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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 febbraio 2006 |  | Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno  2006  alle  banche  per  gli  oneri  connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito agrario;
 Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Attesa  la  necessita'  di  determinare, per l'anno 2006, la misura della  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere agli intermediari per  l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
 
 Decreta:
 
 La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli  oneri  connessi  alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio,  e'  fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle della durata superiore a dodici mesi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 febbraio 2006
 Il Ministro: Tremonti
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