Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
DECRETO 7 febbraio 2006
Emanazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed in particolare l'art. 6 e l'art. 17, comma 1;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 04 del 2 febbraio 2006 con la quale e' stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI ed e' stato conferito mandato al presidente di provvedere alla sua emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto di dover provvedere;

Dispone

l'emanazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel testo allegato alla deliberazione n. 4 del 2 febbraio 2006.
Roma, 7 febbraio 2006
Il presidente: Vetrella
 
Allegato

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalita' e principi generali

1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e con riferimento ai criteri di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 di cui all'art. 27 del medesimo decreto, definisce le regole per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Agenzia o ASI), indicando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici, i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali dell'Agenzia in applicazione ai principi di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione e di controllo.

Art. 2.

Modalita' di approvazione, integrazione e pubblicazione

1. Il presente regolamento (e sue integrazioni e modifiche) e' sottoposto ad approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che esercita i controlli di legittimita' e di merito nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il regolamento e' emanato con decreto del presidente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo II

ORGANI ED ORGANISMI

Art. 3.

Presidente e Vice Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai rapporti internazionali, alle relazioni con il Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e le autorita' amministrative indipendenti.
2. Il presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno e formulando le proposte di deliberazione;
b) convoca e presiede il Consiglio tecnico scientifico, stabilendone l'ordine del giorno e assicurandone il necessario raccordo con il Consiglio di amministrazione;
c) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano e ne riferisce al Consiglio di amministrazione; per materie di rilevanza, porta all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione la discussione dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dell'ESA;
d) cura, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, in armonia con gli obiettivi del piano aerospaziale nazionale e delle linee guida del Consiglio di amministrazione, le relazioni con organismi internazionali e aerospaziali di altri Paesi e con l'Unione europea al fine di promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a programmi, progetti, imprese e ricerche aerospaziali;
e) definisce, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, le linee guida per lo sviluppo generale dell'Agenzia e dei suoi obiettivi pluriennali ed elabora, d'intesa con il direttore generale, la proposta di organizzazione complessiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
f) cura, in collaborazione con il direttore generale, l'elaborazione della proposta del piano aerospaziale nazionale e del piano triennale delle attivita' e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;
g) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'Agenzia, interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Agenzia e con gli organismi di valutazione e controllo, nonche' impartendo linee guida e direttive generali al direttore generale;
h) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo (e le eventuali variazioni) e la relazione programmatica ad esso allegata, nonche' il rendiconto generale, curando, altresi', la redazione di una relazione illustrativa sulla base della relazione sulla gestione e sui risultati del direttore generale;
i) affida l'incarico al direttore generale e ai responsabili dei settori tecnici, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;
j) affida l'incarico ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione;
k) nomina, dandone informazione al Consiglio di amministrazione, i componenti della delegazione italiana presso l'ESA, ed affida, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a personale della struttura operativa, le funzioni di rappresentante nei board ESA (e/o comitati e/o gruppi di lavoro comunque denominati) impartendo le necessarie direttive;
l) nomina, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a personale della struttura, commissioni di reclutamento del personale, commissioni di collaudo (o collaudatori unici) di lavori, forniture e servizi, nonche', con durata prestabilita ed eventuali indennita', gruppi di lavoro o consulenti per approfondire specifiche e contingenti materie di propria competenza;
m) nomina e/o designa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'Agenzia nei casi previsti dalla normativa vigente e/o su specifica richiesta di soggetti pubblici e/o privati;
n) cura i rapporti con gli organi di informazione, la promozione dell'immagine dell'Agenzia e della ricerca scientifica e tecnologica spaziale ed aerospaziale, nonche' la diffusione dei risultati economici e sociali conseguiti a livello nazionale;
o) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
p) riceve i rapporti della Commissione di valutazione e controllo strategico, ne riferisce al Consiglio di amministrazione per quanto concerne gli aspetti rilevanti;
q) esercita eventuali deleghe attribuitegli dal Consiglio di amministrazione;
r) puo' conferire deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 128/2003 e con esclusione di quanto attribuitogli ai sensi della lettera q);
s) autorizza le assunzioni con chiamata diretta, a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
t) rappresenta l'Ente nei rapporti con l'Autorita' Nazionale per la sicurezza;
u) svolge quant'altro non espressamente attribuito ad altri dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Agenzia.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere piu' anziano per eta'.
4. Il vice presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e la durata dell'incarico e' pari a quella dello stesso Consiglio.
5. Su proposta del presidente e deliberazione del Consiglio di amministrazione, specifiche funzioni e responsabilita', anche in via temporanea, possono essere delegate al vice presidente.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera le linee guida per l'elaborazione del piano aerospaziale nazionale e, sentito il Consiglio tecnico scientifico, la conseguente proposta di piano (ed eventuali aggiornamenti) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
b) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano triennale delle attivita' dell'Agenzia e, sentito il parere del Consiglio tecnico scientifico, la conseguente proposta di piano (e gli aggiornamenti annuali) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
c) delibera, nell'ambito del Piano triennale di attivita', la programmazione triennale del fabbisogno del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
d) delibera la dotazione organica del personale nei diversi profili professionali;
e) delibera i regolamenti dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
f) delibera i contratti attivi e passivi ed approva convenzioni ed accordi, nazionali ed internazionali, con altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, a carattere oneroso per l'Agenzia, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
g) delibera la realizzazione di grandi investimenti in infrastrutture e l'istituzione di centri tecnico-operativi e di ricerca dell'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni con universita', enti di ricerca pubblici o privati, imprese;
h) approva il bilancio preventivo finanziario e decisionale (e le eventuali variazioni), il rendiconto e le relative relazioni predisposte dal presidente;
i) verifica annualmente i risultati gestionali ed economici conseguiti dall'Agenzia, previo parere del Comitato di valutazione, sulla base della apposita relazione elaborata dal direttore generale e dei dati del rendiconto;
j) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
k) nomina il Consiglio tecnico-scientifico, il Comitato di valutazione e la Commissione di valutazione e controllo strategico;
l) delibera l'organizzazione complessiva dell'Agenzia ed i relativi centri di responsabilita';
m) delibera la nomina del direttore generale e dei responsabili dei settori tecnici;
n) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei settori tecnici, ai dirigenti ed ai responsabili delle unita' organizzative;
o) definisce annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo e sentito il direttore generale, le direttive generali ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati complessivamente conseguiti dall'Agenzia, dal direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai dirigenti e dai responsabili di unita' organizzative;
p) delibera la partecipazione dell'Agenzia a soggetti giuridici esterni, in aderenza a quanto previsto nel decreto legislativo di riordino art. 16;
q) definisce le indennita' del Consiglio tecnico-scientifico, del Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico;
r) definisce i compensi del direttore generale, dei responsabili dei settori tecnici, prevedendo una parte variabile rapportata al raggiungimento dei risultati conseguiti annualmente;
s) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
t) delibera sulle materie rilevanti che riguardano l'Agenzia spaziale europea;
u) svolge ogni altro compito attribuitogli dal decreto di riordino dell'Agenzia e dal presente regolamento.
3. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione, assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' nelle votazioni, assumono forma di deliberazione e sono immediatamente esecutive, salvo quelle che richiedano l'approvazione o l'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto indicato agli articoli 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo n. 128/2003.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed e' convocato dal presidente che ne determina l'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione e' altresi' convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando e' presente, anche tramite videoconferenza, teleconferenza o seduta telematica, la meta' piu' uno dei componenti in carica.
5. Il Consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute, che viene approvata dal Consiglio e sottoscritta dal presidente e dal segretario medesimo, nonche', con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.
6. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione e' disciplinato con apposita deliberazione.
7. Il delegato al controllo della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e riceve copia della convocazione nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi in relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia. A tali fini:
a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale di attivita' e sulle proposte di piano aerospaziale nazionale;
b) elabora, su richiesta del Presidente, analisi e studi sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale, a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia;
d) definisce i criteri di valutazione delle proposte di chiamate dirette di personale tecnico-scientifico.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico esercita le proprie competenze in forma collegiale: e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico definisce, al proprio interno, le regole di funzionamento.
4. Il Consiglio si avvale di un segretario, proposto e nominato dal Presidente, in possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute e, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.
5. Allo scopo di fornire informazioni ed illustrazioni di carattere tecnico-scientifico sui programmi e le prospettive dell'Agenzia, alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati, su richiesta del Presidente, il Direttore generale, i Responsabili dei settori tecnici e, sulle rispettive indicazioni, i responsabili di unita' organizzative e di progetto, nonche' esperti nazionali ed internazionali.

Art. 6.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' gestionale, amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile con espressione obbligatoria di pareri sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione e le relative proposte di variazione nel corso dell'esercizio, il rendiconto generale, la contrazione di mutui e le partecipazioni societarie, nonche' la ricognizione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la eliminazione dei crediti per inesigibilita' ed il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.
3. Il Collegio, oltre che adempiere a quanto altro per esso previsto nel Regolamento di amministrazione contabilita' e finanza, vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull'attuazione delle procedure di controllo interno e sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
4. I membri del Collegio possono procedere a richieste di chiarimenti e documentazioni, controlli ed ispezioni, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.
5. I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo, e relativa documentazione, e' inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.
6. I membri supplenti del Collegio possono altresi' essere chiamati, su invito del Presidente del Collegio, a coadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.
7. Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
8. Il Collegio si avvale di una segreteria, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13, per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.
9. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono dallo stesso inviati al Ministero vigilante, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei Conti, al Presidente ed al Direttore generale, nonche', per estratto e per quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione.
10. Il delegato al controllo della Corte dei Conti puo' assistere alle sedute del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Comitato di valutazione

1. Il Comitato di valutazione, anche in base ai documenti di autovalutazione prodotti dal Direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici e degli uffici ed agli elementi conoscitivi provenienti da istituzioni interessate alle applicazioni dei programmi spaziali, valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale anche tenendo conto dei dati e delle relazioni allegate al rendiconto, i risultati dei programmi in relazione alle linee ed agli obiettivi generali definiti nel Piano Aerospaziale Nazionale e degli obiettivi specifici definiti nel Piano Triennale delle Attivita', sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Comitato, all'inizio della propria attivita' annuale, comunica al Consiglio di amministrazione il proprio programma di attivita' e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'Agenzia che e' trasmessa ai ministeri competenti ai sensi dell'art. 18 del decreto di riordino.
4. Il Comitato, ai fini della verifica del Consiglio di amministrazione sui risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) del decreto di riordino, esprime un proprio parere tenendo conto della relazione annuale elaborata dal Direttore generale e dei dati di rendiconto.
5. Il Comitato puo' richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, al Direttore generale o direttamente ai singoli responsabili di unita' organizzativa (in tal caso informandone il Direttore generale) ed ai responsabili dei settori tecnici.
6. Il Comitato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
7. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13 per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

Art. 8.

Incompatibilita'

1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
2. Le cariche di membro del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico, sono mutuamente incompatibili tra di loro e con quelle di Direttore generale, Responsabile di settore tecnico e Dirigente o Responsabile di unita' organizzativa dell'Agenzia.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di valutazione non possono:
a) essere amministratori o dipendenti, di imprese o societa' (con eccezione di quelle partecipate) che partecipano a programmi di interesse prevalente della Agenzia, per le quali non possono svolgere incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'ASI;
b) essere responsabili scientifici di progetti di ricerca dell'ASI anche sviluppati in ambito pubblico, che rientrino negli interessi primari dell'Agenzia;
c) far parte di commissioni di selezione per il reclutamento di personale dell'Agenzia.
4. Tutte le cariche citate sono incompatibili con incarichi politici elettivi nazionali.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione comportanti oneri finanziari per le societa' partecipate dall'Agenzia presso le quali svolgono incarichi, ferma restando la possibilita' di partecipare alla previa discussione.
6. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, ed in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui al presente art. dichiarano formalmente sotto la propria responsabilita' di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' sopra richiamate. La dichiarazione e' resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilita' riguardi il Presidente medesimo.
7. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilita', esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale questi puo' esercitare l'opzione; b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
8. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorita' che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorita' competente per la nomina.

Art. 9.

Indennita' e compensi

1. Le indennita' di carica del Presidente dell'Agenzia, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le indennita' di carica dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e del Comitato di valutazione sono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione e non possono essere uguali o superiori a quelle dei consiglieri di amministrazione.

Titolo III

DIRETTORE GENERALE

Art. 10.

Nomina e competenze

1. Il Direttore generale e' nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilita' di proroga nelle more della nomina di un nuovo Direttore generale per un periodo comunque non superiore a quattro mesi. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, per accertamento della violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste dal presente regolamento e per gravi inadempienze rispetto agli obiettivi strategici assegnati, dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle contestazioni attribuitegli.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato.
4. In caso di dimissioni, impedimenti o revoca dall'incarico prima della scadenza, le funzioni del Direttore, nelle more della nuova nomina, sono svolte da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Il Direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Agenzia e delle relative attivita'; e' capo degli uffici e del personale e dirige, coordina e controlla le attivita' della struttura tecnica e operativa, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei responsabili a lui afferenti. Rappresenta la figura di «datore di lavoro» dell'Agenzia, anche agli effetti delle responsabilita' derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
6. In particolare, ai fini di cui sopra, il Direttore generale:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
b) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con facolta' di esprimere pareri;
c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
d) fornisce al Presidente:
- entro il 10 ottobre di ogni anno, elementi tecnici ed informazioni per l'elaborazione del Piano triennale di attivita' con decorrenza dall'anno successivo;
- entro il 10 novembre di ogni anno, i progetti di bilancio preventivo, annuale e triennale, finanziario ed economico, con decorrenza dall'anno successivo, e, all'occorrenza, le eventuali proposte di variazioni per l'anno in corso;
- entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il progetto di annuale di rendiconto generale dell'Agenzia e nelle sue articolazioni (conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa);
e) elabora, sulla base dei rapporti redatti dai Responsabili dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato di valutazione;
f) predispone gli schemi dei regolamenti, e gli altri atti disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente;
g) coordina ed ha la responsabilita' della gestione dei programmi istituzionali ai fini della attuazione del piano triennale delle attivita', dei relativi contratti di affidamento, delle convenzioni e degli accordi con soggetti terzi;
h) elabora rapporti, almeno quadrimestrali, sulle prestazioni gestionali, in base al monitoraggio, per gli aspetti tecnici, economici e temporali, dei programmi/progetti, identificando gli eventuali scostamenti ed i possibili rimedi ed informa tempestivamente il Presidente circa eventuali rilevanti problematiche gestionali;
i) fornisce al Presidente le proposte per la predisposizione della organizzazione della Agenzia e per l'affidamento degli incarichi dirigenziali delle unita' organizzative dei settori tecnici;
j) istituisce gli uffici della Direzione generale, dei settori tecnici e delle unita' organizzative, in conformita' alla organizzazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
k) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilita' nell'ambito delle unita' organizzative, nonche' i criteri e/o i parametri di valutazione e/o autovalutazione dei risultati raggiunti;
l) definisce la struttura dei centri di costo, dei centri di responsabilita' di 2° e 3° livello e delle unita' previsionali di base previsti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
m) definisce la ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali e umane tra le unita' organizzative, tenendo conto delle proposte formulate dai rispettivi responsabili, in accordo con le previsioni programmatiche del piano triennale delle attivita' e dei bilanci di previsione;
n) esercita deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente, dai regolamenti dell'Agenzia, dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro vigente;
o) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con esclusione di quanto attribuitogli direttamente dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
p) assicura il riscontro dell'Agenzia al programma nazionale governativo di trasparenza amministrativa, gestionale documentale, centralizzazione degli archivi, conservazione ed accesso alle informazioni ed ai dati, nonche' la graduale applicazione del Codice della Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
q) assicura l'applicazione della normativa in materia di sicurezza nell'ambito dello sviluppo dei programmi, della realizzazione ed utilizzazione delle infrastrutture, delle attivita' operative dell'ente.
7. Il compenso del Direttore generale e' fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 del decreto di riordino, con una formula retributiva che prevede una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Incompatibilita'

1. La carica di Direttore generale e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali o industriali e con la carica di ammini-stratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro.
2. Al Direttore generale possono essere conferiti incarichi, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione pubblica; puo' avere incarichi di rappresentanza dell'Agenzia nell'ambito delle societa' partecipate.
3. Il Direttore generale non puo' essere direttamente responsabile di specifici programmi e progetti della Agenzia, non puo' far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente e di commissioni di collaudo di lavori, forniture e servizi.
4. Al Direttore generale se proveniente da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto di riordino.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale, coerentemente con il Piano aerospaziale nazionale e con il Piano triennale di attivita', definisce l'architettura generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, nonche' le specifiche funzioni, le responsabilita' primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.
2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) Uffici di diretta collaborazione del Presidente;
b) Unita' organizzative della Direzione generale;
c) Settori tecnici;
d) Comitato operativo dell'Agenzia, composto dal Presidente, dal Direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai responsabili delle unita' organizzative e degli uffici di diretta collaborazione, con il compito di assicurare le necessarie sinergie tra le articolazioni dell'area strategica, gestionale e tecnica, di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attivita' dell'Agenzia, di partecipare al processo di programmazione e rendicontazione.
3. L'articolazione di dettaglio della organizzazione e' definita dal Consiglio di amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera l).

Art. 13.

Uffici di diretta collaborazione

1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con gli organi, gli organismi e la struttura tecnica e gestionale.
2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite..
3. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le funzioni:
a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne, per le seguenti attivita': predisposizione dei provvedimenti del Presidente, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo e quelli relativi alla politica di sicurezza dell'Agenzia; predisposizione delle proposte da sottoporre agli organi dell'ASI; relazioni internazionali, con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'Unione europea e organismi aerospaziali di altri Paesi; relazioni istituzionali con amministrazioni e soggetti pubblici e privati, incluse le societa' partecipate; assistenza giuridica; comunicazione e ufficio stampa; formazione e crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali;
b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le seguenti attivita': elaborazione, pianificazione ed aggiornamento delle linee di programma e delle strategie aerospaziali nazionali; promozione del trasferimento tecnologico;
c) supporto per le attivita' di segreteria e per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di Valutazione e della Commissione di valutazione e controllo strategico assicurando, in questi ultimi tre casi, la necessaria autonomia;
d) servizio di controllo interno, secondo quanto previsto nel Capo I del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e nel Capo XI del Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo e amministrazione, nonche' della efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
4. Ai fini dell'assolvimento delle attivita' sopra elencate, l'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e del relativo livello anche dirigenziale, e' effettuata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. L'attribuzione delle relative funzioni e responsabilita', nonche' la valutazione delle attivita' svolte da detti uffici, sono di competenza del Presidente.
5. Il contingente massimo del personale da attribuire agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, oltre ai responsabili, e' definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono scelti e nominati, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, tra i dirigenti amministrativi ed i tecnologi di primo e/o secondo livello dell'Agenzia.
6. Nei limiti del trenta per cento del contingente complessivo di personale di cui al comma precedente, il Presidente puo' avvalersi, anche per l'individuazione dei responsabili, di dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per specifiche professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
7. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente, in aggiunta agli uffici di cui al comma 4, puo' essere istituito, con decreto presidenziale, un ufficio di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui e' preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito ad personam con trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente, fatta salva la possibilita' di proroga nelle more della nomina di un nuovo segretario particolare.
8. Per lo svolgimento delle funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nell'ambito del Servizio di controllo interno di cui alla lettera d) del comma 3, opera in posizione di autonomia operativa, atta a garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta, una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione, composta da tre a cinque unita' anche esterne all'ente, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale.
9. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali definiti dal Presidente, redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati non riferentesi alle attivita' di ricerca, in merito alla coerenza degli indirizzi e obiettivi istituzionali con le scelte attuative effettuate, alla identificazione delle linee di intervento per rimuovere eventuali fattori ostativi ed al supporto metodologico per la valutazione del Direttore generale, dei Responsabili dei settori tecnici, dei dirigenti e dei responsabili di unita' organizzative e degli uffici di diretta collaborazione circa il conseguimento degli obiettivi assegnati. La Commissione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, puo' avvalersi di una segreteria tecnica per le esigenze di funzionamento e la corretta verbalizzazione delle sedute. I documenti formati o comunque riconducibili nella attivita' della Commissione sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1999.

Art. 14.

Unita' organizzative della Direzione generale

1. Le unita' Organizzative della Direzione generale svolgono funzioni gestionali permanenti di tipo amministrativo, contabile, gestione risorse umane, logistico e informativo della sede centrale, dei centri e delle basi, di affari generali, documentazione e sicurezza.
2. Ai fini dell'assolvimento delle attivita' sopra elencate, l'individuazione, anche dell'eventuale livello dirigenziale, delle Unita' organizzative e' effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale. L'attribuzione delle relative funzioni e responsabilita' e' effettuata con decreto del Direttore generale. La valutazione delle attivita' svolte dalle Unita' e' effettuata dal Direttore generale, anche avvalendosi delle analisi del Servizio di controllo interno.
3. Il contingente massimo del personale da attribuire alle unita' organizzative della Direzione generale, oltre ai responsabili, e' definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I responsabili sono scelti e nominati, di norma, tra i dirigenti amministrativi ed i tecnologi di I e /o II livello dell'Agenzia.

Art. 15.

Settori tecnici: definizione e missione

1. I Settori tecnici sono strutture omogenee di primo livello che rispondono al Direttore generale e che realizzano i programmi di ricerca e di sviluppo applicativo e tecnologico dell'Agenzia nel campo spaziale ed aerospaziale, nonche' il trasferimento tecnologico. I Settori tecnici, con riferimento alle specializzazioni delle missioni delle varie attivita', si articolano in unita' organizzative individuate, anche con riferimento all'eventuale livello dirigenziale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale, sentito il competente Responsabile di settore tecnico.
2. I Settori tecnici dell'Agenzia sono «Applicazioni aerospaziali» e «Sistemi e Tecnologie aerospaziali»:
- il Settore «Applicazioni aerospaziali» svolge compiti primari di: promozione, studio, sviluppo, sperimentazione e validazione delle applicazioni, finalizzate a servizi a carattere innovativo, derivanti dall'impiego dei sistemi e delle infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ad obiettivi di pubblica utilita', di carattere sociale e di ritorno economico, in ambito nazionale;
- il Settore «Sistemi e Tecnologie aerospaziali», nell'ambito di obiettivi di eccellenza tecnologica e competitivita' internazionale, svolge compiti primari di: studio, progettazione, sviluppo, assicurazione qualita' e qualificazione dei sistemi, e della loro gestione operativa, nonche' delle tecnologie associate, considerate abilitanti o di rilevanza strategica.
3. I Settori tecnici, nell'ambito del piano triennale di attivita', dirigono e realizzano programmi aerospaziali di loro competenza, svolgendo le relative attivita' di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; forniscono gli elementi tecnici per la predisposizione degli affidamenti contrattuali; curano la predisposizione degli elementi di pianificazione, di gestione delle attivita', nonche' di verifica dei risultati gestionali ed economici.
4. I Settori tecnici sono centri di responsabilita' di secondo livello.

Art. 16.

Funzioni del Responsabile di Settore tecnico

1. Il Responsabile del Settore tecnico e' responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attivita' del Settore tecnico. A tal fine:
a) dirige, controlla e attua, in armonia alle direttive del Direttore generale, i programmi definiti nel Piano triennale di attivita' gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
b) fornisce periodicamente al Direttore generale gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;
c) elabora e trasmette al Direttore generale una relazione sui risultati delle attivita', in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici;
d) elabora una relazione di autovalutazione dell'attivita' del settore tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta al Comitato di valutazione;
e) propone al Direttore generale l'istituzione di unita' di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;
f) propone al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unita' organizzative ed ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.

Art. 17.

Nomina del Direttore di Settore tecnico

1. I Responsabili dei Settori tecnici sono scelti con criteri selettivi, tra persone in possesso di alta qualificazione ed esperienza tecnico-scientifica e manageriale nel settore spaziale ed aerospaziale.
2. Il bando e' indetto con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio.
4. Sulla base del decreto di cui al comma 2, il Direttore generale, con proprio provvedimento, approva, emana e pubblica il bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia e su almeno due quotidiani di larga diffusione nazionale, con opportuna ed adeguata pubblicita' presso agenzie ed organismi internazionali del settore di competenza dell'Agenzia.
5. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, nomina, con proprio decreto, una commissione di valutazione composta da tre esperti esterni nelle aree tecnico-manageriali di competenza dei Settori Tecnici e da un segretario con qualifica non inferiore a dirigente; la commissione, definiti nella prima riunione i criteri di valutazione, esperisce la selezione articolata in due fasi successive, la prima di esame-verifica dei curricula professionali dei candidati, la seconda, di colloquio, allo scopo di individuare, con valutazione collegiale specificamente motivata, una rosa ristretta di almeno tre candidati per ciascuna posizione di Responsabile di Settore tecnico.
6. Il Presidente, approvati gli atti della Commissione e sentito il Direttore generale, sottopone al Consiglio di amministrazione una proposta motivata per la nomina del Responsabile di Settore tecnico, prescelto nell'ambito della rosa predefinita, e per l'affidamento del relativo incarico.
7. Il Consiglio di amministrazione delibera la nomina e l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non puo' essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non puo' essere superiore od uguale a quello del Direttore generale, recante una formula retributiva con una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
8. L'incarico e' affidato dal Presidente con contratto di diritto privato.
9. Quattro mesi prima della scadenza del primo incarico, salvo l'intervenuto rinnovo del Responsabile di Settore Tecnico per non oltre un quinquennio, deliberato motivatamente dal Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive annuali sul-l'attivita' del Settore tecnico, si procede alla selezione pubblica.
10. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine dello stesso ed in attesa dello svolgimento della selezione pubblica, le funzioni di Responsabile di Settore tecnico sono svolte temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione.
11. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto del Presidente d'intesa con il Direttore generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:
a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle linee guida formulate dal Presidente e dal Direttore generale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce comunque al Responsabile un contraddittorio davanti al Consiglio di amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli.
12. Al Responsabile di Settore tecnico si applicano le norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 18.

Unita' organizzative e funzioni dei dirigenti
1. L'affidamento degli incarichi di Responsabilita' delle Unita' e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale congiuntamente al Responsabile di Settore tecnico per le Unita' a quest'ultimo afferenti.
2. Gli incarichi, di durata non superiore a cinque anni, sono affidati, a dirigenti amministrativi e/o a tecnologi di ruolo di primo e/o secondo livello o, nel limite del 30 per cento delle unita' individuate nella organizzazione, ad esperti assunti a tempo determinato in possesso delle competenze professionali richieste in funzione delle specifiche funzioni da svolgere.
3. Il Direttore generale e i Responsabili dei Settori tecnici ed i dirigenti amministrativi e tecnologi esercitano, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per quanto applicabili e compatibili con il Decreto di riordino ed il presente Regolamento.
4. I dirigenti amministrativi e tecnologi ai quali non sia affidata la responsabilita' di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonche' possono avere la responsabilita' di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali l'ASI e' interessata.
5. I Responsabili di Unita' organizzative hanno le competenze di responsabile del procedimento di cui al Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 19.

Responsabile di programma

1. L'Agenzia svolge attivita' finalizzate di tipo complesso, definite «programmi», le quali possono coinvolgere piu' «progetti».
2. La direzione, il controllo e l'attuazione dei programmi sono affidati a «responsabili di programma» che operano nell'ambito delle Unita' organizzative con le competenze del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
3. La nomina dei responsabili di programma nell'ambito di una Unita' organizzativa, e' effettuata dal Direttore generale, su proposta del competente Responsabile di Settore tecnico, sentito il Responsabile di Unita', di norma, nell'ambito del personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.
4. Gli incarichi di responsabile di programma prevedono, di norma, il monitoraggio e la direzione di attivita' svolte da terzi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Agenzia. In tal caso i responsabili di programma operano, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore generale e dai Responsabili di Settore Tecnico, o di unita', con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.
5. I responsabili di programma assumono, per conto dell'ASI, la direzione dei lavori, avvalendosi delle necessarie risorse della struttura, nonche' la rappresentanza dell'ASI nei confronti dei contraenti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.

Art. 20.

Personale presso soggetti terzi

1. Per singoli progetti a tempo definito, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino dell'Agenzia, puo' autorizzare l'istituzione o la delocalizzazione di unita' di progetto costituite da uno o piu' dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando o distacco presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalita' di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento economico, a carico dei soggetti pubblici o privati presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in misura non inferiore a quanto stabilito dal CCNL, nonche' i diritti e gli obblighi delle diverse parti.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale, di concerto con il competente Responsabile di Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.

Titolo V

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 21.

Piano Aerospaziale Nazionale

1. L'ASI opera sulla base del Piano Aerospaziale Nazionale (PASN) e ne cura l'attuazione nell'ambito del Piano triennale di attivita'.
2. Il PASN definisce, con orientamento anche nel medio-lungo periodo, le aree tematiche ed i grandi programmi in campo spaziale ed aerospaziale la cui attuazione e' affidata all'ASI, ed in particolare gli indirizzi governativi e gli obiettivi strategici di riferimento per la realizzazione dei programmi affidati alla Agenzia: programmi nazionali, partecipazione ai programmi ESA e ad iniziative e progetti europei, di collaborazione bilaterale e multilaterale, di cooperazione con altre amministrazioni ed organismi nazionali.
3. Il PASN sulla base del Piano nazionale della ricerca, degli indirizzi di governo in materia spaziale ed aerospaziale, dello scenario nazionale ed internazionale e delle linee guida espresse dal Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto della consultazione dei rappresentanti della industria nazionale, della comunita' scientifica e delle interazioni con agenzie europee, individua:
- le linee di sviluppo pluriennale delle aree programmatiche del settore spaziale ed aerospaziale, e della sua evoluzione di medio lungo termine;
- la individuazione dei nuovi programmi di particolare rilevanza, da avviare nel corso del triennio di riferimento;
- le linee di sviluppo dei centri di eccellenza nazionali;
- gli obiettivi, con riferimento alle aree programmatiche, da perseguire in termini di ricadute socio-economiche e strategiche;
- l'esposizione del quadro economico di riferimento; l'indicazione delle fonti di finanziamento previste, il quadro generale di sviluppo delle risorse umane e strumentali;
- le linee di sviluppo delle collaborazioni internazionali e della partecipazione ai programmi della Agenzia Spaziale Europea;
- le linee di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni dello Stato ed organismi pubblici e privati, interessati allo spazio;
- gli indirizzi di politica industriale, con riferimento anche alla piccola e media industria;
- le linee di sviluppo delle tecnologie innovative e della competitivita' internazionale;
- le linee di sviluppo dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i piu' rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
3. Il Presidente cura la predisposizione della proposta del piano aerospaziale nazionale e la sottopone per l'approvazione al Ministero vigilante, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico.
4. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unita' organizzative competenti.

Art. 22.

Piano triennale di attivita'

1. L'Agenzia attua il PASN sulla base del piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' a quanto stabilito all'art. 14, commi 1, 2, 3 del decreto di riordino. Il piano triennale dell'ASI ha carattere scorrevole ed e' formulato in conformita' alle previsioni finanziarie ed economiche dell'Agenzia.
2. Nel piano triennale, in armonia con quanto previsto dal decreto di riordino, sono illustrate, per il complesso delle attivita' svolte dall'Agenzia, le valenze e gli impatti attesi sul sistema produttivo e sociale nazionale.
3. Il piano triennale comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
4. Il piano triennale delle attivita' si articola nelle aree programmatiche contenute nel piano aerospaziale nazionale e ne e' coerente fatto salvo eventi particolari intercorsi tra la approvazione del Piano aerospaziale nazionale e il suo aggiornamento. In tale ambito, il piano definisce, sinteticamente, per ciascun programma o linea progettuale significativa: elementi espositivi tecnico-scientifici, profili temporali ed economici in accordo alle previsioni triennali di bilancio, motivazioni, obiettivi e risultati attesi, risorse umane e strumentali necessarie, collegamenti con altre iniziative nazionali, europee od internazionali, affidamenti contrattuali previsti a soggetti esterni, accordi e convenzioni di riferimento, partecipazione attiva di amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, indicazioni sulle modalita' di coinvolgimento dell'industria nazionale.
5. Il piano triennale contiene anche le linee di sviluppo e di gestione dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i piu' rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
6. Per il primo anno del triennio di riferimento, gli elementi, forniti in materia specifica, costituiscono oggetto del controllo diretto di gestione dell'Agenzia.
7. Il piano triennale e' aggiornato annualmente utilizzando le stesse procedure e modalita' previste per la sua formulazione iniziale.
8. Nell'impiego delle risorse economiche, l'ASI assicura alla formazione esterna ed ai dottorati di ricerca nel settore spaziale ed aerospaziale, una quota minima deliberata dal Consiglio di amministrazione.
9. L'Agenzia assicura inoltre idonee risorse per la diffusione della ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento tecnologico dal settore spaziale ed aerospaziale verso altri settori.
10. Il Presidente, sulla base delle linee guida espresse dal Consiglio di amministrazione, cura la predisposizione della proposta di piano triennale di attivita' e la invia al Ministro vigilante per l'approvazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio tecnico scientifico.
11. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unita' organizzative competenti.
12. Il Consiglio di amministrazione puo' stabilire modalita' e criteri per l'elaborazione di una programmazione di lungo periodo, con funzioni di indirizzo ed orientamento dei piani triennali.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 23.

Consorzi, fondazioni e societa'

1. La costituzione e la partecipazione a consorzi, fondazioni, societa' e gruppi europei di interesse economico, e' disposta dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Presidente in relazione ai seguenti elementi:
- compatibilita' con le finalita' istituzionali dell'ASI, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;
- coerenza e/o complementarieta' con strutture aventi finalita' analoghe, a cui l'ASI partecipa, che ha costituito, o di cui ha promosso la costituzione;
- specifiche ed esclusive finalita' tecnologiche o scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalita' di trasferimento tecnologico, valorizzazione di prodotti tecnologici, sfruttamento di diritti di proprieta' intellettuale.
2. Con riferimento alle iniziative dell'Agenzia per la costituzione di nuove imprese, ai fini della selezione dei soggetti privati compartecipanti, dovranno essere seguite le norme dettate dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
3. La costituzione di nuove imprese mediante conferimento di personale proprio in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto di riordino, e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprieta' intellettuale e' autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'ASI;
b) le modalita' attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attivita' cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche.
4. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione a determinare le modalita' attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente art..
5. Nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, l'ASI e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali.
6. L'Agenzia, in funzione degli obiettivi prefissati, puo' disporre che la propria partecipazione a soggetti esterni sia a titolo temporaneo.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Abrogazioni

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ed in particolare il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1999, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti dell'Agenzia e le loro revisioni sono emanati con decreto del Presidente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, successivamente all'approvazione del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

Art. 26.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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