| 
| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006 |  | Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Brusciano  e nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato  che  nel  comune  di  Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio  2001,  sussistono  forme  di  ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione del comune di Brusciano;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Brusciano,  per  il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio  comunale  di  Brusciano  (Napoli)  e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  Brusciano  (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Giuseppe Sacchi, viceprefetto a riposo;
 dott.ssa Elvira Nuzzolo, viceprefetto aggiunto;
 dott. Fiorentino Boniello, direttore amministrativo contabile.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 252
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il comune di Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  13 maggio 2001, presenta  forme  di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione e pregiudicano il buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 Sulla  base  di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, nell'ambito   dell'attivita'   di   monitoraggio  dell'ente,  avevano acquisito  elementi  riguardanti presunti fenomeni di condizionamento degli   organi   elettivi   del  comune  ad  opera  di  una  radicata organizzazione  mafiosa operante nella zona, il prefetto di Napoli ha disposto,   il  26 agosto  2005,  l'accesso  agli  uffici,  ai  sensi dell'art.  1,  quarto  comma,  del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,  convertito,  dalla  legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
 Gli  accertamenti  svolti  dalla commissione d'accesso, confluiti nella  relazione  commissariale  conclusiva  della  procedura, cui si rinvia  integralmente,  avvalorano  l'ipotesi  della  sussistenza  di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata.
 In  particolare  la  commissione  ha evidenziato come la presenza influente  di  taluni  amministratori  in  rapporti  di  parentela  e contiguita'    con   personaggi   riconducibili   alla   criminalita' organizzata e con numerosi procedimenti penali, anche per gravi reati abbia  comportato un uso distorto della cosa pubblica che ha favorito soggetti  collegati  direttamente  o  indirettamente con gli ambienti malavitosi.
 La  commissione  ha  ritenuto  sintomatica di un clima di pesante intimidazione  l'aggressione, da parte di un componente della giunta, del segretario generale che, peraltro, in piu' di una occasione aveva esortato  l'amministrazione  a  procedere  all'annullamento  di  atti considerati illegittimi. Significativo e' altresi' al riguardo che il consiglio   comunale  abbia  convalidato  l'elezione  di  un  proprio componente,    poi    nominato   assessore,   sulla   base   di   una autocertificazione  in  cui  l'interessato  attestava  di possedere i requisiti  di  legge,  nonostante  il medesimo fosse incandidabile in quanto  condannato  in  via  definitiva  per  uno  dei reati previsti dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'omessa verifica  delle  condizioni  dell'eletto  da  parte  della  struttura burocratica,  adempimento  obbligatorio  per  legge, ha consentito al predetto  di ricoprire per molto tempo la carica elettiva, nonostante la  sussistenza della causa ostativa, avendo il consiglio proceduto a revocare il provvedimento di convalida solo a seguito della richiesta della prefettura.
 Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'attivita' ispettiva,  la  commissione  ha acclarato la sussistenza di anomalie, irregolarita'  ed illegittimita' nella gestione dell'ente che si sono concretizzate  anche  in  atteggiamenti  di  favore  nei confronti di personaggi gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata.
 In   particolare,  sono  apparse  sintomatiche  della  soggezione dell'apparato politico a scelte estranee agli interessi dell'ente, le procedure  amministrative  finalizzate  all'assegnazione di locali da destinare   ad   attivita'   commerciali.  La  circostanza  che  allo svolgimento  di  dette  procedure  abbia  direttamente  presieduto un amministratore  in  luogo  del  dirigente  e che le istanze pervenute siano  state  perfettamente coincidenti, nel numero e nelle tipologie richieste,  agli  esercizi  da  assegnare,  ha  fatto  supporre  alla commissione  che  le  assegnazioni fossero state preordinate. Fra gli assegnatari  figura  anche un soggetto in rapporti di contiguita' con la  criminalita'  organizzata  locale,  che, qualche anno dopo, sulla base  di  certificazione  tecnica  peraltro redatta da un parente che ricopre  anche  una  carica  amministrativa  nel  comune, ha ottenuto l'assegnazione piu' vantaggiosa di un altro esercizio commerciale. Ad assegnazione   avvenuta,  l'amministrazione  comunale  ha  consentito inoltre  immotivatamente  al  medesimo di beneficiare dell'immobile a condizioni  economiche piu' favorevoli rispetto a quelle del bando, a detrimento delle casse comunali. L'organo ispettivo ha ipotizzato che l'ente  abbia  inteso  disincentivare, con la previsione nel bando di condizioni particolarmente onerose, la partecipazione alla selezione, relativamente  alla  quale  e'  infatti pervenuta la sola istanza del predetto,  accordando poi condizioni piu' vantaggiose ad assegnazione avvenuta.
 Anche nel settore degli appalti pubblici e' emersa una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalita'. Diversi appalti pubblici sono stati affidati infatti anche a  ditte  i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.
 Negli   affidamenti   diretti   per   somma  urgenza  sono  state riscontrate  diverse irregolarita', quali l'insufficiente motivazione del  ricorso  alla  procedura  di  urgenza,  le  gravi  carenze nella documentazione   relativa   alla   fase   progettuale,   la   mancata acquisizione   di   notizie   sui  requisiti  di  ordine  generale  e tecnico-organizzativo-economico in possesso alla ditta prescelta.
 Particolarmente  significativa  inoltre  e'  stata ritenuta dalla commissione  la  circostanza  che il sindaco abbia di fatto differito l'applicazione  del  protocollo  di legalita', stipulato dal medesimo con  la  prefettura per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici,  subordinando  la  sua  applicazione  alla formale presa di conoscenza  delle  clausole  in  esso contenute da parte della giunta comunale  la  quale  solo  venti  giorni  dopo  esprimeva in apposita delibera  la  volonta' di aderire all'accordo. Nel frattempo e' stata peraltro   indetta  una  gara  cui  hanno  preso  parte  anche  ditte controindicate  ai sensi della normativa antimafia. La commissione ha anche  accertato  che  la  giunta  comunale  ha  unilateralmente dato disposizione agli uffici comunali competenti in deroga alle norme del protocollo.
 E' stato inoltre evidenziato che in occasione dell'aggiudicazione di  alcuni  lavori  a  trattativa privata, l'amministrazione, sebbene avvertita dalla prefettura che per la ditta affidataria sussisteva il pericolo  di condizionamento da parte della criminalita' organizzata, non ha inteso provvedere alla risoluzione del contratto.
 Analogamente,  e' risultato che l'amministrazione ha proceduto ad approvare,  in  contrasto  con  il  dettato normativo, gli interventi connessi ad una perizia di variante che al momento della approvazione erano gia' stati eseguiti ed ultimati, all'evidente scopo di sanare i maggiori lavori effettuati dalla impresa affidataria. Anche in questa circostanza,   sebbene   avvisato   dal  segretario  dell'ente  della illegittimita'  dell'atto,  il sindaco non ha inteso procedere al suo annullamento   ne'  alla  risoluzione  del  contratto.  Da  ulteriori approfondimenti e', peraltro, emerso che l'amministratore unico della ditta affidataria dei lavori e' imparentato ad esponenti di spicco di un sodalizio criminale operante nella zona.
 Con  riferimento  al dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, la  commissione  ha  verificato una sterile attivita' di contrasto da parte  dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio. Infatti, non risulta mai definito l'iter sanzionatorio,  con  la  demolizione  del  manufatto abusivo o la sua acquisizione al patrimonio comunale.
 Nel  settore edilizio, la commissione ha ritenuto emblematiche di una  gestione  finalizzata  al perseguimento di finalita' diverse dal pubblico     interesse,     sia     le     determinazioni     assunte dall'amministrazione comunale in sede di variante al piano regolatore generale,   censurate   poi   dal   competente   organo  provinciale, determinazioni   con   le   quali  venivano  valorizzate  aree  nella titolarita'  di  soggetti  gravitanti  in ambienti malavitosi, sia la concessione  edilizia  rilasciata, con una procedura in contrasto per diversi   aspetti   con   la  normativa  di  riferimento,  al  legale rappresentante  di  una  cooperativa,  strettissimo  congiunto  di un pluripregiudicato  ritenuto elemento di spicco del clan egemone nella zona.
 Gli  elementi  fattuali  desunti  dall'indagine ispettiva e degli organi  di  polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalita'  organizzata  e  concorrono  a  configurare  un concreto pericolo di sviamento dell'attivita' comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettivita'.
 L'inosservanza   del   principio   di  legalita'  nella  gestione dell'ente   e   l'uso   distorto   delle  pubbliche  funzioni,  hanno compromesso  le  legittime  aspettative  della  popolazione ad essere garantita  nella  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  minando  la fiducia  dei  cittadini  nella legge e nelle istituzioni, come emerge dai numerosi esposti con i quali essi esprimono il loro dissenso.
 Pertanto,  il  prefetto  di  Napoli,  con relazione del 5 gennaio 2006,  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata,  ha proposto l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, su conforme avviso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
 La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello  Stato  sia  posto in essere un intervento mirato al ripristino della  legalita'  mediante  il  recupero  della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che  legittimano  lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano  (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 23 gennaio 2006
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
 |  |  |  |  |