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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 24 novembre 2005 |  | Concessione   del  trattamento  di  CIGS  e  di  mobilita',  previsto dall'articolo  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti  dalle societa' operanti nel settore turistico-alberghiero della regione Valle d'Aosta. (Decreto n. 37403). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30   giugno   2005,  n.  115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio  del  settore  turistico-alberghiero,  sottoscritto  in data 28 giugno  2005,  tra  la  regione  Valle  d'Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 14 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra  la  regione  valle  d'Aosta,  le  organizzazioni  datoriali e le organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato l'aggravarsi  dello stato di crisi del settore turistico-alberghiero, che  colpisce  le  aziende ubicate nella regione Valle d'Aosta, viene prevista  la  concessione  e/o  la  proroga, in deroga alla normativa ordinaria   vigente,   del   trattamento  di  integrazione  salariale straordinaria  e  dell'indennita'  di mobilita', per i lavoratori del citato settore;
 Visto il limite di spesa di 1,1 milioni di euro fissato nel verbale del 14 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario  di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo ministeriale  del  14 luglio  2005 che prevede la concessione, dal 1° gennaio  2005  al  31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  di  mobilita'  in  favore  dei dipendenti (operai,  impiegati,  intermedi,  quadri)  delle  imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel  Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  del  settore  turistico-alberghiero sottoscritto in data 28 giugno  2005  di  cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006,   il   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale straordinaria,  nei  confronti  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle  imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel  Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  del  settore  turistico-alberghiero  sottoscritto  in  data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006,  il trattamento di mobilita' dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi,  quadri)  delle  imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di 1,1 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione   del  trattamento  di  CIGS  e  mobilita',  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere  complessivo, pari ad Euro 1.100.000, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  7, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 74
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