Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 novembre 2005 |
Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nel settore turistico-alberghiero della regione Valle d'Aosta. (Decreto n. 37403). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero, sottoscritto in data 28 giugno 2005, tra la regione Valle d'Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali; Visto il verbale di accordo in data 14 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione valle d'Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore turistico-alberghiero, che colpisce le aziende ubicate nella regione Valle d'Aosta, viene prevista la concessione e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato settore; Visto il limite di spesa di 1,1 milioni di euro fissato nel verbale del 14 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 14 luglio 2005 che prevede la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta; |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita' dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta; |
| Art. 3. I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni. |
| Art. 4. I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 1,1 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. |
| Art. 5. L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia. |
| Art. 6. Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 7. L'onere complessivo, pari ad Euro 1.100.000, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. |
| Art. 9. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 74 |
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