| 
| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40 |  | Modifiche  al  codice  di  procedura civile in materia di processo di cassazione   in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a  norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  concernente  delega al Governo per l'emanazione di un decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di procedura civile,  di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;
 Visti   il   regio   decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante approvazione  del  codice  di  procedura  civile, ed il regio decreto 18 dicembre  1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
 Acquisito  il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
 Ritenuto   di   accogliere  tutte  le  condizioni  formulate  dalla Commisione  giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed  esaminate le osservazioni  formulate  da  tale medesima Commissione, nonche' dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 339
 1.  Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Le  sentenze  del  giudice  di  pace pronunciate secondo equita' a norma    dell'articolo   113,   secondo   comma,   sono   appellabili esclusivamente  per  violazione  delle  norme  sul  procedimento, per violazione  di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
 legge  14 maggio  2005,  n.  80, (Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35,
 recante  disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
 azione  per  lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
 Deleghe  al Governo per la modifica del codice di procedura
 civile  in materia di processo di cassazione e di arbitrato
 nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle
 procedure concorsuali):
 «2.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di
 procedura  civile.  Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
 con  la  normativa comunitaria e in conformita' ai principi
 ed  ai  criteri  direttivi previsti dal comma 3, provvede a
 realizzare   il   necessario  coordinamento  con  le  altre
 disposizioni   vigenti  ed  e'  adottato  su  proposta  del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
 giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
 delle  finanze, nonche' sottoposto al parere dell'Assemblea
 generale   della  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
 dell'art.  93  dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
 decreto  30 gennaio  1941,  n.  12. Il parere e' reso entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione; decorso tale
 termine,  il  decreto  e'  emanato  anche  in  mancanza del
 parere.  Lo  schema di decreto e' successivamente trasmesso
 al   Parlamento,  perche'  sia  espresso  il  parere  delle
 competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il termine di
 sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
 termine,  e'  emanato anche in mancanza del parere. Qualora
 detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
 allo  spirare  del  termine  previsto  dal  primo periodo o
 successivamente,  la  scadenza di quest'ultimo e' prorogata
 di  centoventi  giorni. Entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare
 disposizioni  correttive  e  integrative  nel  rispetto dei
 principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la
 procedura di cui al presente comma.».
 - Il  regio  decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443 reca:
 «Approvazione del codice di procedura civile».
 - Il  regio  decreto  18 dicembre  1941,  n. 1368 reca:
 «Disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura
 civile e disposizioni transi-torie».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  339  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  339  (Appellabilita'  delle sentenze). - Possono
 essere  impugnate  con  appello  le sentenze pronunciate in
 primo  grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge
 o  dall'accordo  delle parti a norma dell'art. 360, secondo
 comma.
 E'   inappellabile   la  sentenza  che  il  giudice  ha
 pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
 Le  sentenze  del  giudice  di pace pronunciate secondo
 equita'   a   norma  dell'art.  113,  secondo  comma,  sono
 appellabili  esclusivamente  per violazione delle norme sul
 procedimento,  per  violazione  di  norme  costituzionali o
 comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche all'articolo 360
 1.  L'articolo 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate  in  grado  d'appello  o  in  unico  grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
 2)  per  violazione  delle  norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
 3)  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
 4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
 5)  per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
 Puo'  inoltre  essere  impugnata  con  ricorso  per  cassazione una sentenza  appellabile  del  tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere  l'appello;  ma  in  tale  caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
 Non  sono  immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze  che  decidono  di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente,  il  giudizio.  Il  ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia  impugnata  la  sentenza  che  definisce,  anche parzialmente, il giudizio.
 Le  disposizioni  di  cui al primo comma e terzo comma si applicano alle  sentenze  ed  ai  provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche all'articolo 361
 1.  Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Contro  le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il  ricorso  per  cassazione  puo' essere differito, qualora la parte soccombente  ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per  la  proposizione  del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  361  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.   361  (Riserva  facoltativa  di  ricorso  contro
 sentenze  non  definitive).  -  Contro le sentenze previste
 dall'art.  278  e  contro  quelle che decidono una o alcune
 delle  domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso
 per  cassazione  puo'  essere  differito,  qualora la parte
 soccombente  ne  faccia riserva, a pena di decadenza, entro
 il  termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso
 non  oltre  la  prima udienza successiva alla comunicazione
 della sentenza stessa.
 Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente
 comma,  il ricorso deve essere proposto unitamente a quello
 contro  la sentenza che definisce il giudizio, o con quello
 che  venga  proposto, dalla stessa o da altra parte, contro
 altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
 La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva
 di  effetto,  quando  contro  la  stessa sentenza da alcuna
 delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche all'articolo 363 del codice di procedura civile
 1.  L'articolo 363 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  363  (Principio  di  diritto  nell'interesse della legge). - Quando  le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno  rinunciato,  ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in  cassazione  e  non  e'  altrimenti  impugnabile,  il  Procuratore generale  presso  la  Corte  di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
 La  richiesta  del  procuratore  generale, contenente una sintetica esposizione  del  fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza,  e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che  la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.
 Il  principio  di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,  quando  il  ricorso  proposto  dalle  parti e' dichiarato inammissibile,  se  la  Corte  ritiene  che la questione decisa e' di particolare importanza.
 La  pronuncia  della  Corte  non  ha  effetto sul provvedimento del giudice di merito.».
 |  |  |  | Art. 5. Modifiche all'articolo 366
 1.  L'articolo 366 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  366  (Contenuto del ricorso). - Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
 1) l'indicazione delle parti;
 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
 4)   i   motivi   per  i  quali  si  chiede  la  cassazione,  con l'indicazione  delle  norme  di  diritto  su  cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patro-cinio, del relativo decreto.
 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
 Se  il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
 Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti  deve  risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti  o  dai  loro  difensori  muniti  di  procura  speciale, oppure mediante  atto  separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
 Le  comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i difensori  di  cui  agli  articoli 372  e 390 possono essere fatte al numero  di  fax  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica indicato in ricorso  dal  difensore  che  cosi' dichiara di volerle ricevere, nel rispetto  della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176.».
 |  |  |  | Art. 6. Articolo 366-bis
 1.  Dopo  l'articolo 366 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
 «Art.  366-bis  (Formulazione  dei  motivi).  -  Nei  casi previsti dall'articolo   360,   primo   comma,   numeri 1),   2),   3)  e  4), l'illustrazione  di  ciascun  motivo  si  deve  concludere, a pena di inammissibilita',  con  la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso  previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di  ciascun  motivo  deve  contenere,  a pena di inammissibilita', la chiara  indicazione  del  fatto  controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.».
 |  |  |  | Art. 7. Modifiche all'articolo 369
 1.  Il  numero  4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «4.  Gli  atti  processuali,  i  documenti,  i  contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  369  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  369  (Deposito  del  ricorso). - Il ricorso deve
 essere  depositato nella cancelleria della Corte, a pena di
 improcedibilita',  nel  termine di giorni venti dall'ultima
 notificazione alle parti contro le quali e' proposto.
 Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a
 pena di improcedibilita':
 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
 2)  copia  autentica della sentenza o della decisione
 impugnata  con  la relazione di notificazione, se questa e'
 avvenuta,   tranne   che   nei   casi   di   cui   ai   due
 articoli precedenti;    oppure    copia    autentica    dei
 provvedimenti  dai  quali  risulta il conflitto nei casi di
 cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 362;
 3)  la  procura  speciale, se questa e' conferita con
 atto separato;
 4)  gli  atti processuali, i documenti, i contratti o
 accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
 Il   ricorrente  deve  chiedere  alla  cancelleria  del
 giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza impugnata o del
 quale  si  contesta  la  giurisdizione la trasmissione alla
 cancelleria   della   Corte  di  cassazione  del  fascicolo
 d'ufficio;  tale  richiesta e' restituita dalla cancelleria
 al  richiedente  munita  di visto, e deve essere depositata
 insieme col ricorso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Modifiche all'articolo 374
 1.  L'articolo 374 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  374  (Pronuncia  a  sezioni  unite).  - La Corte pronuncia a sezioni  unite  nei  casi  previsti  nel  n.  1)  dell'articolo 360 e nell'articolo  362.  Tuttavia,  tranne  che  nei casi di impugnazione delle  decisioni  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso  puo'  essere  assegnato  alle  sezioni  semplici,  se  sulla questione  di  giurisdizione  proposta  si  sono  gia' pronunciate le sezioni unite.
 Inoltre  il  primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni  unite  sui  ricorsi  che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
 Se  la  sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto  enunciato  dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
 In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».
 |  |  |  | Art. 9. Modifiche all'articolo 375
 1.  All'articolo  375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i  numeri  2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti:
 «2)  ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
 3)  provvedere  in  ordine  all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
 4)  pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
 5)  accogliere  o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso  incidentale  per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne  l'inammissibilita'  per  mancanza  dei  motivi  previsti nell'articolo  360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.»;
 b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  375  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  375  (Pronuncia  in  camera  di consiglio). - La
 Corte,   sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione  semplice,
 pronuncia  con  ordinanza  in  camera  di  consiglio quando
 riconosce di dovere:
 1)    dichiarare   l'inammissibilita'   del   ricorso
 principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
 2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio  o
 disporre     che     sia    eseguita    la    notificazione
 dell'impugnazione  a  norma  dell'art.  332  ovvero che sia
 rinnovata;
 3)  provvedere  in ordine all'estinzione del processo
 in ogni caso diverso dalla rinuncia;
 4)   pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di
 competenza e di giurisdizione;
 5)  accogliere  o  rigettare  il ricorso principale e
 l'eventuale  ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
 infondatezza,  ovvero  dichiararne  l'inammissibilita'  per
 mancanza  dei  motivi  previsti dall`art. 360 o per difetto
 dei requisiti previsti dall'art. 366-bis.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Articolo 380-bis
 1.  Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, e' inserito il seguente:
 «Art.   380-bis   (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di consiglio).  -  Il  relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1),  2),  3)  e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita  in  cancelleria  una  relazione  con la concisa esposizione dello  svolgimento  del  processo  e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
 Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.
 Almeno  venti  giorni  prima della data stabilita per l'adunanza il decreto  e  la  relazione  sono  comunicati  al  pubblico ministero e notificati  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali hanno facolta' di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre  cinque  giorni  prima  e  di  chiedere  di  essere sentiti, se compaiono,  nei  casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).
 Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
 Se  ritiene  che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».
 |  |  |  | Art. 11. Articolo 380-ter
 1.  Dopo  l'articolo  380-bis  del  codice  di procedura civile, e' inserito il seguente:
 «Art.  380-ter  (Procedimento  per  la  decisione  sulle istanze di regolamento  di  giurisdizione  e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo  375,  primo  comma,  numero  4), il presidente, se non provvede  ai  sensi  dell'articolo  380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
 Le  conclusioni  ed  il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono  notificati,  almeno  venti  giorni  prima,  agli avvocati delle parti,  che  hanno  facolta'  di  presentare memorie non oltre cinque giorni   prima  e  di  chiedere  di  essere  sentiti,  se  compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
 Non  si  applica  la  disposizione  del  quinto comma dell'articolo 380-bis.».
 |  |  |  | Art. 12. Modifiche all'articolo 384
 1.  L'articolo 384 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa  nel merito). - La Corte enuncia il principio di diritto quando decide  il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo comma, n. 3),  e  in  ogni  altro  caso  in  cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
 La  Corte,  quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la  causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto  e  comunque  a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa  nel  merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
 Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione. rilevata  d'ufficio,  la  Corte  riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a  venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
 Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto,  quando  il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.».
 |  |  |  | Art. 13 Modifiche all'articolo 385
 1.  All'articolo 385 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Quando   pronuncia   sulle  spese,  anche  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo  375,  la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresi', la parte  soccombente  al  pagamento, a favore della controparte, di una somma,  equitativamente  determinata,  non  superiore  al  doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  385  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  385  (Provvedimenti sulle spese). - La Corte, se
 rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
 Se  cassa  senza  rinvio  o  per violazione delle norme
 sulla   competenza,   provvede   sulle  spese  di  tutti  i
 precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone
 la  liquidazione  al giudice che ha pronunciato la sentenza
 cassata.
 Se  rinvia  la  causa ad altro giudice, puo' provvedere
 sulle  spese  del  giudizio  di  cassazione  o rimetteme la
 pronuncia al giudice di rinvio.
 Quando  pronuncia  sulle  spese, anche nelle ipotesi di
 cui  all'art.  375,  la  Corte,  anche d'ufficio, condanna,
 altresi', la parte soccombente al pagamento, a favore della
 controparte, di una somma, equitativamente determinata, non
 superiore  al  doppio dei massimi tariffari, se ritiene che
 essa  ha  proposto  il ricorso o vi ha resistito anche solo
 con colpa grave.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Modifiche all'articolo 388
 1.  L'articolo 388 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  388  (Trasmissione  di  copia  del dispositivo al giudice di merito).  -  Copia  della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte  a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.».
 |  |  |  | Art. 15. Modifiche all'articolo 391
 1.  I  primi  tre  commi  dell'articolo 391 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
 «Sulla  rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge,  la  Corte  provvede  con  sentenza quando deve decidere altri ricorsi  contro  lo  stesso  provvedimento,  altrimenti  provvede  il presidente con decreto.
 Il  decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
 Il  decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede  la  fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.».
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  391  del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla rinuncia
 e  nei  casi di estinzione del processo disposta per legge,
 la  Corte  provvede con sentenza quando deve decidere altri
 ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede
 il presidente con decreto.
 Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo'
 condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
 Il  decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna
 delle  parti  chiede la fissazione dell'udienza nel termine
 di dieci giorni dalla comunicazione.
 La  condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno
 aderito  le  altre  parti  personalmente  o i loro avvocati
 autorizzati con mandato speciale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Modifiche all'articolo 391-bis
 1.  All'articolo  391-bis  del  codice  di  procedura  civile  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le  seguenti:  «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»;
 b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.»;
 c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
 «Sul  ricorso  per  correzione  dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.  Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 391-bis del codice di
 procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.  391-bis  (Correzione  degli  errori  materiali e
 revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se
 la  sentenza  o  l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.
 375,  primo  comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte
 di  cassazione  e' affetta da errore materiale o di calcolo
 ai  sensi  dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi
 dell'art.   395,  numero  4),  la  parte  interessata  puo'
 chiederne  la  correzione  o  la revocazione con ricorso ai
 sensi  degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il
 termine  perentorio  di sessanta giorni dalla notificazione
 della  sentenza,  ovvero  di  un  anno dalla pubbli-cazione
 della sentenza stessa.
 Corte   decide  sul  ricorso  in  camera  di  consiglio
 nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis.
 Sul   ricorso   per  correzione  dell'errore  materiale
 pronuncia con ordinanza.
 Sul  ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se
 lo  dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica
 udienza.
 La  pendenza  del  termine  per  la  revocazione  della
 sentenza   della  Corte  di  cassazione  non  impedisce  il
 passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
 per cassazione respinto.
 In  caso di impugnazione per revocazione della sentenza
 della  Corte  di  cassazione  non e' ammessa la sospensione
 dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e'
 sospeso   il   giudizio   di   rinvio   o  il  termine  per
 riassumerlo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Articolo 391-ter
 1.  Dopo  l'articolo  391-bis  del  codice  di  procedura civile e' inserito il seguente:
 «Art.  39l-ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). -  Il  provvedimento  con  il  quale  la Corte ha deciso la causa nel merito  e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai  numeri  1,  2,  3  e  6  del  primo comma dell'articolo 395 e per opposizione  di  terzo.  I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte  e  debbono  contenere  gli  elementi,  rispettivamente,  degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
 Quando  pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la  Corte  decide  la  causa  nel  merito qualora non siano necessari ulteriori   accertamenti   di   fatto;   altrimenti,  pronunciata  la revocazione  ovvero  dichiarata  ammissibile  l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.».
 |  |  |  | Art. 18. Articolo 420-bis
 1.  Dopo  l'articolo 420 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
 «Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed  interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la  definizione  di  una  controversia  di  cui  all'articolo  409 e' necessario  risolvere  in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia,  la  validita'  o l'interpretazione delle clausole di un contratto  o  accordo  collettivo  nazionale,  il  giudice decide con sentenza   tale  questione,  impartendo  distinti  provvedimenti  per l'ulteriore  istruzione  o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando  una  successiva  udienza  in  data  non anteriore a novanta giorni.
 La  sentenza  e'  impugnabile  soltanto  con  ricorso immediato per cassazione  da  proporsi  entro  sessanta  giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
 Copia  del  ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del  ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha   emesso   la   sentenza   impugnata   entro  venti  giorni  dalla notificazione  del  ricorso  alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.».
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche  alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
 1.  Al  titolo  III  delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.»;
 b) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
 «Art.  134-bis  (Residenza  o  sede  delle  parti).  - All'atto del deposito  di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.»;
 c) l'articolo 138 e' abrogato;
 d) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  142  (Ricorso  di  competenza  delle  sezioni  unite e delle sezioni  semplici).  -  Se  nel  ricorso  sono  contenuti  motivi  di competenza  delle  sezioni  semplici insieme con motivi di competenza delle  sezioni  unite,  queste,  se  non ritengono opportuno decidere l'intero  ricorso,  dopo  aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono,  con  ordinanza,  alla  sezione  semplice  la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
 Le  sezioni  unite  possono disporre ai sensi del primo comma anche nel  caso  di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.»;
 e) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente:
 «Art. 146-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Nel caso di cui   all'articolo   420-bis   del   codice  si  applica,  in  quanto compatibile,   l'articolo  64,  commi  4,  6,  7  e  8,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
 f) il primo comma dell'articolo 151 e' sostituito dal seguente:
 «La   riunione,   ai   sensi  dell'articolo  274  del  codice,  dei procedimenti  relativi  a  controversie  in  materia  di  lavoro e di previdenza  e  di  assistenza  e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione  dipende,  totalmente  o parzialmente, la loro decisione, deve  essere  sempre  disposta  dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa  renda  troppo  gravoso  o  comunque  ritardi  eccessivamente il processo.  In  queste  ipotesi  la  riunione,  salvo gravi e motivate ragioni,  e',  comunque,  disposta tra le controversie che si trovano nella  stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.»;
 g) dopo l'articolo 144-ter e' inserito il seguente:
 «Art.  144-quater  (Restituzione  del  fascicolo  d'ufficio  e  dei fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio  trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed  i documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi  del  processo  sono  restituiti,  decorsi  novanta  giorni dal deposito  della  decisione,  alla  cancelleria  del  giudice  che  ha pronunciato la sentenza impugnata.».
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Si  riporta il testo dell'art. 133 delle disposizioni
 di   attuazione   del   codice  di  procedura  civile  come
 modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art.   133   (Riserva   di   ricorso.  Estinzione  del
 processo).  - La riserva di ricorso per Cassazione prevista
 nell'art.  361  del  codice  deve  essere  fatta  nei  modi
 stabiliti dall'art. 129, primo e secondo comma.
 Si  applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni
 dell'art. 129, terzo comma.
 L'art.  129,  terzo  comma,  si  applica altresi' se il
 processo  si  estingue  dopo  la  pronuncia  delle sentenze
 previste dall'art. 360, terzo comma, del codice.».
 - L'art.  138  delle  disposizioni  di  attuazione  del
 codice   di   procedura   civile,   abrogato   dal  decreto
 legislativo  qui pubblicato recava: «Procedimento in camera
 di consiglio».
 - Si  riporta il testo dell'art. 151 delle disposizioni
 di   attuazione   del  codice  di  procedura  civile,  come
 modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai
 sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
 controversie  in  materia  di  lavoro  e di previdenza e di
 assistenza  e  a  controversie  dinanzi al giudice di pace,
 connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla
 cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
 decisione,  deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
 nelle  ipotesi  che  essa  renda  troppo gravoso o comunque
 ritardi  eccessivamente  il  processo. In queste ipotesi la
 riunione,  salvo  gravi  e  motivate ragioni, e', comunque,
 disposta  tra  le  controversie che si trovano nella stessa
 fase  processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
 appello.
 Le   competenze   e  gli  onorari  saranno  ridotti  in
 considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
 riunite.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo I e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo I
 della convenzione d'arbitrato
 
 806  (Controversie arbitrabili). - Le parti possono far decidere da arbitri  le  controversie  tra  di  loro  insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
 Le  controversie  di  cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri  solo  se  previsto  dalla  legge  o  nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
 807  (Compromesso).  -  Il  compromesso  deve,  a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
 La  forma  scritta  s'intende  rispettata  anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio    telematico   nel   rispetto   della   normativa,   anche regolamentare,   concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti teletrasmessi.
 808  (Clausola  compromissoria).  -  Le  parti,  nel  contratto che stipulano   o   in   un  atto  separato,  possono  stabilire  che  le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche'  si  tratti  di  controversie  che possono formare oggetto di convenzione  d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
 La  validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo  autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il  potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
 808-bis  (Convenzione  di arbitrato in materia non contrattuale). - Le  parti  possono  stabilire,  con  apposita  convenzione, che siano decise  da  arbitri  le  controversie  future  relative  a  uno o piu rapporti  non  contrattuali determinati La convenzione deve risultare da    atto   avente   la   forma   richiesta   per   il   compromesso dall'articolo 807.
 808-ter (Arbitrato irrituale). - Le parti possono, con disposizione espressa  per  iscritto,  stabilire  che, in deroga a quanto disposto dall'articolo  824-bis,  la  controversia  sia definita dagli arbitri mediante  determinazione  contrattuale.  Altrimenti  si  applicano le disposizioni del presente titolo.
 Il  lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
 1)  se  la  convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno  pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
 3)  se  il  lodo  e'  stato  pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
 4)  se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
 5)  se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento arbitrale il principio  del  contraddittorio.  Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
 808-quater  (Interpretazione  della convenzione d'arbitrato). - Nel dubbio,  la  convenzione  d'arbitrato  si interpreta nel senso che la competenza  arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
 808-quinquies  (Efficacia  della  convenzione  d'arbitrato).  -  La conclusione  del  procedimento  arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.».
 |  |  |  | Art. 21. Modifiche al capo II, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo II e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo II
 degli arbitri
 
 809  (Numero  degli  arbitri).  -  Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
 La  convenzione  d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
 In  caso  d'indicazione  di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro,  se  le  parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal  presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca  l'indicazione  del  numero  degli  arbitri  e  le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se  le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
 810  (Nomina  degli  arbitri).  -  Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di  esse,  con  atto  notificato  per  iscritto, rende noto all'altra l'arbitro  o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione  dei  propri.  La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve  notificare  per  iscritto,  nei  venti  giorni  successivi,  le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
 In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario  e'  la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato  la  sede,  il  ricorso  e'  presentato al presidente del tribunale  del  luogo  in  cui  e'  stata stipulata la convenzione di arbitrato  oppure,  se  tale  luogo  e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
 Il   presidente  del  tribunale  competente  provvede  alla  nomina richiestagli,  se  la  convenzione  d'arbitrato non e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
 Le  stesse  disposizioni  si  applicano  se la nomina di uno o piu' arbitri  e'  demandata  dalla  convenzione  d'arbitrato all'autorita' giudiziaria  o  se,  essendo  demandata  a un terzo, questi non vi ha provveduto.
 811  (Sostituzione  di  arbitri).  -  Quando  per  qualsiasi motivo vengono  a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nella  convenzione  d'arbitrato.  Se la parte a cui spetta o il terzo non  vi  provvede,  o  se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
 812  (Incapacita' di essere arbitro). - Non puo' essere arbitro chi e' privo, in tutto o in parte, della capacita' legale di agire.
 813  (Accettazione  degli  arbitri). - L'accettazione degli arbitri deve  essere  data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
 Agli  arbitri  non  compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
 813-bis  (Decadenza  degli  arbitri).  -  Se  le  parti  non  hanno diversamente  convenuto,  l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un  atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra  le  parti  o  dal  terzo  a  cio'  incaricato  dalla convenzione d'arbitrato.  In  mancanza,  decorso il termine di quindici giorni da apposita   diffida  comunicata  per  mezzo  di  lettera  raccomandata all'arbitro  per  ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso  al  presidente  del  tribunale  a  norma  dell'articolo 810, secondo  comma.  Il  presidente,  sentiti  gli  arbitri  e  le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo,  dichiara  la  decadenza  dell'arbitro  e  provvede alla sua sostituzione.
 813-ter  (Responsabilita'  degli  arbitri).  -  Risponde  dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e' stato  percio' dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
 2)  con  dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
 Fuori  dai  precedenti  casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
 L'azione  di  responsabilita'  puo' essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
 Se  e'  stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilita' puo' essere  proposta  soltanto  dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza.  passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione e' stata accolta.
 Se  la  responsabilita  non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del  risarcimento  non  puo'  superare  una  somma pari al triplo del compenso'  convenuto  o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
 Nei  casi  di  responsabilita'  dell'arbitro  il corrispettivo e il rimborso  delle  spese  non  gli  sono dovuti o, nel caso di nullita' parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
 Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
 814  (Diritti  degli  arbitri).  -  Gli  arbitri  hanno  diritto al rimborso  delle  spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno  rinunciato  al  momento  dell'accettazione  o con atto scritto successivo.  Le  parti  sono  tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
 Quando  gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese  e  dell'onorario,  tale  liquidazione non e' vincolante per le parti  se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario   e'  determinato  con  ordinanza  dal  presidente  del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
 L'ordinanza  e'  titolo  esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo   a   norma  dell'articolo  825,  quarto  comma.  Si  applica l'articolo 830, quarto comma.
 815 (Ricusazione degli arbitri). - Un arbitro puo' essere ricusato:
 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
 2)  se egli stesso, o un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
 3)  se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e'  convivente  o  commensale  abituale  di  una  delle  parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
 4)  se  egli  stesso  o  il  coniuge  ha  causa  pendente o grave inimicizia  con  una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
 5)  se  e'  legato  ad  una delle parti, a una societa' da questa controllata,  al soggetto che la controlla, o a societa' sottoposta a comune  controllo,  da  un  rapporto  di  lavoro  subordinato o da un rapporto   continuativo   di  consulenza  o  di  prestazione  d'opera retribuita,  ovvero  da  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  o associativa  che  ne  compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se e' tutore o curatore di una delle parti;
 6)  se  ha  prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti  in  una  precedente  fase  della  vicenda o vi ha deposto come testimone.
 Una  parte  non  puo'  ricusare  l'arbitro  che  essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
 La  ricusazione  e'  proposta  mediante  ricorso  al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio  di  dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta  conoscenza  della  causa  di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
 Con  ordinanza  il  presidente  provvede  sulle  spese. Nel caso di manifesta  inammissibilita'  o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo  del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.
 La   proposizione  dell'istanza  di  ricusazione  non  sospende  il procedimento  arbitrale,  salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia,  se l'istanza e' accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso e' inefficace.».
 |  |  |  | Art. 22. Modifiche al capo III, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo III e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo III
 del procedimento
 
 816   (Sede   dell'arbitrato).  -  Le  parti  determinano  la  sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.
 Se   le   parti  e  gli  arbitri  non  hanno  determinato  la  sede dell'arbitrato,  questa  e'  nel  luogo  in cui e' stata stipulata la convenzione  di  arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede e' a Roma.
 Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono  tenere  udienza,  compiere  atti  istruttori,  deliberare ed apporre  le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.
 816-bis   (Svolgimento   del  procedimento).  -  Le  parti  possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri    debbono   osservare   nel   procedimento   e   la   lingua dell'arbitrato.  In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di  regolare  lo  svolgimento  del  giudizio  e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni  caso  attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti  ragionevoli  ed  equivalenti  possibilita' di difesa. Le parti possono  stare  in  arbitrato  per mezzo di difensori. In mancanza di espressa  limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto   processuale,   ivi   compresa  la  rinuncia  agli  atti  e  la determinazione  o  proroga  del termine per la pronuncia del lodo. In ogni  caso, il difensore puo' essere destinatario della comunicazione della   notificazione  del  lodo  e  della  notificazione  della  sua impugnazione.
 Le  parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
 Su  tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli  arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
 816-ter  (Istruzione probatoria). - L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
 Gli   arbitri  possono  assumere  direttamente  presso  di  se'  la testimonianza,  ovvero  deliberare  di  assumere  la  deposizione del testimone,  ove  questi  vi  consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio.  Possono  altresi'  deliberare  di  assumere  la deposizione richiedendo  al  testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
 Se  un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando   lo  ritengono  opportuno  secondo  le  circostanze,  possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
 Nell'ipotesi  prevista  dal  precedente  comma  il  termine  per la pronuncia  del  lodo  e'  sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
 Gli  arbitri  possono  farsi  assistere  da  uno  o piu' consulenti tecnici.  Possono  essere  nominati  consulenti  tecnici  sia persone fisiche, sia enti.
 Gli  arbitri  possono  chiedere  alla  pubblica  amministrazione le informazioni     scritte     relative    ad    atti    e    documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.
 816-quater (Pluralita' di parti). - Qualora piu' di due parti siano vincolate  dalla  stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo' convenire  tutte  o  alcune  delle  altre  nel  medesimo procedimento arbitrale  se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti,  ovvero  se  le  altre  parti,  dopo  che la prima ha nominato l'arbitro  o  gli  arbitri,  nominano  d'accordo  un  ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
 Fuori  dei  casi  previsti  nel  precedente  comma  il procedimento iniziato  da  una  parte  nei  confronti  di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
 Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile.
 816-quinquies  (Intervento  di  terzi  e  successione  nel  diritto controverso). - L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un  terzo  sono  ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
 Sono   sempre  ammessi  l'intervento  previsto  dal  secondo  comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.
 Si applica l'articolo 111.
 816-sexies  (Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte). -  Se  la  parte  viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita'  legale,  gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione  del  contraddittorio  ai  fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
 Se  nessuna  delle  parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per  la  prosecuzione  del  giudizio,  gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
 816-septies  (Anticipazione  delle  spese).  -  Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle  spese  prevedibili.  Salvo  diverso  accordo  delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.
 Se  una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra puo'  anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione  nel  termine  fissato dagli arbitri, non sono piu' vincolate   alla   convenzione   di   arbitrato   con  riguardo  alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
 817  (Eccezione  d'incompetenza). - Se la validita', il contenuto o l'ampiezza  della  convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli  arbitri  sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
 Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati  in  qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva  all'accettazione  degli  arbitri l'incompetenza di questi per   inesistenza,   invalidita'   o  inefficacia  della  convenzione d'arbitrato,  non  puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
 La  parte,  che  non  eccepisce  nel  corso  dell'arbitrato  che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare il lodo.
 817-bis  (Compensazione). - Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche   se   il  controcredito  non  e'  compreso  nell'ambito  della convenzione di arbitrato.
 818  (Provvedimenti cautelari). - Gli arbitri non possono concedere sequestri,   ne'   altri   provvedimenti   cautelari,  salva  diversa disposizione di legge.
 819  (Questioni  pregiudiziali  di merito). - Gli arbitri risolvono senza  autorita'  di  giudicato  tutte  le questioni rilevanti per la decisione  della  controversia,  anche  se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.
 Su  domanda  di  parte,  le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia  di  giudicato  se  vertono  su  materie che possono essere oggetto  di  convenzione  di  arbitrato.  Se  tali questioni non sono comprese  nella  convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.
 819-bis   (Sospensione   del   procedimento   arbitrale).  -  Ferma l'applicazione  dell'articolo  816-sexies,  gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
 1)  quando  il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo  dell'articolo  75  del  codice  di  procedura  penale,  se  la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;
 3)  quando  rimettono  alla Corte costituzionale una questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 Se  nel  procedimento  arbitrale  e'  invocata  l'autorita'  di una sentenza   e  questa  e'  impugnata,  si  applica  il  secondo  comma dell'articolo 337.
 Una  volta  disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna  parte  deposita  presso  gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno  dalla  cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal  primo  comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se entro  novanta  giorni  dall'ordinanza  di  sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia   sulla  questione  pregiudiziale  e'  proposta  davanti all'autorita' giudiziaria.
 819-ter  (Rapporti  tra  arbitri  e  autorita'  giudiziaria).  - La competenza  degli  arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa  davanti  al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad  essi  deferita  ed  una  causa  pendente  davanti  al giudice. La sentenza,  con  la  quale  il  giudice  afferma  o  nega  la  propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a  norma  degli  articoli 42  e  43.  L'eccezione di incompetenza del giudice  in  ragione  della  convenzione  di  arbitrato  deve  essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione   dell'eccezione   esclude   la   competenza   arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
 Nei  rapporti  tra  arbitrato  e  processo  non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
 In  pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande  giudiziali  aventi  ad  oggetto  l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.».
 |  |  |  | Art. 23. Modifiche al capo IV, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il capo IV e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo IV
 del lodo
 
 820  (Termine  per  la  decisione).  -  Le  parti  possono,  con la convenzione  di  arbitrato  o  con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
 Se  non  e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri  debbono  pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
 In ogni caso il termine puo' essere prorogato:
 a) mediante  dichiarazioni  scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
 b) dal  presidente  del  tribunale  indicato  nell'articolo  810, secondo  comma,  su  istanza  motivata  di  una  delle  parti o degli arbitri,  sentite  le  altre  parti; il termine puo' essere prorogato solo prima della sua scadenza.
 Se  le  parti  non  hanno  disposto  diversamente,  il  termine  e' prorogato  di  centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
 a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
 b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
 c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
 d) se  e'  modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito  l'arbitro  unico. Il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso  durante  la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la  ripresa  del  procedimento,  il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.
 821  (Rilevanza  del decorso del termine). - Il decorso del termine indicato  nell'articolo  precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo  risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri,  non  abbia  notificato  alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
 Se   la  parte  fa  valere  la  decadenza  degli  arbitri,  questi, verificato   il   decorso   del   termine,   dichiarano   estinto  il procedimento.
 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri decidono secondo le norme  di  diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.
 823 (Deliberazione e requisiti del lodo). - Il lodo e' deliberato a maggioranza  di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi  redatto  per  iscritto.  Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo,  o  una  parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
 Il lodo deve contenere:
 1) il nome degli arbitri;
 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 3) l'indicazione delle parti;
 4)   l'indicazione   della   convenzione  di  arbitrato  e  delle conclusioni delle parti;
 5) l'esposizione sommaria dei motivi;
 6) il dispositivo;
 7)  la  sottoscrizione  degli  arbitri.  La  sottoscrizione della maggioranza  degli  arbitri  e'  sufficiente,  se  accompagnata dalla dichiarazione  che  esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti   e  che  gli  altri  non  hanno  voluto  o  non  hanno  potuto sottoscriverlo;
 8) la data delle sottoscrizioni.
 824 (Originali e copie del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in uno  o  piu'  originali.  Gli  arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna  parte  mediante  consegna  di  un originale, o di una copia attestata  conforme  dagli  stessi  arbitri,  anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
 824-bis (Efficacia del lodo). - Salvo quanto disposto dall'articolo 825,  il  lodo  ha  dalla  data  della  sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.
 825  (Deposito  del  lodo). - La parte che intende fare eseguire il lodo  nel  territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il  lodo  in  originale,  o  in  copia  conforme,  insieme con l'atto contenente  la  convenzione  di  arbitrato,  in  originale o in copia conforme,  nella  cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede  dell'arbitrato.  Il tribunale, accertata la regolarita' formale del  lodo,  lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e'  soggetto  a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe  soggetta  a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
 Del  deposito  e  del  provvedimento  del tribunale e' data notizia dalla  cancelleria  alle  parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
 Contro  il  decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso  reclamo  mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni  dalla  comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
 826  (Correzione  del  lodo).  -  Ciascuna parte puo' chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
 a) di  correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali  del  lodo  pure  se  relativa  alla  sottoscrizione  degli arbitri;
 b) di   integrare   il  lodo  con  uno  degli  elementi  indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
 Gli  arbitri,  sentite  le  parti,  provvedono  entro il termine di sessanta  giorni. Della correzione e' data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.
 Se  gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
 Se  il  lodo  e'  stato  depositato,  la correzione e' richiesta al tribunale  del  luogo  in  cui  e'  stato depositato. Si applicano le disposizioni   dell'articolo   288,   in   quanto  compatibili.  Alla correzione  puo'  provvedere  anche  il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.».
 |  |  |  | Art. 24. Modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo V e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo V
 delle impugnazioni
 
 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.
 I  mezzi  d'impugnazione  possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
 Il  lodo  che  decide  parzialmente il merito della controversia e' immediatamente  impugnabile,  ma  il  lodo  che  risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
 828  (Impugnazione  per  nullita). - L'impugnazione per nullita' si propone,  nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti   alla   corte   d'appello  nel  cui  distretto  e'  la  sede dell'arbitrato.
 L'impugnazione  non  e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
 L'istanza  per  la  correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione;  tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle   parti   corrette  nei  termini  ordinari,  a  decorrere  dalla comunicazione dell'atto di correzione.
 829  (Casi  di  nullita). - L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
 1)   se   la   convenzione  d'arbitrato  e'  invalida,  ferma  la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti  nei capi II e VI del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
 3)  se  il  lodo  e'  stato  pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
 4)  se  il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha  deciso  il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
 5)  se  il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
 6)  se  il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
 7)  se  nel  procedimento  non  sono  state  osservate  le  forme prescritte  dalle  parti  sotto  espressa  sanzione  di nullita' e la nullita' non e' stata sanata;
 8)  se  il  lodo  e'  contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purche'   tale   lodo   o   tale  sentenza  sia  stata  prodotta  nel procedimento;
 9)  se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
 10)  se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della  controversia  e  il  merito  della  controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
 12)  se  il  lodo  non  ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni  proposte  dalle  parti  in conformita' alla convenzione di arbitrato.
 La  parte  che  ha  dato  causa  a  un  motivo di nullita', o vi ha rinunciato,  o  che  non  ha  eccepito  nella  prima istanza o difesa successiva  la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del  procedimento  arbitrale, non puo' per questo motivo impugnare il lodo.
 L'impugnazione  per  violazione delle regole di diritto relative al merito  della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti  o  dalla  legge.  E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarieta' all'ordine pubblico.
 L'impugnazione  per  violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' sempre ammessa:
 1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di  questione pregiudiziale su materia che non puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato.
 Nelle  controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto ad   impugnazione  anche  per  violazione  dei  contratti  e  accordi collettivi.
 830 (Decisione sull'impugnazione per nullita). - La corte d'appello decide  sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza  la  nullita'  del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo  che  sia  scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
 Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo,  numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la  corte  d'appello  decide  la controversia nel merito salvo che le parti   non  abbiano  stabilito  diversamente  nella  convenzione  di arbitrato  o  con  accordo  successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla  data  della  sottoscrizione  della  convenzione  di  arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide  la  controversia  nel  merito  solo  se  le parti hanno cosi' stabilito   nella  convenzione  di  arbitrato  o  ne  fanno  concorde richiesta.
 Quando  la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.
 Su   istanza   di   parte   anche   successiva   alla  proposizione dell'impugnazione,  la  corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
 831  (Revocazione  ed  opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi  rinuncia,  e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri  1),  2),  3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
 Se  i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.
 Il  lodo  e'  soggetto  ad  opposizione  di terzo nei casi indicati nell'articolo  404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto e'  la  sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
 La  corte  d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione  e  per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato  della  causa  preventivamente  proposta  consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.».
 |  |  |  | Art. 25. Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV
 1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo VI e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo VI
 dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti
 
 832  (Rinvio a regolamenti arbitrali). - La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
 Nel  caso  di  contrasto  tra  quanto previsto nella convenzione di arbitrato  e  quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
 Se  le  parti  non  hanno  diversamente  convenuto,  si  applica il regolamento  in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
 Le  istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare  arbitri  nelle  controversie  che  contrappongono  i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
 Il  regolamento  puo'  prevedere  ulteriori  casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
 Se  l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione   d'arbitrato   mantiene   efficacia  e  si  applicano  i precedenti capi di questo titolo.».
 |  |  |  | Art. 26. Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689
 1.  All'articolo  23  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;
 b) l'ultimo comma e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  della  legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) come
 modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
 ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
 comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
 ordinanza ricorribile per cassazione.
 Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
 fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
 al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
 provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
 giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
 gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
 contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
 ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
 all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
 procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
 Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
 comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
 dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
 L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
 possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
 emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
 appositamente delegati.
 Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
 non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
 impedimento,   il   giudice,   con  ordinanza  appellabile,
 convalida   il  provvedimento  opposto,  ponendo  a  carico
 dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
 Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
 d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
 disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
 formulazione di capitoli.
 Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
 parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
 stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
 subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
 Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
 giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
 superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
 e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
 alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
 della sentenza.
 Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
 dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
 dopo depositata in cancelleria.
 A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
 provvede d'ufficio.
 Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
 ogni tassa e imposta.
 Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
 l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
 procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
 l'ordinanza    o    modificandola    anche   limita-tamente
 all'entita'   della   sanzione   dovuta.  Nel  giudizio  di
 opposizione  davanti  al  giudice  di  pace  non si applica
 l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
 Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
 prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Disciplina transitoria
 1.  Gli  articoli 1  e  19,  comma  1,  lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia,  ai  provvedimenti  del giudice di pace pubblicati entro la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si applica la disciplina previgente.
 2.  Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione  proposti  avverso  le  sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  Le  disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 5.  Le  disposizioni  dell'articolo  26 si applicano alle ordinanze pronunciate  ed  alle  sentenze  pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 28. Abrogazioni
 1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogati  gli  articoli 833,  834,  835,  836, 837, 838 del codice di procedura civile.
 |  |  |  | Art. 29. Copertura finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  |  |