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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 gennaio 2006 |  | Approvazione  dello  schema di regole per il dispacciamento di merito economico,    ai    sensi   dell'articolo   7   della   deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 20/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 27 gennaio 2005
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003,  come  successivamente  integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 aprile  2005,  n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);
 lo schema di revisione urgente delle regole di dispacciamento (di seguito:  schema di revisione) trasmesso all'Autorita' dalla societa' Terna  - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), in data 24 gennaio 2006 (prot. Autorita' n. 001787 del 25 gennaio 2006).
 Considerato che:
 l'art. 23.1, commi 23.1.1 e 23.1.2, della deliberazione n. 168/03 prescrive l'inclusione tra le tipologie di risorse di cui all'art. 8, comma  8.2,  lettera  a),  della  deliberazione  n.  168/03,  di  una tipologia denominata  «stoccaggio  di  energia  per  la sicurezza del sistema»  e  dispone  che  le  unita'  abilitate alla fornitura dello stoccaggio   di   energia   per   la   sicurezza  del  sistema  siano esclusivamente  le  unita'  di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti definiti da Terna;
 ai  sensi  dell'art.  7  della  deliberazione n. 168/03, Terna ha sottoposto   all'Autorita',   per  l'approvazione,  una  proposta  di modifica  delle  regole  per  il  dispacciamento che recepisce quanto previsto dalla medesima deliberazione con riferimento allo stoccaggio di  energia  per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni tecniche  e  procedurali  di utilizzo delle unita' di produzione e di pompaggio strategiche;
 al fine di semplificare la gestione delle offerte delle unita' di produzione  e  pompaggio  strategiche  sul  mercato  elettrico  e nel rispetto  delle  finalita'  della  deliberazione  n. 168/03, Terna ha proposto,  tramite lo schema di revisione, una modalita' operativa di presentazione  delle  offerte,  afferenti  a  tali unita', diversa da quella   prevista   dall'art.  23.2,  comma  23.2.2,  della  medesima deliberazione;
 la  modalita'  operativa  di cui al precedente alinea prevede che Terna  comunichi all'utente del dispacciamento le quantita' orarie da offrire  in  vendita o in acquisto sul mercato del giorno prima e sul mercato  di aggiustamento con riferimento alle unita' di produzione e pompaggio  strategiche nella sua titolarita' e che il medesimo utente le offra nei predetti mercati ai prezzi previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03;
 le  predette  modalita'  operative  prevedono, inoltre, che Terna verifichi  sistematicamente che i programmi in uscita dal mercato del giorno  prima  e  dal mercato di aggiustamento siano equivalenti alle quantita'  comunicate all'utente del dispacciamento e che, qualora vi sia  una  discrepanza  fra  le  quantita' comunicate e i programmi in uscita dai suddetti mercati, Terna richieda alla societa' Gestore del mercato  elettrico  Spa  di prendere visione delle offerte presentate sul   mercato  del  giorno  prima  o  sul  mercato  di  aggiustamento dall'utente  del  dispacciamento titolare dell'unita' di produzione e pompaggio strategica;
 le  modalita'  operative  prevedono,  infine, che, in caso di non conformita'  delle  offerte presentate con le quantita' comunicate da Terna  o  con  i  prezzi  di  offerta  previsti  dall'art. 23.2 della deliberazione   n.  168/03,  Terna  ne  dia  immediata  comunicazione all'Autorita' per i provvedimenti conseguenti;
 nello  schema  di revisione trasmesso, Terna ha altresi' proposto che,  alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento, sia riconosciuta la massima priorita' di dispacciamento;
 l'art.  23.2, commi 23.2.4 e 23.2.5 della deliberazione n. 168/03 prevede  che  le  offerte  delle  unita'  di  produzione  e pompaggio strategiche  nel  mercato elettrico siano a prezzo nullo, se poste in vendita, e senza indicazione di prezzo, se poste in acquisto;
 tali  requisiti  di  prezzo  sono  incompatibili con i vincoli di presentazione   delle   offerte   sul  mercato  per  il  servizio  di dispacciamento  in  base  ai  quali,  con  riferimento  ad una stessa unita',  il  prezzo  dell'offerta  in  vendita  (cosiddetta offerta a salire)  deve  essere sempre maggiore o uguale al prezzo dell'offerta in acquisto (cosiddetta offerta a scendere);
 al  fine  di  rispettare  il suddetto vincolo, Terna ha proposto, tramite  lo schema di revisione, che, in ciascun giorno e per ciascun fascia  oraria definita ai fini della presentazione delle offerte nel mercato  per  il servizio di dispacciamento, il prezzo dell'offerta a salire e il prezzo dell'offerta a scendere di un'unita' di produzione e  pompaggio  strategica  siano  posti pari rispettivamente al prezzo massimo  dell'energia  elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita', rilevato per quello stesso giorno   nella   sopraccitata   fascia  oraria  e  al  prezzo  minimo dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella medesima  zona,  rilevato  per  quello  stesso  giorno nella medesima fascia oraria;
 Considerato inoltre che:
 per  l'anno  2006  e'  necessario  prevedere  una  tempistica  di pagamento  del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7, della deliberazione  n.  168/03  coerente  con  i  termini  previsti  dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;
 Ritenuto opportuno:
 approvare lo schema di revisione cosi' come comunicato da Terna;
 modificare la deliberazione n. 168/03 in maniera tale da:
 recepire  la  modalita' operativa semplificata di presentazione delle  offerte  delle  unita'  di  produzione e pompaggio strategiche proposta  da Terna, al fine di poter implementare la disciplina delle unita'  di  produzione  e  pompaggio strategiche entro il 1° febbraio 2006;
 assegnare  priorita'  di dispacciamento alle offerte di vendita delle  unita'  di  produzione e pompaggio strategiche sia sul mercato del giorno prima che sul mercato di aggiustamento;
 recepire  la  proposta  di Terna in merito ai prezzi a salire e scendere,  da  offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento, con riferimento alle unita' di produzione e pompaggio strategiche, in modo  da  assicurarne  la  coerenza  con i vincoli alla presentazione delle offerte vigenti su tale mercato;
 modificare i tempi di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2  comma 23.2.7 della deliberazione n. 168/03, coerentemente con i termini  previsti  dalla  Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;
 
 Delibera:
 
 1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
 a) all'art. 19, comma 19.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore in  cui  sono  dichiarate  indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte  le  parole  «,  e  le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche»;
 b) all'art. 20, comma 20.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore in  cui  sono  dichiarate  indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte  le  parole  «,  e  le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche»;
 c) all'art.  23.1,  comma  23.1.4,  la  parola  «strategiche»  e' sostituita dalle parole «abilitate allo stoccaggio»;
 d) all'art.  23.1,  comma  23.1.4,  dopo  le parole «la capacita' complessiva  delle unita' di produzione e di pompaggio» sono inserite le parole «abilitate allo stoccaggio»;
 e) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «offerte da Terna» sono sostituite dalle parole «offerte dall'utente del dispacciamento»;
 f) all'art.  23.2,  comma  23.2.2,  le  parole  «e  per quantita' definite  da  Terna»  sono  sostituite  dalle  parole  «per quantita' definite da Terna e comunicate da Terna all'utente del dispacciamento entro i termini di chiusura dei rispettivi mercati»;
 g) all'art.  23.2,  il  comma  23.2.4  e' sostituito dal presente comma:
 «23.2.4  Le quantita' da offrire in vendita definite ai sensi del comma  23.2.2  per  il  mercato  del giorno prima e per il mercato di aggiustamento  sono  offerte  dall'utente  del  dispacciamento  ad un prezzo  pari  a zero. Le quantita' da offrire in acquisto definite ai sensi  del  comma  23.2.2  per  il  mercato del giorno prima e per il mercato  di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento senza indicazione di prezzo.»;
 h) all'art.  23.2,  il  comma  23.2.5  e' sostituito dal presente comma:
 «23.2.5  In  ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita da  Terna  nelle regole di dispacciamento ai fini della presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento, i prezzi delle  offerte presentate dall'utente del dispacciamento per ciascuna unita' di produzione e pompaggio strategica sono posti pari:
 a) se   in   vendita,   al  prezzo  massimo  di  valorizzazione dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella zona  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  di  produzione  e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno;
 b) se   in   acquisto,   al  prezzo  minimo  di  valorizzazione dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella zona  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  di  produzione  e pompaggio strategica   rilevato  nella  predetta  fascia  oraria  del  medesimo giorno.»;
 i) all'art.  23.2,  comma 23.2.8, dopo le parole «limitatamente a quel  giorno» sono aggiunte le parole «e alla capacita' di produzione e pompaggio nella sua disponibilita»;
 j) all'art.  52.3,  comma 52.3.4, dopo le parole «i corrispettivi di  cui  all'art.  29» sono aggiunte le parole «, il corrispettivo di cui all'art. 23.2»;
 2.  Di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di cui all'art. 6 della deliberazione n. 168/03, secondo lo schema di revisione trasmesso da Terna all'Autorita';
 3.  Di  conferire  mandato  al  direttore  della  Direzione energia elettrica dell'Autorita', di monitorare gli effetti, anche indiretti, sul  sistema  elettrico  nazionale,  della  disciplina  relativa allo stoccaggio per la sicurezza del sistema;
 4. Di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 6.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),   la   deliberazione   n.   168/03,   come risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni  apportate  con il presente provvedimento.
 Milano, 27 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
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