Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 febbraio 2006 |
Abilitazione all'«Istituto di terapia familiare di Bologna» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicinae chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di terapia familiare di Bologna» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna - via Milazzo n. 5 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unita' e, per l'intero ciclo, a sessanta unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 aprile 2005; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;
Decreta:
Art. 1. 1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia familiare di Bologna» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna - via Milazzo n. 5- ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento. 2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a quindici unita' e, per l'intero ciclo, a sessanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2006 Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi |
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