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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA SPAZIALE ITALIANA |  | DECRETO 7 febbraio 2006 |  | Emanazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n.  128,  recante riordino  dell'Agenzia  Spaziale  Italiana  (ASI),  ed in particolare l'art. 6 e l'art. 17, comma 1;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 04 del 2 febbraio  2006  con  la  quale e' stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI ed e' stato conferito mandato al presidente di provvedere alla sua emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 Ritenuto di dover provvedere;
 
 Dispone
 
 l'emanazione   del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento dell'Agenzia  Spaziale Italiana e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana  nel  testo  allegato  alla deliberazione n. 4 del 2 febbraio 2006.
 Roma, 7 febbraio 2006
 Il presidente: Vetrella
 |  |  |  | Allegato 
 Titolo I
 
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Art. 1.
 
 Finalita' e principi generali
 
 1.  Il  presente  regolamento di organizzazione e funzionamento, in attuazione  delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.  128  e  con  riferimento  ai  criteri  di adeguamento alle disposizioni  del  decreto legislativo n. 165/2001 di cui all'art. 27 del  medesimo  decreto,  definisce  le  regole per il funzionamento e l'organizzazione  dell'Agenzia  Spaziale  Italiana  (Agenzia  o ASI), indicando  le  competenze fondamentali degli organi e degli uffici, i criteri  ai  quali  si  ispirano  i processi decisionali e gestionali dell'Agenzia in applicazione ai principi di separazione tra compiti e responsabilita'  di  programmazione,  compiti  e  responsabilita'  di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione e di controllo.
 
 Art. 2.
 
 Modalita' di approvazione, integrazione e pubblicazione
 
 1.  Il  presente  regolamento  (e  sue integrazioni e modifiche) e' sottoposto    ad    approvazione    del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca  che  esercita  i  controlli  di legittimita' e di merito nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 2.   Il  regolamento  e'  emanato  con  decreto  del  presidente  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Titolo II
 
 ORGANI ED ORGANISMI
 
 Art. 3.
 
 Presidente e Vice Presidente
 
 1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ente ed e' responsabile   delle   relazioni   istituzionali,   con   particolare riferimento   ai  rapporti  internazionali,  alle  relazioni  con  il Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e le autorita' amministrative indipendenti.
 2. Il presidente:
 a) convoca   e   presiede   il   Consiglio   di   amministrazione stabilendone   l'ordine  del  giorno  e  formulando  le  proposte  di deliberazione;
 b) convoca   e   presiede   il   Consiglio  tecnico  scientifico, stabilendone  l'ordine  del  giorno  e  assicurandone  il  necessario raccordo con il Consiglio di amministrazione;
 c) partecipa   ai  lavori  del  Consiglio  dell'Agenzia  spaziale europea  in  rappresentanza  del  Governo  italiano e ne riferisce al Consiglio   di  amministrazione;  per  materie  di  rilevanza,  porta all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione la discussione dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dell'ESA;
 d) cura,  sulla  base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli   affari  esteri,  in  armonia  con  gli  obiettivi  del  piano aerospaziale   nazionale   e  delle  linee  guida  del  Consiglio  di amministrazione,   le   relazioni   con  organismi  internazionali  e aerospaziali  di  altri  Paesi  e  con  l'Unione  europea  al fine di promuovere,  sostenere  e  coordinare  la  partecipazione  italiana a programmi, progetti, imprese e ricerche aerospaziali;
 e) definisce,    previa    deliberazione    del    Consiglio   di amministrazione, le linee guida per lo sviluppo generale dell'Agenzia e  dei  suoi  obiettivi  pluriennali  ed  elabora,  d'intesa  con  il direttore  generale,  la  proposta  di  organizzazione complessiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 f) cura,   in   collaborazione   con   il   direttore   generale, l'elaborazione  della proposta del piano aerospaziale nazionale e del piano  triennale delle attivita' e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 g) vigila,  sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita'  dell'Agenzia,  interagendo,  allo  scopo,  con  gli organi dell'Agenzia  e con gli organismi di valutazione e controllo, nonche' impartendo linee guida e direttive generali al direttore generale;
 h) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio  preventivo  (e  le  eventuali  variazioni)  e  la relazione programmatica  ad  esso  allegata,  nonche'  il  rendiconto generale, curando,  altresi',  la redazione di una relazione illustrativa sulla base  della  relazione  sulla  gestione e sui risultati del direttore generale;
 i) affida  l'incarico al direttore generale e ai responsabili dei settori    tecnici,    previa    deliberazione   del   Consiglio   di amministrazione;
 j) affida  l'incarico  ai  responsabili  degli  uffici di diretta collaborazione;
 k) nomina,  dandone informazione al Consiglio di amministrazione, i  componenti  della  delegazione  italiana  presso l'ESA, ed affida, d'intesa  con  il  direttore  generale  per gli incarichi a personale della  struttura  operativa,  le funzioni di rappresentante nei board ESA   (e/o   comitati  e/o  gruppi  di  lavoro  comunque  denominati) impartendo le necessarie direttive;
 l) nomina, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a personale della struttura, commissioni di reclutamento del personale, commissioni di collaudo (o collaudatori unici) di lavori, forniture e servizi,  nonche',  con  durata prestabilita ed eventuali indennita', gruppi   di   lavoro  o  consulenti  per  approfondire  specifiche  e contingenti materie di propria competenza;
 m) nomina  e/o  designa,  previa  deliberazione  del Consiglio di amministrazione,  i  rappresentanti  dell'Agenzia  nei  casi previsti dalla  normativa  vigente  e/o  su  specifica  richiesta  di soggetti pubblici e/o privati;
 n) cura  i rapporti con gli organi di informazione, la promozione dell'immagine  dell'Agenzia e della ricerca scientifica e tecnologica spaziale   ed  aerospaziale,  nonche'  la  diffusione  dei  risultati economici e sociali conseguiti a livello nazionale;
 o) adotta  provvedimenti  di urgenza, di competenza del Consiglio di  amministrazione,  da  sottoporre  a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
 p) riceve i rapporti della Commissione di valutazione e controllo strategico,  ne  riferisce al Consiglio di amministrazione per quanto concerne gli aspetti rilevanti;
 q) esercita  eventuali  deleghe  attribuitegli  dal  Consiglio di amministrazione;
 r) puo' conferire deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1, del decreto legislativo  128/2003  e  con  esclusione  di quanto attribuitogli ai sensi della lettera q);
 s) autorizza   le   assunzioni  con  chiamata  diretta,  a  tempo indeterminato ed a tempo determinato;
 t) rappresenta  l'Ente nei rapporti con l'Autorita' Nazionale per la sicurezza;
 u) svolge  quant'altro  non espressamente attribuito ad altri dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Agenzia.
 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice  presidente.  In  caso  di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni  di  presidente sono svolte dal consigliere piu' anziano per eta'.
 4.  Il vice presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra  i  suoi  componenti  e  la durata dell'incarico e' pari a quella dello stesso Consiglio.
 5.  Su  proposta  del  presidente  e deliberazione del Consiglio di amministrazione,  specifiche funzioni e responsabilita', anche in via temporanea, possono essere delegate al vice presidente.
 
 Art. 4.
 
 Consiglio di amministrazione
 
 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
 2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
 a) delibera   le   linee   guida  per  l'elaborazione  del  piano aerospaziale  nazionale  e, sentito il Consiglio tecnico scientifico, la  conseguente  proposta  di  piano  (ed eventuali aggiornamenti) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 b) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano triennale delle  attivita'  dell'Agenzia  e,  sentito  il  parere del Consiglio tecnico   scientifico,  la  conseguente  proposta  di  piano  (e  gli aggiornamenti  annuali)  da  sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 c) delibera,  nell'ambito  del  Piano  triennale di attivita', la programmazione  triennale  del fabbisogno del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 d) delibera  la  dotazione  organica  del  personale  nei diversi profili professionali;
 e) delibera    i    regolamenti   dell'Agenzia,   da   sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 f) delibera  i  contratti attivi e passivi ed approva convenzioni ed accordi, nazionali ed internazionali, con altre amministrazioni ed organismi  pubblici  e  privati,  a  carattere oneroso per l'Agenzia, secondo   i   criteri  ed  i  limiti  stabiliti  dal  regolamento  di amministrazione, contabilita' e finanza;
 g) delibera   la   realizzazione   di   grandi   investimenti  in infrastrutture  e  l'istituzione  di  centri  tecnico-operativi  e di ricerca  dell'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni con universita', enti di ricerca pubblici o privati, imprese;
 h) approva il bilancio preventivo finanziario e decisionale (e le eventuali   variazioni),   il  rendiconto  e  le  relative  relazioni predisposte dal presidente;
 i) verifica  annualmente  i  risultati  gestionali  ed  economici conseguiti  dall'Agenzia,  previo parere del Comitato di valutazione, sulla  base della apposita relazione elaborata dal direttore generale e dei dati del rendiconto;
 j) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
 k) nomina   il  Consiglio  tecnico-scientifico,  il  Comitato  di valutazione e la Commissione di valutazione e controllo strategico;
 l) delibera   l'organizzazione   complessiva  dell'Agenzia  ed  i relativi centri di responsabilita';
 m) delibera  la  nomina del direttore generale e dei responsabili dei settori tecnici;
 n) delibera  l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai  responsabili dei settori tecnici, ai dirigenti ed ai responsabili delle unita' organizzative;
 o) definisce  annualmente,  successivamente  all'approvazione del bilancio  preventivo  e  sentito  il direttore generale, le direttive generali  ai  fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati complessivamente conseguiti dall'Agenzia, dal direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai dirigenti e dai responsabili di unita' organizzative;
 p) delibera  la  partecipazione dell'Agenzia a soggetti giuridici esterni,  in  aderenza  a  quanto previsto nel decreto legislativo di riordino art. 16;
 q) definisce le indennita' del Consiglio tecnico-scientifico, del Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico;
 r) definisce  i compensi del direttore generale, dei responsabili dei  settori  tecnici,  prevedendo  una parte variabile rapportata al raggiungimento dei risultati conseguiti annualmente;
 s) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
 t) delibera  sulle  materie  rilevanti  che  riguardano l'Agenzia spaziale europea;
 u) svolge   ogni  altro  compito  attribuitogli  dal  decreto  di riordino dell'Agenzia e dal presente regolamento.
 3.  Le  determinazioni  del Consiglio di amministrazione, assunte a maggioranza  dei  presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso  di  parita'  nelle votazioni, assumono forma di deliberazione e sono   immediatamente   esecutive,   salvo   quelle   che  richiedano l'approvazione   o  l'autorizzazione  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  secondo  quanto  indicato  agli articoli 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo n. 128/2003.
 4.  Il  Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al  mese ed e' convocato dal presidente che ne determina l'ordine del giorno.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e' altresi' convocato su richiesta  di  almeno  tre  dei  suoi  componenti.  Il  Consiglio  di amministrazione  e'  validamente costituito quando e' presente, anche tramite videoconferenza, teleconferenza o seduta telematica, la meta' piu' uno dei componenti in carica.
 5.  Il  Consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario in  possesso  dei necessari requisiti di competenza professionale. Il segretario  assicura  la  corretta  verbalizzazione delle sedute, che viene  approvata  dal  Consiglio  e sottoscritta dal presidente e dal segretario medesimo, nonche', con il concorso degli uffici di diretta collaborazione,   il   necessario   supporto   al  funzionamento  del Consiglio.
 6.   Il   funzionamento   del   Consiglio   di  amministrazione  e' disciplinato con apposita deliberazione.
 7.  Il  delegato  al  controllo  della Corte dei conti assiste alle sedute   del  Consiglio  di  amministrazione  e  riceve  copia  della convocazione nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.
 
 Art. 5.
 
 Consiglio tecnico-scientifico
 
 1.  Il  Consiglio  tecnico-scientifico  ha  compiti  consultivi  in relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia. A tali fini:
 a) esprime    al   Consiglio   di   amministrazione   il   parere tecnico-scientifico  sulle proposte di piano triennale di attivita' e sulle proposte di piano aerospaziale nazionale;
 b) elabora,  su  richiesta  del Presidente, analisi e studi sullo stato  della  ricerca  spaziale e aerospaziale, a livello nazionale e internazionale;
 c) individua,  su  richiesta  del  Presidente, le possibili linee evolutive  della  ricerca  spaziale  e aerospaziale, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia;
 d) definisce  i criteri di valutazione delle proposte di chiamate dirette di personale tecnico-scientifico.
 2.  Il Consiglio tecnico-scientifico esercita le proprie competenze in  forma collegiale: e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza  dei  componenti  in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3.  Il Consiglio tecnico-scientifico definisce, al proprio interno, le regole di funzionamento.
 4. Il Consiglio si avvale di un segretario, proposto e nominato dal Presidente,  in  possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica. Il  segretario  assicura  la corretta verbalizzazione delle sedute e, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.
 5. Allo scopo di fornire informazioni ed illustrazioni di carattere tecnico-scientifico sui programmi e le prospettive dell'Agenzia, alle riunioni  del  Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati, su  richiesta  del  Presidente, il Direttore generale, i Responsabili dei  settori  tecnici e, sulle rispettive indicazioni, i responsabili di  unita'  organizzative e di progetto, nonche' esperti nazionali ed internazionali.
 
 Art. 6.
 
 Collegio dei revisori dei conti
 
 1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' gestionale, amministrativa e contabile dell'Agenzia e  svolge  i  compiti  previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.
 2.  Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge  e  sul  rispetto  dei  principi  di corretta amministrazione e svolge   le   funzioni   di   controllo   contabile  con  espressione obbligatoria   di   pareri   sugli  schemi  degli  atti  deliberativi riguardanti  il  bilancio  di  previsione  e  le relative proposte di variazione  nel  corso  dell'esercizio,  il  rendiconto  generale, la contrazione  di  mutui  e  le  partecipazioni  societarie, nonche' la ricognizione  ed  il  riaccertamento dei residui attivi e passivi, la eliminazione  dei  crediti  per  inesigibilita'  ed il riconoscimento formale  dei  debiti  e ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.
 3.  Il  Collegio,  oltre  che  adempiere  a  quanto  altro per esso previsto  nel  Regolamento di amministrazione contabilita' e finanza, vigila,   nelle   sue  periodiche  verifiche,  sull'attuazione  delle procedure  di  controllo  interno  e sull'adozione di controlli sulle strutture  periferiche  ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli sulla  consistenza  di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
 4.   I  membri  del  Collegio  possono  procedere  a  richieste  di chiarimenti   e   documentazioni,   controlli   ed  ispezioni,  anche individualmente,  nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.
 5.   I   revisori   assistono   alle   sedute   del   Consiglio  di amministrazione;  a  tal  fine  copia della convocazione del predetto organo,  e relativa documentazione, e' inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.
 6.   I  membri  supplenti  del  Collegio  possono  altresi'  essere chiamati,  su  invito  del  Presidente  del  Collegio, a coadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.
 7.  Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
 8.  Il  Collegio  si  avvale  di  una segreteria, nell'ambito degli uffici  di diretta collaborazione di cui all'art. 13, per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.
 9.  I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono dallo stesso inviati  al  Ministero  vigilante, al Ministero dell'economia e delle finanze,  alla  Corte  dei  Conti,  al  Presidente  ed  al  Direttore generale,  nonche',  per  estratto  e  per  quanto  di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione.
 10.  Il  delegato al controllo della Corte dei Conti puo' assistere alle sedute del Collegio dei revisori dei conti.
 
 Art. 7.
 
 Comitato di valutazione
 
 1.  Il  Comitato  di  valutazione,  anche  in  base ai documenti di autovalutazione prodotti dal Direttore generale, dai responsabili dei settori   tecnici   e  degli  uffici  ed  agli  elementi  conoscitivi provenienti   da   istituzioni   interessate  alle  applicazioni  dei programmi spaziali, valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale anche   tenendo   conto  dei  dati  e  delle  relazioni  allegate  al rendiconto, i risultati dei programmi in relazione alle linee ed agli obiettivi  generali definiti nel Piano Aerospaziale Nazionale e degli obiettivi  specifici  definiti  nel  Piano Triennale delle Attivita', sulla  base  dei  criteri  di valutazione e dei parametri di qualita' definiti  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca.
 2.   Il  Comitato,  all'inizio  della  propria  attivita'  annuale, comunica  al  Consiglio  di  amministrazione  il proprio programma di attivita'  e  le  metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni.
 3.   Il   Comitato   presenta  al  Presidente  e  al  Consiglio  di amministrazione  una  relazione  di valutazione annuale dei risultati dell'attivita'  di ricerca dell'Agenzia che e' trasmessa ai ministeri competenti ai sensi dell'art. 18 del decreto di riordino.
 4.   Il   Comitato,   ai  fini  della  verifica  del  Consiglio  di amministrazione  sui risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia  di  cui  all'art. 7, comma 1, lettera f) del decreto di riordino,  esprime  un  proprio  parere tenendo conto della relazione annuale elaborata dal Direttore generale e dei dati di rendiconto.
 5. Il Comitato puo' richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, al Direttore  generale  o direttamente ai singoli responsabili di unita' organizzativa  (in tal caso informandone il Direttore generale) ed ai responsabili dei settori tecnici.
 6.  Il Comitato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
 7.  Il  Comitato  si  avvale di una segreteria tecnica, nell'ambito degli  uffici  di  diretta  collaborazione  di cui all'art. 13 per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.
 
 Art. 8.
 
 Incompatibilita'
 
 1.  Il  Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre  pubbliche  amministrazioni  e'  collocato in aspettativa senza assegni.
 2.  Le  cariche  di  membro  del  Consiglio di amministrazione, del Consiglio  tecnico-scientifico,  del Collegio dei revisori dei conti, del  Comitato  di  valutazione,  della  Commissione  di valutazione e controllo strategico, sono mutuamente incompatibili tra di loro e con quelle  di  Direttore  generale,  Responsabile  di  settore tecnico e Dirigente o Responsabile di unita' organizzativa dell'Agenzia.
 3.  Il  Presidente,  i membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio  tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di valutazione non possono:
 a) essere amministratori o dipendenti, di imprese o societa' (con eccezione  di  quelle  partecipate)  che  partecipano  a programmi di interesse prevalente della Agenzia, per le quali non possono svolgere incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'ASI;
 b) essere   responsabili   scientifici  di  progetti  di  ricerca dell'ASI  anche  sviluppati  in  ambito pubblico, che rientrino negli interessi primari dell'Agenzia;
 c) far  parte  di commissioni di selezione per il reclutamento di personale dell'Agenzia.
 4.  Tutte  le  cariche  citate  sono  incompatibili  con  incarichi politici elettivi nazionali.
 5.  Il  Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione non  hanno  diritto  di  voto  nelle  deliberazioni  del Consiglio di amministrazione   comportanti   oneri   finanziari  per  le  societa' partecipate  dall'Agenzia  presso  le quali svolgono incarichi, ferma restando la possibilita' di partecipare alla previa discussione.
 6.  Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, ed in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui al presente art. dichiarano formalmente sotto la propria responsabilita' di  non  essere  in alcuna delle situazioni di incompatibilita' sopra richiamate.  La dichiarazione e' resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilita' riguardi il Presidente medesimo.
 7.  Il  Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di   situazioni   di   incompatibilita',   esperiti   gli   opportuni accertamenti  e  sentito  l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore  a  venti  giorni  entro  il  quale  questi puo' esercitare l'opzione;  b)  trascorso  tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita'  ovvero  l'interessato  non  abbia  presentato  le proprie  dimissioni,  provvede  a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
 8. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente,  sono  presentate  all'autorita'  che  ha  proceduto alla nomina  e  comunicate  al  Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto  dalla  data  della loro accettazione da parte dell'autorita' competente per la nomina.
 
 Art. 9.
 
 Indennita' e compensi
 
 1.  Le  indennita'  di  carica  del  Presidente  dell'Agenzia,  dei componenti  del  Consiglio  di  amministrazione, del Presidente e dei componenti  effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono   determinate   con   decreto   del   Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze.
 2.   Le   indennita'   di   carica  dei  componenti  del  Consiglio tecnico-scientifico  e  del  Comitato di valutazione sono determinate con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione e non possono essere   uguali   o   superiori   a   quelle   dei   consiglieri   di amministrazione.
 
 Titolo III
 
 DIRETTORE GENERALE
 
 Art. 10.
 
 Nomina e competenze
 
 1.  Il  Direttore generale e' nominato, su proposta del Presidente, dal  Consiglio  di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in  strutture  complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
 2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente,  fatta  salva la possibilita' di proroga nelle more della nomina  di  un  nuovo  Direttore generale per un periodo comunque non superiore a quattro mesi. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, per accertamento della violazione delle disposizioni  in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste  dal  presente regolamento e per gravi inadempienze rispetto agli obiettivi strategici assegnati, dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle contestazioni attribuitegli.
 3.  Il  rapporto  di  lavoro del Direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato.
 4.  In caso di dimissioni, impedimenti o revoca dall'incarico prima della  scadenza,  le  funzioni  del Direttore, nelle more della nuova nomina,  sono svolte da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
 5.  Il  Direttore  generale  ha  la  responsabilita' della gestione dell'Agenzia  e  delle relative attivita'; e' capo degli uffici e del personale e dirige, coordina e controlla le attivita' della struttura tecnica  e  operativa,  con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti  dei responsabili a lui afferenti. Rappresenta la figura di «datore   di   lavoro»   dell'Agenzia,   anche   agli  effetti  delle responsabilita' derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
 6. In particolare, ai fini di cui sopra, il Direttore generale:
 a) cura   l'attuazione   delle  deliberazioni  del  Consiglio  di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
 b) partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  di amministrazione, senza diritto di voto e con facolta' di esprimere pareri;
 c) fornisce   al   Presidente  elementi  per  la  predisposizione dell'ordine  del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
 d) fornisce al Presidente:
 -  entro  il  10 ottobre  di  ogni  anno,  elementi  tecnici ed informazioni  per l'elaborazione del Piano triennale di attivita' con decorrenza dall'anno successivo;
 -  entro  il  10 novembre  di ogni anno, i progetti di bilancio preventivo,  annuale  e  triennale,  finanziario  ed  economico,  con decorrenza  dall'anno  successivo,  e,  all'occorrenza,  le eventuali proposte di variazioni per l'anno in corso;
 -   entro   il  10 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento   il   progetto   di   annuale   di  rendiconto  generale dell'Agenzia  e  nelle  sue  articolazioni  (conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa);
 e) elabora,  sulla base dei rapporti redatti dai Responsabili dei settori  tecnici,  la  relazione  annuale  di  verifica dei risultati gestionali  ed economici dell'Agenzia da sottoporre al Presidente che la  presenta  al  Consiglio  di  amministrazione,  previo  parere del Comitato di valutazione;
 f) predispone  gli  schemi  dei  regolamenti,  e  gli  altri atti disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente;
 g) coordina ed ha la responsabilita' della gestione dei programmi istituzionali  ai  fini  della  attuazione  del piano triennale delle attivita', dei relativi contratti di affidamento, delle convenzioni e degli accordi con soggetti terzi;
 h) elabora  rapporti,  almeno  quadrimestrali,  sulle prestazioni gestionali,  in  base  al  monitoraggio,  per  gli  aspetti  tecnici, economici  e  temporali,  dei  programmi/progetti,  identificando gli eventuali    scostamenti   ed   i   possibili   rimedi   ed   informa tempestivamente il Presidente circa eventuali rilevanti problematiche gestionali;
 i) fornisce  al  Presidente  le  proposte  per la predisposizione della   organizzazione   della  Agenzia  e  per  l'affidamento  degli incarichi   dirigenziali   delle  unita'  organizzative  dei  settori tecnici;
 j) istituisce  gli  uffici  della Direzione generale, dei settori tecnici   e   delle   unita'   organizzative,   in  conformita'  alla organizzazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
 k) definisce,  sentiti  i diretti responsabili, l'articolazione e le  responsabilita' nell'ambito delle unita' organizzative, nonche' i criteri  e/o  i  parametri  di  valutazione  e/o  autovalutazione dei risultati raggiunti;
 l) definisce  la  struttura  dei  centri  di costo, dei centri di responsabilita'  di  2°  e  3° livello e delle unita' previsionali di base   previsti   nel   regolamento  di  amministrazione,  finanza  e contabilita';
 m) definisce   la   ripartizione   delle   risorse   finanziarie, strumentali  e umane tra le unita' organizzative, tenendo conto delle proposte  formulate  dai  rispettivi  responsabili, in accordo con le previsioni  programmatiche  del piano triennale delle attivita' e dei bilanci di previsione;
 n) esercita  deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente dal  Consiglio  di  amministrazione,  dal Presidente, dai regolamenti dell'Agenzia,  dalle  leggi  e  dal  contratto  collettivo  di lavoro vigente;
 o) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con esclusione  di  quanto  attribuitogli  direttamente  dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
 p) assicura  il  riscontro  dell'Agenzia  al  programma nazionale governativo  di  trasparenza  amministrativa, gestionale documentale, centralizzazione   degli   archivi,  conservazione  ed  accesso  alle informazioni  ed ai dati, nonche' la graduale applicazione del Codice della  Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
 q) assicura   l'applicazione   della   normativa  in  materia  di sicurezza   nell'ambito   dello   sviluppo   dei   programmi,   della realizzazione  ed utilizzazione delle infrastrutture, delle attivita' operative dell'ente.
 7.  Il  compenso del Direttore generale e' fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 del decreto  di  riordino,  con  una  formula retributiva che prevede una parte  fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.
 
 Art. 11.
 
 Incompatibilita'
 
 1.  La  carica  di  Direttore  generale  e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali o industriali e con la carica di ammini-stratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro.
 2. Al Direttore generale possono essere conferiti incarichi, previa autorizzazione  del  Consiglio  di amministrazione, esclusivamente da parte  di soggetti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione pubblica;   puo'   avere  incarichi  di  rappresentanza  dell'Agenzia nell'ambito delle societa' partecipate.
 3.  Il Direttore generale non puo' essere direttamente responsabile di  specifici  programmi e progetti della Agenzia, non puo' far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente e di commissioni di collaudo di lavori, forniture e servizi.
 4.    Al   Direttore   generale   se   proveniente   da   pubbliche amministrazioni  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 13, comma 3, del decreto di riordino.
 
 Titolo IV
 
 ORGANIZZAZIONE
 
 Art. 12.
 
 Organizzazione
 
 1.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  deliberata  dal  Consiglio  di amministrazione  su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale,  coerentemente con il Piano aerospaziale nazionale e con il Piano triennale di attivita', definisce l'architettura generale della struttura  organizzativa, di staff e operativa, nonche' le specifiche funzioni,  le  responsabilita'  primarie  ed  i  criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.
 2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
 a) Uffici di diretta collaborazione del Presidente;
 b) Unita' organizzative della Direzione generale;
 c) Settori tecnici;
 d) Comitato  operativo dell'Agenzia, composto dal Presidente, dal Direttore   generale,  dai  responsabili  dei  settori  tecnici,  dai responsabili  delle  unita'  organizzative  e degli uffici di diretta collaborazione,  con  il compito di assicurare le necessarie sinergie tra  le  articolazioni dell'area strategica, gestionale e tecnica, di facilitare   la  gestione  e  l'indirizzo  unitario  delle  attivita' dell'Agenzia,   di   partecipare  al  processo  di  programmazione  e rendicontazione.
 3.  L'articolazione  di  dettaglio della organizzazione e' definita dal  Consiglio  di  amministrazione,  con  la  deliberazione  di  cui all'art. 4, comma 2, lettera l).
 
 Art. 13.
 
 Uffici di diretta collaborazione
 
 1.  Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni,  aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con  gli organi, gli organismi e la struttura tecnica e gestionale.
 2.  Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente  dal  quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite..
 3.  In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le funzioni:
 a) supporto  relativo  alle  relazioni interne ed esterne, per le seguenti attivita': predisposizione dei provvedimenti del Presidente, inclusi  gli  atti  di indirizzo, programmazione e controllo e quelli relativi  alla  politica  di  sicurezza dell'Agenzia; predisposizione delle   proposte   da  sottoporre  agli  organi  dell'ASI;  relazioni internazionali,   con  l'Agenzia  Spaziale  Europea  (ESA),  l'Unione europea   e   organismi   aerospaziali   di  altri  Paesi;  relazioni istituzionali  con  amministrazioni  e  soggetti  pubblici e privati, incluse  le societa' partecipate; assistenza giuridica; comunicazione e  ufficio  stampa;  formazione  e crescita tecnico-professionale dei ricercatori   italiani   nel   campo   delle   scienze  e  tecnologie aerospaziali;
 b) supporto  tecnico-scientifico  del  Presidente per le seguenti attivita':  elaborazione, pianificazione ed aggiornamento delle linee di programma e delle strategie aerospaziali nazionali; promozione del trasferimento tecnologico;
 c) supporto per le attivita' di segreteria e per il funzionamento del  Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del  Collegio  dei  revisori dei conti, del Comitato di Valutazione e della  Commissione di valutazione e controllo strategico assicurando, in questi ultimi tre casi, la necessaria autonomia;
 d) servizio  di  controllo  interno,  secondo quanto previsto nel Capo  I del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e nel Capo XI del  Regolamento  di amministrazione, contabilita' e finanza, ai fini della  verifica  della  realizzazione  degli obiettivi definiti dagli organi  di  indirizzo  e  amministrazione,  nonche'  della efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
 4.  Ai  fini  dell'assolvimento  delle  attivita'  sopra  elencate, l'individuazione   degli  uffici  di  diretta  collaborazione  e  del relativo  livello  anche  dirigenziale, e' effettuata con decreto del Presidente,  previa  deliberazione  del Consiglio di amministrazione. L'attribuzione  delle relative funzioni e responsabilita', nonche' la valutazione   delle   attivita'  svolte  da  detti  uffici,  sono  di competenza del Presidente.
 5.  Il  contingente massimo del personale da attribuire agli uffici di  diretta  collaborazione del Presidente, oltre ai responsabili, e' definito  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione.  I responsabili  degli  uffici  di  diretta collaborazione sono scelti e nominati,  fatto  salvo  quanto  disposto  al comma successivo, tra i dirigenti  amministrativi ed i tecnologi di primo e/o secondo livello dell'Agenzia.
 6.  Nei  limiti del trenta per cento del contingente complessivo di personale  di  cui al comma precedente, il Presidente puo' avvalersi, anche  per  l'individuazione dei responsabili, di dipendenti pubblici in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, di collaboratori assunti  con  contratto  a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti  per  specifiche  professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
 7.  Per  le  funzioni  di segreteria particolare del Presidente, in aggiunta  agli  uffici  di cui al comma 4, puo' essere istituito, con decreto  presidenziale,  un  ufficio di livello non dirigenziale alle dirette  dipendenze  del  Presidente  cui  e'  preposto un dipendente scelto   e   nominato   dal  Presidente  tra  il  personale  a  tempo indeterminato  oppure  appositamente  assunto  mediante  contratto  a termine    conferito    ad   personam   con   trattamento   economico omnicomprensivo   ai   sensi  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 165/2001, di durata corrispondente a quella dell'incarico del  Presidente,  fatta  salva  la possibilita' di proroga nelle more della nomina di un nuovo segretario particolare.
 8.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di valutazione e controllo strategico  di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nell'ambito  del  Servizio di controllo interno di cui alla lettera  d)  del  comma 3, opera in posizione di autonomia operativa, atta  a  garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta,  una  Commissione  nominata dal Consiglio di amministrazione, composta  da  tre a cinque unita' anche esterne all'ente, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale.
 9.  La  Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali definiti dal Presidente, redige almeno una volta  l'anno  una  relazione sui risultati accertati non riferentesi alle  attivita' di ricerca, in merito alla coerenza degli indirizzi e obiettivi  istituzionali  con  le  scelte  attuative effettuate, alla identificazione  delle  linee  di  intervento per rimuovere eventuali fattori  ostativi  ed al supporto metodologico per la valutazione del Direttore   generale,  dei  Responsabili  dei  settori  tecnici,  dei dirigenti  e  dei responsabili di unita' organizzative e degli uffici di  diretta  collaborazione  circa  il  conseguimento degli obiettivi assegnati.  La  Commissione,  nell'ambito  degli  uffici  di  diretta collaborazione,  puo'  avvalersi  di  una  segreteria  tecnica per le esigenze di funzionamento e la corretta verbalizzazione delle sedute. I  documenti  formati  o comunque riconducibili nella attivita' della Commissione  sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1999.
 
 Art. 14.
 
 Unita' organizzative della Direzione generale
 
 1.  Le  unita'  Organizzative  della  Direzione  generale  svolgono funzioni  gestionali  permanenti  di  tipo amministrativo, contabile, gestione  risorse umane, logistico e informativo della sede centrale, dei  centri  e  delle  basi,  di  affari  generali,  documentazione e sicurezza.
 2.  Ai  fini  dell'assolvimento  delle  attivita'  sopra  elencate, l'individuazione,  anche  dell'eventuale  livello dirigenziale, delle Unita' organizzative e' effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  di  intesa  con  il Direttore   generale.   L'attribuzione   delle  relative  funzioni  e responsabilita'  e' effettuata con decreto del Direttore generale. La valutazione  delle  attivita'  svolte  dalle Unita' e' effettuata dal Direttore  generale,  anche avvalendosi delle analisi del Servizio di controllo interno.
 3.  Il  contingente massimo del personale da attribuire alle unita' organizzative  della  Direzione  generale,  oltre ai responsabili, e' definito  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione.  I responsabili  sono  scelti  e  nominati,  di  norma,  tra i dirigenti amministrativi ed i tecnologi di I e /o II livello dell'Agenzia.
 
 Art. 15.
 
 Settori tecnici: definizione e missione
 
 1.  I  Settori tecnici sono strutture omogenee di primo livello che rispondono  al  Direttore  generale  e  che realizzano i programmi di ricerca  e  di  sviluppo  applicativo  e tecnologico dell'Agenzia nel campo spaziale ed aerospaziale, nonche' il trasferimento tecnologico. I  Settori  tecnici,  con  riferimento  alle  specializzazioni  delle missioni delle varie attivita', si articolano in unita' organizzative individuate,    anche    con    riferimento   all'eventuale   livello dirigenziale,  con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale, sentito il competente Responsabile di settore tecnico.
 2.  I Settori tecnici dell'Agenzia sono «Applicazioni aerospaziali» e «Sistemi e Tecnologie aerospaziali»:
 -  il  Settore «Applicazioni aerospaziali» svolge compiti primari di: promozione, studio, sviluppo, sperimentazione e validazione delle applicazioni, finalizzate a servizi a carattere innovativo, derivanti dall'impiego   dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  spaziali,  con particolare   riferimento  ad  obiettivi  di  pubblica  utilita',  di carattere sociale e di ritorno economico, in ambito nazionale;
 -  il Settore «Sistemi e Tecnologie aerospaziali», nell'ambito di obiettivi  di eccellenza tecnologica e competitivita' internazionale, svolge   compiti   primari   di:   studio,  progettazione,  sviluppo, assicurazione  qualita'  e  qualificazione  dei sistemi, e della loro gestione  operativa,  nonche' delle tecnologie associate, considerate abilitanti o di rilevanza strategica.
 3. I Settori tecnici, nell'ambito del piano triennale di attivita', dirigono  e  realizzano  programmi  aerospaziali  di loro competenza, svolgendo  le  relative  attivita'  di programmazione, coordinamento, monitoraggio  e  controllo;  forniscono  gli  elementi tecnici per la predisposizione    degli    affidamenti   contrattuali;   curano   la predisposizione  degli  elementi di pianificazione, di gestione delle attivita', nonche' di verifica dei risultati gestionali ed economici.
 4.  I  Settori  tecnici  sono  centri di responsabilita' di secondo livello.
 
 Art. 16.
 
 Funzioni del Responsabile di Settore tecnico
 
 1.  Il  Responsabile  del  Settore  tecnico  e'  responsabile della coerenza   tra   i   risultati   ottenuti   e   gli  obiettivi  della programmazione delle attivita' del Settore tecnico. A tal fine:
 a) dirige,  controlla  e  attua,  in  armonia  alle direttive del Direttore  generale,  i  programmi  definiti  nel  Piano triennale di attivita'  gestendo  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali assegnate;
 b) fornisce  periodicamente  al  Direttore  generale gli elementi programmatico-gestionali  di  competenza,  ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;
 c) elabora  e  trasmette  al Direttore generale una relazione sui risultati  delle attivita', in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici;
 d) elabora  una  relazione  di autovalutazione dell'attivita' del settore  tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta al Comitato di valutazione;
 e) propone  al  Direttore  generale  l'istituzione  di  unita' di ricerca  presso  terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;
 f) propone  al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unita' organizzative ed ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.
 
 Art. 17.
 
 Nomina del Direttore di Settore tecnico
 
 1.  I  Responsabili  dei  Settori  tecnici  sono scelti con criteri selettivi,   tra  persone  in  possesso  di  alta  qualificazione  ed esperienza  tecnico-scientifica e manageriale nel settore spaziale ed aerospaziale.
 2.   Il  bando  e'  indetto  con  decreto  del  Presidente,  previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
 3.  La  selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici  e  professionali  dei  candidati attestanti la loro alta qualificazione    ed    esperienza   scientifica,   professionale   e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio.
 4. Sulla base del decreto di cui al comma 2, il Direttore generale, con  proprio  provvedimento,  approva,  emana  e pubblica il bando di selezione  sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia e su almeno due quotidiani di larga diffusione nazionale, con opportuna ed  adeguata  pubblicita'  presso agenzie ed organismi internazionali del settore di competenza dell'Agenzia.
 5.  Il  Presidente,  sulla  base  degli  indirizzi del Consiglio di amministrazione,  nomina,  con  proprio  decreto,  una commissione di valutazione    composta   da   tre   esperti   esterni   nelle   aree tecnico-manageriali  di  competenza  dei  Settori  Tecnici  e  da  un segretario  con  qualifica non inferiore a dirigente; la commissione, definiti  nella prima riunione i criteri di valutazione, esperisce la selezione   articolata   in   due   fasi   successive,  la  prima  di esame-verifica dei curricula professionali dei candidati, la seconda, di  colloquio,  allo scopo di individuare, con valutazione collegiale specificamente  motivata,  una rosa ristretta di almeno tre candidati per ciascuna posizione di Responsabile di Settore tecnico.
 6. Il Presidente, approvati gli atti della Commissione e sentito il Direttore  generale,  sottopone  al  Consiglio di amministrazione una proposta  motivata per la nomina del Responsabile di Settore tecnico, prescelto nell'ambito della rosa predefinita, e per l'affidamento del relativo incarico.
 7.   Il   Consiglio   di   amministrazione  delibera  la  nomina  e l'affidamento  dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non puo' essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non  puo' essere superiore od uguale a quello del Direttore generale, recante  una  formula  retributiva  con  una parte fissa ed una parte variabile   associata   al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati annualmente   dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del Presidente.
 8.  L'incarico  e' affidato dal Presidente con contratto di diritto privato.
 9.  Quattro  mesi  prima  della  scadenza del primo incarico, salvo l'intervenuto  rinnovo  del  Responsabile  di Settore Tecnico per non oltre  un  quinquennio,  deliberato  motivatamente  dal  Consiglio di amministrazione,   in   presenza   di  valutazioni  positive  annuali sul-l'attivita'  del  Settore  tecnico,  si  procede  alla  selezione pubblica.
 10. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del  termine  dello  stesso  ed  in  attesa  dello  svolgimento della selezione  pubblica,  le  funzioni di Responsabile di Settore tecnico sono  svolte  temporaneamente  da  un  facente  funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione.
 11.  L'incarico  puo'  essere  revocato  prima  della  scadenza con decreto  del  Presidente  d'intesa  con il Direttore generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:
 a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto  di  interessi  previste  dal  presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
 b) gravi  inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali   e/o  valutazione  negativa  sui  risultati  raggiunti espressa   dal   Consiglio   di   amministrazione,   con  particolare riferimento  alla  grave  o  reiterata inosservanza delle linee guida formulate   dal   Presidente   e  dal  Direttore  generale.  Ai  fini dell'applicazione    della   presente   lettera   il   Consiglio   di amministrazione  procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce  comunque  al  Responsabile  un contraddittorio davanti al Consiglio   di   amministrazione   in  relazione  alle  contestazioni attribuitegli.
 12. Al Responsabile di Settore tecnico si applicano le norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.
 
 Art. 18.
 
 Unita' organizzative e funzioni dei dirigenti
 1. L'affidamento degli incarichi di Responsabilita' delle Unita' e' deliberato   dal   Consiglio   di  amministrazione  su  proposta  del Presidente,   sentito   il   Direttore   generale  congiuntamente  al Responsabile   di  Settore  tecnico  per  le  Unita'  a  quest'ultimo afferenti.
 2.  Gli  incarichi,  di  durata  non  superiore a cinque anni, sono affidati,  a  dirigenti  amministrativi  e/o  a tecnologi di ruolo di primo e/o secondo livello o, nel limite del 30 per cento delle unita' individuate   nella   organizzazione,  ad  esperti  assunti  a  tempo determinato  in  possesso delle competenze professionali richieste in funzione delle specifiche funzioni da svolgere.
 3.  Il Direttore generale e i Responsabili dei Settori tecnici ed i dirigenti  amministrativi e tecnologi esercitano, rispettivamente, le funzioni  di  cui  agli  articoli 16  e  17  del  decreto legislativo 30 marzo   2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,  per  quanto applicabili  e  compatibili con il Decreto di riordino ed il presente Regolamento.
 4. I dirigenti amministrativi e tecnologi ai quali non sia affidata la  responsabilita'  di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca,  su  richiesta  del Consiglio    di    amministrazione,    nonche'   possono   avere   la responsabilita'    di    progetti    specifici,    anche   attraverso partecipazione ad organismi nei quali l'ASI e' interessata.
 5.  I  Responsabili  di Unita' organizzative hanno le competenze di responsabile  del procedimento di cui al Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
 
 Art. 19.
 
 Responsabile di programma
 
 1.  L'Agenzia  svolge  attivita'  finalizzate  di  tipo  complesso, definite «programmi», le quali possono coinvolgere piu' «progetti».
 2.  La  direzione,  il  controllo e l'attuazione dei programmi sono affidati  a «responsabili di programma» che operano nell'ambito delle Unita'  organizzative  con  le  competenze del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
 3.  La  nomina  dei  responsabili  di  programma nell'ambito di una Unita'  organizzativa,  e'  effettuata  dal  Direttore  generale,  su proposta  del  competente Responsabile di Settore tecnico, sentito il Responsabile  di  Unita',  di  norma,  nell'ambito  del  personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.
 4.  Gli incarichi di responsabile di programma prevedono, di norma, il  monitoraggio  e  la  direzione  di  attivita'  svolte  da  terzi, nell'ambito  di  contratti  stipulati  dall'Agenzia.  In  tal  caso i responsabili   di  programma  operano,  nell'ambito  delle  direttive impartite  dal  Direttore  generale  e  dai  Responsabili  di Settore Tecnico,  o di unita', con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.
 5.  I  responsabili  di  programma assumono, per conto dell'ASI, la direzione  dei  lavori,  avvalendosi  delle  necessarie risorse della struttura,  nonche'  la  rappresentanza  dell'ASI  nei  confronti dei contraenti,  al  fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.
 
 Art. 20.
 
 Personale presso soggetti terzi
 
 1.   Per  singoli  progetti  a  tempo  definito,  il  Consiglio  di amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2, del decreto di riordino   dell'Agenzia,   puo'   autorizzare   l'istituzione   o  la delocalizzazione  di  unita'  di  progetto  costituite  da uno o piu' dipendenti  dell'Agenzia  in  posizione  di comando o distacco presso soggetti  pubblici  o  privati,  italiani  ed  esteri,  sulla base di specifiche  convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalita' di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento  economico,  a  carico  dei  soggetti  pubblici o privati presso  cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in  misura  non  inferiore  a  quanto  stabilito  dal CCNL, nonche' i diritti e gli obblighi delle diverse parti.
 2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale, di  concerto  con  il  competente  Responsabile  di  Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza o  sinergia  rispetto  al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.
 
 Titolo V
 
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
 
 Art. 21.
 
 Piano Aerospaziale Nazionale
 
 1. L'ASI opera sulla base del Piano Aerospaziale Nazionale (PASN) e ne cura l'attuazione nell'ambito del Piano triennale di attivita'.
 2.  Il  PASN  definisce,  con  orientamento  anche  nel medio-lungo periodo, le aree tematiche ed i grandi programmi in campo spaziale ed aerospaziale la cui attuazione e' affidata all'ASI, ed in particolare gli  indirizzi  governativi e gli obiettivi strategici di riferimento per  la  realizzazione dei programmi affidati alla Agenzia: programmi nazionali, partecipazione ai programmi ESA e ad iniziative e progetti europei,   di   collaborazione   bilaterale   e   multilaterale,   di cooperazione con altre amministrazioni ed organismi nazionali.
 3.  Il  PASN  sulla  base  del Piano nazionale della ricerca, degli indirizzi  di  governo  in  materia  spaziale  ed aerospaziale, dello scenario nazionale ed internazionale e delle linee guida espresse dal Consiglio  di amministrazione, anche tenuto conto della consultazione dei   rappresentanti   della  industria  nazionale,  della  comunita' scientifica e delle interazioni con agenzie europee, individua:
 -  le linee di sviluppo pluriennale delle aree programmatiche del settore  spaziale  ed  aerospaziale,  e della sua evoluzione di medio lungo termine;
 - la individuazione dei nuovi programmi di particolare rilevanza, da avviare nel corso del triennio di riferimento;
 - le linee di sviluppo dei centri di eccellenza nazionali;
 -  gli  obiettivi,  con  riferimento alle aree programmatiche, da perseguire in termini di ricadute socio-economiche e strategiche;
 -    l'esposizione   del   quadro   economico   di   riferimento; l'indicazione  delle  fonti  di  finanziamento  previste,  il  quadro generale di sviluppo delle risorse umane e strumentali;
 -  le  linee  di  sviluppo  delle collaborazioni internazionali e della partecipazione ai programmi della Agenzia Spaziale Europea;
 -  le  linee  di  collaborazione  e  di  coordinamento  con altre amministrazioni   dello   Stato  ed  organismi  pubblici  e  privati, interessati allo spazio;
 -  gli  indirizzi  di politica industriale, con riferimento anche alla piccola e media industria;
 -  le  linee  di  sviluppo  delle  tecnologie  innovative e della competitivita' internazionale;
 -  le  linee  di  sviluppo  dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando   i   piu'  rilevanti  investimenti  infrastrutturali  e tecnologici.
 3.  Il  Presidente cura la predisposizione della proposta del piano aerospaziale nazionale e la sottopone per l'approvazione al Ministero vigilante,  previa  deliberazione  del  Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico.
 4.  Il  Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti  uffici  di  collaborazione  e  del Direttore generale, il quale  assicura  le  informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi  necessari,  elaborati dai settori tecnici e delle unita' organizzative competenti.
 
 Art. 22.
 
 Piano triennale di attivita'
 
 1.  L'Agenzia  attua  il  PASN  sulla  base  del piano triennale di attivita',  aggiornato annualmente, in conformita' a quanto stabilito all'art.  14,  commi  1,  2,  3  del  decreto  di  riordino. Il piano triennale  dell'ASI  ha  carattere  scorrevole  ed  e'  formulato  in conformita' alle previsioni finanziarie ed economiche dell'Agenzia.
 2.  Nel piano triennale, in armonia con quanto previsto dal decreto di riordino, sono illustrate, per il complesso delle attivita' svolte dall'Agenzia,  le valenze e gli impatti attesi sul sistema produttivo e sociale nazionale.
 3.  Il  piano  triennale  comprende la programmazione triennale del fabbisogno  del  personale,  sia  a  tempo  indeterminato sia a tempo determinato.
 4.  Il  piano  triennale  delle  attivita'  si  articola nelle aree programmatiche  contenute  nel  piano  aerospaziale nazionale e ne e' coerente   fatto   salvo   eventi   particolari   intercorsi  tra  la approvazione del Piano aerospaziale nazionale e il suo aggiornamento. In  tale  ambito,  il  piano  definisce,  sinteticamente, per ciascun programma  o  linea  progettuale  significativa:  elementi espositivi tecnico-scientifici,  profili  temporali ed economici in accordo alle previsioni  triennali di bilancio, motivazioni, obiettivi e risultati attesi,  risorse  umane  e  strumentali  necessarie, collegamenti con altre  iniziative  nazionali,  europee od internazionali, affidamenti contrattuali  previsti  a  soggetti esterni, accordi e convenzioni di riferimento,   partecipazione  attiva  di  amministrazioni  ed  altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, indicazioni sulle modalita' di coinvolgimento dell'industria nazionale.
 5.  Il  piano  triennale  contiene  anche le linee di sviluppo e di gestione  dei  centri  e delle basi dell'Agenzia, individuando i piu' rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
 6.  Per  il  primo  anno del triennio di riferimento, gli elementi, forniti  in  materia  specifica,  costituiscono oggetto del controllo diretto di gestione dell'Agenzia.
 7.  Il  piano  triennale  e'  aggiornato annualmente utilizzando le stesse  procedure  e  modalita'  previste  per  la  sua  formulazione iniziale.
 8.  Nell'impiego  delle  risorse  economiche,  l'ASI  assicura alla formazione esterna ed ai dottorati di ricerca nel settore spaziale ed aerospaziale,   una   quota   minima   deliberata  dal  Consiglio  di amministrazione.
 9.  L'Agenzia  assicura  inoltre  idonee  risorse per la diffusione della   ricerca   scientifica   e  tecnologica  ed  il  trasferimento tecnologico dal settore spaziale ed aerospaziale verso altri settori.
 10.  Il  Presidente,  sulla  base  delle  linee  guida espresse dal Consiglio  di amministrazione, cura la predisposizione della proposta di  piano triennale di attivita' e la invia al Ministro vigilante per l'approvazione,     previa    deliberazione    del    Consiglio    di amministrazione, sentito il Consiglio tecnico scientifico.
 11.  Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti  uffici  di  collaborazione  e  del Direttore generale, il quale  assicura  le  informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi  necessari,  elaborati dai settori tecnici e delle unita' organizzative competenti.
 12.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo' stabilire modalita' e criteri  per  l'elaborazione  di una programmazione di lungo periodo, con funzioni di indirizzo ed orientamento dei piani triennali.
 
 Titolo VI
 
 PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
 
 Art. 23.
 
 Consorzi, fondazioni e societa'
 
 1.  La  costituzione  e  la  partecipazione a consorzi, fondazioni, societa'  e  gruppi  europei  di interesse economico, e' disposta dal Consiglio  di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Presidente in relazione ai seguenti elementi:
 -  compatibilita'  con  le  finalita'  istituzionali dell'ASI, da valutarsi  anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;
 -  coerenza  e/o complementarieta' con strutture aventi finalita' analoghe,  a  cui  l'ASI  partecipa,  che  ha costituito, o di cui ha promosso la costituzione;
 -  specifiche  ed esclusive finalita' tecnologiche o scientifiche che  giustificano  la  scelta  di  determinati  soggetti  pubblici  o privati,   italiani  e  stranieri,  ovvero  specifiche  finalita'  di trasferimento  tecnologico,  valorizzazione  di prodotti tecnologici, sfruttamento di diritti di proprieta' intellettuale.
 2. Con riferimento alle iniziative dell'Agenzia per la costituzione di  nuove  imprese,  ai  fini  della  selezione  dei soggetti privati compartecipanti,  dovranno  essere  seguite  le  norme  dettate dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
 3.  La  costituzione  di  nuove  imprese  mediante  conferimento di personale  proprio  in  posizione  di  comando  o  distacco  ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto di riordino, e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 a) l'utilizzo  di  personale,  di  strutture, il trasferimento di know  how  e  di  diritti  di proprieta' intellettuale e' autorizzato garantendo   la   tutela   dell'interesse  scientifico  ed  economico dell'ASI;
 b) le   modalita'  attuative  assicurano  specifiche  valutazioni sull'alto  contenuto  scientifico  e  tecnologico delle attivita' cui partecipa  l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche.
 4.   Il   Consiglio   di   amministrazione   provvede  con  propria deliberazione   a   determinare   le   modalita'   attuative  per  la costituzione  di  nuove imprese ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente art..
 5.  Nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, l'ASI e' vincolata  al  reimpiego  di  ogni  eventuale utile nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali.
 6. L'Agenzia, in funzione degli obiettivi prefissati, puo' disporre che  la  propria  partecipazione  a  soggetti  esterni  sia  a titolo temporaneo.
 
 Titolo VIII
 
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
 Art. 24.
 
 Abrogazioni
 
 A  partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono  abrogate  tutte  le  disposizioni con esso incompatibili, ed in particolare  il  regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1999, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 Art. 25.
 
 Pubblicazione dei regolamenti
 
 I  regolamenti  dell'Agenzia  e  le loro revisioni sono emanati con decreto   del  Presidente  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale, successivamente  all'approvazione  del  Ministero  vigilante ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
 
 Art. 26.
 
 Entrata in vigore
 
 Il  presente  regolamento  entra in vigore il primo giorno del mese successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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