Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 27 gennaio 2006 |
Riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III nel quadro di misure coordinate di risposta all'emergenza gas. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi; Visto in particolare l'art. 7, decreto legislativo sopra citato, che stabilisce che il Ministro delle attivita' produttive disponga dell'utilizzo delle scorte di riserva in caso di crisi nell'approvvigionamento o in situazioni di emergenza dichiarate tali dal Governo o dagli organismi comunitari ed internazionali preposti; Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 9 novembre 2005 con i quali e' stata autorizzata la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categorie I e III a motivo dell'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita e delle decisioni di risposta assunte dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 gennaio 2006, con il quale vengono fissati i tempi e le modalita' di ricostituzione della scorta ridotta in forza dei provvedimenti sopra citati; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, con il quale sono state decise misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale; Visto in particolare l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto che autorizza il Ministro delle attivita' produttive ad avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, al fine di evitare o limitare l'adozione di provvedimenti che sospendano l'osservanza dei valori limite delle emissioni inquinanti in atmosfera per le centrali termoelettriche; Considerata la grave situazione di emergenza energetica dovuta alle condizioni climatiche straordinariamente fredde ed alla parziale interruzione delle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia che rende difficile l'approvvigionamento, con particolare riguardo al prodotto necessario alle centrali termoelettriche; Ritenuto necessario ridurre in via temporanea la misura delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di categoria III a carico dei soggetti che immettono al consumo tali prodotti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Decreta:
Art. 1. 1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di categoria III, come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, e' ridotta del 60% a decorrere dalle ore 0.00 del giorno successivo alla data del presente decreto. 2. La ricostituzione delle scorte nel loro intero ammontare dovra' avvenire entro le ore 24 del 30 giugno 2006. |
| Art. 2. 1. Il presente provvedimento annulla, per la parte riguardante i prodotti petroliferi di categoria III, quanto disposto con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 gennaio 2006. 2. Con nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, sara' comunicato a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il nuovo ammontare della scorta di riserva. 3. Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Roma, 27 gennaio 2006 Il Ministro: Scajola |
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