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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37 |  | Modifiche  all'articolo  10  della  legge  3  maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112
 1.  All'articolo  10  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
 b)  al  comma  2,  dopo  le  parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti  alcool  all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
 c)  al  comma  3,  le  parole:  «,  oltre  che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
 d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Lo  schema  di  regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della  Commissione  parlamentare  per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre  1997,  n.  451,  che  si  esprimono  entro  sessanta giorni dall'assegnazione»;
 e)  al  comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.»  e' inserito il seguente periodo:  «In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta  e  non  si  applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;
 f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
 «7-bis.  Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui  al  comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'  in  ogni  caso  assicurata  un'adeguata partecipazione di esperti designati  da  associazioni  qualificate  nella  tutela  dei  minori, nonche'   da  associazioni  rappresentative  in  campo  familiare  ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 -  La  legge  3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di
 principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
 e   della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'
 delega  al  Governo  per l'emanazione del testo unico della
 radiotelevisione.»  e'  pubblicata  nel  S.O. alla Gazzetta
 Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004.
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo  dell'art. 10 della legge n. 112 del 2004,
 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 «Art.   10  (Tutela  dei  minori  nella  programmazione
 televisiva).  -  1. Fermo  restando il rispetto delle norme
 comunitarie  e  nazionali  vigenti a tutela dei minori e in
 particolare  delle  norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
 nell'art.  15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
 le  emittenti  televisive  devono osservare e promuovere le
 disposizioni  per  la tutela dei minori previste dal Codice
 di   autoregolamentazione   TV   e   minori   approvato  il
 29 novembre   2002.  Eventuali  integrazioni,  modifiche  o
 adozione  di  nuovi  documenti di autoregolamentazione sono
 recepiti  con  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni,
 emanato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  previo parere della Commissione
 parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
 2.  Le  emittenti  televisive  sono  altresi'  tenute a
 garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
 al  comma  1,  l'applicazione di specifiche misure a tutela
 dei  minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
 16,00   alle   ore   19,00   e  all'interno  dei  programmi
 direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
 messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad ogni altra
 forma  di  comunicazione  commerciale  e  pubblicitaria. E'
 comunque  vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria
 come  oggetto  bevande  contenenti  alcool  all'interno dei
 programmi   direttamente   rivolti   ai   minori   e  nelle
 interruzioni   pubblicitarie  immediatamente  precedenti  e
 successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
 trasmissioni  di  commento  degli  avvenimenti sportivi, in
 particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire alla
 diffusione  tra  i  giovani  dei valori di una competizione
 sportiva  leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
 fenomeni   di   violenza   legati   allo   svolgimento   di
 manifestazioni sportive.
 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
 radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai
 sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  dal  Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
 Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e con il
 Ministro  per  le  pari opportunita', entro sessanta giorni
 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 3-bis.  Lo  schema  di regolamento di cui al comma 3 e'
 trasmesso  alle  Camere  per  il  parere  delle  competenti
 Commissioni  parlamentari  e della Commissione parlamentare
 per  l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
 che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
 4.  Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
 cui  al  presente  articolo,  e  di cui ai commi da 10 a 13
 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
 Commissione  per  i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
 le  garanzie  nelle comunicazioni, in collaborazione con il
 Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
 TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
 dal  medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma
 6,  lettera  b),  numero 6), della legge 31 luglio 1997, n.
 249,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
 di  inosservanza  delle  norme  in  materia  di  tutela dei
 minori,   ivi   comprese  quelle  previste  dal  codice  di
 autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
 2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
 servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
 delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
 1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
 costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
 Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
 di  applicazione  del  codice  di autoregolamentazione TV e
 minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
 sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
 ore di massimo o di buon ascolto».
 5.  In  caso  di  violazione  delle norme in materia di
 tutela  dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
 secondo  le  procedure  previste  dal  comma 3 dell'art. 31
 della  legge  6 agosto  1990,  n. 223, e non secondo quelle
 indicate  dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
 n.  223  del  1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
 legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
 medesime  norme  non  e'  comunque  ammesso il pagamento in
 misura  ridotta e non si applicano le disposizioni previste
 dal  comma  5  dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990. Il
 Ministero    delle    comunicazioni    fornisce    supporto
 organizzativo  e  logistico  all'attivita'  del Comitato di
 applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
 mediante  le  proprie  risorse  strumentali e di personale,
 senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
 prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
 n.  223,  sono  elevati,  in caso di violazione di norme in
 materia  di  tutela  dei minori, rispettivamente a 25.000 e
 350.000 euro.
 7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
 presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
 relazione  in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
 provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
 Ogni   sei   mesi,   l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni   invia  alla  Commissione  parlamentare  per
 l'infanzia di' cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
 relazione  informativa sullo svolgimento delle attivita' di
 sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
 con  particolare riferimento a quelle previste dal presente
 articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
 o osservazioni.
 7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli
 utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio
 1997,  n.  249,  e'  in  ogni  caso  assicurata un'adeguata
 partecipazione   di   esperti   designati  da  associazioni
 qualificate   nella   tutela   dei   minori,   nonche'   da
 associazioni   rappresentative   in   campo   familiare  ed
 educativo  o  impegnate  nella protezione delle persone con
 disabilita'.
 8.  All'art.  114,  comma  6,  del  codice di procedura
 penale,  dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E
 altresi'  vietata  la  pubblicazione  di elementi che anche
 indirettamente     possano     comunque     portare    alla
 identificazione dei suddetti minorenni».
 9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa con il
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 con  decreto  da emanare entro novanta giorni dalla data di
 entrata   in   vigore  della  presente  legge,  dispone  la
 realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
 consapevole  del  mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
 con  le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
 tale   fine   anche   la   diffusione  sugli  stessi  mezzi
 radiotelevisivi  in  orari di buon ascolto, con particolare
 riferimento     alle    trasmissioni    effettuate    dalla
 concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
 10.  Le  quote  di riserva per la trasmissione di opere
 europee,   previste  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
 30 aprile  1998,  n.  122,  devono  comprendere anche opere
 cinematografiche  o  per la televisione, comprese quelle di
 animazione,   specificamente  rivolte  ai  minori,  nonche'
 produzioni  e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
 visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
 di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e programmi e'
 determinato    dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
 comunicazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4964):
 Presentato  dall'on.  Garnero  Santache'  ed  altri  il
 5 maggio 2004.
 Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste
 e  telecomunicazioni)  e VII (Cultura) in sede referente il
 18 maggio 2004 con pareri del1e commissioni I, X e XII.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  il  1°  -  7  e
 15 luglio 2004; 14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004.
 Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un
 Testo  Unificato  con  i  nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed
 altri) e A.C. 5108 (Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3296):
 Assegnato  alla  8ª  commissione  (Lavori pubblici), in
 sede  referente),  il  15 febbraio  2005  con  pareri delle
 commissioni  1ª,  2ª,  5ª,  10ª,  14ª e speciale in materia
 d'infanzia e di minori.
 Esaminato dalla 8ª commissione il 23 febbraio 2005; 2 -
 15  e  16 marzo  2005;  19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno
 2005.
 Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n.
 3296 - A relatore sen. Grillo).
 Esaminato  in  aula  e  approvato con modificazioni, il
 25 gennaio 2006.
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