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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 |  | Accordo  tra  il  Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003,  n.  195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  in  materia  di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:
 Premesso  che:  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come  integrato  dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare  disposizioni  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi   di   prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori,  a  norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:
 quanto  ai  responsabili  dei servizi di prevenzione e protezione dei  lavoratori  (RSPP)  e  agli  addetti ai servizi di prevenzione e protezione  dei  lavoratori  (ASPP)  sui  luoghi di lavoro, interni o esterni,  dispone  il  possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita' lavorative (comma 1);
 quanto  ai  requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli  addetti  di  cui  al  comma  1, debbano essere in possesso di un titolo  di  studio  non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore  ed  essere,  inoltre,  in  possesso  di  un  attestato  di frequenza   a   specifici   corsi   di   formazione,   con   verifica dell'apprendimento,  demandando  a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);
 quanto  allo  svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti  deputati  alla  loro  organizzazione  (regioni  e  province autonome,  universita',  ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale,  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della  pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro  o  dei  lavoratori  o organismi paritetici), dando facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);
 per  lo  svolgimento  della funzione di responsabile del servizio prevenzione  e  protezione,  oltre  ai  requisiti  di cui al comma 2, richiede  il  possesso  di  un  attestato  di frequenza, con verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale,   di   organizzazione   e   gestione  delle  attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);
 dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che  per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di  corsi  di  aggiornamento,  demandandone  gli  indirizzi  a questa Conferenza (comma 5);
 Visto  il  testo  del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente  dai  rappresentanti  delle  regioni  e delle province autonome  e  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto  delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato  con  il  recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Considerato  che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i  presidenti  delle regioni e delle province autonome hanno espresso il  loro  positivo  avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;
 Acquisito l'assenso del Governo;
 
 Sancisce accordo
 
 tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.
 Roma, 26 gennaio 2006
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 73 a pag. 94  <----
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