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| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 300 |  | Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del  registro  delle  navi  e dei galleggianti in servizio governativo non  commerciale    delle    amministrazioni    dello    Stato,   previsto  dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge  24  ottobre  2003,  n.  321,  recante ratifica ed esecuzione  del  Memorandum  d'Intesa  tra  il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico,  riguardo  alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della  NATO,  con  Annesso  1,  firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo   4,  comma  1,  i  quali  prevedono  l'emanazione  di  un regolamento  di  attuazione  della  legge  medesima  per  definire le modalita'  di  istituzione  presso  il  Ministero  della  difesa  del Registro  delle  navi  e  galleggianti  in  servizio  governativo non commerciale,  nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare;
 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e  successive  modificazioni,  concernente  la struttura ordinativa e competenze  della  Direzione  generale  degli  armamenti  navali  del Ministero  della  difesa,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
 Visto  il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e successive modificazioni,  di  approvazione  del Codice della navigazione, ed il relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato;
 Vista  la  legge  2  dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite sul diritto del mare,  con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'Accordo  di  applicazione  della  parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e  l'articolo  236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale;
 Visto  il  decreto  legislativo  3  agosto  1998,  n.  314, recante attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
 Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente codice delle assicurazioni private;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri  degli  affari  esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture  e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a)  "nave":  qualsiasi  costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni  dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni  dello  Stato  a  seguito  di accordi internazionali, dotata di:
 1)   equipaggio   non   sottoposto   all'ordinamento  militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
 2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
 3) un comandante espressamente designato;
 b)  "galleggiante":  qualsiasi  mezzo navale mobile di proprieta' delle  amministrazioni  dello  Stato,  privo  di  autonomi  mezzi  di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
 c) "servizio governativo non commerciale": l'impiego della nave e del  galleggiante  in attivita' d'istitutodelle amministrazioni dello Stato,  alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto  di  mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze  dell'amministrazione  penitenziaria  intervento  in caso di calamita';   sperimentazione   tecnologica   e   ricerca  scientifica oceanografica od ambientale marina.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubbIicato e' stato redatto
 dall'amministrzione   competente   per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
 del   Presidente  della  Repubbica  e  sulle  pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei Ministri.» e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  del  12  settembre  1988, n. 214.     - Il testo
 dell'art.  17,  comma  1,  e'  il  seguente:      «Art.  17
 (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
 24   ottobre   2003,   n.  321,  concernente  «Ratifica  ed
 esecuzione  del  Memorandum d'intesa tra il Ministero della
 difesa  della  Repubblica  italiana  ed  il Comando Supremo
 delle  Forze  Alleate  in Atlantico, riguardo alla bandiera
 dell'unita'  per  ricerche  costiere  della NATO, firmato a
 Roma  il  15 maggio  2001  ed a Norfolk il 20 giugno 2001»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
 n.  295:     «Art. 3. - 1. E' istituito presso il Ministero
 della  difesa  il  Registro  delle  navi  e galleggianti in
 servizio governativo non commerciale.
 2.  Nel  Registro  di  cui  al  comma  1 e' iscritto il
 naviglio   delle  amministrazioni  dello  Stato  adibito  a
 servizio  governativo non commerciale, il cui personale non
 e' ad ordinamento militare.
 3.  Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro,
 inalberano  la  bandiera nazionale costituita dal tricolore
 italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema
 araldico della Repubblica italiana.».
 «Art.  4.  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
 della  Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
 lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
 all'emanazione  delle  norme  di  attuazione della presente
 legge.».
 - Il  decreto  del  Ministro  della  difesa  in data 26
 gennaio  1998  e  successive  modificazioni, concernente la
 struttura   ordinativa  e  le  competenze  della  Direzione
 generale  degli armamenti navali del Ministero della difesa
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998,
 n.  80.      - Il  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 327 e
 successive  modificazioni, di approvazione del Codice della
 navigazione  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
 aprile  1942,  n. 93.     - Il decreto del Presidente della
 Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento
 del  codice  della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  del  21  aprile  1952,  n.  94.     - Il decreto
 legislativo  5  maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed
 uso  dell'emblema dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122.     - Si riporta il testo
 degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n.
 689,  concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
 delle  Nazioni  Unite  sul diritto del mare, con allegati e
 atto  finale,  fatta  a  Montego  Bay  il 10 dicembre 1982,
 nonche'  dell'accordo  di applicazione della parte II della
 Convenzione  stessa,  con  allegati, fatto a New York il 29
 luglio  1994»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 19
 dicembre  1994, n. 295:     «Art. 31 (Responsabilita' dello
 Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o
 altra  nave  di  Stato  in  servizio non commerciale). - Lo
 Stato    di   bandiera   si   assume   la   responsabilita'
 internazionale  per  ogni  perdita  o  danno derivante allo
 Stato  costiero  dall'inosservanza  da parte di una nave da
 guerra  o  altra nave di Stato in servizio non commerciale,
 delle   leggi   e  dei  regolamenti  dello  Stato  costiero
 concernenti  il  passaggio  nel  mare  territoriale o delle
 disposizioni  della  presente  Convenzione o di altre norme
 del diritto internazionale.».
 «Art.  32  (Immunita'  delle  navi da guerra e di altre
 navi  di  Stato  in  servizio  non  commerciale).  - Con le
 eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e
 31,   nessuna   disposizione   della  presente  Convenzione
 pregiudica  le immunita' delle navi da guerra e delle altre
 navi di Stato in servizio non commerciale.».
 «Art.  236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della
 presente   Convenzione   in   materia   di   protezione   e
 preservazione  dell'ambiente  marino  non si applicano alle
 navi  da  guerra,  alle  navi  ausiliarie e ad altre navi o
 aeromobili  di  proprieta' dello Stato o da esso condotte e
 impiegate,  all'epoca in questione, esclusivamente per fini
 governativi  non  commerciali.  Tuttavia  ogni  Stato  deve
 adottare   misure   opportune,  che  non  compromettano  le
 attivita' o le capacita' operative ditali navi o aeromobili
 di  Stato,  per  assicurare  che  essi  agiscano in maniera
 compatibile,  per quanto e' possibile e ragionevole, con la
 presente Convenzione.».
 - Il   decreto   legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,
 concernente  attuazione  della  direttiva  94/57/CE, recate
 norme  in  materia di ispezioni e visite di controllo delle
 navi  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
 1998,  n.  201.      - Si  riporta il testo dell'art. 3 del
 decreto  legislativo  19  agosto 2005, n. 196, concernente:
 «Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
 all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
 di  informazione  sul  traffico  navale»,  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222:     «Art.
 3  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente decreto si
 applica  alle  navi  di stazza lorda pari o superiore a 300
 tonnellate, salvo diversamente specificato.
 2. Il presente decreto non si applica:
 a) alle   navi   da   guerra,  alle  navi  da  guerra
 ausiliarie  ed  alle  altre  navi appartenenti ad uno Stato
 membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio
 pubblico non commerciale;
 b) alle  navi da pesca, alle navi tradizionali e alle
 imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
 c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate,
 alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.».
 - Il  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209,
 concernente   «Codice   delle   assicurazioni  private»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.
 239.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione
 1. Il regolamento disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti  in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti  di  cui  all'articolo 1, comma 1, nel quale e' iscritto il naviglio  di  proprieta'  delle  amministrazioni  dello  Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.
 |  |  |  | Art. 3. Tenuta del Registro e modalita' d'iscrizione
 1.   Presso  la  Direzione  generale  degli  armamenti  navali  del Ministero  della  difesa,  di  seguito definita: "NAVARM", e' tenuto, anche  in  via  informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all'articolo 2.
 2.  Il  Registro,  di  cui  al  comma  1,  e'  suddiviso in sezioni ripartite  per  navi  e  galleggianti,  corrispondenti  alle  singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
 3.   L'iscrizione   delle  navi  e  dei  galleggianti  puo'  essere effettuata  per  singolo  naviglio  o  collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
 4.   L'iscrizione   nel   Registro   e'   effettuata   su   domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei   certificati   degli  enti  tecnici  competenti  in  materia  di classificazione  e  certificazione  delle  navi  secondo  le  vigenti disposizioni  di  legge.  A  conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM,  per  l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, l'iscrizione  e' disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e  del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione.
 5.  Il  procedimento  si  conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione  della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
 6.  Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
 a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
 b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo  302  del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 c) distintivo ottico;
 d) nome dell'unita'.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -   Il   testo   dell'art.   302  del  regolamento  per
 l'esecuzione  del  codice  della  navigazione approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
 n. 328, citato nelle note alle premesse e' il seguente:
 «Art.   302  (Distinzione  fra  navi  maggiori  e  navi
 minori). - Agli effetti del secondo comma dell'art. 136 del
 codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione
 meccanica  o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni
 e  per  sistemazioni  riservate all'equipaggio siano atte a
 navigazione di altura.
 Si  considerano  navi  costiere  tutte  le navi che per
 caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate
 all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.
 Per  navigazione  costiera  si  intende  la navigazione
 lungo  le  coste  continentali  e  insulari  dello  Stato a
 distanza non superiore alle venti miglia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti delle navi e dei galleggianti   per  per  l'iscrizione  nel Registro
 1.  Ai  fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato  interessate  certificano  che  le  navi  ed  i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:
 a) stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle  quali  sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 6;
 b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;
 c)  idoneita'  all'installazione  di  postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;
 d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;
 e)  presenza  a  bordo  di  personale  addetto  al  comando  e di personale  addetto  alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio,  dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per  il  personale  marittimo  iscritto  nella  gente  di  mare ed in possesso  delle  eventuali  abilitazioni stabilite dalla normativa in materia  di  sicurezza  della  navigazione e della salvaguardia della vita  umana  in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai  limiti  di  navigazione  delle  stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.
 2.  Qualora  gli  ordinamenti  delle  amministrazioni  dello  Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al  comma  1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso  di  titoli  equivalenti,  conseguiti  secondo  le modalita' disciplinate  nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle  Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale  fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione  abilitati  al  rilascio  dei predetti titoli, le relative modalita'  di  conseguimento  da  parte del personale interessato, la durata  e  le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.
 3.  Ai  fini  dell'iscrizione  di  cui  all'articolo  3,  NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante  visita  all'unita',  previe  intese  con le amministrazioni interessate.
 |  |  |  | Art.5 Cancellazione dal Registro
 1. Il naviglio e' cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero  della  difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle  quali  appartiene,  nel  caso  di  radiazione  per  perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4.
 |  |  |  | Art. 6. Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti
 1.   Prima   dell'iscrizione   del   naviglio  nel  Registro,  sono individuate  con  convenzione,  da  stipulare  tra le amministrazioni dello  Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia  di  classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla  struttura degli scafi; alla galleggiabilita'; alla stabilita' e linea  di  massimo  carico;  agli organi di propulsione e di governo; alle   condizioni   di   abitabilita'   e  di  igiene  degli  alloggi dell'equipaggio.
 2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed  alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
 |  |  |  | Art. 7. Comando e controllo
 1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono   responsabili   del  controllo  operativo  e  garantiscono  che l'attivita'  in  mare  avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali  ed  internazionali  vigenti.  Esse provvedono, altresi', a chiedere  al  Ministero  degli  affari  esteri,  in caso di attivita' navale  all'estero,  l'autorizzazione  del  Paese di sosta secondo la vigente normativa.
 |  |  |  | Art. 8. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
 1. Le unita' ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita'  ed  i  privilegi  riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego  Bay  il  10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
 2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.
 3.   Le  unita'  ed  i  galleggianti  iscritti  nel  Registro  sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro  i  rischi  derivanti  da  danni, lesioni, incidenti causati a terzi  ed  all'equipaggio.  Le polizze devono recare apposta clausola per  l'esonero  del  Ministero  della  difesa  da responsabilita' per danni.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il  testo  degli  articoli 32 e 236 della Convenzione
 delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego
 Bay  il  10  dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2
 dicembre  1994,  n.  689,  e'  riportato  nelle  note  alle
 premesse.
 - Il  testo dell'art. 96 della citata Convenzione e' il
 seguente:      «Art.  96  (Immunita'  delle  navi impiegate
 esclusivamente  per servizi governativi non commerciali). -
 Le  navi  di  proprieta'  o  al servizio di uno Stato, e da
 questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non
 commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita'
 dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato
 di bandiera.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Bandiera e distintivi
 1.  Le unita' ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera  nazionale  costituita  dal  tricolore italiano, caricato al centro  della  fascia  bianca  dell'emblema  dello  Stato,  di cui al decreto  legislativo  5  maggio  1948,  n.  535,  conforme al modello risultante dall'Allegato 1.
 2.  Il  naviglio,  di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali   distintivi   speciali   previsti  dall'ordinamento  delle amministrazioni di appartenenza.
 3.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano, con modalita'   da   stabilirsi   con   decreti   delle   amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 e' stato
 gia'  citato  nella nota alle premesse. Si riporta il testo
 dell'art. 1:
 «Art.   1.   -   L'emblema   dello   Stato,   approvato
 dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio
 1948,  e'  composto di una stella a cinque raggi di bianco,
 bordata  di  rosso,  accollata  agli  assi  di una ruota di
 acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati
 da  un  nastro  di  rosso,  con  la  scritta  di  bianco in
 carattere capitale "Repubblica italiana".
 La  foggia dell'emblema e' effigiata nelle tavole unite
 al  presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio
 dei Ministri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Norma di rinvio
 1.  Per  quanto  non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia  alle  norme  del  codice  della  navigazione  ed  al relativo regolamento  di  esecuzione,  nonche'  alle  altre  leggi speciali di settore.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6  febbraio  2006,  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
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