| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 28 dicembre 2005;
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  3 agosto  2000,  n.  138/00  (di seguito: deliberazione n. 138/00);
 la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 59/01;
 l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n.  228/01, come successivamente integrato e modificato in vigore dal 1° gennaio 2002 (di seguito: Testo integrato 2002);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  1° agosto  2002, n. 152/02 (di seguito: deliberazione n. 152/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2003,  n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03);
 l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  5/04,  come  successivamente modificato e integrato in vigore dal 1° febbraio 2004 (di seguito: Testo integrato 2004);
 la  deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05 (di seguito: deliberazione n. 186/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21 ottobre 2005, n. 221/05 (di seguito: deliberazione n. 221/05);
 le  sentenze  del  tribunale  amministrativo per la Lombardia (di seguito:  Tar  Lombardia)  29 aprile  2004,  n.  2474/04 (di seguito: sentenza  n.  2474/04)  e  14 dicembre  2004,  n. 203/05 (di seguito: sentenza n. 203/05);
 il  documento  per  la consultazione recante «Criteri e modalita' applicativi  dei  coefficienti  di  perdita sulle reti elettriche nel periodo  1° gennaio 2002-31 gennaio 2004» allegato alla deliberazione n.  221/05  (di seguito: il documento per la consultazione 21 ottobre 2005);
 le  regole  transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature   di   misura   dell'energia  elettrica  -  documento IN.S.T.X. 1200 Rev.00 - adottato dalla societa' Gestore della rete di trasmissione  nazionale  Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna-Rete  elettrica  nazionale  Spa  (di  seguito:  TERNA), in data 16 ottobre   2000   sulla   base   delle  disposizioni  di  cui  alla deliberazione n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche di misura);
 Considerato che:
 con   deliberazione   n.   221/05,   l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento   per   la  definizione  di  criteri  applicativi  della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica di cui al Testo  integrato  2002, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il  31 gennaio  2004 rendendo disponibile, nel contempo, il documento per  la  consultazione  21 ottobre  2005  contenente  uno  schema  di provvedimento in materia;
 in particolare, l'Autorita' ha indicato che i criteri applicativi di  cui  al precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo quanto  indicato  nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, tramite  una  integrazione  al Testo integrato 2002 che specifichi le modalita'  di  applicazione  dei coefficienti (medi) di perdita nelle reti  elettriche nei casi in cui la misura dell'energia elettrica, ai fini  della  regolazione  economica  dei  servizi  di  trasporto e di vendita  di  energia  elettrica per le imprese distributrici, non sia effettuata  in  corrispondenza  dei  punti di interconnessione tra le reti  di  distribuzione elettrica e la rete di trasmissione nazionale (punti di misura diversi dai punti di scambio);
 come  peraltro  richiamato  nel  documento  per  la consultazione 21 ottobre   2005,   fino   al  31 gennaio  2004,  sulla  base  delle disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  138/00 e delle regole tecniche  di  misura,  al  fine  della  quantificazione  dell'energia elettrica  scambiata  nei  punti  di  interconnessione  tra  reti  di distribuzione  e la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio) mediante  le  misure  rilevate  in punti di misura «fisici» (punti di misura) differenti dai predetti punti di interconnessione, il caso di non  coincidenza tra punti di misura e punti di scambio poteva essere trattato:
 i. in via transitoria, previa richiesta al Gestore della rete;
 ii.  condizionatamente  all'accettazione  da parte del medesimo Gestore  sulla base delle condizioni da questi stabilite nelle citate regole tecniche di misura;
 iii.  conteggiando,  in  caso di punti di misura sul lato media tensione  di  trasformatori  alta/media  tensione  delle  stazioni di distribuzione,  in modo forfetario le perdite di energia nei predetti trasformatori    tramite    un    coefficiente    dipendente    dalle caratteristiche elettriche dei medesimi;
 l'Autorita' ha rilevato che:
 a) in esito all'istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03, le  determinazioni  del  Gestore  della  rete  hanno contribuito alla formazione  dello  sbilancio  energetico  rilevato classificando tale effetto  nella  «non  corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti»;
 b) le  determinazioni  del  Gestore della rete, pur se adottate sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al  precedente alinea, non possono   comportare  una  riduzione  dell'ammontare  complessivo  di perdite     corrispondenti    all'applicazione    dei    coefficienti convenzionali  di  cui  alla  tabella 13 del Testo integrato 2002, in quanto  tali  determinazioni  dovrebbero  comportare  unicamente  una definizione   dei  meccanismi  di  raccordo  per  la  quantificazione dell'energia  elettrica  nei  punti  di  scambio  (qualora  le misure dell'energia  elettrica  non  fossero effettuate in corrispondenza di detti  punti)  nella salvaguardia del bilancio energetico complessivo del sistema elettrico;
 c) per  i  motivi  di  cui  sopra, il Gestore della rete, nelle proprie  comunicazioni  alle  imprese distributrici, ha correttamente rappresentato  che  le  proprie  determinazioni  sono  da  intendersi provvisorie, rivedibili in corso d'opera e salvo conguaglio;
 inoltre,  il  documento  per  la consultazione 21 ottobre 2005 ha ribadito che:
 a) i   coefficienti   convenzionali   di   perdita  sulle  reti elettriche  definiti  nella  tabella  13  del  Testo  integrato  2002 individuano  le  partite  energetiche  a  copertura  delle perdite di energia elettrica sulle reti elettriche e sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;
 b) i    predetti   coefficienti   rappresentano   valori   medi convenzionali e, per come determinati, sono tali da responsabilizzare le  imprese  distributrici  nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti;
 c) in  conseguenza  di  quanto indicato alla precedente lettera b),  ciascuna  impresa distributrice ha diritto ad avere riconosciuti unicamente  gli  ammontari  corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti   elettriche   in   cui  avviene  la  distribuzione  in  quanto, diversamente,  le  imprese  distributrici  tratterrebbero  una  quota relativa  ad  energia  elettrica  che  nel  bilancio  complessivo del sistema  elettrico  e' destinata alla copertura della totalita' delle perdite  di  energia  elettrica  con  la conseguente formazione di un ammanco in tale bilancio;
 quanto  indicato  al  precedente  alinea trova conferma nel fatto che,  partendo  dall'ipotesi  che  il  flusso  energetico del sistema elettrico  possa essere rappresentato ponendo la totale immissione in altissima  tensione  e  i  prelievi  di  energia elettrica ai diversi livelli di tensione:
 i. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai diversi livelli di tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale di  perdita  per  tenere  conto  delle  perdite di energia mediamente rilevate  sulle  reti  elettriche  a  monte  del  punto  di  prelievo (considerato  come  punto  terminale  dello  stadio di tensione a cui avviene il prelievo);
 ii.  l'energia  elettrica prelevata dalle imprese distributrici da   altre   reti  elettriche  viene  aumentata  di  un  coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite medie a monte del punto in cui avviene il predetto prelievo di energia;
 stante  le modalita' di applicazione dei predetti coefficienti di perdita, il meccanismo di responsabilizzazione di cui alla precedente lettera  b)  e'  tanto  piu'  efficace  quanto piu' i punti di misura coincidono con i punti di scambio;
 la  disciplina  relativa  all'applicazione  dei coefficienti medi convenzionali  di  perdita  nelle  reti  elettriche  in  caso  di non coincidenza  del  punto  di  misura  con  il  punto  di scambio, gia' ribadita  tramite  la  deliberazione  n.  132/03  per  il  periodo di regolazione  2001-2003,  e'  stata  integralmente  ripresa  dal Testo integrato 2004 per il periodo di regolazione 2004-2007;
 Considerato che:
 in  risposta al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, i soggetti  interessati  hanno espresso parere contrario all'attuazione delle  disposizioni richiamate nello schema di provvedimento posto in consultazione con particolare riferimento:
 a) alla  modifica con efficacia retroattiva del Testo integrato 2002;
 b) all'estensione    del    periodo   di   applicazione   della deliberazione   n.  132/03  al  31 gennaio  2004  avendo  l'Autorita' innovato,  a  partire  dal  1° luglio  2003 mediante l'adozione della deliberazione  n.  67/03,  la  disciplina  per  la  regolazione delle partite   economiche   connesse  all'approvvigionamento  dell'energia elettrica  destinata  al  mercato  vincolato e all'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento cio' trovando conferma, altresi', nelle motivazioni alla deliberazione n. 186/05;
 c) alla  riproposizione,  nella  sostanza,  di  una  norma gia' annullata  con sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
 d) al  fatto  che,  nel caso di non coincidenza tra il punto di misura  e  il  punto  di  scambio, l'applicazione dei coefficienti di perdita   con   le   modalita'   rilevate   dall'Autorita'   non   e' classificabile  come  «non  corretta  applicazione  della  disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti», ma  risponderebbe  correttamente  alla disciplina vigente nel periodo considerato  risultando  dall'applicazione,  oltre che dei fattori di perdita  relativi  alla colonna «imprese distributrici» della tabella 13 del Testo integrato 2002, di ulteriori fattori correttivi indicati dal  Gestore  della rete in aderenza alla disciplina stabilita con la deliberazione n. 138/00 e con le Regole tecniche di misura;
 e) l'applicazione  di  coefficienti  medi  di perdita anche nei casi  di  non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio non  consentirebbe  di  tenere  conto  in  maniera  appropriata delle peculiarita' delle singole reti elettriche;
 per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  cui alla precedente lettera  a), e' da rilevare che i criteri indicati dall'Autorita' non costituiscono una modifica retroattiva della disciplina delle perdite convenzionali  nelle  reti  elettriche, ma costituiscono disposizioni atte    all'effettuazione   dei   necessari   conguagli   stante   le determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;
 per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  cui alla precedente lettera  c),  e' da rilevare che il Tar Lombardia, con le sentenze n. 2474/04  e  n.  203/05,  ha  annullato  la  deliberazione  n.  132/03 unicamente   per  violazione  degli  obblighi  di  partecipazione  al procedimento,  precisando che l'Autorita' avrebbe dovuto farsi carico «di   coinvolgere   direttamente   tutti  gli  operatori  interessati affinche'  nella  sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di ciascuno»;
 per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  cui alle precedenti lettere d) ed e), e' da rilevare che:
 a) la  disciplina  stabilita  dall'Autorita', ferme restando le modalita' di applicazione di coefficienti medi di perdita, e' tale da consentire  l'intercettazione  delle  peculiarita' delle singole reti elettriche   (in   particolare  delle  reti  elettriche  con  ridotti coefficienti  di  perdita  effettivi) in misura tanto maggiore quanto piu'   i   punti  di  misura  coincidono  con  i  punti  di  scambio, contemplando,  tuttavia  la possibilita' di procedere al mantenimento di  punti  di  misura  non  in coincidenza con i punti di scambio nel perseguimento   degli   obiettivi  di  minimizzazione  dei  costi  di installazione,  esercizio  e  manutenzione  delle  apparecchiature di misura   nonche'   di   invarianza,   per   quanto  possibile,  della localizzazione   dei  punti  di  misura  dell'energia  elettrica  nei confronti  delle  eventuali  modificazioni  dei  punti  di  scambio a seguito   di   variazioni   successive   dell'ambito  della  rete  di trasmissione nazionale;
 b) come  sopra  richiamato,  i  coefficienti  convenzionali  di perdita  sulle reti elettriche sono determinati sulla base di bilanci energetici  complessivi  del  sistema elettrico, rappresentano valori medi  convenzionali,  sono  tali  da comportare la completa copertura delle  perdite determinate sulla base dei predetti bilanci energetici da   parte   dei   clienti  finali  e  responsabilizzano  le  imprese distributrici  nei  confronti  unicamente  delle  perdite  di energia elettrica  sulle  proprie  reti  che,  quindi, hanno diritto ad avere riconosciuti  unicamente  gli  ammontari  corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione;
 c) alla  luce  di  quanto indicato alla precedente lettera b), la mancata  applicazione  dei  coefficienti  medi  di perdita secondo la disciplina  stabilita  dall'Autorita' contribuisce allo stabilirsi di un  ammanco  nel bilancio energetico nazionale la cui quota monetaria deve  trovare  copertura tramite una componente tariffaria che ricade sui  clienti finali che, peraltro, stante la disciplina in vigore nel periodo  considerato,  gia'  sostengono  la  totale  copertura  delle perdite medie nelle reti elettriche; e che, inoltre, il Gestore della rete  stesso,  come soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle imprese  distributrici,  ha rappresentato la natura transitoria delle proprie determinazioni;
 Ritenuto che sia opportuno:
 stabilire  criteri  sulla  base  dei quali TERNA, soggetto che e' subentrato  nelle  funzioni del Gestore della rete per quanto attiene alla   materia  trattata,  indichi  i  criteri  e  le  modalita'  per l'effettuazione    dei    conguagli   richiamati   nelle   precedenti comunicazioni   del  Gestore  della  rete  ai  soggetti  interessati, relativamente  al periodo 1° gennaio 2002 30 giugno 2003, in aderenza ad  alcune  osservazioni  formulate al documento per la consultazione 21 ottobre   2005,   in   particolare   alle   osservazioni  relative all'estensione  del  periodo  di  applicazione della deliberazione n. 132/03  al  31 gennaio  2004,  nonche'  ai  principi  contenuti nella disciplina  delle  perdite  medie  convenzionali di energia elettrica stabilita dall'Autorita';
 Delibera:
 1.  Di  stabilire  che  TERNA  indichi i criteri e le modalita' per l'effettuazione  dei  conguagli circa la quantificazione dell'energia elettrica  destinata  al  mercato vincolato per il periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003 secondo quanto di seguito indicato:
 a) all'energia  elettrica  prelevata  da un'impresa distributrice nei  punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora  la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un  punto  della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso  mediante  un trasformatore alta-media tensione con un punto in  alta  tensione  della  medesima rete di distribuzione diverso dal predetto  punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali  e  per  i  punti di interconnessione virtuale», riga «Rete di trasmissione  nazionale»,  aumentato  di  un  fattore  medio  unico a livello  nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;
 b) all'energia  elettrica  prelevata  da un'impresa distributrice nei  punti  di  interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione  di  altri  distributori,  qualora  la  misura  dell'energia elettrica  prelevata  sia  effettuata  in  un  punto  della  rete  di distribuzione  in  media  tensione  direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima   rete  di  distribuzione  diverso  dal  predetto  punto  di interconnessione,  deve  essere  applicato  il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali e per i punti  di  interconnessione  virtuale»,  riga  «AT»,  aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;
 2. Di trasmettere il presente provvedimento a TERNA.
 3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 28 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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