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| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 ottobre 2005 |  | Delega  ai  direttori  regionali per i beni culturali e paesaggistici delle  funzioni  di  cui  all'articolo 8,  comma  2,  lettera e), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173 e all'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e paesaggistici
 
 Visto   il   decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  e  successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei  beni  culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice in particolare gli articoli 10, 13, 14, 21 e 128;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 luglio 2005 con il quale e' stato conferito all'architetto Roberto Cecchi  l'incarico  di  funzione  dirigenziale di livello generale di direttore  generale  per  i  beni  architettonici e paesaggistici del Ministero  per i beni e le attivita' culturali registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);
 Visto  il  decreto  dirigenziale  del  20 ottobre 2005 con il quale l'architetto  Roberto  Cecchi in qualita' di direttore generale della Direzione  generale  per  i  beni  architettonici  e paesaggistici ha delegato  ai  direttori  regionali  le  funzioni indicate all'art. 8, comma 2, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004;
 Considerato  che,  in  virtu' della delega conferita, spetta ora ai direttori   regionali   dichiarare   su   proposta  delle  competenti soprintendenze  di  settore  l'interesse  culturale  dei  beni di cui all'art.  10,  comma  3, ai sensi dell'art. 13 del codice, secondo il procedimento  di  dichiarazione  dell'interesse  culturale  stabilito dall'art.  14  del  codice  stesso,  nonche'  dettare prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del codice;
 Considerato  che l'art. 128, comma 1, del codice dispone che i beni culturali  di  cui  all'art. 10, comma 3, per i quali non siano state rinnovate  e  trascritte  le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno  1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, siano sottoposti al medesimo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;
 Considerato  che  l'art.  128,  comma 3, dispone che in presenza di elementi  di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o  non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di  dichiarazione  di  beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui  al comma 2 (rectius: effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490)  al  fine  di verificare    la   perdurante   sussistenza   dei   presupposti   per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela;
 Rilevata  l'opportunita'  di  riunificare  tutte le competenze in materia  di dichiarazione dell'interesse culturale dei beni culturali in  capo  ad  un  solo  soggetto, al fine di garantire uniformita' di azione amministrativa e celerita' nell'espletamento delle procedure;
 Rilevato  altresi'  che l'art. 8, comma 2, del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  17  del  2004, nell'individuare le funzioni   ed   i   compiti  della  Direzione  generale  per  i  beni architettonici  e  paesaggistici,  fra  le  competenze  del direttore generale enumera alla lettera e) l'autorizzazione degli interventi di demolizione   e   rimozione   definitiva   da   eseguirsi   su   beni architettonici,  ai  sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice;
 Considerato  che,  al  fine  di  garantire un'azione amministrativa efficace  e tempestiva ed assicurare il rispetto del termine indicato dall'art.  22  del  codice  per  il  rilascio di tali autorizzazioni, appare opportuno delegare tale competenza ai direttori regionali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Sono  delegate  ai  direttori  regionali  per  i  beni  culturali e paesaggistici le seguenti funzioni:
 a) autorizzare  ai  sensi  dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del  codice  gli  interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici;
 b)  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  128,  comma  1  del  codice l'interesse  culturale dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3 del  codice  per  i  quali  non siano state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 11 giugno  1922,  n. 778, utilizzando il procedimento di cui all'art. 14 del codice stesso;
 c)  procedere  ai  sensi  dell'art.  128,  comma  3 del codice al rinnovo  del  procedimento  di  dichiarazione  dei beni oggetto delle notifiche di cui al comma 2 dell'art. 128 medesimo;
 |  |  |  | Art. 2. La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
 1)  in  via  continuativa  fatti  salvi  i  poteri  del direttore generale  delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare  l'esercizio  dei  poteri  delegati,  di  avocare a se la trattazione  di  specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di  sua  inerzia,  di  annullare  gli atti emanati dal delegato fermo restando  il  dettato degli articoli 16 e 128, comma 4 del codice, di revocare la delega stessa;
 2)  con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale   per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici  copia  dei provvedimenti emessi.
 |  |  |  | Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 ottobre 2005
 Il direttore generale: Cecchi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 79
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