| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Viste  le  richieste  dei  responsabili  della  conservazione  in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
 Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Considerato  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971  nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 A  norma  dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta', iscritte nei registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti  a  fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
 ---->  Vedere tabella alle pagg. 22 e 23   <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 2 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
 
 
 
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