Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2006
Approvazione dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 20/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);
lo schema di revisione urgente delle regole di dispacciamento (di seguito: schema di revisione) trasmesso all'Autorita' dalla societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), in data 24 gennaio 2006 (prot. Autorita' n. 001787 del 25 gennaio 2006).
Considerato che:
l'art. 23.1, commi 23.1.1 e 23.1.2, della deliberazione n. 168/03 prescrive l'inclusione tra le tipologie di risorse di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera a), della deliberazione n. 168/03, di una tipologia denominata «stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema» e dispone che le unita' abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema siano esclusivamente le unita' di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti definiti da Terna;
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 168/03, Terna ha sottoposto all'Autorita', per l'approvazione, una proposta di modifica delle regole per il dispacciamento che recepisce quanto previsto dalla medesima deliberazione con riferimento allo stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni tecniche e procedurali di utilizzo delle unita' di produzione e di pompaggio strategiche;
al fine di semplificare la gestione delle offerte delle unita' di produzione e pompaggio strategiche sul mercato elettrico e nel rispetto delle finalita' della deliberazione n. 168/03, Terna ha proposto, tramite lo schema di revisione, una modalita' operativa di presentazione delle offerte, afferenti a tali unita', diversa da quella prevista dall'art. 23.2, comma 23.2.2, della medesima deliberazione;
la modalita' operativa di cui al precedente alinea prevede che Terna comunichi all'utente del dispacciamento le quantita' orarie da offrire in vendita o in acquisto sul mercato del giorno prima e sul mercato di aggiustamento con riferimento alle unita' di produzione e pompaggio strategiche nella sua titolarita' e che il medesimo utente le offra nei predetti mercati ai prezzi previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03;
le predette modalita' operative prevedono, inoltre, che Terna verifichi sistematicamente che i programmi in uscita dal mercato del giorno prima e dal mercato di aggiustamento siano equivalenti alle quantita' comunicate all'utente del dispacciamento e che, qualora vi sia una discrepanza fra le quantita' comunicate e i programmi in uscita dai suddetti mercati, Terna richieda alla societa' Gestore del mercato elettrico Spa di prendere visione delle offerte presentate sul mercato del giorno prima o sul mercato di aggiustamento dall'utente del dispacciamento titolare dell'unita' di produzione e pompaggio strategica;
le modalita' operative prevedono, infine, che, in caso di non conformita' delle offerte presentate con le quantita' comunicate da Terna o con i prezzi di offerta previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03, Terna ne dia immediata comunicazione all'Autorita' per i provvedimenti conseguenti;
nello schema di revisione trasmesso, Terna ha altresi' proposto che, alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento, sia riconosciuta la massima priorita' di dispacciamento;
l'art. 23.2, commi 23.2.4 e 23.2.5 della deliberazione n. 168/03 prevede che le offerte delle unita' di produzione e pompaggio strategiche nel mercato elettrico siano a prezzo nullo, se poste in vendita, e senza indicazione di prezzo, se poste in acquisto;
tali requisiti di prezzo sono incompatibili con i vincoli di presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento in base ai quali, con riferimento ad una stessa unita', il prezzo dell'offerta in vendita (cosiddetta offerta a salire) deve essere sempre maggiore o uguale al prezzo dell'offerta in acquisto (cosiddetta offerta a scendere);
al fine di rispettare il suddetto vincolo, Terna ha proposto, tramite lo schema di revisione, che, in ciascun giorno e per ciascun fascia oraria definita ai fini della presentazione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento, il prezzo dell'offerta a salire e il prezzo dell'offerta a scendere di un'unita' di produzione e pompaggio strategica siano posti pari rispettivamente al prezzo massimo dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita', rilevato per quello stesso giorno nella sopraccitata fascia oraria e al prezzo minimo dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona, rilevato per quello stesso giorno nella medesima fascia oraria;
Considerato inoltre che:
per l'anno 2006 e' necessario prevedere una tempistica di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7, della deliberazione n. 168/03 coerente con i termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;
Ritenuto opportuno:
approvare lo schema di revisione cosi' come comunicato da Terna;
modificare la deliberazione n. 168/03 in maniera tale da:
recepire la modalita' operativa semplificata di presentazione delle offerte delle unita' di produzione e pompaggio strategiche proposta da Terna, al fine di poter implementare la disciplina delle unita' di produzione e pompaggio strategiche entro il 1° febbraio 2006;
assegnare priorita' di dispacciamento alle offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche sia sul mercato del giorno prima che sul mercato di aggiustamento;
recepire la proposta di Terna in merito ai prezzi a salire e scendere, da offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento, con riferimento alle unita' di produzione e pompaggio strategiche, in modo da assicurarne la coerenza con i vincoli alla presentazione delle offerte vigenti su tale mercato;
modificare i tempi di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7 della deliberazione n. 168/03, coerentemente con i termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 19, comma 19.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte le parole «, e le offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche»;
b) all'art. 20, comma 20.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte le parole «, e le offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche»;
c) all'art. 23.1, comma 23.1.4, la parola «strategiche» e' sostituita dalle parole «abilitate allo stoccaggio»;
d) all'art. 23.1, comma 23.1.4, dopo le parole «la capacita' complessiva delle unita' di produzione e di pompaggio» sono inserite le parole «abilitate allo stoccaggio»;
e) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «offerte da Terna» sono sostituite dalle parole «offerte dall'utente del dispacciamento»;
f) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «e per quantita' definite da Terna» sono sostituite dalle parole «per quantita' definite da Terna e comunicate da Terna all'utente del dispacciamento entro i termini di chiusura dei rispettivi mercati»;
g) all'art. 23.2, il comma 23.2.4 e' sostituito dal presente comma:
«23.2.4 Le quantita' da offrire in vendita definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento ad un prezzo pari a zero. Le quantita' da offrire in acquisto definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento senza indicazione di prezzo.»;
h) all'art. 23.2, il comma 23.2.5 e' sostituito dal presente comma:
«23.2.5 In ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita da Terna nelle regole di dispacciamento ai fini della presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento, i prezzi delle offerte presentate dall'utente del dispacciamento per ciascuna unita' di produzione e pompaggio strategica sono posti pari:
a) se in vendita, al prezzo massimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita' di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno;
b) se in acquisto, al prezzo minimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita' di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno.»;
i) all'art. 23.2, comma 23.2.8, dopo le parole «limitatamente a quel giorno» sono aggiunte le parole «e alla capacita' di produzione e pompaggio nella sua disponibilita»;
j) all'art. 52.3, comma 52.3.4, dopo le parole «i corrispettivi di cui all'art. 29» sono aggiunte le parole «, il corrispettivo di cui all'art. 23.2»;
2. Di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di cui all'art. 6 della deliberazione n. 168/03, secondo lo schema di revisione trasmesso da Terna all'Autorita';
3. Di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita', di monitorare gli effetti, anche indiretti, sul sistema elettrico nazionale, della disciplina relativa allo stoccaggio per la sicurezza del sistema;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 168/03, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 27 gennaio 2006
Il presidente: Ortis
 
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