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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 24 gennaio 2006 |  | Modificazioni   alla   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, in materia di verifica dei  progetti  di ricerca nell'ambito della Ricerca di Sistema per il settore elettrico. (Deliberazione n. 19/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 24 gennaio 2006,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/1999,  recante attuazione  della  direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio  2000  (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio   e  della  programmazione  economica,  17 aprile  2001  (di seguito: decreto 17 aprile 2001);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001,  n.  158/01 (di seguito: deliberazione n. 158/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 aprile  2002,  n.  55/02 (di seguito: deliberazione n. 55/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  18 marzo  2004,  n.  41/04 (di seguito: deliberazione n. 41/04);
 la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del 23 marzo   2004,   n.   53/04,   (prot.   DG/M04/61)   (di   seguito: determinazione n. 53/04);
 la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del 30 dicembre   2004,   n.   174/04  (prot.  DG/M04/344)  (di  seguito: determinazione n. 174/04);
 la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del 22 novembre   2005,   n.   42/05   (prot.   DG/M05/46)  (di  seguito: determinazione n. 42/05).
 Considerato che:
 l'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, prevede, tra l'altro,  che  i  costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate   all'innovazione  tecnica  e  tecnologica  di  interesse generale  per  il  settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  d),  costituiscaono  onere  generale  afferente  al  sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita':
 a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle   attivita'   di  produzione,  trasmissione,  dispacciamento  e distribuzione  dell'energia elettrica o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori, ma collegati alle suddette attivita';
 b) si  riferiscano,  in  generale,  a risultati e soluzioni che trovino  utilizzo  in  una  prospettiva  di  lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
 c) abbiano   natura  applicativa,  riguardando  in  particolare aspetti  metodologici,  tecnici  e tecnologici e, di norma, non siano limitate  a  sole  ricerche  di  base,  pur  potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;
 d) non  si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano  in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli   soggetti   operanti   nel  settore  dell'energia  elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;
 l'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  17 aprile  2001, prevede inoltre che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisca le modalita'  per  la  presentazione  ed  i  criteri per la verifica dei programmi  di  ricerca  predisposti  dalla  societa'  Cesi S.p.a. (di seguito:  Cesi)  da  ammettere a copertura parziale o totale a carico del  Fondo  per  il  finanziamento  delle attivita' di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo);  e  che  la  verifica  dei  suddetti  programmi di ricerca e' effettuata   per  accertare  il  rispetto  delle  condizioni  di  cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000,  nonche'  tenendo  conto  di criteri di economicita' ed impiego efficiente delle risorse;
 l'articolo  5,  comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, prevede che    i   progetti,   qualora   siano   ammessi   al   finanziamento dall'Autorita',   ricevano   un   primo   acconto  pari  al  30%  del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale  ammontare  al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al  50% delle attivita' necessarie per la conclusione del progetto; e che  un  ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto venga  assegnato  quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari  all'80%  delle  attivita'  ed,  infine,  che  il conguaglio sia erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'articolo 6 della stessa deliberazione;
 l'articolo  6,  comma  6.1,  della  deliberazione n. 158/01, come modificata  dalla  deliberazione  n.  55/02,  prevede che l'Autorita' decida   circa  l'ammissibilita'  al  finanziamento  del  Fondo,  per ciascuno  dei  progetti, determinia la misura, parziale o totale, del finanziamento   e  provveda,  per  ogni  progetto  di  ricerca,  alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, sulla  base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che  la  Cassa  Conguaglio  per  il settore elettrico (di seguito: la Cassa) nomina, coordina e supporta sul piano operativo e logistico;
 l'articolo  6,  comma  6.5,  della  deliberazione n. 158/01, come modificata   dalla  deliberazione  n.  55/02,  prevede  che  i  costi sostenuti  per  le  attivita'  previste  dal  comma 6.1 siano posti a carico del Fondo.
 Considerato che:
 ai fini dell'economicita' del processo di verifica dei progetti e dello  sfruttamento  di  eventuali  sinergie tra progetti di ricerca, come  meglio  illustrato nei seguenti «considerati», la previsione di erogazione  degli acconti sulla base dello stato di avanzamento delle attivita'  di cui ai precedenti alinea puo' essere anche interpretata come   applicata   all'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi all'erogazione del Fondo e sottoposti a verifica contestuale da parte della  Cassa, ferma restando l'articolazione dei vari acconti erogati in  ragione  del livello di stato di avanzamento complessivo di detto insieme.
 Considerato che:
 con deliberazione n. 41/04, l'Autorita' ha ammesso alla copertura del  Fondo i progetti di ricerca presentati dal Cesi per l'anno 2003, salvi gli esiti delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 158/01;
 con determinazione n. 53/04, il Direttore generale dell'Autorita' ha  autorizzato  la  Cassa  al  versamento  al Cesi del primo acconto (30%),  sulla  base  dell'avvenuto  raggiungimento  di  uno  stato di avanzamento  dei  lavori superiore al 50% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
 con    determinazione    n.   174/04,   il   Direttore   generale dell'Autorita'  ha  autorizzato  la  Cassa  al versamento al Cesi del secondo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato  di  avanzamento  dei  lavori  superiore al 50% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
 con determinazione n. 42/05, il Direttore generale dell'Autorita' ha  autorizzato  la  Cassa  al  versamento  al Cesi del terzo acconto (20%),  sulla  base  dell'avvenuto  raggiungimento  di  uno  stato di avanzamento  dei lavori superiore all'80% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
 le  determinazioni di cui ai precedenti alinea sono state assunte sulla  base  delle  verifiche  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, del decreto  17 aprile 2001, effettuate, per ogni progetto di ricerca, ai sensi  dell'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 158/01, come modificata   dalla   deliberazione   n.  55/02,  condotte  attraverso attivita'   istruttorie   curate   dalla  Cassa  e  finalizzate  alla determinazione  dello  stato  di avanzamento complessivo dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo.
 Considerato inoltre che:
 i singoli progetti di ricerca possono esseresono stati soggetti a varianti in corso d'opera proposte dal Cesi, e che tali varianti sono oggetto   di   valutazione   ed   eventuale   approvazione  da  parte dell'Autorita'  sulla  base  delle  verifiche  di  cui  ai precedenti alinea;
 le  varianti  di  cui  al  precedente  alinea  possono comportare travasi  di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di ricerca, per  la  valutazione  dei  quali  si  rende  necessario  la  verifica contestuale  dei  progetti  di ricerca oggetto di variante al fine di evitare l'eventuale riesame di progetti gia' verificati ma oggetto di variante indotta da un differente progetto;
 i travasi di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di cui al  precedente  alinea possono determinare, per un generico progetto, il  superamento  del  valore  del  finanziamento ammesso a carico del Fondo  di  cui  alla  Tabella n. 1, colonna C, della deliberazione n. 41/04,  fermo restando l'ammontare del finanziamento complessivamente ammesso a carico del Fondo e pari a euro 116.092.000,00;
 le  attivita'  inerenti  i singoli progetti di ricerca ammessi al finanziamento  del  Fondo  dalla  deliberazione  n. 41/04 hanno avuto contemporaneo   inizio   alla   data   di   emissione   della  stessa deliberazione  e,  prevedendo  la conclusione entro tre anni dal loro avvio,  l'avanzamento  nel  tempo delle attivita' relative ai singoli progetti e' sostanzialmente simile per tutti i progetti di ricerca;
 ad  una  generica  data, lo stato di avanzamento dell'insieme dei progetti  di  ricerca e' ottenuto attraverso la media ponderata dello stato  di  avanzamento  dei singoli progetti, pesata sulla base della dimensione delle attivita' degli stessi progetti;
 l'eventuale  valutazione  dello  stato  di avanzamento di ciascun progetto,  anziche'  dell'insieme  dei  progetti,  determinerebbe  la comunicazione   da   parte  del  Cesi  del  superamento  dello  stato d'avanzamento del singolo progetto al momento del superamento stesso. Ne   consegue   che  un  progetto  caratterizzato  da  uno  stato  di avanzamento   superiore   alla   soglia   prevista  per  l'erogazione dell'acconto    e   compreso   nella   valutazione   dell'avanzamento complessivo  di  tutti  i  progetti,  dovrebbe  ricevere  l'ammontare dell'acconto prima di quanto avvenga qualora si adotti la valutazione dell'avanzamento complessivo;
 dal  precedente  alinea  deriva l'assoluta indifferenza economica della  determinazione  dello  stato  di  avanzamento dell'insieme dei progetti,  in  quanto  lo  stato di avanzamento e' pesato sui singoli progetti, rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca;
 ai  fini  dell'erogazione  del  conguaglio  finale  sono prese in considerazione gli esiti delle verifiche relative a ciascun progetto.
 Ritenuto:
 opportuno  procedere, in previsione dell'erogazione degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, alle verifiche  dei  singoli progetti di ricerca, determinando lo stato di avanzamento   dell'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi  al finanziamento del Fondo, ai fini di consentire, stante l'indifferenza economica   della   determinazione   dello   stato   di   avanzamento dell'insieme dei progetti rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti oltre alle sinergie ottenibili dalla contemporanea  analisi  di  tutti  i  progetti di ricerca, la massima efficienza  e  riduzione dei costi connessi a tali attivita', nonche' lo  sfruttamento  di  ogni  eventuale  sinergia e flessibilita' tra i medesimi progetti di ricerca;
 necessario  chiarire la prevalenza dell'interpretazione di cui al precedente alinea, mediante modificazione delle relative disposizioni poste  dalla deliberazione n. 158/01, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 55/02, qualora sussistano dubbi interpretativi delle  medesime  disposizioni in fase di attuazione delle verifiche e dei relativi acconti.
 
 Delibera:
 
 1.  di  modificare la deliberazione n. 158/01, con riferimento alla corresponsione  degli  acconti di cui all'articolo 5, prevedendo che, ai  fini  dell'erogazione  degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3  della  citata  deliberazione  n.  158/01,  le modalita' adottate dall'Autorita'  relativamente  alle verifiche dei singoli progetti di ricerca,   di   cui   all'articolo   6,  comma  6.1,  della  medesima deliberazione,  n.  158/01  come  modificata  dalla  deliberazione n. 55/02,  sono  ottenute  attraverso  la  determinazione dello stato di avanzamento   dell'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi  al finanziamento  del Fondo, ai fini di consentire la massima efficienza e   riduzione  dei  costi  connessi  a  tali  attivita',  nonche'  lo sfruttamento  di  ogni  eventuale  sinergia  e  flessibilita'  tra  i medesimi progetti di ricerca;
 2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 24 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
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