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| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 2 febbraio 2006, n. 41 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica  kirghiza  in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica).
 
 1.  II  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione).
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria).
 
 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro  30.400  annui  a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  finanziario  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore). 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3323):
 
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 1° marzo 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  10 marzo  2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  l'11  maggio  e il 6
 luglio 2005.
 Relazione  scritta  presentata l'11 luglio 2005 (3323/A
 relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 6190):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 I, V, VII e X.
 Esaminato  dalla  III commissione il 13 dicembre 2005 e
 l'11 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il 16 gennaio 2006 ed approvato il
 19 gennaio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA.
 Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
 Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")
 RICONOSCENDO  l'importanza  del  turismo  sia  per  le  rispettive
 economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;
 CONVINTI  della  necessita'  di promuovere una attiva cooperazione
 nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita';
 CONSIDERANDO  l'interesse  che  le  due  Parti  attribuiscono alla
 cooperazione nel campo del turismo;
 CONSIDERANDO  la  volonta'  delle  due Parti di intraprendere ogni
 azione  mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista
 di assicurare uno sviluppo turistico durevole
 Hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO I
 Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed
 al  rafforzamento  delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine
 di  migliorare  la  conoscenza reciproca della storia e della cultura
 dei loro popoli.
 ARTICOLO II
 Le   Parti   Contraenti   si   adopereranno   per   rafforzare  la
 collaborazione  per  promuovere  lo  sviluppo del settore turistico e
 incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del
 turismo  e  del  marketing  turistico  collaborando nei settori della
 formazione  e  della  ricerca  tecnologica  al  fine  di una migliore
 conservazione   e   gestione  degli  spazi  e  dello  sviluppo  degli
 investimenti  turistici  nel  rispetto delle proprie leggi e norme in
 vigore.
 ARTICOLO III
 Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
 a)  la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione
 e  di  animazione  turistiche  al  fine  di  scambiarsi le rispettive
 esperienze  e  di  studiare  le  possibilita'  di  realizzare  azioni
 congiunte nella promozione del turismo;
 b)  lo  scambio  di  pubblicazioni  e  di  materiale  promozionale
 turistico;
 c)   lo   stabilimento   nei   rispettivi   Paesi   di  Uffici  di
 Rappresentanza  turistica  (il  cui personale sara' assoggettato alle
 leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
 d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli
 edifici storici a fini turistici;
 e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.
 ARTICOLO IV
 Le  due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia
 di   formazione   professionale   e   faciliteranno   lo  scambio  di
 informazioni  sui  programmi  di insegnamento in materia turistica ed
 esploreranno,   con   le  Amministrazioni  nazionali  competenti,  la
 possibilita'  di  concessione di borse di studio per la formazione di
 esperti  nella  gestione  di  imprese  turistiche  e  di  tecnici del
 settore.
 ARTICOLO V
 Le  due  Parti  Contraenti si adopereranno per la realizzazione di
 programmi  di  ricerca  nei  settori del turismo di comune interesse,
 concernenti  la  formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le
 informazioni  sugli  studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui
 risultati della loro applicazione.
 ARTICOLO VI
 Le  due  Parti  Contraenti  compiranno  ogni sforzo per sviluppare
 ulteriormente  la  cooperazione  tra i rispettivi Organismi anche nel
 contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del
 turismo  e  si  scambieranno  informazioni  concernenti  i  risultati
 rispettivamente conseguiti in questo campo.
 ARTICOLO VII
 Allo  scopo  di  assicurare l'applicazione del presente Accordo le
 due  Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario,
 riunioni bilaterali.
 ARTICOLO VIII
 I  due  Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto
 adempimento   delle   procedure  interne  previste  dalle  rispettive
 legislazioni  nazionali.  II presente Accordo entrera' in vigore alla
 data di ricezione della seconda notifica.
 Il  presente  Accordo  avra'  la  durata  di  cinque  anni e sara'
 prorogato  tacitamente  di  anno in anno salvo il caso di denuncia da
 parte  di  una  delle  Parti  contraenti  da  effettuare  per  le vie
 diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
 La  denuncia  dell'Accordo  non  influira' sulla realizzazione dei
 programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
 dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.
 In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati dai
 rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto  a ROMA	il giorno	 3 del mese di marzo dell'anno 1999 in 
 due originali  nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi 
 facenti ugualmente fede.
 PER  IL  GOVERNO  DELLA                            PER  IL GOVERNO
 DELLA    REPUBBLICA   ITALIANA                    REPUBBLICA KIRGHIZA
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