Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 300 |
Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, i quali prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima per definire le modalita' di istituzione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato; Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e l'articolo 236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente codice delle assicurazioni private; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "nave": qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di: 1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo; 2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne; 3) un comandante espressamente designato; b) "galleggiante": qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo; c) "servizio governativo non commerciale": l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istitutodelle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubbIicato e' stato redatto dall'amministrzione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. - Il testo dell'art. 17, comma 1, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 24 ottobre 2003, n. 321, concernente «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: «Art. 3. - 1. E' istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' ad ordinamento militare. 3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.». «Art. 4. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.». - Il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998, n. 80. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento del codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94. - Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed uso dell'emblema dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122. - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: «Art. 31 (Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale). - Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.». «Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.». «Art. 236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative ditali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.». - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione della direttiva 94/57/CE, recate norme in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222: «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.». - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.
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| Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il regolamento disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare. |
| Art. 3. Tenuta del Registro e modalita' d'iscrizione 1. Presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito definita: "NAVARM", e' tenuto, anche in via informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all'articolo 2. 2. Il Registro, di cui al comma 1, e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione. 3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche. 4. L'iscrizione nel Registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, l'iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione. 5. Il procedimento si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi. 6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi: a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; c) distintivo ottico; d) nome dell'unita'.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, citato nelle note alle premesse e' il seguente: «Art. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi minori). - Agli effetti del secondo comma dell'art. 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.».
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| Art. 4. Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l'iscrizione nel Registro 1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi ed i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti: a) stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 6; b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato; c) idoneita' all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento; d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione; e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare ed in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando. 2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma. 3. Ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 3, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate. |
| Art.5 Cancellazione dal Registro 1. Il naviglio e' cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4. |
| Art. 6. Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti 1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla struttura degli scafi; alla galleggiabilita'; alla stabilita' e linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di governo; alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio. 2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate. |
| Art. 7. Comando e controllo 1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa. |
| Art. 8. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti 1. Le unita' ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. 2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro. 3. Le unita' ed i galleggianti iscritti nel Registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 32 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2 dicembre 1994, n. 689, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 96 della citata Convenzione e' il seguente: «Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali). - Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.».
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| Art. 9. Bandiera e distintivi 1. Le unita' ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato 1. 2. Il naviglio, di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.
Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 e' stato gia' citato nella nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 1: «Art. 1. - L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, e' composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale "Repubblica italiana". La foggia dell'emblema e' effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».
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| Art. 10. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonche' alle altre leggi speciali di settore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Fini, Ministro degli affari esteri Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281 |
| Allegato 1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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