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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 |  | Disposizioni  in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  All'articolo  600-bis  del  codice  penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
 "Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti  sessuali  con  un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto  anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
 Nel  caso  in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti  di  per-sona  che  non  abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
 Se  l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni  diciotto  si  applica  la  pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione   di   dei  decreti  del  Presidente  della
 Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
 italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
 legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 600-bis del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
 induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
 agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
 prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
 anni  e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
 milioni.
 Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque
 compie  atti  sessuali con un minore di eta' compresa tra i
 quattordici  e  i  diciotto  anni, in cambio di denaro o di
 altra  utilita'  economica,  e' punito con la reclusione da
 sei  mesi  a  tre  anni e con la multa non inferiore a euro
 5.164.  Nel  caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia
 commesso  nei  confronti  di persona che non abbia compiuto
 gli  anni  sedici,  la  pena  e'  aumentata  in  misura non
 superiore  ai  due  terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al
 secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non
 abbia  compiuto  gli  anni sedici, si applica la pena della
 reclusione  da  due a cinque anni. Se l'autore del fatto di
 cui  al  secondo comma e persona minore di anni diciotto si
 applica  la pena della reclusione o della multa, ridotta da
 un terzo a due terzi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'articolo  600-ter  del  codice  penale,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Chiunque,  utilizzando  minori  degli  anni  diciotto,  realizza esibizioni  pornografiche  o  produce  materiale  pornografico ovvero induce   minori   di   anni  diciotto  a  partecipare  ad  esibizioni pornografiche  e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
 b)  al  terzo  comma,  dopo  la  parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";
 c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
 "Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi  di cui ai commi primo, secondo  e  terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma,  e' punito con la reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
 d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
 "Nei  casi  previsti  dal  terzo  e  dal  quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 600-ter del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   600-ter  (Pornografia  minorile).  -  Chiunque,
 utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
 pornografiche   o  produce  materiale  pornografico  ovvero
 induce  minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
 pornografiche  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
 anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
 Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
 materiale pornografico di cui al primo comma.
 Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi di cui al primo e
 al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
 telematica,  distribuisce,  divulga, diffonde o pubblicizza
 il  materiale  pornografico  di  cui al primo comma, ovvero
 distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
 all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
 degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
 cinque  anni  e  con la multa da lire cinque milioni a lire
 cento milioni.
 Chiunque,  al  di  fuori  delle ipotesi di cui ai commi
 primo,  secondo  e  terzo,  offre  o cede ad altri, anche a
 titolo  gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
 comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
 multa da euro 1.549 a euro 5.164.
 Nei  casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
 e'  aumentata  in  misura  non eccedente i due terzi ove il
 materiale sia di ingente quantita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.   L'articolo  600-quater  del  codice  penale  e'  sostituito  dal seguente: "Art.   600-quater.  -  (Detenzione  di  materiale  pornografico).  - Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente   si   procura   o   detiene  materiale  pornografico realizzato  utilizzando  minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La  pena  e'  aumentata  in  misura non ecce-dente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'". |  |  |  | Art. 4. 1.  Dopo  l'articolo  600-quater  del  codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art.  600-quater.  I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli  articoli  600-ter  e  600-quater  si  applicano anche quando il materiale   pornografico  rappresenta  immagini  virtuali  realizzate utilizzando  immagini  di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per  immagini  virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di  elaborazione  grafica  non  associate  in  tutto  o  in  parte  a situazioni  reali,  la  cui  qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo  600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La  condanna  o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma  dell'articolo  444  del codice di procedura penale per uno dei delitti  di  cui  al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua  da  qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  da  ogni  ufficio  o  servizio  in  istituzioni  o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori". 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Si riporta il testo dell'art. 600-septies del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  600-septies  (Confisca e pene accessorie). - Nel
 caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
 delle  parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
 penale,  per  i  delitti previsti dalla presente sezione e'
 sempre  ordinata,  salvi i diritti della persona offesa dal
 reato  alle  restituzioni  ed al risarcimento dei danni, la
 confisca  di cui all'art. 240 e, quando non e' possibile la
 confisca  di beni che costituiscono il profitto o il prezzo
 del  reato,  la  confisca  di  beni  di  cui  il  reo ha la
 disponibilita'   per   un   valore  corrispondente  a  tale
 profitto.  In  ogni  caso  e'  disposta  la  chiusura degli
 esercizi  la  cui  attivita' risulta finalizzata ai delitti
 previsti  dalla  presente  sezione, nonche' la revoca della
 licenza     d'esercizio     o     della    concessione    o
 dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
 La  condanna  o  l'applicazione della pena su richiesta
 delle  parti  a norma dell'art. 444 del codice di procedura
 penale  per  uno dei delitti di cui al primo comma comporta
 in  ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico
 nelle scuole di ogni ordine e rado, nonche' da ogni ufficio
 o  servizio  in istituzioni o strutture pubbliche o private
 frequentate prevalentemente da minori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 1.  All'articolo  609-quater  del  codice  penale  sono  apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il  colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di  istruzione,  di  vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al   di   fuori   delle   ipotesi  previste  dall'articolo  609-bis, l'ascendente,  il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il  tutore  che,  con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie  atti  sessuali  con  persona  minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni". 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 609-quater del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
 Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
 di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
 atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
 colpevole  sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
 il  di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
 per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
 vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
 con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
 Al  di  fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
 l'ascendente,  il  genitore,  anche  adottivo,  o il di lui
 convivente,  o  il  tutore  che,  con  l'abuso  dei  poteri
 connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali con
 persona  minore  che  ha compiuto gli anni sedici, e punito
 con la reclusione da tre a sei anni.
 Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
 ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
 con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
 differenza  di  eta'  fra i soggetti non e' superiore a tre
 anni.
 Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
 due terzi.
 Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
 comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
 dieci.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 1.  All'articolo  609-septies,  quarto  comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  numero  1),  la  parola:  "quattordici"  e'  sostituita dalla seguente: "diciotto"; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  se  il  fatto  e'  commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui  il  minore  e'  affidato  per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,  di  vigilanza  o  di  custodia  o che abbia con esso una relazione di convivenza". 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Si riporta il testo dell'art. 609-septies del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  609-septies  (Querela  di  parte).  -  I delitti
 previsti  dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono
 punibili a querela della persona offesa.
 Salvo  quanto  previsto  dall'art. 597, terzo comma, il
 termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
 La querela proposta e' irrevocabile.
 Si procede tuttavia d'ufficio:
 1)  se  il  fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso
 nei  confronti  di  persona che al momento del fatto non ha
 compiuto gli anni diciotto;
 2)  se  il  fatto  e'  commesso  dall'ascendente, dal
 genitore,  anche  adottivo,  o  dal  di lui convivente, dal
 tutore  ovvero  da  altra persona cui il minore e' affidato
 per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
 vigilanza  o di custodia o che abbia con esso una relazione
 di convivenza;
 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o
 da  un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
 proprie funzioni;
 4)  se  il fatto e' connesso con un altro delitto per
 il quale si deve procedere d'ufficio;
 5)  se  il  fatto  e'  commesso  nell'ipotesi  di cui
 all'art. 609-quater, ultimo comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'articolo  609-nonies  del  codice  penale  sono  apportate le seguenti modificazioni: a)  alla  linea,  dopo  le  parole:  "La  condanna"  sono inserite le seguenti:  "o  l'applicazione  della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale"; b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La  condanna  o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi  nei  confronti  di  persona  che  non  ha compiuto gli anni diciotto,   609-quater   e   609-quinquies,  comporta  in  ogni  caso l'interdizione  perpetua  da  qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre  strutture  pubbliche  o private frequentate prevalentemente da minori". 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 609-nonies del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  609-nonies  (Pene  accessorie  ed  altri effetti
 penali).  -  La  condanna  o  l'applicazione  della pena su
 richiesta  delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di
 procedura  penale  per  alcuno  dei  delitti previsti dagli
 articoli 609-bis,   609-ter,  609-quater,  609-quinquies  e
 609-octies comporta:
 1)  la perdita della potesta' del genitore, quando la
 qualita'  di genitore e' elemento costitutivo o circostanza
 aggravante del reato;
 2)   l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi  ufficio
 attinente alla tutela ed alla curatela;
 3)   la   perdita   del   diritto   agli  alimenti  e
 l'esclusione dalla successione della persona offesa.
 La  condanna  o  l'applicazione della pena su richiesta
 delle  parti  a norma dell'art. 444 del codice di procedura
 penale,    per    alcuno   dei   delitti   previsti   dagli
 articoli 609-bis,  609-ter  e  609-octies,  se commessi nei
 confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto,
 609-quater   e   609-quinquies,   comporta   in  ogni  caso
 l'interdizione  perpetua da qualunque incarico nelle scuole
 di  ogni  ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio
 in  istituzioni  o  in  altre strutture pubbliche o private
 frequentate prevalentemente da minori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 1.  All'articolo  734-bis  del  codice  penale  le  parole: "600-ter, 600-quater"  sono  sostituite  dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche  se  relativi  al  materiale  pornografico  di cui all'articolo 600-quater.l,". 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 734-bis del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   734-bis   (Divulgazione   delle  generalita'  o
 dell'immagine   di  persona  offesa  da  atti  di  violenza
 sessuale).  -  Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
 articoli 600-bis,  600-ter  e 600-quater, anche se relativi
 al  materiale  pornografico  di  cui all'art. 600-quater.1,
 600-quinquies,  609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
 e   609-octies,   divulghi,   anche   attraverso  mezzi  di
 comunicazione  di  massa, le generalita' o l'immagine della
 persona  offesa  senza  il  suo  consenso,  e'  punito  con
 l'arresto da tre a sei mesi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 1.  All'articolo  25-quinquies,  comma  1,  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono   inserite   le   seguenti:  "anche  se  relativi  al  materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,"; b)  alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti:  "anche  se  relativi  al  materiale  pornografico  di  cui all'articolo 600-quater.l,". 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25-quinquies  del
 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
 responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
 delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
 personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  25-quinquies  (Delitti  contro  la  personalita'
 individuale).  -  1.  In  relazione  alla  commissione  dei
 delitti  previsti  dalla  sezione I del capo III del titolo
 XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
 seguenti sanzioni pecuniarie:
 a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 b) per  i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
 comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
 materiale  pornografico  di  cui  all'art.  600-quater,1, e
 600-quinquies,   la   sanzione  pecuniaria  da  trecento  a
 ottocento quote;
 c) per   i  delitti  di  cui  agli  articoli 600-bis,
 secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,
 anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
 600-quater.1,   la   sanzione   pecuniaria  da  duecento  a
 settecento quote.
 2.  Nei  casi  di condanna per uno dei delitti indicati
 nel  comma  1,  lettere  a)  e b), si applicano le sanzioni
 interdittive  previste dall'art. 9, comma 2, per una durata
 non inferiore ad un anno.
 3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene
 stabilmente  utilizzato  allo  scopo  unico o prevalente di
 consentire  o  agevolare  la commissione dei reati indicati
 nel  comma  1,  si  applica  la  sanzione dell'interdizione
 definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
 16, comma 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. 1.  All'articolo  444,  comma  1-bis, del codice di procedura penale, dopo  le  parole:  "di  cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono  inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e    quinto   comma,   600-quater,   secondo   comma,   600-quater.l, relativamente  alla  condotta  di produzione o commercio di materiale pornografico,  600-quinquies,  nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,". 
 
 
 Nota all'art. 11:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  444 del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
 L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
 giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
 indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
 pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
 detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
 procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
 e  3-quater,  i procedimenti i delitti di cui agli articoli
 600-bis,  primo  e  terzo  comma,  600-ter, primo, secondo,
 terzo   e   quinto   comma,   600-quater,   secondo  comma,
 600-quater.1,  relativamente  alla condotta di produzione o
 commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
 609-bis,   609-ter,  609-quater  e  609-octies  del  codice
 penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
 dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
 tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
 del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
 subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
 sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
 giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
 puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 1.  All'articolo  380,  comma  2, lettera d), del codice di procedura penale,  dopo  le  parole:  "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo  600-ter,  commi  primo  e  secondo,"  sono inserite le seguenti:  "anche  se  relativo  al  materiale  pornografico  di  cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis)  offerta,  cessione  o  detenzione  di materiale pornografico previste  dagli  articoli  600-ter,  quarto  comma,  e 600-quater del codice  penale,  anche  se  relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;". 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 380 e 381 del
 codice  di procedura penale come modificati dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
 ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
 all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
 non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
 stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
 inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
 anni.
 2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
 ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
 all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
 seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
 a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
 previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
 quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
 nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
 dall'art. 419 del codice penale;
 c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
 titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
 stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
 a tre anni o nel massimo a dieci anni;
 d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
 dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
 dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
 minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
 anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
 sfruttamento    della   prostituzione   minorile   previsto
 dall'art. 600-quinquies del codice penale;
 e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
 aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
 n.  533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
 2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
 quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
 all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
 e-bis)  delitti  di  furto previsti dall'art. 624-bis
 del   codice  penale,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
 attenuante  di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
 codice penale;
 f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
 codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
 codice penale;
 g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
 nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
 in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
 tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
 clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
 quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
 18 aprile 1975, n. 110;
 h)   delitti   concernenti  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope  puniti  a  norma  dell'art  73  del testo unico
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
 prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
 i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
 eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
 stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
 minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
 l)  delitti  di promozione, costituzione, direzione e
 organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
 dall'art.  1  della  legge  25 gennaio  1982,  n. 17 (della
 associazione  di  tipo  mafioso prevista dall'art. 416-bis,
 comma 2,   del   codice   penale),  delle  associazioni  di
 carattere   militare   previste  dall'art.  1  della  legge
 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o
 dei  gruppi  previsti  dagli  articoli 1  e  2, della legge
 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
 movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge
 13 ottobre 1975, n. 654;
 l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
 direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
 mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
 m)  delitti  di promozione, direzione, costituzione e
 organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
 dall'art.   416,   commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
 l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
 fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
 d), f), g), i) del presente comma.
 3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
 l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
 proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
 all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
 nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
 querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
 «Art.  381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
 ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
 facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
 delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
 legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
 massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
 quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
 inferiore nel massimo a cinque anni.
 2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
 hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
 flagranza di uno dei seguenti delitti:
 a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
 previsto dall'art. 316 del codice penale;
 b)   corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri
 d'ufficio  prevista  dagli articoli 319, comma 4, e 321 del
 codice penale;
 c) violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
 prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
 d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
 e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
 e 444 del codice penale;
 e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
 codice penale;
 f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
 codice penale;
 g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
 h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
 comma 2, del codice penale;
 i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
 l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
 codice penale;
 l-bis)  offerta,  cessione  o detenzione di materiale
 pornografico prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma,
 e  600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative al
 materiale  pornografico  di  cui  all'art. 600-quater.1 del
 medesimo codice;
 m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
 non  riconosciuti  previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 m-bis)  fabbricazione,  detenzione o uso di documento
 di  identificazione  falso  previsti  dall'art. 497-bis del
 codice penale.
 3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
 l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
 viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
 all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
 nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
 querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
 4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si
 procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
 giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
 pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
 dalle circostanze del fatto.
 4-bis.   Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
 richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
 o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
 delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale,  dopo  le  parole:  "del  codice  penale"  sono  aggiunte  le seguenti:  ",  anche  se  relativi  al  materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice". 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  266 del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.    266    (Limiti   di   ammissibilita).   -   1.
 L'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
 telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
 consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
 a) delitti  non  colposi  per  i quali e' prevista la
 pena   dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore  nel
 massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
 b) delitti  contro  la pubblica amministrazione per i
 quali  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
 nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
 c) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
 psicotrope;
 d) delitti   concernenti   le   armi  e  le  sostanze
 esplosive;
 e) delitti di contrabbando;
 f) reati   di   ingiuria,  minaccia,  usura,  abusiva
 attivita'  finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
 manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
 col mezzo dal telefono;
 f-bis) delitti   previsti  dall'art.  600-ter,  terzo
 comma,  del  codice  penale, anche se relativi al materiale
 pornografico  di  cui  all'art.  600-quater. 1 del medesimo
 codice.
 2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
 comunicazioni   tra   presenti.  Tuttavia,  qualora  queste
 avvengano  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614 del codice
 penale,  l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi e'
 fondato  motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia svolgendo
 l'attivita' criminosa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo  le  parole:  "600-ter,  600-quater," sono inserite le seguenti: "anche  se  relativi  al  materiale porno-grafico di cui all'articolo 600-quater.l,". 2.  All'articolo  392,  comma  1-bis, del codice di procedura penale, dopo  le  parole:  "600-ter,"  sono  inserite  le seguenti: "anche se relativo    al    materiale    pornografico   di   cui   all'articolo 600-quater.1,". 3.  All'articolo  398,  comma  5-bis, del codice di procedura penale, dopo  le  parole:  "600-ter,"  sono  inserite  le seguenti: "anche se relativo  al  materiale  pornografico  di cui all'articolo 600-quater 1,". 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398
 del  codice di procedura penale come modificati dalla legge
 qui pubblicata:
 «Art.   190-bis   (Requisiti   della   prova   in  casi
 particolari).  - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
 indicati  nell'art.  51,  comma  3-bis, quando e' richiesto
 l'esame  di  un  testimone  o di una delle persone indicate
 nell'art.  210  e  queste  hanno gia' reso dichiarazioni in
 sede   di   incidente  probatorio  o  in  dibattimento  nel
 contraddittorio   con  la  persona  nei  cui  confronti  le
 dichiarazioni    medesime    saranno    utilizzate   ovvero
 dichiarazioni  i  cui  verbali sono stati acquisiti a norma
 dell'art.  238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
 circostanze  diversi  da  quelli  oggetto  delle precedenti
 dichiarazioni  ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
 ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
 1-bis.  La  stessa  disposizione  si  applica quando si
 procede  per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
 primo  comma,  600-ter,  600-quater,  anche  se relativi al
 materiale   pornografico   di  cui  all'art.  600-quater.1,
 600-quinquies,  609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
 e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto
 riguarda un testimone minore degli anni sedici.».
 «Art.  392  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
 preliminari  il  pubblico ministero e la persona sottoposta
 alle  indagini  possono  chiedere al giudice che si proceda
 con incidente probatorio:
 a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
 quando  vi  e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
 potra'  essere  esaminata nel dibattimento per infermita' o
 altro grave impedimento;
 b) all'assunzione  di  una  testimonianza quando, per
 elementi  concreti  e  specifici,  vi  e' fondato motivo di
 ritenere  che  la persona sia esposta a violenza, minaccia,
 offerta  o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
 non deponga o deponga il falso;
 c) all'esame  della  persona sottoposta alle indagini
 su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
 d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
 e) al  confronto  tra  persone che in altro incidente
 probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
 discordanti,  quando ricorre una delle circostanze previste
 dalle lettere a) e b);
 f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
 prova  riguarda  una  persona,  una  cosa o un luogo il cui
 stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
 g) a  una ricognizione, quando particolari ragioni di
 urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
 1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
 articoli 600,   600-bis,  600-ter,  anche  se  relativi  al
 materiale   pornografico   di  cui  all'art.  600-quater.1,
 600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
 609-quinquies  e  609-octies  del codice penale il pubblico
 ministero  o  la  persona  sottoposta alle indagini possono
 chiedere   che   si   proceda   con   incidente  probatorio
 all'assunzione  della testimonianza di persona minore degli
 anni  sedici,  anche al di fuori delle ipotesi previste dal
 comma 1.
 2.  Il  pubblico ministero e la persona sottoposta alle
 indagini  possono  altresi'  chiedere  una  perizia che, se
 fosse  disposta  nel  dibattimento, ne potrebbe determinare
 una sospensione superiore a sessanta giorni.».
 «Art.  398  (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
 probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
 della  notifica  e  comunque  dopo  la scadenza del termine
 previsto  dall'art.  396,  comma  1,  il  giudice pronuncia
 ordinanza  con  la quale accoglie, dichiara inammissibile o
 rigetta  la  richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
 di   inammissibilita'   o   di  rigetto  e'  immediatamente
 comunicata  al pubblico ministero e notificata alle persone
 interessate.
 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
 stabilisce:
 a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
 delle deduzioni;
 b) le  persone interessate all'assunzione della prova
 individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
 c) la  data  dell'udienza.  Tra il provvedimento e la
 data   dell'udienza   non   puo'  intercorrere  un  termine
 superiore a dieci giorni.
 3.  Il  giudice  fa  notificare alla persona sottoposta
 alle  indagini,  alla  persona offesa e ai difensori avviso
 del  giorno,  dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
 all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
 fissata  con  l'avvertimento  che nei due giorni precedenti
 l'udienza  possono  prendere  cognizione  ed estrarre copia
 delle  dichiarazioni  gia' rese dalla persona da esaminare.
 Nello  stesso  termine  l'avviso  e' comunicato al pubblico
 ministero.
 3-bis.   La  persona  sottoposta  alle  indagini  ed  i
 difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
 atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
 4.  Se  si  deve  procedere a piu' incidenti probatori,
 essi  sono  assegnati alla medesima udienza, sempre che non
 ne derivi ritardo.
 5.  Quando  ricorrono  ragioni di urgenza e l'incidente
 probatorio  non puo' essere svolto nella circoscrizione del
 giudice  competente,  quest'ultimo puo' delegare il giudice
 per  le  indagini  preliminari del luogo dove la prova deve
 essere assunta.
 5-bis.  Nel  caso di indagini che riguardino ipotesi di
 reato  previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
 se  relativi  al  materiale  pornografico  di  cui all'art.
 600-quater.1,  600-quinquies,  601,  602, 609-bis, 609-ter,
 609-quater  e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
 fra  le  persone  interessate all'assunzione della prova vi
 siano  minori  di  anni  sedici,  con l'ordinanza di cui al
 comma  2,  stabilisce  il  luogo,  il  tempo e le modalita'
 particolari    attraverso   cui   procedere   all'incidente
 probatorio,  quando  le  esigenze  del  minore  lo  rendono
 necessario   od   opportuno.  A  tal  fine  l'udienza  puo'
 svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
 il  giudice,  ove  esistano,  di strutture specializzate di
 assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
 minore.   Le   dichiarazioni  testimoniali  debbono  essere
 documentate   integralmente   con   mezzi  di  riproduzione
 fonografica   o   audiovisiva.   Quando   si  verifica  una
 indisponibilita'   di   strumenti   di  riproduzione  o  di
 personale  tecnico, si provvede con le forme della perizia,
 ovvero  della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio e'
 anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
 della  riproduzione  e'  disposta  solo  se richiesta dalle
 parti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. 1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli  575,"  sono  inserite  le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter,  primo  e  secondo  comma,  600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,". 
 
 
 Nota all'art. 15:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis della legge
 26 luglio    1975,    n.    354   (Norme   sull'ordinamento
 penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
 limitative della liberta'.) come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei benefici e
 accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
 taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
 i  permessi  premio e le misure alternative alla detenzione
 previste  dal  capo  VI, esclusa la liberazione anticipata,
 possono  essere  concessi  ai  detenuti  e  internati per i
 seguenti  delitti  solo  nei  casi  in  cui tali detenuti e
 internati  collaborino  con  la giustizia a norma dell'art.
 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
 di   terrorismo,   anche  internazionale,  o  di  eversione
 dell'ordine  democratico  mediante il compimento di atti di
 violenza,  delitto  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
 penale,   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
 previste  dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
 l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
 cui  agli  articoli 600,  601, 602 e 630 del codice penale,
 all'art.  291-quater  del  testo  unico  delle disposizioni
 legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, e
 all'art.  74  del  testo  unico  delle  leggi in materia di
 disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
 prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
 tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309.  Sono fatte salve le
 disposizioni   degli   articoli 16-nonies   e   17-bis  del
 decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
 suddetti  possono  essere  concessi ai detenuti o internati
 per  uno  dei  delitti di cui al primo periodo del presente
 comma  purche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
 escludere  l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
 organizzata,  terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
 cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,accertata
 nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento
 dei  fatti  e  delle  responsabilita'  operato con sentenza
 irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile   un'utile
 collaborazione  con  la giustizia, nonche' nei casi in cui,
 anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta  risulti
 oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei  medesimi
 detenuti   o   internati  sia  stata  applicata  una  delle
 circostanze  attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
 qualora  il  risarcimento  del  danno  sia avvenuto dopo la
 sentenza  di  condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
 secondo  comma,  del  codice  penale.  I benefici di cui al
 presente  comma possono essere concessi solo se non vi sono
 elementi   tali   da   far   ritenere   la  sussistenza  di
 collegamenti  con la criminalita' organizzata, terroristica
 o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
 seguenti  articoli:  articoli 575,  600-bis,  primo  comma,
 600-ter,  primo  e  secondo  comma, 600-quinquies, 609-bis,
 609-ter,  609-quater,  609-octies, 628, terzo comma, e 629,
 secondo  comma,  del codice penale, art. 291-ter del citato
 testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
 unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
 9 ottobre   1990,   n.   309,  limitatamente  alle  ipotesi
 aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del medesimo
 testo  unico,  art.  416 del codice penale, realizzato allo
 scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo
 XII,  capo  III,  sezione  I,  del  medesimo  codice, dagli
 articoli 609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del
 codice  penale  e  dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
 testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
 di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
 comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
 sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
 il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
 sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
 detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
 trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
 Al  suddetto  comitato  provinciale  puo' essere chiamato a
 partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
 il condannato e' detenuto.
 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
 comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il
 tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
 informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
 trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
 3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
 particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
 potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
 ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
 giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
 ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
 informazioni da parte dei competenti organi centrali.
 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
 premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
 capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
 internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
 nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
 d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
 l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
 luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
 collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
 si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 1.  All'articolo  10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2.  All'articolo  9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive  modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le  seguenti:  ",  anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3.  Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n.  269,  si  applicano  anche  quando  i delitti di cui all'articolo 600-ter,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del  codice penale, sono commessi  in  relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice. 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto-legge
 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno
 per  le  vittime  di richieste estorsive.), convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  10  (Disposizioni  processuali).  - 1. Quando e'
 necessario   per  acquisire  rilevanti  elementi  probatori
 ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
 delitti   di   cui  agli  articoli 600,  600-bis,  600-ter,
 600-quater,  anche se relativi al materiale pornografico di
 cui  all'art.  600-quater.1,  600-quinquies, 601, 602, 629,
 644,  648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art.
 3 della legge 20 febbraio 1958,n. 75, il pubblico ministero
 puo',  con  decreto  motivato,  ritardare  l'esecuzione dei
 provvedimenti   che   applicano   una   misura   cautelare,
 dell'arresto,  del  fermo  dell'indiziato  di delitto o del
 sequestro.  Nei  casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione
 dei  predetti  provvedimenti  puo'  essere  disposto  anche
 oralmente,  ma il relativo decreto deve essere emesso entro
 le successive quarantotto ore.
 2.  Per  gli  stessi  motivi  di  cui  al  comma  1 gli
 ufficiali   di   polizia  giudiziaria  possono  omettere  o
 ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
 avviso,  anche  oralmente, al pubblico ministero competente
 per le indagini, e provvedono.».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
 15 gennaio  1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri
 di  persona  a  scopo di estorsione e per la protezione dei
 testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la protezione e il
 trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la
 giustizia),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15
 marzo   1991,  n.  82,  come  modificato  dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  9  (Condizioni  di applicabilita' delle speciali
 misure  di  protezione).  -  1. Alle persone che tengono le
 condotte  o  che  si  trovano nelle condizioni previste dai
 commi   2   e   5  possono  essere  applicate,  secondo  le
 disposizioni   del   presente   Capo,  speciali  misure  di
 protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
 ove necessario, anche alla loro assistenza.
 2.  Le  speciali  misure  di  protezione sono applicate
 quando  risulta  la inadeguatezza delle ordinarie misure di
 tutela  adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
 sicurezza  o, se si tratta di persone detenute o internate,
 dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi' che
 le  persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
 grave  e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune delle
 condotte   di   collaborazione  aventi  le  caratteristiche
 indicate  nel  comma  3  e  tenute  relativamente a delitti
 commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
 dell'ordine  costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
 cui  all'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
 penale  e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche
 se  relativi  al  materiale  pornografico  di  cui all'art.
 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.
 3.  Ai  fini dell'applicazione delle speciali misure di
 protezione,   assumono   rilievo  la  collaborazione  o  le
 dichiarazioni  rese nel corso di un procedimento penale. La
 collaborazione  e  le  dichiarazioni  predette devono avere
 carattere  di  intrinseca  attendibilita'.  Devono altresi'
 avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
 elementi  devono  apparire  di  notevole  importanza per lo
 sviluppo  delle  indagini o ai fini del giudizio ovvero per
 le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
 strutturali,  le  dotazioni  di  armi, esplosivi o beni, le
 articolazioni  e  i  collegamenti  interni o internazionali
 delle   organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso  o
 terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le
 modalita' operative di dette organizzazioni.
 4.   Se  le  speciali  misure  di  protezione  indicate
 nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
 ed  attualita'  del pericolo, esse possono essere applicate
 anche  mediante la definizione di uno speciale programma di
 protezione  i  cui  contenuti  sono  indicati nell'art. 13,
 comma 5.
 5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
 possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
 stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
 presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
 risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
 causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
 Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
 determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
 l'applicazione delle misure.
 6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
 tiene  conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di
 collaborazione   o   della   rilevanza   e  qualita'  delle
 dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
 del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
 collaborazione  o  le dichiarazioni sono rese, valutate con
 specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
 gruppo e' localmente in grado di valersi.».
 - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto
 1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
 prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
 danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
 schiavitu'.):
 «Art.  14  (Attivita'  di  contrasto). - 1. Nell'ambito
 delle  operazioni  disposte dal questore o dal responsabile
 di    livello    almeno   provinciale   dell'organismo   di
 appartenenza,  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria delle
 strutture  specializzate  per  la  repressione  dei delitti
 sessuali  o  per  la  tutela  dei  minori, ovvero di quelle
 istituite  per  il  contrasto  dei  delitti di criminalita'
 organizzata,  possono, previa autorizzazione dell'autorita'
 giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
 ordine  ai  delitti  di  cui  agli  articoli 600-bis, primo
 comma,   600-ter,   commi   primo,   secondo   e  terzo,  e
 600-quinquies  del codice penale, introdotti dalla presente
 legge,   procedere   all'acquisto   simulato  di  materiale
 pornografico  e alle relative attivita' di intermediazione,
 nonche'  partecipare  alle  iniziative  turistiche  di  cui
 all'art.  5  della  presente  legge.  Dell'acquisto e' data
 immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
 con  decreto  motivato,  differire  il  sequestro sino alla
 conclusione delle indagini.
 2.   Nell'ambito   dei   compiti   di   polizia   delle
 telecomunicazioni,  definiti con il decreto di cui all'art.
 1,  comma  15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo
 del   Ministero   dell'interno   per   la  sicurezza  e  la
 regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione svolge, su
 richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  motivata a pena di
 nullita',  le  attivita'  occorrenti  per  il contrasto dei
 delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
 commi  primo,  secondo  e terzo, e 600-quinquies del codice
 penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
 mezzi  di  comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
 di  telecomunicazione  disponibili al pubblico. A tal fine,
 il   personale   addetto  puo'  utilizzare  indicazioni  di
 copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
 gestire  aree  di comunicazione o scambio su reti o sistemi
 telematici,  ovvero  per  partecipare  ad esse. Il predetto
 personale  specializzato effettua con le medesime finalita'
 le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
 3.  L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato,
 ritardare   l'emissione   o   disporre  che  sia  ritardata
 l'esecuzione   dei  provvedimenti  di  cattura,  arresto  o
 sequestro,  quando  sia  necessario per acquisire rilevanti
 elementi   probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o  la
 cattura   dei   responsabili   dei   delitti  di  cui  agli
 articoli 600-bis,   primo   comma,  600-ter,  commi  primo,
 secondo  e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando
 e'  identificata  o  identificabile  la  persona offesa dal
 reato,  il provvedimento e' adottato sentito il procuratore
 della  Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella
 cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
 4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
 i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
 custodia  giudiziale  con  facolta'  d'uso,  agli organi di
 polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
 nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 1.  Gli  operatori  turistici  che  organizzano  viaggi  collettivi o individuali  in  Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di  cui  al  comma  2,  di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici,  nei  programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli  utenti,  nonche'  nei  propri  cataloghi  generali o relativi a singole   destinazioni,   la   seguente   avvertenza:  "Comunicazione obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  .....  della legge n.... - La legge  italiana  punisce  con  la  reclusione  i reati concernenti la prostituzione   e   la   pornografia   minorile,  anche  se  commessi all'estero". 2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali  illustrativi  o  pubblicitari  o  ai  documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3.  Gli  operatori  turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attivita' produttive. |  |  |  | Art. 18. 1.  All'articolo  17,  comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice  penale,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche se relativi al materiale  pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,". 
 
 
 Nota all'art. 18:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
 3 agosto  1998,  n.  269,  come  modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
 attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
 fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
 tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
 prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
 minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
 al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
 del comma 3.
 1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari opportunita',
 l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
 pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
 monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
 attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per
 la  prevenzione  e  la  repressione della pedofilia. A tale
 fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
 una  banca  dati  per  raccogliere  con  l'apporto dei dati
 forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
 per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
 per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
 modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
 modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
 dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
 necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
 Resta  ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi
 da  95  a  103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
 311.   Per   l`istituzione   e   l'avvio   delle  attivita'
 dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
 comma  e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
 Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
 dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
 266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
 dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
 quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
 della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
 dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
 iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  e  destinate, nella misura di due
 terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
 assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
 anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
 articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
 codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
 5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
 destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
 disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
 responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
 secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
 codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
 di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
 apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
 a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
 nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
 prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
 programmate o realizzate da altri Stati;
 b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
 pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
 giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
 agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
 sfruttamento sessuale dei minori;
 c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
 esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
 compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
 relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
 utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
 Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
 adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
 27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
 EUROPOL  anche ai reati di sfruttameuto sessuale di minori,
 istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
 unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
 compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
 materia regolata dalla presente legge.
 6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
 la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
 giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
 informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
 dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
 analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
 7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
 giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
 mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
 stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
 Ministero dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19 1.  Dopo  l'articolo  14  della  legge  3  agosto  1998, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Art.   14-bis.   -   (Centro   nazionale   per  il  contrasto  della pedopornografia  sulla  rete  INTERNET)  -  1.  Presso  l'organo  del Ministero  dell'interno  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14, e' istituito  il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla  rete  INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di  raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta  alla  pornografia  minorile,  riguardanti  siti che diffondono materiale  concernente  l'utilizzo  sessuale  dei  minori avvalendosi della  rete  INTERNET  e  di  altre  reti di comunicazione, nonche' i gestori  e  gli  eventuali  beneficiari dei relativi paga-menti. Alle predette  segnalazioni  sono  tenuti  gli  agenti  e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorita'  giudiziaria,  in  caso  di riscontro positivo il sito segnalato,  nonche'  i  nominativi  dei gestori e dei beneficiari dei relativi   pagamenti,   sono  inseriti  in  un  elenco  costantemente aggiornato. 2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3.  Il  Centro  comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le  pari  opportunita' elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della  predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della  pedofilia  e  della  relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I. Art.  14-ter.  -  (Obblighi  per fornitori dei servizi della societa' dell'informazione  resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1.  I  fornitori  dei  servizi  resi attraverso reti di comunicazione elettronica  sono  obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi  o  regolamenti  di  settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano  a  conoscenza,  le  imprese  o  i  soggetti che, a qualunque titolo,  diffondono,  distribuiscono  o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio  al  Centro,  che  ne  faccia  richiesta,  ogni  informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. 2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma  1  devono  conservare  il  materiale  oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di  cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  50.000  a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 4.  Nel  caso  di  violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art.  14-quater.  -  (Utilizzo  di  strumenti  tecnici  per  impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1.  I  fornitori  di  connettivita'  alla  rete  INTERNET, al fine di impedire  l'accesso  ai  siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare  gli  strumenti  di  filtraggio  e  le  relative soluzioni tecnologiche  conformi  ai  requisiti  individuati  con  decreto  del Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per l'innovazione  e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative  dei  fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con  il  medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale  i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. 2.  La  violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione   della   sanzione   provvede   il   Ministero  delle comunicazioni. 3.  Nel  caso  di  violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica  il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art.   14-quinquies.   -   (Misure   finanziarie  di  contrasto  alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1.  Il  Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva   comunicazione  alle  banche,  agli  istituti  di  moneta elettronica,  a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano  servizi  di  pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis  relative  ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la  commercializzazione  di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione. 2.  Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e  gli  intermediari  finanziari  che  prestano  servizi di pagamento comunicano  all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. 3.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis  l'UIC  trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2. 4.  Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti  di  moneta  elettronica,  da  Poste  italiane  Spa  e dagli intermediari  finanziari  che  prestano  servizi  di  pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento. 5.  Il  Centro  trasmette eventuali informazioni relative al titolare della  carta  di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di  materiale  concernente  l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET  o  su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di  moneta  elettronica,  a  Poste  italiane  Spa e all'intermediario finanziario  emittente  la  carta  medesima, i quali possono chiedere informazioni  ai  titolari  e  revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare. 6.  Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e  gli  intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformita'   con  le  disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia, segnalano  i  casi  di  revoca  di  cui  al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni  previste  per  le  carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 7.  Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e  gli  intermediari  finanziari  che  prestano  servizi di pagamento comunicano  all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di  cui  al  comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti  e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del  comma  1.  L'UIC  trasmette  le  informazioni cosi' acquisite al Centro. 8.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi del-l'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari  opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la  Banca  d'Italia  e  l'UIC,  sentito  l'Ufficio del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le  procedure e le modalita'  da  applicare  per  la  trasmissione  riservata,  mediante strumenti  informatici  e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo. 9.   La   Banca   d'Italia  e  l'UIC  verificano  l'osservanza  delle disposizioni  di  cui  al presente articolo e al regolamento previsto dal  comma  8  da  parte  delle  banche,  degli  istituti  di  moneta elettronica,  di  Poste  italiane Spa e degli intermediari finanziari che  prestano  servizi  di  pagamento.  In  caso  di  violazione,  ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a  euro  500.000.  All'irrogazione  della  sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro  dell'economia  e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia  o  dell'UIC,  negli  altri  casi.  Si  applica,  in  quanto compatibile,  la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 10.  Le  somme  derivanti  dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma  9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  fondo  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,  e sono destinate  al  finanziamento  delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET". 2.  Il  decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. 3.  Il  regolamento  di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge  3  agosto  1998,  n.  269, introdotto dal comma 1 del presente articolo,  e'  adottato  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |  |  |  | Art. 20. 1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  l'Osservatorio  per  il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di  acquisire  e  monitorare  i  dati e le informazioni relativi alle attivita',  svolte  da  tutte  le  pubbliche  amministrazioni, per la prevenzione  e  la  repressione  della  pedofilia.  A  tale  fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere,  con  l'apporto  dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte  le  informazioni  utili  per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  sono definite la composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio nonche'  le  modalita'  di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.  Resta  ferma  la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle  attivita'  dell'Osservatorio  e  della  banca  dati  di cui al presente  comma  e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006  e  di  750.000  euro  per  ciascuno  degli anni 2007 e 2008. Al relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C al-legata alla legge 23  dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
 opportunita'
 Castelli, Ministro della giustizia
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4599):
 Presentato  dal  Ministro senza portafoglio per le Pari
 opportunita'  (Prestigiacomo), dal Ministro della giustizia
 (Castelli),   dal   Ministro   dell'interno  (Pisanu),  dal
 Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni), dal
 Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro senza
 portafoglio  per l'innovazione e le tecnologie (Stanca), il
 13 gennaio 2004.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
 I, V, VI, VII, IX, X e XII.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 23  marzo;  20  luglio; 4, 15 novembre 2004; 18, 19, 25, 26
 gennaio;  9, 16, 22 febbraio; 15 marzo,13 aprile e 3 maggio
 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
 legislativa, il 5 maggio 2005.
 Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
 5,  18, 25 maggio e 14 giugno 2005 e approvato il 15 giugno
 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3503):
 Assegnato   alla   commissione   speciale   in  materia
 d'infanzia  e  di  minori,  in sede referente, il 22 giugno
 2005  con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e
 10ª.
 Assegnato   nuovamente   alle  commissioni  riunite  2ª
 (Giustizia)  e commissione speciale in materia d'infanzia e
 di minori, in sede referente, il 7 luglio 2005.
 Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente,
 il 21, 28 settembre; 5 ottobre; 16 e 23 novembre 2005.
 Assegnato   nuovamente   alle  commissioni  riunite  2ª
 (Giustizia)  e commissione speciale in materia d'infanzia e
 di minori, in sede deliberante, il 17 gennaio 2006.
 Esaminato  dalla  commissione,  in sede deliberante, il
 17 gennaio 2006 e approvato il 18 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 4599-B):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 legislativa,   il   23 gennaio   2006   con   pareri  delle
 Commissioni I e V.
 Esaminato   dalla   II   commissione   e  approvato  il
 23 gennaio 2006.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 3 agosto
 1998, n. 269, vedi note all'art. 18.
 
 
 
 
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