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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 febbraio 2006 |  | Criteri  per  l'incentivazione  della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. |  | 
 |  |  |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa   con  la  Conferenza  unificata,  28 luglio  2005,  recante «Criteri  per  l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante  conversione  fotovoltaica della fonte solare» (nel seguito: il  decreto  28 luglio  2005), adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  14 settembre  2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005;
 Considerato  l'elevato  interesse  per  la conversione fotovoltaica della  fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame preliminare  delle  domande  inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre  2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali  e'  stata  presentata  domanda  di  ottenimento  delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e' risultata superiore a   100   MW,  eccedendo  quindi  il  limite  di  potenza  cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;
 Ritenuto   opportuno  procedere  ad  un  incremento  della  potenza nominale  cumulativa  di  tutti  gli impianti che possono ottenere le tariffe  incentivanti  fissate  dal  decreto  28 luglio  2005  e a un aggiornamento  dell'obiettivo  nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015;
 Ritenuto  opportuno  altresi'  introdurre  limiti  massimi annui di potenza  nominale  degli  impianti  che  possono  ottenere le tariffe incentivanti  fissate  dal  decreto  28 luglio  2005,  allo  scopo di assicurare  la disponibilita' di incentivi per un periodo sufficiente a  consentire  la  pianificazione  degli  interventi, anche di natura industriale;
 Ritenuto  di  dover  modificare  il  tasso di riduzione annua delle medesime  tariffe  per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle  stesse tariffe e' inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo  di  stimolare  investimenti  industriali  per la riduzione dei costi    dell'energia   elettrica   prodotta   mediante   conversione fotovoltaica della radiazione solare;
 Ritenuto   opportuno,   sulla  base  della  preliminare  esperienza maturata,  procedere  ad  alcuni  ulteriori  aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005;
 Considerata  l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.
 Decreta:
 Art. 1. Incremento  dell'obiettivo  nazionale di potenza nominale cumulata da
 installare
 1.  L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW.
 |  |  |  | Art. 2. Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
 1.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.
 2.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni caso,  le  tariffe  di  cui  all'art.  5  e all'art. 6, comma 2, sono riconosciute  nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
 3.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso,  le  tariffe  di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite  massimo  di  una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
 1.  Nell'art.  7,  comma  1,  le  parole  «Entro il 31 marzo, il 30 giugno,  il  30 settembre  e  il  31 dicembre  di  ciascun anno» sono sostituite  dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31  marzo,  l'1  e  il  30  giugno,  l'1  e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno».
 2.  Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui all'art.  6,  comma  3,  alla  domanda  e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso di  impianti  di  cui  all'art.  6, comma 3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e  far  pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al  comma  9,  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di cui al presente decreto. L'assenza  della  predetta  dichiarazione comporta l'inammissibilita' della domanda».
 3.  Nell'art.  7,  comma  9, le parole «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
 4.  Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le seguenti:  «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».
 5.  Nell'art.  7,  comma  5,  dopo  le parole «tariffa incentivante richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».
 6.  Nell'art.  7,  comma  6, dopo le parole «potenza nominale» sono aggiunte le seguenti «annua o».
 7.  Il  comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata costituzione   o  il  mancato  ricevimento,  da  parte  del  soggetto attuatore,  della  cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti».
 8.  Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase: «In  particolare,  i  moduli  fotovoltaici  devono  essere  provati e verificati   da  laboratori  accreditati,  per  le  specifiche  prove necessarie  alla  verifica  dei  moduli,  in  conformita'  alla norma ISO/IEC 17025».
 9.  Nell'art.  7,  comma  5, le parole «della data di inoltro» sono sostituite  dalle  seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,».
 10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di cui  all'art.  7,  comma  7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».
 11.   Nel   comma  4  dell'art.  12  le  parole  «,  a  solo  scopo informativo,» sono cancellate.
 12.  Al  termine  del  comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente frase:  «Le  domande  di  cui  all'art.  7,  comma  1, possono essere presentate  solo  per  le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.»
 13.  Nell'allegato  I  dopo  il  capoverso  «CEI  EN  61215: Moduli fotovoltaici  in  silicio  cristallino  per  applicazioni  terrestri. Qualifica  del  progetto  e  omologazione  del  tipo;» e' aggiunto il seguente  capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a  film  sottile  per  usi  terrestri  -  Qualifica  del  progetto  e approvazione   di   tipo".  L'impiego  di  tali  moduli  e'  tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e' presentata da persone giuridiche.
 14.  Nell'art.  5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
 15.  Nell'art.  6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
 16.  Nell'art.  6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
 17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
 «7.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non   accedono   alla  disciplina  di  cui  all'art.  6  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 18.  All'art.  4,  comma  1,  le  parole  «Possono  accedere»  sono sostituite  dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, possono accedere».
 |  |  |  | Art. 4. Precisazioni   e   ulteriori  modifiche  e  integrazioni  al  decreto 28 luglio 2005
 1.  L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento delle  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art.  6,  comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene  effettuato  per  ciascuno  degli anni successivi al 2006 sulla base   del  tasso  di  variazione  annuo,  riferito  ai  dodici  mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati rilevati dall'Istat».
 2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze  elettriche  del  soggetto  responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e».
 3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano stati   concessi»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  la  cui realizzazione siano stati o siano concessi».
 4.  La  lettera  i)  del  comma  1  dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
 i) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un impianto  entrato  in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli  fotovoltaici  la  cui  potenza  nominale  complessiva sia non inferiore  a  1  kW,  in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»
 5.  La  lettera  k)  del  comma  1  dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
 «k)   produzione  annua  media  di  un  impianto  e'  la  media aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica effettivamente  prodotta,  di  cui  alla lettera c), negli ultimi due anni  solari,  al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;».
 6.  Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la  seguente  frase:  «per  i  soli  interventi  di  potenziamento su impianti  di  potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo   le  disposizioni  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del  gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e'  pari  all'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto  a  seguito dell'intervento  di  potenziamento,  moltiplicata per il rapporto tra l'incremento  di  potenza  nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento  di  potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».
 7.  Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati» sono  aggiunte  le  seguenti:  «con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti e».
 |  |  |  | Art. 5. Precisazioni e errata corrige
 1.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti  fotovoltaici  e  i relativi componenti che non rispettano o non  ricadono  tra  le  tipologie  contemplate  nelle  norme tecniche richiamate  nell'allegato  1  del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.
 2.  Nell'allegato  1,  le  parole  «comma 1» sono sostituite con le seguenti: «comma 3,».
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' di informazione
 1.  Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e  dei  potenziali  soggetti  interessati  all'accesso  alle  tariffe incentivanti  di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di   cui   all'art.   9   del  medesimo  decreto  promuove  azioni  e campagne informative  finalizzate  a  favorire la corretta conoscenza del  meccanismo  di  incentivazione  del  solare  fotovoltaico  e  le relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 7. Promozione di particolari applicazioni
 1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7,  del  decreto  28 luglio  2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli  fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero   in  edifici  esistenti  oggetto  di  ristrutturazione,  come definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3,  dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo  di  applicazione  le  richiamate  tariffe restano costanti fino all'anno  2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati  all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere  l'applicazione  di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad allegare  alla  domanda  di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima  domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di  cui  all'art.  7,  comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto  responsabile  sia  una  Amministrazione  dello  Stato,  una regione o provincia autonoma o un ente locale.
 3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il  Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle   regioni,   delle  province  autonome  e  degli  enti  locali, effettuano  una  valutazione  dell'adeguatezza  dei limiti di potenza nominale   cumulativa   di   cui   all'articolo   12,  delle  tariffe incentivanti  di  cui  agli  articolo 5  e  6, in particolare per gli impianti  di  potenza  nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per  favorire  l'integrazione  del fotovoltaico negli edifici. A tali fini  il  soggetto  attuatore  integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'.
 4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore  a  20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio dalla  disciplina  di  cui  all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla  disciplina  precisata  con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8. Applicazione
 1.  Le  modifiche  e  integrazioni  di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art.  7,  commi  1  e  4,  si  applicano  alle  domande inoltrate successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
 2.  Le  modifiche  e  integrazioni  di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art.  7,  commi  2  e  3,  si  applicano  alle  domande inoltrate successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle  domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
 3.  Hanno  priorita'  di  accesso  le  domande  inoltrate  in  data antecedente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse  alle  tariffe  incentivanti  in  ragione  dell'uso di moduli fotovoltaici  rispondenti  alla  norma  CEI  EN 61646 (82-12), di cui all'art.  3,  comma  13, sempreche' le domande siano state presentate secondo  quanto  disposto  allo  stesso  art. 3, comma 13. Le domande inoltrate  nel  periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto  28 luglio  2005  e la data di entrata in vigore del presente decreto,  non  ammesse  a  beneficiare  delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui  all'art.  12,  commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno  priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2.
 4.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 febbraio 2006
 
 Il Ministro
 delle attività produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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