Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 gennaio 2006
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Considerato altresi' che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;
Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.
1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tifensulfuron metile in miscela con altre sostanze attive, sono ri-registrati provvisoriamente fino 30 giugno 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle registrazioni, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2006
Il capo Dipartimento: Marabelli
 
Allegato

Prodotti fitosanitari a base di miscele di tifensulfuron metile e altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino al
30 giugno 2012:

----> Vedere tabella a pag. 26 <----
 
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