Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di per-sona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione di dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 600-bis del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i
quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di
altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro
5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non
superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al
secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non
abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di
cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si
applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da
un terzo a due terzi.».



 
Art. 2.
1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";
c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 600-ter del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque,
utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantita'.».



 
Art. 3. 1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non ecce-dente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'".
 
Art. 4. 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
 
Art. 5. 1. All'articolo 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 600-septies del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-septies (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e'
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la
confisca di cui all'art. 240 e, quando non e' possibile la
confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo
del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale
profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli
esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti
previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della
licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta
in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e rado, nonche' da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori.».



 
Art. 6. 1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 609-quater del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' fra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.».



 
Art. 7. 1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto"; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 609-septies del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono
punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso
nei confronti di persona che al momento del fatto non ha
compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal
genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal
tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione
di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per
il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui
all'art. 609-quater, ultimo comma.».



 
Art. 8. 1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale"; b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 609-nonies del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti
penali). - La condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies comporta:
1) la perdita della potesta' del genitore, quando la
qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto,
609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio
in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori.».



 
Art. 9. 1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 734-bis del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o
dell'immagine di persona offesa da atti di violenza
sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della
persona offesa senza il suo consenso, e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi.».



 
Art. 10. 1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,"; b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 25-quinquies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalita'
individuale). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a
settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3.».



 
Art. 11. 1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti i delitti di cui agli articoli
600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo,
terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".



 
Art. 12. 1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale come modificati dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis,
comma 2, del codice penale), delle associazioni di
carattere militare previste dall'art. 1 della legge
17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o
dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge
20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge
13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del
codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».



 
Art. 13. 1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 266 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo dal telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 del medesimo
codice.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.».



 
Art. 14. 1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale porno-grafico di cui all'articolo 600-quater.l,". 2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,".



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398
del codice di procedura penale come modificati dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici.».
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minore degli
anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal
comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni.».
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 396, comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico
ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non
ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi
siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al
comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita'
particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono
necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere
documentate integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.».



 
Art. 15. 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'.) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale,
all'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati
per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente
comma purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento
dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza
irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui,
anche se la collaborazione che viene offerta risulti
oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al
presente comma possono essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, del codice penale, art. 291-ter del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».



 
Art. 16. 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno
per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10 (Disposizioni processuali). - 1. Quando e'
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 629,
644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art.
3 della legge 20 febbraio 1958,n. 75, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione
dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche
oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro
le successive quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o
ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente
per le indagini, e provvedono.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e' localmente in grado di valersi.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'.):
«Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. Nell'ambito
delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile
di livello almeno provinciale dell'organismo di
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalita'
organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente
legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attivita' di intermediazione,
nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui
all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data
immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
con decreto motivato, differire il sequestro sino alla
conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art.
1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando
e' identificata o identificabile la persona offesa dal
reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella
cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».



 
Art. 17. 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 18. 1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
3 agosto 1998, n. 269, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita',
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per
la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi
da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Per l`istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttameuto sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».



 
Art. 19 1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi paga-menti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato. 2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I. Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della societa' dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. 2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. 2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione. 2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2. 4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento. 5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare. 6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformita' con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni cosi' acquisite al Centro. 8. Con regolamento adottato ai sensi del-l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalita' da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo. 9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET". 2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 20. 1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C al-legata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4599):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le Pari
opportunita' (Prestigiacomo), dal Ministro della giustizia
(Castelli), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni), dal
Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro senza
portafoglio per l'innovazione e le tecnologie (Stanca), il
13 gennaio 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
I, V, VI, VII, IX, X e XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
23 marzo; 20 luglio; 4, 15 novembre 2004; 18, 19, 25, 26
gennaio; 9, 16, 22 febbraio; 15 marzo,13 aprile e 3 maggio
2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 5 maggio 2005.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
5, 18, 25 maggio e 14 giugno 2005 e approvato il 15 giugno
2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3503):
Assegnato alla commissione speciale in materia
d'infanzia e di minori, in sede referente, il 22 giugno
2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e
10ª.
Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª
(Giustizia) e commissione speciale in materia d'infanzia e
di minori, in sede referente, il 7 luglio 2005.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente,
il 21, 28 settembre; 5 ottobre; 16 e 23 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª
(Giustizia) e commissione speciale in materia d'infanzia e
di minori, in sede deliberante, il 17 gennaio 2006.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il
17 gennaio 2006 e approvato il 18 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 4599-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
legislativa, il 23 gennaio 2006 con pareri delle
Commissioni I e V.
Esaminato dalla II commissione e approvato il
23 gennaio 2006.



Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 3 agosto
1998, n. 269, vedi note all'art. 18.



 
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