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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006 |  | Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Boscoreale e nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato  che  nel  comune  di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio  2002,  sussistono  forme  di  ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione del comune di Boscoreale;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Boscoreale,  per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio  comunale  di  Boscoreale  (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  Boscoreale (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Vittorio Saladino, prefetto;
 dott. Francesco Antonio Cappetta, viceprefetto;
 dott. Francesco Greco, direttore amministrativo contabile.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 255
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il  comune  di  Boscoreale  (Napoli),  i cui organi elettivi sono stati  rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del 26 maggio 2002,  presenta  forme  di  ingerenze  da  parte  della  criminalita' organizzata   che  compromettono  l'imparzialita'  della  gestione  e pregiudicano  il  buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 Invero,  sulla  base  degli  elementi  informativi raccolti dalle forze  dell'ordine  nel corso dell'attivita' di monitoraggio posta in essere   nel   territorio   in   ordine   a   presunti   fenomeni  di condizionamento  degli  organi  elettivi  da parte della criminalita' organizzata,  il  prefetto  di Napoli ha disposto, il 10 giugno 2004, l'accesso  presso  il  suddetto  ente,  ai  sensi dell'art. 1, quarto comma,  del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, dalla legge   12 ottobre  1982,  n.  726,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
 Gia'  in precedenza il consiglio comunale di quell'ente era stato destinatario  di  provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del  Presidente  della  Repubblica del 15 dicembre 1998, ai sensi del decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.
 Al  riguardo appare evidentemente finalizzata ad evitare i rischi dello    scioglimento   la   radicale   modifica,   in   concomitanza dell'insediamento  della  commissione  di accesso, della composizione della  giunta e la revoca degli incarichi a due dirigenti considerati responsabili della violazione del protocollo di legalita'.
 Le   risultanze   della  attivita'  di  accesso  confluite  nella relazione  redatta  dalla  commissione  all'uopo  incaricata,  cui si rinvia  integralmente,  hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente radicata sul territorio.
 L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una generale acquiescenza degli  organi elettivi e dell'apparato burocratico, il cui operato e' comunque riconducibile agli organi di governo in virtu' dello stretto rapporto  fiduciario  che e' sotteso al conferimento degli incarichi, nei   confronti   di   istanze   provenienti   dagli  ambienti  della criminalita' organizzata locale. Per alcuni amministratori sono state accertate contiguita' con esponenti della camorra.
 Inoltre  fino al 2004 facevano parte del consiglio e della giunta due amministratori, gia' presenti nella disciolta compagine politica, i  cui  rapporti  con esponenti delle locali organizzazioni criminali avevano  contribuito  a  motivare  la misura dissolutoria. Per uno in particolare  di essi sarebbe stata, anche successivamente al predetto scioglimento,   accertata   la   frequentazione   di  ambienti  della criminalita' organizzata.
 Lungi  dal  conformare  la  propria azione ai canoni fondamentali della legalita' ripristinata dalla commissione straordinaria nominata a   seguito   del  precedente  scioglimento,  il  governo  locale  ha ricominciato a perseguire interessi estranei a quelli della comunita' amministrata,  favorendo  anche  soggetti  collegati  direttamente  o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
 In  particolare  nel  settore edilizio, che gia' in occasione del precedente   scioglimento  era  stato  ritenuto  contesto  ampiamente permeabile alle illecite interferenze della criminalita' organizzata, e'  stato  rilevato  un  significativo  incremento  di  opere abusive ricollegabile  alla  inerzia  dell'ente  nell'intraprendere azione di contrasto.  La  commissione d'accesso ha ritenuto che tale inerzia in un  settore  strategico  per  il  governo del territorio, non solo e' contraria  alla  cura  degli  interessi  pubblici,  ma costituisce un elemento indiziante della sensibilita' degli organi di governo e, per essi,  degli  organi  gestionali, verso gli interessi della malavita. Rappresenta  difatti  un  dato fattuale che la stragrande maggioranza degli  abusi  edilizi  siano stati rilevati dalle forze dell'ordine e che in diverse occasioni queste abbiano provveduto a sequestrare aree e fabbricati di cospicue dimensioni nella disponibilita' di congiunti di elementi di spicco della criminalita' organizzata.
 E'  stato, infatti, accertato al riguardo che, in piu' occasioni, l'amministrazione  non  ha  provveduto  ai conseguenti adempimenti di demolizione  o  di  acquisizione  al patrimonio comunale di manufatti abusivi  nella  titolarita' di stretti congiunti di esponenti apicali di  clan  camorristici  che  si sono peraltro resi responsabili della violazione  dei  sigilli ai medesimi apposti, e che a tale inerzia si e'  invece  significativamente  contrapposto  il  rilascio,  per  una struttura   nella   disponibilita'   di   soggetti  con  emblematiche contiguita',  in tempi straordinariamente brevi e in difformita' allo strumento   urbanistico,   della   concessione   edilizia   e   della autorizzazione  a  condurvi  un  esercizio  pubblico,  previa  revoca dell'ordinanza  di  demolizione  e  ripristino dello stato dei luoghi precedentemente   emessa,   e   irrogazione   di  una  mera  sanzione amministrativa.   Parimenti   e'   emerso  che  l'amministrazione  ha illegittimamente  concesso  il  permesso di costruire in sanatoria in una   zona   sottoposta   a  vincolo  paesaggistico  ad  un  soggetto imparentato  a  persone  destinatarie  in  passato  di  provvedimenti restrittivi  per  il  delitto  di  cui  all'art. 416-bis c.p., le cui attivita'  erano  state  prese  in  considerazione  in  occasione del precedente  provvedimento  di  scioglimento. L'attivita' ispettiva ha peraltro  rilevato  il  frequente  utilizzo,  da  parte  degli stessi amministratori,  per  lo  svolgimento  di  convegni  e manifestazioni pubbliche,  di  strutture  non  conformi  alla  normativa  edilizia o gestite in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.
 E'  stata inoltre rilevata l'assenza di qualsivoglia attivita' di controllo  e  verifica  da  parte  dei  competenti uffici comunali in ordine al rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative.
 Risultano  peraltro  aver  beneficiato del benevolo atteggiamento dell'amministrazione   anche  esercizi  commerciali  riconducibili  a soggetti  contigui  alla  criminalita' organizzata. La commissione ha accertato   infatti   che,  sebbene  le  forze  dell'ordine  avessero rilevato, nella conduzione di alcuni esercizi nella disponibilita' di soggetti  contigui  alla criminalita' organizzata, infrazioni tali da comportare l'adozione di ordinanze di chiusura, l'amministrazione ha, in  un  caso,  rilasciato  ugualmente  la certificazione in sanatoria necessaria  per  la  conduzione  dell'attivita'  commerciale e, in un altro,  ha  procrastinato  la notifica del provvedimento di rigore al titolare dell'esercizio, consentendo, nelle more della notificazione, la  prosecuzione  dell'attivita'  e  il rilascio delle autorizzazioni prescritte.
 Nel  settore  degli  appalti  e'  emerso che, in violazione delle specifiche   prescrizioni   contenute  nel  protocollo  di  legalita' sottoscritto  dal  sindaco,  l'amministrazione comunale ha piu' volte omesso  di  acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni  antimafia  sul conto delle ditte partecipanti a gara di appalto.  Cio'  ha peraltro comportato l'affidamento di alcuni lavori ad  una ditta i cui titolari hanno rapporti di parentela con soggetti contigui  alla  criminalita' organizzata. Solo a seguito di specifico richiamo  da  parte  della  prefettura, sono state sospese le gare in corso,  annullate  quelle  espletate  in  difformita' al protocollo e revocati  gli  incarichi dirigenziali ai responsabili delle procedure viziate.  L'attivita'  ispettiva  ha  inoltre  evidenziato che ad una ditta,  il  cui  titolare  ha  legami  di  parentela  con un elemento ritenuto  vicino al clan camorristico egemone, sono stati aggiudicati alcuni   lavori   con   procedure   connotate   da  violazioni  delle prescrizioni  di  segretezza per la partecipazione delle imprese alla gara e da indizi di turbativa d'asta.
 La   commissione   ritiene  sintomatica  dell'acquiescenza  degli amministratori  ai  condizionamenti  della criminalita' organizzata e della  propensione  dell'ente a deviare dai canoni di legalita' nella gestione della cosa pubblica, l'erogazione di contributi in favore di associazioni  socio-culturali  delle quali le forze dell'ordine hanno accertato  legami  con  esponenti  della  criminalita' organizzata. E 'infatti   emerso  che,  non  sussistendo  agli  atti  documentazione giustificativa per tali contribuzioni, dette procedure sono prive dei presupposti   di   legittimita'.   In  particolare,  dalle  verifiche effettuate  e'  emerso  come  l'assetto  istituzionale  di  una delle associazioni  beneficiarie  offra  uno  spaccato  emblematico  di  un intricato  sistema  di  rapporti che vede protagonisti rappresentanti politici   locali  ed  esponenti  della  criminalita'  organizzata  o personaggi  a  questi  ultimi  legati  da parentele e frequentazioni. Indicativa    al    riguardo   e'   la   utilizzazione   della   sede dell'associazione    per    la    campagna   elettorale   di   alcuni amministratori.  Comprova  il  particolare  favore  di  cui  gode  la predetta  associazione  da  parte  dell'amministrazione  comunale  la circostanza  che  alle forze dell'ordine, che avevano verificato, nel corso  di una manifestazione organizzata dalla predetta associazione, la  mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di cibi  e  bevande, sia stata esibita, il giorno successivo, la licenza richiesta rilasciata quello stesso giorno con la espressa indicazione della decorrenza retroattiva dell'autorizzazione.
 Gli  elementi  emersi  dalle  procedure  di  accesso, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza  tra  l'amministrazione  e  la  criminalita'  organizzata e concorrono   a   configurare   un   concreto  pericolo  di  sviamento dell'attivita' comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettivita'.
 Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui versa  il  comune  di  Boscoreale,  l'inosservanza  del  principio di legalita'  nella  gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la  fiducia  nella  legge  e  nelle  istituzioni  dei  cittadini  che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.
 Pertanto,  il  prefetto  di Napoli, con relazione del 14 dicembre 2005,   che   si   intende   integralmente  richiamata,  ha  proposto l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
 La  descritta  condizione esige un intervento risolutore da parte dello  Stato,  mirato  a  rimuovere  i  legami tra l'ente locale e la criminalita'  organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che  legittimano  lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 23 gennaio 2006
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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