Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 gennaio 2006
Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari con scadenza 31 dicembre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;
Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;
Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto non sono state presentate le domande di rinnovo previste dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.
La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.
Roma, 26 gennaio 2006
Il capo Dipartimento: Marabelli
 
Allegato

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