| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) | 
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 
| DECRETO 29 settembre 2005 | 
| Modificazione  al  decreto  ministeriale  22 dicembre  2000, recante: «Riapertura  dei  termini  e  ripristino  della  corresponsione sulla demolizione,   di   cui  al  regolamento  (CE)  2792/99,  articolo 7, all. IV». | 
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| IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
 
 Visto  il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999  con  cui  sono state emanate le disposizioni generali sui fondi strutturali   ed   in  particolare  dello  strumento  finanziario  di orientamento della pesca (SFOP);
 Visto  il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento della pesca;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/l999  del  Consiglio  del 17 dicembre  1999 sono state definite le modalita' e condizioni delle azioni  strutturali nel settore della pesca per il periodo 2000-2006; e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del 20 dicembre  2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che   definisce  modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali comunitarie nel settore della pesca;
 Visto  il  decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita' di attuazione della misura arresto definitivo;
 Visto    il   decreto   ministeriale   5 febbraio   2003,   recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
 Vista  la circolare n. 200522546 del 27 luglio 2005 che sospende la presentazione  delle  domande  di  contributo di arresto definitivo - misura 1.1 demolizione a decorrere dal 1° agosto 2005;
 Considerato  che  la rimodulazione degli importi, introdotto con il decreto  ministeriale  5 febbraio  2003,  ha  comportato una notevole diminuzione delle richieste per la demolizione e che, anche a seguito delle   numerose   rinunce  da  parte  degli  imprenditori  del  ceto peschereccio, si sono rese disponibili ulteriori risorse che dovranno essere  impegnate  necessariamente entro il 31 dicembre 2006, pena il loro disimpegno;
 Ritenuto  che  la  misura  arresto  definitivo  -  in linea con gli orientamenti   comunitari   -   assume  rilievo  prioritario  per  il raggiungimento degli obiettivi di politica della pesca consentendo un migliore rapporto tra capacita' di pesca e risorse alieutiche;
 Visto  il  decreto  del  17 giugno  2005  con  il  quale  e'  stata attribuita, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora la delega per la disciplina generale e il coordinamento in  materia  di  pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  il  premio di arresto definitivo  e'  corrisposto nella misura del 100% di cui al Reg. (CE) 2792/1999 art. 7, all. IV.
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| Art. 2. 1.  In  relazione  alle disponibilita' dei fondi relativi allo SFOP 2000/2006, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di  arresto  definitivo  (misura  1.1  - demolizione) a decorrere dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 2. Le istanze sono esaminate secondo i seguenti criteri:
 a) priorita'  alle imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema a strascico  secondo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento delle filiere agricole  e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
 b) parimenti verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione alla  stessa  direzione  generale per tutte le altre imbarcazioni con sistemi di pesca diversi dallo strascico.
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| Art. 3. 1.  Le  domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  domande  presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono archiviate senza ulteriore istruttoria.
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| Art. 4. 1.  Sono  abrogati  il  comma 6, ultimo capoverso, dell'art. 3, del decreto   ministeriale  22 dicembre  2000  e  l'art.  8  del  decreto ministeriale 5 febbraio 2003.
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| Art. 5. 1.  Le  domande  presentate  ai  sensi  del  precedente art. 2 sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi.
 Il  presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la  registrazione  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2005
 
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 140
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