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| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Integrazione  delle  modalita'  di  presentazione  e  di  esame delle domande,  relative  al  sesto bando per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, con riferimento ai programmi di  investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,   concernente   il   «Regolamento  per  la  semplificazione  del procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
 Visto  il  decreto  ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale, tra  l'altro,  sono  stati  fissati  i  criteri  di  priorita' per la formazione   delle   graduatorie,   validi  in  tutto  il  territorio nazionale,  ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
 Visto   l'art.   14  del  suddetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata integrazione  delle  risorse  statali  da  parte  delle  regioni  e/o province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  il Ministero delle attivita'  produttive  provvede all'esame delle domande riferite alle predette  regioni  e/o  province  autonome  e  alla  formazione delle relative graduatorie;
 Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono stati  fissati  i  termini  per  la  presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;
 Vista  la  propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
 Visto  che  per  l'attuazione  del sesto bando le regioni Campania, Emilia-Romagna,  Liguria,  Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia  e  la  provincia  autonoma  di  Bolzano non hanno provveduto all'integrazione  delle  risorse  statali  e  che  pertanto  per tali regioni  e  per  la  provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle attivita' produttive deve provvedere all'esame delle relative domande ed alla formazione delle graduatorie;
 Considerato  che  il  Ministero  delle  attivita' produttive per lo svolgimento    delle    attivita'   connesse   alla   concessione   e all'erogazione   delle   agevolazioni,   ivi   compresa   l'attivita' istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla provincia  autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono state  stipulate  apposite  convenzioni  per  la regolamentazione dei reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;
 Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione per  le  predette  regioni e per la provincia autonoma di Bolzano, in caso   di  presentazione  di  un  numero  rilevante  di  domande,  e' prevedibile  che  gran  parte  delle  risorse medesime possano essere utilizzate  per  il  pagamento dei compensi relativi allo svolgimento delle attivita' previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero delle attivita' produttive e le banche, con conseguente insufficiente disponibilita'  di  risorse  finanziarie  per  la  concessione  delle agevolazioni alle imprese;
 Considerato  che  e'  necessario  garantire  la  massima  efficacia all'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  in  termini  di  sostegno ai programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che quindi  devono  essere  contenuti  al massimo gli oneri riferiti alla gestione;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.   Per  le  domande,  presentate  al  Ministero  delle  attivita' produttive,  relative  a  programmi  di  investimento  previsti nella provincia   autonoma   di   Bolzano   e   nelle   regioni   Campania, Emilia-Romagna,  Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al punto 9.1 della circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide anche  le  domande  prive  del  prospetto  di  cui  all'allegato 1 al presente  decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito di tale verifica, il Ministero delle attivita' produttive provvedera' a  comunicare  alle  imprese  interessate  l'eventuale  rigetto della domanda.
 2.  Qualora  le  domande  di  cui  al comma 1, complete di tutta la documentazione  prevista,  comportino,  con  riferimento alle risorse assegnate  a ciascuna regione ed alla provincia autonoma di Bolzano e tenuto  conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, un  ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al doppio  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili, il Ministero, al fine  di  individuare le domande da avviare alla successiva attivita' istruttoria,  procedera',  con  proprio  atto, ad ordinare le domande stesse  in appositi elenchi formati con le modalita' di cui al citato art.   13  e  sulla  base  dei  valori  degli  indicatori  risultanti dall'applicazione  dei  criteri  di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive  25 novembre  2005, utilizzando i dati indicati dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.
 3.  Sulla  base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle attivita'  produttive,  individua, in base alla posizione assunta nei predetti  elenchi,  seguendo  l'ordine  decrescente,  le  domande  da sottoporre  alla  fase  istruttoria.  L'istruttoria  sara' effettuata solamente  per  le  domande  per  le  quali  l'importo cumulato delle agevolazioni  richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse disponibili,  includendo  anche  le domande che dovessero determinare oltre  che  il  raggiungimento  anche l'eventuale superamento di tale limite.  In  ogni  caso  i  citati  elenchi  saranno  utilizzati  dal Ministero  stesso  per  assicurare  l'utilizzo  di  tutte  le risorse finanziarie  disponibili.  Per  le  altre  domande,  per le quali non verra' effettuata l'attivita' istruttoria, il Ministero provvedera' a darne comunicazione alle imprese interessate.
 4.  Alle  domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve essere  allegato  il  prospetto  di  cui  all'allegato  1 al presente decreto,  completo  di  tutti  i  dati richiesti. Per le domande gia' inviate  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, le imprese richiedenti le  agevolazioni  sono  tenute  a  presentare  il  predetto prospetto completo  di tutti i dati richiesti, con le medesime modalita' di cui al  punto  9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro il  termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidita' delle stesse.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | Allegato n. 1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 36 a pag. 37  <----
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