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| Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43 |  | Disposizioni  in  materia  di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,  riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della prevenzione e delega   al   Governo   per   l'istituzione   dei   relativi   ordini professionali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 ART. 1.
 (Definizione).
 
 1.    Sono   professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai  sensi  della  legge  10  agosto  2000,  n. 251, e del decreto del Ministro  della  sanita'  29  marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza  di  un  titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2.  Resta  ferma  la  competenza  delle regioni nell'individuazione e formazione  dei  profili  di  operatori  di  interesse  sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3.  Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale  e  alle  province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili  con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
 legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note all'art. 1:
 - La  legge  10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina
 delle   professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche
 della   riabilitazione,  della  prevenzione  nonche'  della
 professione ostetrica.».
 - Il  decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 23 maggio
 2001,  reca: «Definizione delle figure professionali di cui
 all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre
 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, da includere
 nelle  fattispecie  previste  dagli  articoli 1,  2, 3 e 4,
 della  legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge
 n. 251/2000).».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 2. (Requisiti).
 
 1.  L'esercizio  delle  professioni  sanitarie di cui all'articolo 1, comma  1,  e'  subordinato  al conseguimento del titolo universitario rilasciato   a   seguito   di  esame  finale  con  valore  abilitante all'esercizio   della   professione.  Tale  titolo  universitario  e' definito  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1, lettera c), e' valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in  materia di libera circolazione delle professioni ed e' rilasciato a  seguito  di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso  le  aziende  e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa   tra  le  stesse  e  le  universita',  stipulati  ai  sensi dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   502,  e  successive  modificazioni.  Fermo  restando  il  titolo universitario   abilitante,   il  personale  del  servizio  sanitario militare,  nonche'  quello  addetto  al  comparto sanitario del Corpo della  guardia di finanza, puo' svolgere il percorso formativo presso le  strutture  del  servizio  stesso,  individuate  con  decreto  del Ministro  della  salute,  che  garantisce la completezza del percorso formativo.  Per  il  personale  addetto  al  settore  sanitario della Polizia  di  Stato,  alle  medesime condizioni, il percorso formativo puo' essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate  con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro  della  salute,  che  garantisce la completezza del percorso formativo. 2.  Gli  ordinamenti  didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono  definiti  con  uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, e successive modificazioni. L'esame   di   laurea   ha   valore  di  esame  di  Stato  abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica. Le universita' possono procedere alle eventuali  modificazioni  dell'organizzazione  didattica dei corsi di laurea  gia'  esistenti,  ovvero  all'istituzione  di  nuovi corsi di laurea,   nei  limiti  delle  risorse  a  tal  fine  disponibili  nei rispettivi bilanci. 3.  L'iscrizione  all'albo  professionale e' obbligatoria anche per i pubblici  dipendenti  ed  e'  subordinata al conseguimento del titolo universitario  abilitante  di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli gia' riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4.  L'aggiornamento  professionale  e'  effettuato  secondo modalita' identiche a quelle previste per la professione medica. 5.  All'articolo  3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  ovvero  espletamento  del  mandato  parlamentare  di  senatore  o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale". 6.  All'articolo  16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.  I  laureati  in  medicina  e chirurgia e gli altri operatori delle  professioni  sanitarie,  obbligati  ai programmi di formazione continua  di  cui  ai  commi  1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa  limitatamente  al  periodo  di  espletamento  del  mandato parlamentare  di  senatore  o  deputato  della  Repubblica nonche' di consigliere regionale".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  comma  3  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
 30 dicembre   1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni
 (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
 dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:
 «Art.  6  (Rapporti  tra Servizio sanitario nazionale e
 Universita). - 1.-2. (Omissis).
 3.   A  norma  dell'art.  1,  lettera o),  della  legge
 23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
 sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione
 avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
 del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private
 accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
 delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 d'intesa  con  il Ministro della sanita'. Il Ministro della
 sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
 professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
 ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con decreto del
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
 sanita'.  Per  tali  finalita'  le regioni e le universita'
 attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
 dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
 n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
 dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
 norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
 strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
 in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
 attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
 accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
 unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
 accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
 scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
 del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
 competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
 scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
 professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
 presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
 costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
 professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
 previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
 riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge
 19 novembre  1990,  n. 341, sono soppressi entro due anni a
 decorrere  dal  1° gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
 completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
 entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
 decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
 decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
 dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
 possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
 secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
 corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
 predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
 che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
 superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
 soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
 superiore di secondo grado.».
 - Il  comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
 n.  127,  e successive modificazioni (Misure urgenti per lo
 snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
 procedimenti di decisione e di controllo) reca:
 «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
 semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
 snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
 - (Omissis).
 95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
 cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
 corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 - Il  comma  3, lettera b), dell'art. 3-bis del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
 presente legge, e' il seguente:
 «3.   Gli  aspiranti  devono  essere  in  possesso  dei
 seguenti requisiti:
 a) diploma di laurea;
 b) esperienza   almeno   quinquennale   di  direzione
 tecnica   o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
 pubbliche   o   private,   in  posizione  dirigenziale  con
 autonomia   gestionale   e  diretta  responsabilita'  delle
 risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie, svolta nei dieci
 anni   precedenti   la  pubblicazione  dell'avviso,  ovvero
 espletamento   del   mandato  parlamentare  di  senatore  o
 deputato    della   Repubblica   nonche'   di   consigliere
 regionale.».
 - L'art.  16-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
 1992,  n.  502, come modificato dalla presente legge, e' il
 seguente:
 «Art.  16-bis  (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
 presente   decreto,   la   formazione   continua  comprende
 l'aggiornamento  professionale  e la formazione permanente.
 L'aggiornamento  professionale e' l'attivita' successiva al
 corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
 complementare,  formazione  specifica in medicina generale,
 diretta   ad   adeguare   per   tutto   l'arco  della  vita
 professionale  le  conoscenze  professionali. La formazione
 permanente  comprende le attivita' finalizzate a migliorare
 le   competenze   e   le   abilita'  cliniche,  tecniche  e
 manageriali  e  i comportamenti degli operatori sanitari al
 progresso  scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo di
 garantire    efficacia,    appropriatezza,   sicurezza   ed
 efficienza  alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
 nazionale.
 2.  La  formazione  continua  consiste  in attivita' di
 qualificazione    specifica    per    i   diversi   profili
 professionali,   attraverso   la  partecipazione  a  corsi,
 convegni,  seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
 private  accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
 soggiorni  di  studio  e  la partecipazione a studi clinici
 controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
 di  sviluppo.  La  formazione continua di cui al comma 1 e'
 sviluppata  sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
 in   misura   prevalente,  in  programmi  finalizzati  agli
 obiettivi  prioritari  del  Piano sanitario nazionale e del
 Piano   sanitario   regionale  nelle  forme  e  secondo  le
 modalita'   indicate  dalla  Commissione  di  cui  all'art.
 16-ter.
 2-bis.  I  laureati in medicina e chirurgia e gli altri
 operatori   delle   professioni   sanitarie,  obbligati  ai
 programmi  di  formazione  continua  di cui ai commi 1 e 2,
 sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
 periodo   di   espletamento  del  mandato  parlamentare  di
 senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
 regionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 3. (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).
 
 1.  In  ossequio  all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del  riordino  normativo  delle  professioni  sanitarie  avviato,  in attuazione  dell'articolo  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,  nonche'  delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di  adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati  membri  dell'Unione  europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi,  ai  quali  devono  accedere  gli  operatori  delle professioni sanitarie esistenti, nonche' di quelle di nuova configurazione.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - L'art. 32 della Costituzione recita:
 «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
 fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
 collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
 Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
 trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
 legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
 rispetto della persona umana.».
 - L'art.  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
 al  Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle
 discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
 previdenza e di finanza territoriale) reca:
 «Art.  1  (Sanita).  -  1.  Ai  fini  della  ottimale e
 razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
 sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
 efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
 equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
 sanitaria,  con  riferimento all'art. 32 della Costituzione
 assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
 e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
 previsti  dalla  normativa  vigente  in materia, il Governo
 della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
 rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge,  uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
 contributivi,  di  cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio
 1986,  n.  41,  e successive modificazioni ed integrazioni,
 sulla  base  del  principio dell'uguaglianza di trattamento
 dei     cittadini,    anche    attraverso    l'unificazione
 dell'aliquota  contributiva, da rendere proporzionale entro
 un livello massimo di reddito;
 b) rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e le
 elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
 nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
 l'introduzione  di  limiti  e  modalita'  personalizzate di
 fruizione delle esenzioni;
 c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
 nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
 autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e
 organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
 Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
 nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
 assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di
 finanziamento,   secondo   misure   tese   al  riequilibrio
 territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
 non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
 direttamente;
 d) definire  i  principi  organizzativi  delle unita'
 sanitarie    locali   come   aziende   infraregionali   con
 personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
 legge  8 giugno  1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
 abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
 generale  e  un  collegio  dei  revisori  i  cui membri, ad
 eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro,
 devono  essere  scelti  tra  i  revisori contabili iscritti
 nell'apposito  registro  previsto  dall'art.  1 del decreto
 legislativo   27 gennaio   1992,  n.  88.  La  definizione,
 nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di
 indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
 l'esame  del  bilancio di previsione e del conto consuntivo
 con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
 le  verifiche  generali  sull'andamento delle attivita' per
 eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
 di   indirizzo   per   le   ulteriori  programmazioni  sono
 attribuiti  al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
 dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di  riferimento
 territoriale.  Il  direttore  generale,  che deve essere in
 possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
 professionalita'  ed esperienza gestionale e organizzativa,
 e'  nominato  con  scelta  motivata  dalla  regione o dalla
 provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
 istituire  presso  il Ministero della sanita' ed e' assunto
 con  contratto  di diritto privato a termine; e' coadiuvato
 da  un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
 in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
 anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
 assistito   per   le   attivita'  tecnico-sanitarie  da  un
 consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
 e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
 dei  servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
 provincia  autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
 provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
 disposizioni   in   materia   di   bilinguismo   e  riserva
 proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
 d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
 regione  stessa  nel  rispetto  delle  norme  in materia di
 bilinguismo;
 e) ridurre  il  numero delle unita' sanitarie locali,
 attraverso  un  aumento della loro estensione territoriale,
 tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
 f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
 spettanti al direttore generale;
 g) definire   principi   relativi   ai   livelli   di
 assistenza  sanitaria  uniformi e obbligatori, tenuto conto
 della  peculiarita'  della  categoria  di  assistiti di cui
 all'art.  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
 per  le  attivita'  rivolte  agli  individui  in termini di
 prestazioni,  stabilendo  comunque  l'individuazione  della
 soglia  minima  di  riferimento,  da  garantire  a  tutti i
 cittadini,  e  il  parametro  capitario di finanziamento da
 assicurare  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
 l'organizzazione  di  detta  assistenza, in coerenza con le
 risorse stabilite dalla legge finanziaria;
 h) emanare,   per   rendere  piene  ed  effettive  le
 funzioni   che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle
 province  autonome,  entro  il 30 giugno 1993, norme per la
 riforma  del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
 di  indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
 attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
 Le  stesse  norme  debbono  prevedere  altresi' il riordino
 dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
 per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro (ISPESL)
 nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
 scientifico  e  degli istituti zooprofilattici. Dette norme
 non devono comportare oneri a carico dello Stato;
 i) prevedere    l'attribuzione,   a   decorrere   dal
 1° gennaio  1993, alle regioni e alle province autonome dei
 contributi   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
 nazionale  localmente riscossi con riferimento al domicilio
 fiscale  del  contribuente  e  la contestuale riduzione del
 Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
 51  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, e successive
 modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
 autonome  gli  effetti finanziari per gli eventuali livelli
 di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
 dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
 standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
 da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
 regioni  e  le  province  autonome  potranno  far fronte ai
 predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,
 graduando  l'esonero  dai  ticket, salvo restando l'esonero
 totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
 limite  del  6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
 delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni
 del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
 per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
 stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
 prelievi contributivi;
 l) introdurre  norme volte, nell'arco di un triennio,
 alla  revisione  e al superamento dell'attuale regime delle
 convenzioni  sulla  base  di criteri di integrazione con il
 servizio  pubblico,  di  incentivazione al contenimento dei
 consumi  sanitari,  di  valorizzazione del volontaniato, di
 acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
 consortili,  secondo  principi di qualita' ed economicita',
 che   consentano  forme  di  assistenza  differenziata  per
 tipologie   di   prestazioni,  al  fine  di  assicurare  ai
 cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
 m) prevedere  che  con  decreto interministeriale, da
 emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  siano individuate quote di risorse
 disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
 alla lettera l);
 n) stabilire  i  criteri  per le individuazioni degli
 ospedali  di  rilievo nazionale e di alta specializzazione,
 compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che
 in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
 della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire
 personalita'    giuridica    e   autonomia   di   bilancio,
 finanziaria,  gestionale  e  tecnica e prevedere, anche per
 gli  altri  presidi  delle  unita' sanitarie locali, che la
 relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
 economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per
 centri  di  costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
 appropriate  forme  di  incentivazione per il potenziamento
 dei  servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
 lungodegenti;
 o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
 sanitario  nazionale  ed universita' sulla base di principi
 che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
 dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
 assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
 modalita'   stabilite  dalla  programmazione  regionale  in
 analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
 finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
 tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra
 Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la
 formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e
 per le specializzazioni post-laurea;
 p) prevedere    il    trasferimento    alle   aziende
 infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
 giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
 mobiliare  e  immobiliare  gia' di proprieta' dei disciolti
 enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
 comuni;
 q) prevedere  che il rapporto di lavoro del personale
 dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
 dell'art.   2   della   presente   legge,  individuando  in
 particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
 efficienza,  di non incremento delle dotazioni organiche di
 ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
 selezione  negli  accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
 si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
 il  livello  dirigenziale  apicale,  per quanto riguarda il
 personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
 quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
 specifica  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
 di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di
 accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
 dirigenziale,  ivi  incluse  quelle  relative  al personale
 medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
 diagnostici  e  terapeutici,  e  la  regolamentazione delle
 attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
 r) definire  i  principi  per garantire i diritti dei
 cittadini   nei  confronti  del  servizio  sanitario  anche
 attraverso  gli  organismi  di volontariato e di tutela dei
 diritti,  favorendo  la presenza e l'attivita' degli stessi
 all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
 partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
 dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei
 servizi.  Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
 regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
 Trento e di Bolzano;
 s) definire   i   principi   ed   i  criteri  per  la
 riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
 autonome,  su  base dipartimentale, dei presidi multizonali
 di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
 1978,  n.  833,  cui competono le funzioni di coordinamento
 tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
 di  consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione a
 comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
 Ministero  dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi delle
 unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
 agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
 n.  833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
 articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale,
 igiene   degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza  degli
 ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
 in   riferimento   alla   sanita'   animale,  all'igiene  e
 commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e
 all'igiene    degli    allevamenti   e   delle   produzioni
 zootecniche;
 t) destinare  una quota del Fondo sanitario nazionale
 ad  attivita'  di  ricerca  di  biomedica finalizzata, alle
 attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,
 riconosciuti  come tali dalla normativa vigente in materia,
 dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e  dell'Istituto
 superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
 (ISPESL),  nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
 nazionali  riguardanti  programmi  speciali  di interesse e
 rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
 di previsione del Ministero della sanita';
 u) allo  scopo  di  garantire  la puntuale attuazione
 delle  misure  attribuite  alla  competenza delle regioni e
 delle   province   autonome,   prevedere  che  in  caso  di
 inadempienza   da   parte  delle  medesime  di  adempimenti
 previsti   dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente
 articolo,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
 Ministro   della  sanita',  disponga,  previa  diffida,  il
 compimento   degli  atti  relativi  in  sostituzione  delle
 predette amministrazioni regionali o provinciali;
 v) prevedere  l'adozione,  da  parte  delle regioni e
 delle  province  autonome,  entro  il  1° gennaio 1993, del
 sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
 attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
 4,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  le apposite
 commissioni  professionali  di verifica. Qualora il termine
 per  l'attivazione  del  sistema  non  fosse rispettato, il
 Ministro  della sanita', sentito il parere della Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
 sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
 espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
 direttamente;
 z) restano  salve  le  competenze  e  le attribuzioni
 delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano.
 2.  Sono  prorogate  fino  al 31 dicembre 1993 le norme
 dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
 concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
 nazionale  di nuove specialita' che rappresentino modifiche
 di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
 specialita'  gia'  presenti nel prontuario e che comportino
 un aumento del costo del ciclo terapeutico.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
 Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
 dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
 dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
 permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
 articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
 dalla data di trasmissione.
 4.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
 cui  al  comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
 direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
 delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
 emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
 31 dicembre 1993.».
 - Il  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca:
 «Modificazioni  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502,   recante   riordino   della   disciplina  in  materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421».
 - Il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca:
 «Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio sanitario
 nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della legge 30 novembre
 1998, n. 419».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 4. (Delega   al   Governo   per   l'istituzione  degli  ordini  ed  albi professionali).
 
 1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)   trasformare   i   collegi   professionali  esistenti  in  ordini professionali,   salvo  quanto  previsto  alla  lettera  b)  e  ferma restando,  ai  sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 marzo 2001, l'assegnazione della   professione   dell'assistente   sanitario   all'ordine  della prevenzione,  prevedendo  l'istituzione  di  un ordine specifico, con albi  separati  per  ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251  del  2000,  per  ciascuna  delle  seguenti  aree  di professioni sanitarie:   area  delle  professioni  infermieristiche;  area  della professione  ostetrica;  area delle professioni della riabilitazione; area  delle  professioni  tecnico-sanitarie;  area  delle professioni tecniche della prevenzione; b)  aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle  fattispecie  di  cui  agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto  2000,  n.  251,  come  attualmente  disciplinata  dal decreto ministeriale 29 marzo 2001; c)  individuare,  in  base  alla  normativa  vigente,  i  titoli  che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma; d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e  quelle  il  cui  esercizio  sia riservato agli iscritti ai singoli albi; e)  definire le condizioni e le modalita' in base alle quali si possa costituire  un  unico ordine per due o piu' delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a); f)  definire le condizioni e le modalita' in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui  al  presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo  albo  superi  le  ventimila  unita', facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali, il rispetto dei diritti acquisiti  dagli  iscritti  agli  altri albi dell'ordine originario e prevedendo  che  gli  oneri  della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; h)  disciplinare  i  principi  cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; i)  prevedere  che  le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini  ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a  totale  carico  degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; l)  prevedere  che,  per  gli  appartenenti  agli  ordini delle nuove categorie   professionali,   restino   confermati   gli  obblighi  di iscrizione  alle  gestioni  previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 2.  Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1,  previa  acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri   da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per materia,   che   sono  resi  entro  quaranta  giorni  dalla  data  di trasmissione.  Decorso  tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza  dei  pareri.  Qualora  il termine previsto per i pareri dei competenti  organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o  seguono  la  scadenza  del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per la legge 10 agosto 2000, n. 251 si vedano in note
 all'art. 1.
 - Per  il  decreto  del Ministro della sanita' 29 marzo
 2001 si veda in note all'art. 1.
 - Gli  articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
 n. 251 recano:
 «Art.   1  (Professioni  sanitarie  infermieristiche  e
 professione  sanitaria ostetrica). - 1. Gli operatori delle
 professioni     sanitarie     dell'area    delle    scienze
 infermieristiche  e  della  professione sanitaria ostetrica
 svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla
 prevenzione,   alla   cura   e  salvaguardia  della  salute
 individuale    e   collettiva,   espletando   le   funzioni
 individuate  dalle  norme  istitutive  dei relativi profili
 professionali  nonche'  dagli specifici codici deontologici
 ed  utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
 dell'assistenza.
 2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
 delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
 programmazione  ed  amministrative,  la valorizzazione e la
 responsabilizzazione  delle  funzioni  e  del  ruolo  delle
 professioni    infermieristico-ostetriche    al   fine   di
 contribuire  alla realizzazione del diritto alla salute, al
 processo   di  aziendaliz-zazione  nel  Servizio  sanitario
 nazionale,  all'integrazione dell'organizzazione del lavoro
 della  sanita'  in  Italia  con  quelle  degli  altri Stati
 dell'Unione europea.
 3.  Il  Ministero  della  sanita',  previo parere della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
 emana linee guida per:
 a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della
 diretta  responsabilita'  e  gestione  delle  attivita'  di
 assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
 b) la   revisione   dell'organizzazione  del  lavoro,
 incentivando modelli di assistenza personalizzata.».
 «Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative). - 1. Gli
 operatori   delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
 riabilitazione   svolgono   con   titolarita'  e  autonomia
 professionale,  nei confronti dei singoli individui e della
 collettivita',  attivita'  dirette  alla  prevenzione, alla
 cura,  alla  riabilitazione  e  a  procedure di valutazione
 funzionale,  al  fine  di  espletare  le competenze proprie
 previste dai relativi profili professionali.
 2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
 delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
 programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
 valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
 dell'area  della  riabilitazione,  al  fine di contribuire,
 anche   attraverso   la   diretta  responsabilizzazione  di
 funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
 diritto   alla   salute   del  cittadino,  al  processo  di
 aziendalizzazione   e   al   miglioramento  della  qualita'
 organizzativa   e   professionale  nel  Servizio  sanitario
 nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con
 i  servizi  sanitari  e  gli  ordinamenti degli altri Stati
 dell'Unione europea.».
 «Art.   3   (Professioni  tecnico-sanitarie).-  1.  Gli
 operatori    delle    professioni    sanitarie    dell'area
 tecnico-diagnostica   e   dell'area   tecnico-assistenziale
 svolgono,   con   autonomia   professionale,  le  procedure
 tecniche    necessarie   alla   esecuzione   di   metodiche
 diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
 attivita'  tecnico-assistenziale,  in  attuazione di quanto
 previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
 figure  e  dei  relativi profili professionali definiti con
 decreto del Ministro della sanita'.
 2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
 delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
 programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
 valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
 dell'area  tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
 attraverso  la  diretta  responsabilizzazione  di  funzioni
 organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
 cittadino,   al   processo   di   aziendalizzazione   e  al
 miglioramento  della qualita' organizzativa e professionale
 nel  Servizio  sanitario  nazionale  con l'obiettivo di una
 integrazione   omogenea   con  i  servizi  sanitari  e  gli
 ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.».
 «Art.  4 (Professioni tecniche della prevenzione). - 1.
 Gli  operatori delle professioni tecniche della prevenzione
 svolgono  con  autonomia tecnico-professionale attivita' di
 prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e
 sicurezza  ambientale  nei  luoghi  di vita e di lavoro, di
 igiene  degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita'
 pubblica  e  veterinaria.  Tali  attivita'  devono comunque
 svolgersi  nell'ambito  della responsabilita' derivante dai
 profili professionali.
 2.  I  Ministeri  della sanita' e dell'ambiente, previo
 parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le
 aziende  sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente
 della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di
 competenza delle professioni tecniche della prevenzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 5. (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).
 
 1.  L'individuazione  di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in  una  delle  aree  di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto  2000,  n.  251,  il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto  il  territorio  nazionale,  avviene  in sede di recepimento di direttive  comunitarie  ovvero  per  iniziativa  dello  Stato o delle regioni,  in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute  previsti  nel  Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali,   che   non   trovano   rispondenza  in  professioni  gia' riconosciute. 2.   L'individuazione   e'  effettuata,  nel  rispetto  dei  principi fondamentali  stabiliti  dalla  presente  legge,  mediante uno o piu' accordi,  sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3.  L'individuazione e' subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso  da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore  di sanita', di volta in volta nominate dal Ministero della salute,  alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute  e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  i rappresentanti  degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma  1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione    alle   suddette   commissioni   non   comporta   la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4.  Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attivita' di ciascuna professione. 5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene   evitando   parcellizzazioni   e   sovrapposizioni   con  le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  gli  articoli 1,  2, 3 e 4 della legge 10 agosto
 2000, n. 251, si veda in note all'art. 4.
 - L'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca:
 «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
 province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
 principio  di  leale collabo-razione e nel perseguimento di
 obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
 dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
 Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
 l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
 attivita' di interesse comune.
 2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
 dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 6. (Istituzione della funzione di coordinamento).
 
 1. In conformita' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni,  il  personale laureato  appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue: a)  professionisti  in  possesso  del  diploma di laurea o del titolo universitario  conseguito  anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea  o  di  diploma  ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b)  professionisti  coordinatori  in  possesso  del  master  di primo livello  in  management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma   9,   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per  le  funzioni specialistiche rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  8,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui   al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano  esercitato  l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente  per  almeno  cinque  anni,  oppure  ai  quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni. 2.  Per  i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo' essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  A  tal fine, l'eventuale conferimento  di  incarichi  di  coordinamento  ovvero  di  incarichi direttivi  comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000,  n.  251,  l'obbligo  contestuale  di  sopprimere  nelle piante organiche  di  riferimento  un  numero  di  posizioni  effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario. 3.  I  criteri  e  le  modalita'  per l'attivazione della funzione di coordinamento  in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  il  Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)  master  di  primo  livello  in  management  o  per le funzioni di coordinamento   nell'area   di   appartenenza,  rilasciato  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  8,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. 5.   Il   certificato   di   abilitazione   alle  funzioni  direttive nell'assistenza  infermieristica,  incluso  quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di coordinatore. 6.   Il   coordinamento  viene  affidato  nel  rispetto  dei  profili professionali,  in  correlazione  agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. 7.   Le  organizzazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  pubbliche  e private,  nelle  aree  caratterizzate da una determinata specificita' assistenziale,  ove  istituiscano  funzioni di coordinamento ai sensi del  comma  2,  affidano  il  coordinamento  allo  specifico  profilo professionale.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  comma  95 dell'art. 17 della legge 15 maggio
 1997, n. 127, si veda in note all'art. 2.
 - L'art.   4   della  legge  26 febbraio  1999,  n.  42
 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) reca:
 «Art.  4  (Diplomi  conseguiti  in  base alla normativa
 anteriore  a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni).  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dal
 decreto-legge  13 settembre  1996,  n. 475, convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
 professioni  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni   e   integrazioni,  ai  fini  dell'esercizio
 professionale  e  dell'accesso alla formazione post-base, i
 diplomi  e gli attestati conseguiti in base alla precedente
 normativa,  che  abbiano  permesso l'iscrizione ai relativi
 albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
 lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla
 normativa  concorsuale del personale del Servizio sanitario
 nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
 equipollenti  ai diplomi universitari di cui al citato art.
 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e
 successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ai   fini
 dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
 post-base.
 2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
 il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica,   sono   stabiliti,   con   riferimento   alla
 iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
 allo  stato  giuridico  dei dipendenti degli altri comparti
 del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
 corsi  e,  se  del  caso,  al  possesso  di una pluriennale
 esperienza  professionale,  i  criteri  e  le modalita' per
 riconoscere  come  equivalenti  ai diplomi universitari, di
 cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
 1992,  e  3,  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e
 successive    modificazioni   e   integrazioni,   ai   fini
 dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
 post-base,   ulteriori   titoli   conseguiti  conformemente
 all'ordinamento  in vigore anteriormente all'emanazione dei
 decreti  di  individuazione  dei  profili  professionali. I
 criteri  e  le  modalita'  definiti  dal  decreto di cui al
 presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
 appositi  corsi  di  riqualificazione professionale, con lo
 svolgimento  di  un  esame finale. Le disposizioni previste
 dal  presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
 carico  del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
 articoli 25  e  27  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e
 successive modificazioni.
 3.  Il  decreto  di  cui  al comma 2 e' emanato, previo
 parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 4.  In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
 comma  2  stabilisce  i  requisiti  per  la valutazione dei
 titoli  di  formazione  conseguiti  presso  enti pubblici o
 privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio
 professionale  e dell'accesso alla formazione post-base per
 i  profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai sensi
 dell'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 502, e successive modifi-cazioni e integrazioni.».
 - Il  comma  8  dell'art.  3  del regolamento di cui al
 decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica   e   tecnologica   3 novembre   1999,  n.  509
 (Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
 didattica degli atenei) reca:
 «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). (Omissis).
 8.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
 formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
 In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
 legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
 attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
 ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
 formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
 conseguimento  della  laurea  o della laurea specialistica,
 alla   conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
 universitari di primo e di secondo livello.».
 - Il  comma  9  dell'art.  3  del regolamento di cui al
 decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
 della   ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270  (Modifiche  al
 regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
 degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
 1999,  n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica) reca:
 «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - (Omissis).
 9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
 formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
 In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
 legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
 attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
 ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
 formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
 conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
 conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
 di primo e di secondo livello.».
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
 ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 129
 del  5 giugno 2001 reca: «Determinazione delle classi delle
 lauree   specialistiche   universitarie  delle  professioni
 sanitarie».
 - L'art.  7  della  legge  10 agosto  2000,  n.  251  e
 successive modificazioni reca:
 «Art.  7  (Disposizioni  transitorie).  - 1. Al fine di
 migliorare  l'assistenza  e  per  la  qualificazione  delle
 risorse  le aziende sanitarie possono istituire il servizio
 dell'assistenza  infermieristica  ed  ostetrica  e  possono
 attribuire  l'incarico  di dirigente del medesimo servizio.
 Fino  alla data del compimento dei corsi universitari di di
 durata  triennale  rinnovabile,  e' regolato da contratti a
 tempo   determinato,  da  stipulare,  nel  limite  numerico
 indicato   dall'art.   15-septies,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art.
 13  del  decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229, dal
 direttore  generale con un appartenente alle professioni di
 cui  all'art.  1  della  presente  legge, attraverso idonea
 procedura   selettiva   tra  i  candidati  in  possesso  di
 requisiti  di  esperienza  e  qualificazione  professionale
 predeterminati.   Gli   incarichi   di   cui   al  presente
 articolo comportano  l'obbligo  per l'azienda di sopprimere
 un  numero  pari  di  posti  di  dirigente  sanitario nella
 dotazione   organica  definita  ai  sensi  della  normativa
 vigente.  Per  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
 si  applicano  le  disposizioni del comma 4 del citato art.
 15-septies.  Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di
 settore  per  il comparto sanita' sono emanate le direttive
 all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN) per la definizione, nell'ambito del
 Contratto  collettivo  nazionale  dell'area della dirigenza
 dei    ruoli    sanitario,    amministrativo,   tecnico   e
 professionale   del   Servizio   sanitario  nazionale,  del
 trattamento  economico  dei dirigenti nominati ai sensi del
 presente  comma  nonche'  delle  modalita' di conferimento,
 revoca e verifica dell'incarico.
 2.  Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di
 dirigente,  con  modalita'  analoghe  a  quelle previste al
 comma  1,  per  le  professioni sanitarie di cui alla legge
 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente
 sociale,  nelle  regioni nelle quali sono emanate norme per
 l'attribuzione  della  funzione  di direzione relativa alle
 attivita' della specifica area professionale.
 3.  La  legge regionale che disciplina l'attivita' e la
 composizione  del  Collegio di direzione di cui all'art. 17
 del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
 successive  modificazioni,  prevede  la  partecipazione  al
 medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1
 e 2 del presente articolo.».
 - Per  l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281 si veda in note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 7. (Disposizioni finali).
 
 1.    Alle   professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica, riabilitative,    tecnico-sanitarie    e   della   prevenzione   gia' riconosciute  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge continuano  ad  applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente  legge,  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa  acquisizione  del  parere  degli  ordini  professionali delle professioni  interessate,  si  puo'  procedere  ad integrazioni delle professioni  riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni. 3.  La  presente  legge  non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 1° febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 1645):
 
 Presentato dall'on. Tomassini il 25 luglio 2002.
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e sanita), in
 sede  referente,  il  17  settembre  2002  con pareri delle
 commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  12ª  commissione  il  22 luglio 2003;
 28 aprile  2004; 11 maggio 2004; 15 febbraio 2005; 16 marzo
 2005;  12 aprile  2005;  4 e 11 maggio 2005; 21 e 28 giugno
 2005.
 Esaminato in aula il 9 febbraio 2005; e approvato in un
 Testo  unificato con i nn. A.S. 1928 (Tomassini); A.S. 2159
 (Bettoni  ed altri) ed A.S. 3236 (d'iniziativa del Ministro
 della salute Sirchia).
 Camera dei deputati (atto n. 6229):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  referente,  il  21 dicembre  2005  con  pareri  delle
 commissioni  I,  II,  V,  VII,  XIV  e  parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  XII commissione il 12-17 e 18 gennaio
 2006.
 Esaminato  in  aula  il  23 gennaio 2006 e approvato il
 24 gennaio 2006.
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