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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 febbraio 2006 |  | Revisione  della  lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 Vista  la  legge  29 novembre  1995,  n.  522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  il  decreto  31 ottobre  2001,  n. 440, recante «Regolamento concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
 Visto  il  decreto  ministeriale 13 aprile 2005, recante «Revisione della   lista   dei   farmaci,   delle   sostanze   biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato  doping,  ai  sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 giugno 2005, n. 127, suppl. ord. n. 104;
 Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il  doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze  e  dei  metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2006  e  che  recepisce  la  lista  elaborata  dall'Agenzia  mondiale antidoping (WADA-AMA);
 Vista  la  proposta  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 24 novembre 2005;
 Considerata  la  necessita'  di  armonizzare,  entro il termine del 1° gennaio  2006, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 Considerato   il   presente   decreto   sostitutivo   del   decreto ministeriale 13 aprile 2005 citato in premessa;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  approvata  la  lista  delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato  III,  il  cui  impiego  e'  considerato  doping a norma dell'art.  1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della lista  adottata  con  l'emendamento  all'appendice  della Convenzione contro  il  doping  nello  sport  ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2006 e riportata nell'allegato I.
 Sono  approvati  i  criteri  di  predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.
 La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
 Sezione 1: classi vietate;
 Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
 Sezione  3:  specialita'  medicinali  contenenti  principi attivi vietati;
 Sezione  4:  elenco  in  ordine  alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita' medicinali;
 Sezione 5: pratiche mediche e metodi vietati.
 |  |  |  | Art. 2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 13 aprile 2005, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione  e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 febbraio 2006
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro per i beni e le attività culturali
 Buttiglione
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 89
 |  |  |  | ALLEGATO I 
 ---->   Vedere allegato da pag. 7 a pag. 18  <----
 |  |  |  | ALLEGATO II 
 ---->   Vedere allegato da pag. 19 a pag. 21  <----
 |  |  |  | ALLEGATO III 
 ---->   Vedere allegato da pag. 23 a pag. 121  <----
 
 ---->   Vedere allegato da pag. 122 a pag. 219  <----
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