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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 27 gennaio 2006 |  | Riduzione  delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti  petroliferi  di categoria   III   nel   quadro   di  misure  coordinate  di  risposta all'emergenza gas. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
 Vista   la   direttiva   comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del 14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;
 Visto  in  particolare  l'art. 7, decreto legislativo sopra citato, che  stabilisce  che  il Ministro delle attivita' produttive disponga dell'utilizzo   delle   scorte   di   riserva   in   caso   di  crisi nell'approvvigionamento  o in situazioni di emergenza dichiarate tali dal Governo o dagli organismi comunitari ed internazionali preposti;
 Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica, approvato  nell'anno  2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005,  n.  17307,  recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;
 Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005,  5 ottobre  2005  e  9 novembre  2005  con  i  quali  e'  stata autorizzata  la  riduzione  delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti petroliferi  di  categorie  I e III a motivo dell'emergenza provocata dagli  uragani  Katrina  e Rita e delle decisioni di risposta assunte dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
 Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 gennaio 2006,  con  il  quale  vengono  fissati  i  tempi  e  le modalita' di ricostituzione  della scorta ridotta in forza dei provvedimenti sopra citati;
 Visto  il  decreto-legge  25 gennaio 2006, n. 19, con il quale sono state decise misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;
 Visto  in  particolare  l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto che autorizza  il  Ministro  delle  attivita' produttive ad avvalersi dei poteri  conferitigli  dall'art.  7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,   n.   22,   al  fine  di  evitare  o  limitare  l'adozione  di provvedimenti  che  sospendano  l'osservanza  dei valori limite delle emissioni inquinanti in atmosfera per le centrali termoelettriche;
 Considerata la grave situazione di emergenza energetica dovuta alle condizioni  climatiche  straordinariamente  fredde  ed  alla parziale interruzione delle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia che rende difficile l'approvvigionamento, con particolare riguardo al prodotto necessario alle centrali termoelettriche;
 Ritenuto  necessario  ridurre  in  via  temporanea  la misura delle scorte  di riserva dei prodotti petroliferi di categoria III a carico dei  soggetti  che  immettono  al  consumo  tali  prodotti  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  misura  delle  scorte di riserva di prodotti petroliferi di categoria  III,  come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale  obbligo  con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in  data  14 aprile  2005,  n.  17307, e' ridotta del 60% a decorrere dalle ore 0.00 del giorno successivo alla data del presente decreto.
 2.  La ricostituzione delle scorte nel loro intero ammontare dovra' avvenire entro le ore 24 del 30 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente  provvedimento annulla, per la parte riguardante i prodotti petroliferi di categoria III, quanto disposto con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 gennaio 2006.
 2.  Con  nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie  del Ministero delle attivita' produttive, sara' comunicato a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il nuovo ammontare della scorta di riserva.
 3.  Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero delle   attivita'   produttive   e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana,   entra   in   vigore   dalla  data  di  prima pubblicazione.
 Roma, 27 gennaio 2006
 Il Ministro: Scajola
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