Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 300
Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, i quali prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima per definire le modalita' di istituzione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e l'articolo 236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave": qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) "galleggiante": qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
c) "servizio governativo non commerciale": l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istitutodelle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbIicato e' stato redatto
dall'amministrzione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. - Il testo
dell'art. 17, comma 1, e' il seguente: «Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
24 ottobre 2003, n. 321, concernente «Ratifica ed
esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della
difesa della Repubblica italiana ed il Comando Supremo
delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera
dell'unita' per ricerche costiere della NATO, firmato a
Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
n. 295: «Art. 3. - 1. E' istituito presso il Ministero
della difesa il Registro delle navi e galleggianti in
servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il
naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a
servizio governativo non commerciale, il cui personale non
e' ad ordinamento militare.
3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro,
inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore
italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema
araldico della Repubblica italiana.».
«Art. 4. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
all'emanazione delle norme di attuazione della presente
legge.».
- Il decreto del Ministro della difesa in data 26
gennaio 1998 e successive modificazioni, concernente la
struttura ordinativa e le competenze della Direzione
generale degli armamenti navali del Ministero della difesa
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998,
n. 80. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
successive modificazioni, di approvazione del Codice della
navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
aprile 1942, n. 93. - Il decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento
del codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94. - Il decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed
uso dell'emblema dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122. - Si riporta il testo
degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n.
689, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e
atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
nonche' dell'accordo di applicazione della parte II della
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29
luglio 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19
dicembre 1994, n. 295: «Art. 31 (Responsabilita' dello
Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o
altra nave di Stato in servizio non commerciale). - Lo
Stato di bandiera si assume la responsabilita'
internazionale per ogni perdita o danno derivante allo
Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da
guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale,
delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero
concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle
disposizioni della presente Convenzione o di altre norme
del diritto internazionale.».
«Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre
navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le
eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e
31, nessuna disposizione della presente Convenzione
pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre
navi di Stato in servizio non commerciale.».
«Art. 236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della
presente Convenzione in materia di protezione e
preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle
navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o
aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e
impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini
governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve
adottare misure opportune, che non compromettano le
attivita' o le capacita' operative ditali navi o aeromobili
di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera
compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la
presente Convenzione.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
concernente attuazione della direttiva 94/57/CE, recate
norme in materia di ispezioni e visite di controllo delle
navi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
1998, n. 201. - Si riporta il testo dell'art. 3 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente:
«Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222: «Art.
3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si
applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300
tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra
ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato
membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio
pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle
imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate,
alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernente «Codice delle assicurazioni private» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.
239.



 
Art. 2.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il regolamento disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.
 
Art. 3.
Tenuta del Registro e modalita' d'iscrizione
1. Presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito definita: "NAVARM", e' tenuto, anche in via informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all'articolo 2.
2. Il Registro, di cui al comma 1, e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel Registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, l'iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione.
5. Il procedimento si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unita'.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 302 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, citato nelle note alle premesse e' il seguente:
«Art. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi
minori). - Agli effetti del secondo comma dell'art. 136 del
codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione
meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni
e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a
navigazione di altura.
Si considerano navi costiere tutte le navi che per
caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate
all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione
lungo le coste continentali e insulari dello Stato a
distanza non superiore alle venti miglia.».



 
Art. 4. Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l'iscrizione nel
Registro
1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi ed i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:
a) stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 6;
b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;
c) idoneita' all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;
d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;
e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare ed in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.
2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 3, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.
 
Art.5
Cancellazione dal Registro
1. Il naviglio e' cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4.
 
Art. 6.
Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti
1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla struttura degli scafi; alla galleggiabilita'; alla stabilita' e linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di governo; alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
 
Art. 7.
Comando e controllo
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.
 
Art. 8.
Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
1. Le unita' ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.
3. Le unita' ed i galleggianti iscritti nel Registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.



Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 32 e 236 della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego
Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2
dicembre 1994, n. 689, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 96 della citata Convenzione e' il
seguente: «Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali). -
Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da
questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non
commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita'
dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato
di bandiera.».



 
Art. 9.
Bandiera e distintivi
1. Le unita' ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato 1.
2. Il naviglio, di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 e' stato
gia' citato nella nota alle premesse. Si riporta il testo
dell'art. 1:
«Art. 1. - L'emblema dello Stato, approvato
dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio
1948, e' composto di una stella a cinque raggi di bianco,
bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di
acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati
da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in
carattere capitale "Repubblica italiana".
La foggia dell'emblema e' effigiata nelle tavole unite
al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.».



 
Art. 10.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonche' alle altre leggi speciali di settore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Fini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281
 
Allegato 1

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone