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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 25 novembre 2005 |  | Concessione del trattamento di CIGS, di mobilita' e di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni,   dalla   legge   14   maggio  2005,  n.  80,  e  come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,  n.  168, in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle  societa':  Elea  S.p.a.,  unita'  in Torino; Lucana Calzature, unita'  in  Matera;  Ideal  Standard,  unita'  in Salerno e Sea Park, unita' in Salerno. (Decreto n. 37406). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168.  in  quanto, mediante  la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e   di   mobilita',   potra'   essere  agevolata  la  gestione  delle problematiche   occupazionali  relative  alle  suddette  fattispecie, mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori interessati;
 Considerato   che  i  predetti  accordi  recepiscono  i  Protocolli d'intesa  raggiunti  in  sede  istituzionale territoriale, cosi' come previsto  dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35 convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Visti  gli  elenchi  dei  lavoratori  aventi diritto al trattamento speciale  di  disoccupazione  e  di  mobilita'  e/o alle proroghe dei medesimi   trattamenti,   vidimati   dall'I.N.P.S.  e  facenti  parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga  dei  sopraccitati trattamenti, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311   come   modificato   dall'art.  13,  comma  2  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale  definita  nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005 alla presenza del  Sottosegretario  on.le  Pasquale  Viespoli,  che  ha recepito il protocollo    d'intesa    territoriale    propedeutico    all'accordo governativo, in favore di un numero massimo di una unita', dipendente della societa' Elea S.p.a.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4643,49.
 Pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione  del  trattamento  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  14 luglio  2005,  per  il  periodo  dal  28  maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 141 ex dipendenti della  societa'  Lucana Calzature unita' di Maratea, i cui nominativi sono   indicati  nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S.,  allegato  al sopraccitato accordo
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 1.388.486,78.
 a) Ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  28 giugno  2005,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex dipendenti della societa'  Ideal  Standard  unita'  di  Salerno, i cui nominativi sono indicati    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato  accordo  gia'  fruitori del trattamento in questione ai sensi  dell'art.  6,  punto  a)del  decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 339.742,08.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 b)  Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2  lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  28 giugno  2005,  per  il  periodo  dal 1° gennaio  2005  al  31 dicembre 2005, in favore di 18 ex dipendenti della  societa'  Ideal  Standard  unita' di Salerno, i cui nominativi sono   indicati  nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S.,  allegato  al sopraccitato  accordo  gia'  fruitori del trattamento in questione ai sensi  dell'art.  6,  punto  b)del  decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005,n.  35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la   concessione   della   proroga   del   trattamento   speciale  di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 21 ex dipendenti   della  societa'  SEA  Park  unita'  di  Salerno,  i  cui nominativi   sono   indicati   nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S., allegato  al  sopraccitato  accordo  gia' fruitori del trattamento in questione  ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 331.012,08.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta dei 10%.
 |  |  |  | Art. 5. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', disposti con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma   2  lettera  b)  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto  2005,  n.  168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro  2.347.609,09,  e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  5  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77.
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