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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 7 febbraio 2006, n. 44 |  | Nuove    disposizioni    in    materia    di    assegno   sostitutivo dell'accompagnatore militare. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 .ce: Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art 1.
 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
 
 1.  In  relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in  attesa  della  riforma  organica  della  disciplina  dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura  dell'assegno  previsto  in  favore  dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:
 a) in  900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in  favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e  4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle  norme  in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 b) in  misura  ridotta  del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti  alle  lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.
 2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1  spetta altresi' ai grandi invalidi  per  servizio  previsti  dal  secondo comma dell'articolo 3 della  legge  2 maggio  1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti  da  invalidita'  comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
 3.  I  soggetti  che  alla  data  del  1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno  diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006  e  la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
 4.  Alla  liquidazione  degli  assegni  di  cui alla presente legge provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di dei
 decreti    del   Presidente   della   Repubblica   e   sule
 pubblicazioni    ufficiale   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note all'art. 1:
 - Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, e' il
 seguente:
 «Art.   1   (Assegno   sostitutivo  dell'accompagnatore
 militare). - 1. (Omissis).
 2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti
 preposti  non  siano  in grado di procedere, entro sessanta
 giorni  dalla  ricezione  della richiesta, all'assegnazione
 degli  accompagnatori  di cui al secondo comma dell'art. 21
 del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
 dal  comma  1  del  presente  articolo,  ai grandi invalidi
 affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
 2),  3)  e  4),  secondo  comma,  e  A-bis) della tabella E
 allegata  al  medesimo  testo  unico  di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
 di  entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un
 accompagnatore  militare in servizio obbligatorio di leva o
 di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,  in
 sostituzione,  un  assegno mensile esente da imposte di 878
 euro  per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione
 di spesa di cui all'art. 3, comma 1.
 3.  L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al
 comma  2  puo'  essere  adeguato  con  apposito decreto del
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, nell'ambito delle
 risorse del fondo di cui all'art. 2.
 4.  Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il
 30 aprile  di  ciascun anno, con decreto del Ministro della
 difesa,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze  e  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche
 sociali,  si  procede  all'accertamento  del  numero  degli
 assegni   corrisposti   a   tale   data   in   sostituzione
 dell'accompagnatore  e,  fatta  salva l'applicazione in via
 prioritaria  della  disposizione  di  cui  al  comma  2, si
 provvede,  nell'ambito  delle  risorse disponibili e previa
 definizione    delle    procedure   da   seguire   per   la
 corresponsione  dei benefici economici, alla determinazione
 del  numero  degli  assegni  che  potranno,  a tale titolo,
 essere  liquidati  agli  altri  aventi  diritto,  dando  la
 precedenza   a  coloro  che  abbiano  fatto  richiesta  del
 servizio  di  accompagnamento almeno una volta nel triennio
 precedente  la  data  di  entrata  in vigore della presente
 legge  e  ai  quali  gli  enti preposti non siano stati ne'
 siano  in  grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito
 delle  risorse  disponibili,  in favore dei grandi invalidi
 affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
 2),  3)  e  4),  secondo  comma  e  A-bis)  della tabella E
 allegata  al  testo  unico di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  915  del 1978, verra' corrisposto un
 assegno  sostitutivo  mensile  esente da imposte pari a 878
 euro  per  dodici mensilita'; per i soggetti con infermita'
 di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
 della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
 misura ridotta al 50 per cento.
 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
 legge   provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'
 competenti  alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
 agli aventi diritto.».
 - La  tabella  E  annessa al testo unico delle norme in
 materia  di  pensioni  di  guerra,  di  cui  al decreto del
 Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
 sostituita  da  ultimo  dalla  tabella  allegata alla legge
 6 ottobre 1986, n. 656, e' la seguente:
 
 «Tabella E
 Assegni di superinvalidita'
 
 A)
 
 1)  Alterazioni  organiche  e  irreparabili di ambo gli
 occhi  che  abbiano  prodotto cecita' bilaterale assoluta e
 permanente.
 2)  Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino
 al  limite  della  perdita  totale delle due mani e dei due
 piedi insieme.
 3)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
 midollo  spinale)  che abbiano prodotto paralisi totale dei
 due  arti  inferiori  e  paralisi della vescica e del retto
 (paraplegici rettovescicali).
 4)   Alterazioni   delle   facolta'   mentali  tali  da
 richiedere  trattamenti  sanitari obbligatori in condizioni
 di   degenza   nelle   strutture  ospedaliere  pubbliche  o
 convenzionate.
 L'assegno  sara'  mantenuto  alla  dimissione quando la
 malattia  mentale  determini gravi e profondi perturbamenti
 della  vita  organica  e  sociale e richieda il trattamento
 sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
 finche' dura tale trattamento.
 L'assegno  sara' mantenuto od attribuito anche a coloro
 che,  alla  data di entrata in vigore della legge 13 maggio
 1978,   n.  180,  affetti  da  alterazioni  delle  facolta'
 mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
 dagli  ospedali  psichiatrici  ai  sensi  dell'art.  69 del
 regolamento   manicomiale   approvato   con  regio  decreto
 16 agosto  1909,  n.  615,  e affidati per la custodia e la
 vigilanza  alla  famiglia  con la necessaria autorizzazione
 del tribunale.
 Nei  confronti  dei soggetti di cui al precedente comma
 verra'  conservato l'assegno se si verificano le condizioni
 di   cui   al   primo   comma.   Alla  dimissione  trovera'
 applicazione il disposto del secondo comma.
 (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 A-bis)
 
 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
 della perdita delle due mani.
 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione
 di   esse  con  la  impossibilita'  assoluta  e  permanente
 dell'applicazione di apparecchio di protesi.
 (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 B)
 
 1)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
 midollo  spinale),  con  conseguenze  gravi e permanenti di
 grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso,
 profondi  ed  irreparabili perturbamenti alla vita organica
 sociale.
 2)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
 determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
 qualsiasi  attivita'  fisica  e  da  rendere  necessaria la
 continua o quasi continua degenza a letto.
 (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 C)
 
 1)  Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
 dello  stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente
 del    braccio    e   della   coscia   con   impossibilita'
 dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
 (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 D)
 
 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
 (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 E)
 
 1)  Alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli
 occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
 a meno di 1/50 della normale.
 2)  Perdita  di  un  arto  superiore e di uno inferiore
 sopra  il  terzo  inferiore  rispettivamente  del braccio e
 della coscia.
 3)  Perdita  di  dieci  oppure  di nove dita delle mani
 compresi i pollici.
 4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
 il  terzo  inferiore  della coscia e l'altro sopra il terzo
 inferiore della gamba.
 5)  Alterazioni  delle  facolta' mentali che richiedono
 trattamenti  sanitari  obbligatori  non  in  condizioni  di
 degenza    nelle    strutture   ospedaliere   pubbliche   o
 convenzionate  o che abbiano richiesto trattamenti sanitari
 obbligatori  in  condizioni di degenza ospedaliera, cessati
 ai  sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche'
 tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
 organica e sociale.
 (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 F)
 
 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
 2)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
 inferiore,  amputati rispettivamente al terzo inferiore del
 braccio e al terzo inferiore della gamba.
 3)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
 inferiore,  amputati  rispettivamente  al  terzo  inferiore
 dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
 4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
 al   terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  al  terzo
 inferiore della gamba.
 5)  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori di cui uno al
 terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  fino  al terzo
 inferiore della gamba.
 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
 7)  Alterazioni  delle  facolta'  mentali che apportino
 profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
 8)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
 determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
 qualsiasi  attivita'  fisica,  ma non tale da richiedere la
 continua o quasi continua degenza a letto.
 (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 G)
 
 1)  Perdita  dei  due piedi o di un piede e di una mano
 insieme.
 2) La disarticolazione di un'anca.
 3)   Tutte   le   alterazioni  delle  facolta'  mentali
 (schizofrenia    e    sindromi    schizofreniche,   demenza
 paralitica,   demenze   traumatiche,   demenza  epilettica,
 distimie  gravi,  ecc.)  che rendano l'individuo incapace a
 qualsiasi attivita'.
 4)  Tubercolosi  grave  al  punto  da  determinare  una
 assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
 (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).
 
 H)
 
 1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
 2)   La   fistola   gastrica,   intestinale,   epatica,
 pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura
 e l'ano preternaturale.
 3)  Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
 quando  si  accompagni  alla  perdita  o a disturbi gravi e
 permanenti  della favella o a disturbi della sfera psichica
 e dell'equilibrio statico-dinamico.
 4)   Cardiopatie   organiche  in  stato  di  permanente
 scompenso  con  grave e permanente insufficienza coronarica
 ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione
 di   pace-maker   o   il   trattamento  con  by-pass  o  la
 sostituzione valvolare.
 5)  Anchilosi  completa  di  un'anca  se  unita a grave
 alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
 (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985).
 (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».
 - Il  testo  dell'art.  3 della legge 2 maggio 1984, n.
 111  (Adeguamento  delle  pensioni dei mutilati ed invalidi
 per  servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
 di  guerra  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 30 dicembre   1981,  n.  834),  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1984, e' il seguente:
 «Art.    3    (Indennita'    di    assistenza    e   di
 accompagnamento).   -  Ai  mutilati  e  agli  invalidi  per
 servizio  affetti  da  una  delle mutilazioni o invalidita'
 contemplate  nella  tabella  E,  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, e'
 liquidata  d'ufficio,  con  decorrenza dal 10 gennaio 1984,
 una  indennita'  mensile  per la necessita' di assistenza e
 per  la  retribuzione  di un accompagnatore, anche nel caso
 che  il  servizio  di assistenza o di accompagnamento venga
 disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a:
 
 1) per la lettera A                     |                 L. 384.000; 2) per la lettera A-bis                 |                  } 335.000; 3) per la lettera B                     |                  } 296.000; 4) per la lettera C                     |                  } 260.000; 5) per la lettera D                     |                  } 220.000; 6) per la lettera E                     |                  } 182.000; 7) per la lettera F                     |                  } 143.000; 8) per la lettera G                     |                  } 105.000; 9) per la lettera H                     |                   } 69.000.
 
 Gli  invalidi  di  guerra  e per servizio affetti dalle
 invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
 nelle  lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
 B,  numero  1;  C;  D;  E,  numero  1,  possono ottenere, a
 richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
 Per  la  particolare assistenza di cui necessitano, gli
 invalidi  ascritti  alla  lettera A,  numeri  1,  2, 3 e 4,
 secondo  comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis,
 numero   1,   della  tabella  E  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1981,  n.  834,
 possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
 militari  e,  in  luogo  di  ciascuno di questi, possono, a
 domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
 integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
 accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
 di  assegnazione  del  secondo  e del terzo accompagnatore,
 dara'  immediata  comunicazione  di  tale  adempimento alla
 Direzione  provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la
 partita  dell'invalido  beneficiario per i provvedimenti di
 competenza.  La misura dell'integrazione di cui al presente
 comma,  da  liquidarsi  in  sostituzione  di ciascuno degli
 accompagnatori  militari  previsti  dal  comma  stesso,  e'
 stabilita:
 1)  in  L.  900.000  mensili  per  gli  ascritti alla
 lettera A,  numero  1,  della tabella E allegata al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
 che  abbiano  riportato  per  causa  di  servizio  anche la
 mancanza  dei  due arti superiori o inferiori o la sordita'
 bilaterale,  ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
 trattamento  pensionistico privilegiato ordinario, ed in L.
 900.000  per  gli  ascritti  al  numero  2  della  predetta
 lettera A;
 2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai
 numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
 3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1
 della  lettera A-bis.  Un  secondo  accompagnatore militare
 compete,  a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E,
 lettera A-bis,  numero  2,  i  quali,  in luogo del secondo
 accompagnatore,  possono  chiedere  la  liquidazione  di un
 assegno,   a  titolo  di  integrazione  dell'indennita'  di
 assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000
 mensili.
 L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
 ai  precedenti  commi quarto e quinto, e' corrisposta anche
 quando  gli  invalidi  siano ammessi in ospedali o in altri
 luoghi di cura.
 Quando  gli  invalidi di cui al presente articolo siano
 ammessi  in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
 corrisposto   a   titolo   di   indennita',   comprese   le
 integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
 del  terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti,
 all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o assistenziali
 giuridicamente  riconosciuti a carico dei quali il ricovero
 e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
 Ai   fini  dell'applicazione  della  norma  di  cui  al
 precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
 comunicazione   dell'eventuale   ricovero   alla  Direzione
 provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la partita di
 pensione dell'invalido ricoverato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Copertura finanziaria
 
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere  sullo  stanziamento  di  cui  all'articolo  3  della legge 27 dicembre  2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  effetti  finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte  dalla  presente  legge. Qualora nel corso dell'attuazione della   presente   legge  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di verificarsi  scostamenti  rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede  a  modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della  presente  legge.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze riferisce  al  Parlamento,  con  propria  relazione,  sulle  cause  e l'entita' dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 7 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2768):
 
 Presentato dal senatore Giaretta il 18 febbraio 2004.
 Assegnato  alla  6ª  commissione (Finanze e Tesoro), in
 sede   referente,  il  20  aprile  2004  con  pareri  delle
 commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla 6ª commissione in sede referente il 10
 e  17 febbraio 2005; 15 e 17 marzo 2005; 29 giugno 2005; 19
 luglio 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  6ª  commissione,  in  sede
 deliberante,   il   28 settembre   2005  con  parere  delle
 commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  6ª commissione, in sede deliberante e
 approvato  in  un  testo  unificato  con i numeri A.S. 2768
 (Giaretta  ed  altri);  A.S. 2786 (Pedrizzi ed altri); A.S.
 3139  (Manzione  ed  altri); A.S. 3292 (Giaretta ed altri);
 A.S. 3316 (Rigoni ed altri) il 28 settembre 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 6105):
 
 Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
 privato),  in  sede referente, il 5 ottobre 2005 con pareri
 delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.
 Esaminato  dalla XI commissione in sede referente il 19
 e 27 ottobre 2005; l'8 e 16 novembre 2005, 19 e 22 dicembre
 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  XI  commissione,  in  sede
 legislativa,   l'11 gennaio   2006   con  il  parere  delle
 commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.
 Esaminato  dalla  XI commissione, in sede legislativa e
 approvato  in  un  testo  unificato  con i numeri A.C: 5381
 (Andrea  Annunziata); A.C: 5599 (Guerzoni); A.C. 6105 (atto
 trasmesso); A.C. 6133 (Perrotta), l'11 gennaio 2006.
 
 Senato  della  Repubblica (atti numeri 2768 - 2786 - 3139 -
 3292 - 3316B):
 
 Assegnato  alla  6ª  commissione (Finanze e Tesoro), in
 sede  deliberante,  il  17  gennaio  2006  con parere delle
 commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  6ª  commissione  il 18 gennaio 2006 e
 approvato il 25 gennaio 2006.
 
 
 
 Nota all'art. 2, comma 1.
 - Il  testo  dell'art. 3 della legge n. 288 del 2002 e'
 il seguente:
 «Art.   3   (Copertura   finanziaria).   -  1.  Per  il
 finanziamento  del  fondo di cui all'art. 2, e' autorizzata
 la  spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui
 si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  delle
 proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
 bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
 previsionale  di  base  di  parte corrente «Fondo speciale»
 dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  per  l'anno  2002,  allo scopo parzialmente
 utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
 Ministero.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Il   testo   dell'art.  1,  comma  535,  della  legge
 30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria  2005)),  pubblicata  nel supplemento ordinario
 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, e' il
 seguente:
 «535.  Per  il finanziamento del fondo istituito con la
 legge   27 dicembre   2002,  n.  288,  per  la  concessione
 dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per
 servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
 l'anno  2005  e  di  15 milioni di euro per gli anni 2006 e
 2007.».
 
 
 
 
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