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| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 |  | Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
 Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
 Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
 Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 
 Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'
 
 1.   Ferme   restando   le   vigenti  disposizioni  in  materia  di ricongiunzione  dei  periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme  di  assicurazione  obbligatoria  per  invalidita', vecchiaia e superstiti,  alle  forme  sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,  nonche'  alle  forme  pensionistiche  obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio  1996,  n.  103,  che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico  autonomo  presso  una delle predette gestioni, e' data facolta'  di  cumulare,  i  periodi  assicurativi non coincidenti, di durata  non  inferiore  a  sei  anni,  al  fine  del conseguimento di un'unica  pensione.  Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo  precedente  sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo  di  previdenza  del  clero  e  dei  ministri  di  culto  delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
 2.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata a condizione che:
 a)  il  soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari  a  venti  anni  ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia  accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
 b)  sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed  anzianita'  contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
 3.  La  totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per  intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costistuzione e' il
 seguente:
 "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.".
 - Il   testo   dell'art.   87,   quinto   comma,  della
 Costituzione  conferisce,  tra l'altro, al Presidente della
 Repubblica  il  potere  di promulgare le leggi ed emanare i
 decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
 lettera  o),  della  legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in
 materia  pensionistica  e  deleghe  al  Governo nel settore
 della  previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
 complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
 degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' il
 seguente:
 "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi contenenti norme
 intese a:
 (omissis);
 d) rivedere  il  principio  della  totalizzazione dei
 periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
 ipotesi  in  cui  si  raggiungano i requisiti minimi per il
 diritto  alla  pensione  in  uno  dei fondi presso cui sono
 accreditati i contributi.
 2.  lI  Governo,  nell'esercizio della delega di cui al
 comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
 speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
 dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 (omissis);
 o) ridefinire    la    disciplina   in   materia   di
 totalizzazione   dei   periodi  assicurativi,  al  fine  di
 ampliare  progressivamente  le  possibilita'  di  sommare i
 periodi  assicurativi  previste dalla legislazione vigente,
 con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
 sia  al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
 anno  di  eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
 maturato  almeno  quaranta anni di anzianita' contributiva,
 indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
 presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
 interessati  dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
 anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
 i  contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento del
 trattamento  pensionistico,  secondo  le  proprie regole di
 calcolo.  Tale  facolta'  e'  estesa anche ai superstiti di
 assicurato,   ancorche'   deceduto   prima  del  compimento
 dell'eta' pensionabile;".
 - La  legge  8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
 pensionistico  obbligatorio e complementare), e' pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16  agosto  1995,  n. 190,
 supplemento ordinario.
 - Il   decreto   legislativo  30 aprile  1997,  n.  180
 (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 24,
 della  legge  8 agosto  1995, n. 335, in materia di opzione
 per   la   liquidazione   del   trattamento   pensionistico
 esclusivamente  con le regole del sistema contributivo), e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1997, n.
 145.
 - Il   decreto   legislativo  30 giugno  1994,  n.  509
 (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
 della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
 trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
 gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
 e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994,
 n. 196.
 - Il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n.  103
 (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
 della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
 previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
 attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   del  2 marzo  1996,  n.  52,
 supplemento ordinario.
 - L'art.  71  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  338
 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001)  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000,
 n. 302, supplemento ordinario.
 - Il   decreto  ministeriale  7 febbraio  2003,  n.  57
 (Regolamento  recante  modalita' di attuazione dell'art. 71
 della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  concernente  la
 totalizzazione  dei  periodi  assicurativi)  e'  pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2003, n. 80.
 
 Note all'art. 1:
 -   Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda
 nota alle premesse.
 - Per  il  decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
 nota alle premesse.
 - Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n.
 335 del 1995, e' il seguente:
 "26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
 all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
 presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
 professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
 lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
 successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
 titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
 continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
 del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
 domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
 426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
 borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti
 
 1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere esercitata,  per  la  liquidazione  dei trattamenti pensionistici per inabilita'  assoluta  e  permanente  e  ai  superstiti  di assicurato ancorche'  quest'ultimo  sia  deceduto  prima  di  aver  acquisito il diritto a pensione.
 2.  Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti  di  assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica  nella  quale  il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello  stato  invalidante.  Il  diritto  alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti  di  assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica  nella  quale  il  dante  causa era iscritto al momento della  morte.  Ai  fini  del  perfezionamento  dei predetti requisiti rileva   la   sommatoria  dei  periodi  assicurativi  e  contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Esercizio del diritto
 
 1.  La  totalizzazione  dei  periodi assicurativi e' conseguibile a domanda  del  lavoratore  o  del  suo  avente  causa,  da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
 2.   La   domanda   di  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi, perfezionata  mediante  accettazione  da  parte  dell'interessato, ai sensi  delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei  trattamenti  pensionistici  da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
 3.  Per  i  casi  di  esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte  del  lavoratore,  titolare  di  piu' periodi assicurativi, che consentono  l'accesso  alla  totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  e  il  cui  procedimento  non  sia stato ancora concluso,   a   seguito   del  pagamento  integrale  delle  rate,  e' consentito,   su   richiesta   dell'interessato,   il  recesso  e  la restituzione   degli   importi  eventualmente  versati  a  titolo  di ricongiunzione,  maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra  non  puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Modalita' di liquidazione del trattamento
 
 1.  Le  gestioni  interessate,  ciascuna  per  la  parte di propria competenza,  determinano  il  trattamento  pro  quota  in rapporto ai rispettivi  periodi  di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
 2.  La  misura  del  trattamento  a carico degli enti previdenziali pubblici  e'  determinata  sulla  base  della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la  liquidazione  del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole  del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il   montante  sono  rivalutate  fino  alla  data  della  domanda  di totalizzazione.
 3.  Per  gli  enti  previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo  30 giugno  1994,  n.  509,  la misura del trattamento e' determinata  con  le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
 a) ai  fini  della  determinazione  del  montante contributivo si considerano  i  contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto  reddituale,  ove  previsto, preso a riferimento per il calcolo delle  prestazioni  secondo  i  rispettivi  ordinamenti, ivi compresi quelli  versati  a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarieta';
 b) il  tasso  annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90  per  cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del  patrimonio  investito  con riferimento al quinquennio precedente l'anno  da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione   pari  all'1,5  per  cento.  Qualora  il  tasso  di capitalizzazione     risulti    superiore    a    quello    derivante dall'applicazione  della  variazione  media quinquennale del prodotto interno  lordo  (PIL)  di  cui  all'articolo  1, comma 9, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  si applica quest'ultimo. Per le annualita' antecedenti   la   privatizzazione   di  ciascun  ente  il  tasso  di capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
 c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il montante  individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di  trasformazione  relativo  all'eta'  del  soggetto  al momento del pensionamento,   ottenuto   sulla  base  delle  ipotesi  demografiche sottostanti  la  tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
 d) la  quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di  cui  alle  lettere  a),  b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianita'   contributiva  maturata  presso  l'ente  categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
 4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' la   formula  di  calcolo  di  cui  all'allegato  1,  possono  essere modificati,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate  dai  Ministeri  vigilanti,  dei  sistemi previdenziali dei singoli  enti  che comportino l'introduzione per la generalita' degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
 5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo  maturato  nella  gestione  pensionistica  sia  uguale o superiore  a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla  pensione  di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo  a  tale  gestione,  il  sistema  di  calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
 6.  La  misura  del  trattamento  a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e'  determinata  secondo  il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
 7.  Le  quote  di  pensione  relative  alle  posizioni assicurative costituite  nelle  singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle  gestioni  interessate  e sono reversibili ai superstiti con le modalita'  e  nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di  iscrizione  nelle  varie  gestioni  si  convertono, ai fini della totalizzazione,  nell'unita'  temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
 a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
 b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
 c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
 d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
 8.  Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono  liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato,  sulla  base  delle  disposizioni  di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per  il  decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda
 nota alle premesse.
 - Per  il  decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda
 nota alle premesse.
 - Il  testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n.
 335 del 1995, e' il seguente:
 «9.  Il  tasso  annuo di capitalizzazione e' dato dalla
 variazione  media  quinquennale  del prodotto interno lordo
 (PIL)   nominale,   appositamente  calcolata  dall'Istituto
 nazionale   di   statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
 quinquennio  precedente  l'anno da rivalutare. In occasione
 di  eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
 dall'ISTAT  i  tassi  di  variazione da considerare ai soli
 fini  del  calcolo  del  montante  contributivo sono quelli
 relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
 verifica  la  revisione  e quelli relativi alla nuova serie
 per gli anni successivi.».
 -  La  tabella  A allegata alla citata legge n. 335 del
 1995, e' la seguente:
 
 «Tabella A (v. art. 1, comma 6) =====================================================================
 Divisori             |      Eta'      |     Valori =====================================================================
 21,1869              |       57       |     4,720%
 20,5769              |       58       |     4,860%
 19,9769              |       59       |     5,006%
 19,3669              |       60       |     5,163%
 18,7469              |       61       |     5,334%
 18,1369              |       62       |     5,514%
 17,5269              |       63       |     5,706%
 16,9169              |       64       |     5,911%
 16,2969              |       65       |     6,136%
 Tasso di sconto = 1,5%      |                |
 
 - Per  il  decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
 nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Pagamento dei trattamenti
 
 1.  L'onere  dei  trattamenti  e'  a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
 2.  Il  pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato  dall'INPS,  che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
 3.  I  trattamenti  pensionistici  derivanti  dalla  totalizzazione decorrono   dal   primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  di presentazione  della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Ricongiunzione  per  gli  iscritti  agli enti costituiti ai sensi del
 decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
 
 1.  Per  gli  enti  costituiti  ai  sensi  del  decreto legislativo 10 febbraio   1996,   n.   103,   l'istituto   della  ricongiunzione, disciplinato  dalla  legge  5 marzo  1990,  n. 45, opera nel rispetto delle  prescrizioni  in  essa  indicate, con esclusione dell'onere di versamento  della  riserva  matematica  a  carico  del richiedente la ricongiunzione,  in  quanto  incompatibile  con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -   Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
 nota alle premesse.
 - La   legge   5 marzo   1990,  n.  45  (Norme  per  la
 ricongiunzione    dei    periodi   assicurativi   ai   fini
 previdenziali  per  i liberi professionisti), e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, n. 57.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 
 Norme finali
 
 1.  La  facolta'  di  totalizzazione  di  cui  al  presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2.  L'articolo  71  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del  lavoro  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
 3.  La  disciplina  abrogata  dal  comma  2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se piu' favorevole.
 4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Disposizioni finanziarie
 
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede,  quanto  a  160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006,  a  valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle  risorse  rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica  la  clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 Tremonti, Ministro del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il  testo  dell'art.  11,  comma 1, del decreto-legge
 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
 fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
 finanziaria),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente:
 «Art.  11  (Totalizzazione  dei periodi assicurativi ed
 integrazione  tabella  C  della  legge 30 dicembre 2004, n.
 311).  - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri
 derivanti  dall'esercizio  del  criterio  di  delega di cui
 all'art.  1,  comma  2,  lettera  o), della legge 23 agosto
 2004,  n.  243,  e'  autorizzata la spesa di 160 milioni di
 euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2006.  Gli  enti
 previdenziali  interessati provvedono al monitoraggio degli
 effetti  derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
 esercizio  della  delega  di  cui  al  periodo  precedente,
 comunicando  i  risultati  al  Ministero del lavoro e delle
 politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle
 finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
 correttivi  di  cui  all'art.  11-ter, comma 7, della legge
 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, ovvero
 delle  misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11,
 comma   3,   lettera   i-quater),   della  medesima  legge.
 Limitatamente    al    periodo    strettamente   necessario
 all'adozione  dei  predetti  provvedimenti correttivi, alle
 eventuali  eccedenze  di  spesa  rispetto alle previsioni a
 legislazione  vigente  si  provvede mediante corrispondente
 rideterminazione,  da  effettuare  con decreto del Ministro
 del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, degli interventi
 posti  a  carico  del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 1 (articolo 4, comma 3, lettera d)) 
 Formula  per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per
 gli enti previdenziali privatizzati
 1                A - 1 - a Ptot = P0 * ( ------ ) + P1 * ( ----------- )
 A - a                A - a
 
 dove:
 Ptot= Quota   di   pensione   da   totalizzazione  per  gli  enti previdenziali privatizzati
 P 0= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale
 P 1= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3
 A= Anzianita'  di  iscrizione  richiesta  da  ciascun ente per il diritto  a  pensione  di  vecchiaia,  comunque  pari  a quindici anni qualora non prevista
 a= Anzianita' contributiva maturata presso l'ente
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