro 186,8 mm;
 sfondo: colore 40% del pantone 143 cvc;
 scritta  «Fontina»  con  montagna  (da marchio): colore nero, dimensioni base 140,7 mm - altezza 39,6 mm;
 marchio D.O.P.: diametro 18 mm;
 scritte  «DENOMINAZIONE  D'ORIGINE  PROTETTA»  / «APPELLATION D'ORIGINE  PROTEGEE»:  colore  nero,  univers  65 bold - 16,5 punti - normale;
 scritte  «Prodotto  di  montagna»  /  «Produit  de montagne»: colore   nero,   helvetica  -  16  punti  -  grassetto  giustificato, posizionate rispettivamente a sinistra e a desta dello spazio gestito dal produttore e/o stagionatore di cui al punto e).
 e) Lo   spazio  gestito  dal  produttore  e/o  stagionatore  e' posizionato  sotto e al centro rispetto alla scritta «Fontina» di cui al punto d) e presenta le seguenti caratteristiche:
 diametro 88 mm,
 la   circonferenza  esterna  di  10mm.,  sfondo  bianco  deve contenere  il nome del produttore e/o stagionatore, carattere univers 55 - 16 punti normale;
 l'area interna e' gestita dal produttore e/o stagionatore.
 
 Art. 10.
 Condizionamento e etichettatura
 
 1.  La  Fontina e' porzionata nella sola zona di produzione, come definita  dall'art.  2  al  fine  di garantire la tracciabilita' e il controllo.
 2. L'etichetta del prodotto porzionato deve riportare:
 il marchio distintivo della D.O.P. individuato nell'art.13;
 logo comunitario;
 la   dicitura  «Prodotto  della  montagna»  e  «Produit  de  la montagne».
 
 Art. 11.
 Organismo di controllo
 
 1.   Il  controllo  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del seguente   disciplinare   e'  svolto  da  un  organismo  autorizzato, conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 
 Art.12.
 Trasformazione e/o elaborazione del prodotto
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata  la D.O.P Fontina,   anche   a   seguito  di  processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 gli  utilizzatori  del  prodotto  a  denominazione  di  origine protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.
 
 Art. 13.
 Caratteristiche del marchio
 
 1.  Le  caratteristiche  grafiche  del  marchio  sono  di seguito descritte:
 «FONTINA»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;
 «ZONA  DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA»: carattere utilizzato Univers 75 Black;
 «D.O.P.»: carattere utilizzato Univers Black Extended;
 al  centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata  sopra  la  scritta  Fontina.  Sotto  la  dicitura  D.O.P. inserita in una ellisse;
 tutti gli elementi costitutivi il marchio completo della D.O.P. Fontina sono da considerarsi inseparabili.
 2.  Per  l'utilizzo del presente marchio e' obbligatorio l'utilizzo in  positivo su qualsiasi sfondo o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la totale leggibilita'.
 3.  In  caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunque scuri, e' necessario l'uso in negativo.
 4.  Per  la stampa a colori, il colore di riferimento e' il Pantone 1535 CVC.
 
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