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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 24 novembre 2005 |  | Concessione   del  trattamento  di  CIGS  e  di  mobilita',  previsto dall'articolo 1,  comma  155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti   dalle   societa'  operanti  nel  settore  lapideo  della provincia di Massa-Carrara e Lucca. (Decreto n. 37402). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio  del settore lapideo sottoscritto in data 7 giugno 2005, tra le  province di Massa Carrara, Lucca e le organizzazioni sindacali di categoria;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario, on. Grazia Sestini, tra la provincia di Lucca, la provincia di Massa-Carrara, le organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi delle  filiere produttive del settore lapideo che colpisce le aziende ubicate  nella  provincia di Massa-Carrara e Lucca, viene prevista la concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato settore;
 Visto il limite di spesa di 2,5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario  di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nel citato settore, ubicate nella provincia   di   Lucca,   e  nella  provincia  di  Massa-Carrara,  la concessione  fino  al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di  cui  all'art.  12,  commi  1  e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese  industriali  fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  del  settore  lapideo  sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario  di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  del  settore  lapideo  sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di  mobilita'  ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione  di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di 2,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione   del  trattamento  di  CIGS  e  mobilita',  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari ad euro 2.500.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 7, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni  forniti dalle amministrazioni convolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 69
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