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| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo di documenti nel settore pubblico. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 117 della Costituzione;
 Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
 Vista   la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio    del    17 novembre    2003,   relativa   al   riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
 Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
 Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
 Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 
 Oggetto ed ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  le modalita' di riutilizzo    dei    documenti   contenenti   dati   pubblici   nella disponibilita'  delle  pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non  hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al  comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione   o   all'organismo  interessato,  salvo  diversa previsione di legge o di regolamento.
 3.  Il  presente  decreto si applica altresi' quando i documenti di cui  al  comma  1  sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti  ivi  indicati.  E'  in  ogni  caso assicurata la parita' di trattamento  tra  tutti  i  riutillizzatori,  salvo  quanto  previsto dall'articolo 11.
 4.  Nell'esercizio  del  potere  di  cui  al  comma  2 le pubbliche amministrazioni  o  gli  organismi  di diritto pubblico perseguono la finalita'   di   rendere   riutilizzabile   il   maggior   numero  di informazioni,  in  base  a  modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato A, della
 legge  18 aprile  2005,  n.  62, recante: «Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
 2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
 2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
 all'art.  11-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
 anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
 per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
 conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
 all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
 corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
 informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
 competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
 espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 «Allegato  A  (Articolo  1, commi 1 e 3)     2001/83/CE del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 novembre 2001,
 recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali per
 uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 - La  direttiva  2003/98/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 345 del 31 dicembre 2003.
 - La  legge  22 aprile  1941, n. 633, reca: «Protezione
 del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
 esercizio.».
 - La  legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: «Istituzione
 e   ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la
 sicurezza e disciplina del Segreto di Stato.».
 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi.».
 - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
 pubblici di servizi.».
 - La  legge  7 giugno  2000,  n. 150, reca: «Disciplina
 delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
 pubbliche amministrazioni.».
 - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
 «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
 locali.».
 - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
 «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
 - Il  decreto  legislativo  11 novembre  2003,  n. 333,
 reca:  «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica
 la  direttiva  80/723/CEE  relativa  alla trasparenza delle
 relazioni  finanziarie  tra  gli  Stati  membri  e  le loro
 imprese  pubbliche,  nonche'  alla  trasparenza finanziaria
 all'interno di talune imprese.».
 - La    legge   30 dicembre   2004,   n.   311,   reca:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).».
 - Il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, reca:
 «Codice dell'amministrazione digitale».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) pubbliche  amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;
 b) organismi  di  diritto  pubblico:  gli  organismi,  dotati  di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse  generale non aventi carattere industriale o commerciale, la  cui  attivita'  e'  finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'  sottoposta  al loro controllo  o  i  cui  organi  d'amministrazione,  di  direzione  o di vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la  meta',  da  componenti designati  dai  medesimi  soggetti  pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche,  come  definite  all'articolo  2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
 c) documento:  la  rappresentazione  di  atti,  fatti  e  dati  a prescindere   dal   supporto   nella  disponibilita'  della  pubblica amministrazione  o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
 d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
 e) riutilizzo:  l'uso  del  dato  di cui e' titolare una pubblica amministrazione  o  un  organismo  di  diritto  pubblico, da parte di persone  fisiche  o  giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi  dallo  scopo  iniziale  per  il  quale  il  documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
 f) scambio  di  documenti:  la  cessione di documenti finalizzata esclusivamente   all'adempimento   di  compiti  istituzionali  fra  i soggetti di cui alle lettere a) e b);
 g) dati  personali:  i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 h) licenza  standard  per  il  riutilizzo:  il contratto, o altro strumento  negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale  sono  definite  le modalita' di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
 i) titolare  del  dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di  diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato  ad  altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
 11 novembre 2003, n. 333, cosi' recita:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intendono per:
 a) (omissis);
 b) «impresa  pubblica»,  ogni  impresa  nei confronti
 della   quale   i   poteri   pubblici  possono  esercitare,
 direttamente  o  indirettamente, un'influenza dominante per
 ragioni  di  proprieta',  di  partecipazione  finanziaria o
 della normativa che la disciplina;».
 - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Documenti esclusi dall'applicazione del decreto
 
 1.  Sono  esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
 a) quelli  detenuti  per  finalita'  che  esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
 b) quelli   nella  disponibilita'  delle  emittenti  di  servizio pubblico  e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro   societa'  controllate  per  l'adempimento  di  un  compito  di radiodiffusione di servizio pubblico;
 c) quelli  nella  disponibilita'  di  istituti  d'istruzione e di ricerca  quali  scuole,  universita', archivi, biblioteche ed enti di ricerca,  comprese  le  organizzazioni  preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
 d) quelli  nella  disponibilita'  di  enti culturali quali musei, biblioteche,  archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
 e) quelli  comunque  nella  disponibilita' degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 f) quelli  relativi  ai dati di cui alla borsa continua nazionale del  lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di  certificazione  dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;
 g) quelli  esclusi  dall'accesso  ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 h) quelli   sui   cui   terzi  detengono  diritti  di  proprieta' intellettuale  ai  sensi  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti  di  proprieta'  industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
 n. 801, cosi' recitano:
 «Art.  3.  -  E' istituito, alla diretta dipendenza del
 Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
 esecutivo  per  i  servizi  d'informazione  e  di sicurezza
 (CESIS).
 E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
 delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
 elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
 Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
 degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
 l'elaborazione   delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
 compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
 servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
 Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
 Stato.
 La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
 funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
 qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
 spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
 il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
 composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
 a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
 articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
 necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
 «Art. 4. E' istituito il Servizio per le informazioni e
 la  sicurezza  militare  (SISMI).  Esso  assolve  a tutti i
 compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
 militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
 da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
 inoltre ai tini suddetti compiti di controspionaggio.
 Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per la difesa, su parere conforme del comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
 difesa   e   al   comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
 «Art.  5.  -  I  reparti  e  gli  uffici  addetti  alla
 informazione,   sicurezza  e  situazione  esistenti  presso
 ciascuna  forza  armata  o  corpo  armato dello Stato hanno
 compiti  di  carattere esclusivamente tecnico-militare e di
 polizia  militare  limitatamente  all'ambito  della singola
 forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento
 con il SISMI.
 E'  abrogata  la lettera g) dell'art. 2 del decreto del
 Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.
 6.  E'  istituito  il Servizio per le informazioni e la
 sicurezza  democratica  (SISDE).  Esso  assolve  a  tutti i
 compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
 Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
 Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
 contro ogni forma di eversione.
 Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
 l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
 Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca:
 «Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
 mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
 30.».
 - L'art.  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
 recita:
 «Art.  24  (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
 diritto di accesso e' escluso:
 a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
 sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
 modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
 divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
 regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
 amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
 ferme le particolari norme che li regolano;
 c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
 amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
 amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
 programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
 norme che ne regolano la formazione;
 d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
 documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
 carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
 2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
 categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
 rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
 ai sensi del comma 1.
 3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
 ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
 amministrazioni.
 4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
 essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
 differimento.
 5.  I  documenti  contenenti informazioni connesse agli
 interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
 nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
 le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
 documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
 essi sono sottratti all'accesso.
 6.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
 comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
 puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
 amministrativi:
 a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
 dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
 loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
 individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
 all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
 e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
 particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
 e dalle relative leggi di attuazione;
 b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai
 processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
 della politica monetaria e valutaria;
 c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
 mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
 strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
 prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
 particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
 identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
 beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
 giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
 riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
 gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
 agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
 finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
 concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
 all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
 riferiscono;
 e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
 di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
 interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
 7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
 l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
 necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
 giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
 e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
 strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
 dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
 la vita sessuale.».
 - Per  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
 premesse.
 - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
 «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Norma di salvaguardia
 
 1. Sono fatte salve:
 a) la  disciplina  sulla  protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 b) la  disciplina  sulla  protezione  del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto  legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di  accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta' intellettuale,   in  particolare  la  Convenzione  di  Berna  per  la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;
 c) la   disciplina   in   materia   di   accesso   ai   documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 d) le  disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti,  dei  dati  e  delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 e) le disposizioni in materia di proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 f) la  disciplina  sul  Sistema  statistico  nazionale  di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' la disposizione sull'accesso  ai  dati  individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 vedi note alle premesse.
 - Per  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
 premesse.
 - La  legge  20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed
 esecuzione  della  convenzione  di  Berna per la protezione
 delle   opere   letterarie   ed   artistiche,   firmata  il
 9 settembre  1886,  completata  a  Parigi il 4 maggio 1896,
 riveduta  a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
 il  20 marzo  1914,  riveduta  a  Roma  il 2 giugno 1928, a
 Bruxelles  il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.».
 - La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed
 esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
 dell'Uruguay  Round,  adottati  a  MarraKech  il  15 aprile
 1994.».
 - Il  Capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
 recita:
 
 «Accesso ai documenti amministrativi»
 
 - L'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre
 2004, n. 311, citata nelle premesse, cosi' recita:
 «367.  -  A  fini  di contrasto di fenomeni di elusione
 fiscale  e  di  tutela  della  fede  pubblica, salvo quanto
 previsto  nel  comma  371,  e'  vietata  la riutilizzazione
 commerciale  dei  documenti,  dei dati e delle informazioni
 catastali  ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per
 via  telematica  in  via  diretta  o mediata, dagli archivi
 catastali. o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli
 uffici dell'Agenzia del territorio.
 368.  -  Ai  sensi  dei  commi  da  367  a  375  si  ha
 riutilizzazione  commerciale  quando  i predetti documenti,
 dati  ed  informazioni  sono  ceduti  o  comunque forniti a
 terzi,  anche in copia o parzialmente o previa elaborazione
 nella  forma  o  nel  contenuto,  dai soggetti che li hanno
 acquisiti,   in  via  diretta  o  mediata,  anche  per  via
 telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
 369.  -  Non si ha riutilizzazione commerciale quando i
 predetti  documenti,  dati  ed informazioni sono forniti al
 solo   soggetto  per  conto  del  quale,  su  preventivo  e
 specifico    incarico,    risultante   da   atto   scritto,
 l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti,
 e' stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo
 prova  contraria,  si ha riutilizzazione commerciale quando
 il  corrispettivo  previsto,  o  comunque  versato,  per la
 fornitura,  risulta  inferiore  all'ammontare  dei  tributi
 dovuti   agli   uffici   dell'Agenzia  del  territorio  per
 l'acquisizione,  anche  telematica, dei predetti documenti,
 dati o informazioni.
 370.  - Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale
 sono  comunque dovuti tributi speciali catastali e le tasse
 ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche
 telematica,  dei  documenti,  dei dati o delle informazioni
 catastali    o    ipotecari   direttamente   dagli   uffici
 dell'Agenzia del territorio.
 371. - Le attivita' di riutilizzazione commerciale sono
 consentite  esclusivamente  se  regolamentate da specifiche
 convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia  del territorio, che
 disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
 dovuti  anche  ai  sensi del comma 370, modalita' e termini
 della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei
 dati,   nonche'  il  controllo  del  limite  di  riutilizzo
 consentito.
 372.  -  Chi  pone  in  essere  atti di riutilizzazione
 commerciale,  non  consentiti,  e' soggetto altresi' ad una
 sanzione  amministrativa  tributaria  di ammontare compreso
 fra  il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle
 tasse  dovuti  ai  sensi  del  comma  370.  Si applicano le
 disposizioni  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
 472.
 373.    -    L'accertamento   delle   violazioni   alle
 disposizioni  dei  commi da 367 a 375 e' demandato al Corpo
 della  guardia  di  finanza,  che  esercita,  a tal fine, i
 poteri  previsti  dall'art.  32  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, avvalendosi
 della  collaborazione  dell'Agenzia  del  territorio. A tal
 fine,  per  assicurare  effettivita' all'indicata azione di
 contrasto  all'utilizzazione  illecita  dei  documenti, dei
 dati  e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere
 sulle  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
 da  367  a  375  e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro
 annui,  entro  il  30 aprile  2005  e' avviato dalla Scuola
 superiore   dell'economia  e  delle  finanze  un  programma
 straordinario  di  qualificazione  continua  e ricorrente e
 formazione    mirata    e   specialistica   del   personale
 dell'amministrazione  finanziaria  e  delle agenzie fiscali
 addetto  alla  predetta  attivita'  di accertamento. A tale
 programma  di qualificazione e formazione puo' partecipare,
 su base convenzionale, anche il personale designato da enti
 locali  o  altri  enti pubblici per le analoghe esigenze di
 consolidamento   dell'azione   di   contrasto  all'elusione
 fiscale,  in  presenza  di  coincidenti ragioni di pubblico
 interesse.».
 - Per  il  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
 vedi note all'art. 3.
 - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322,
 reca:   «Norme   sul   sistema   statico   nazionale  sulla
 riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
 sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
 31 dicembre  1996,  n.  681,  recante:  «Finanziamento  del
 censimento   intermedio   dell'industria   e   dei  servizi
 nell'anno   1996».   Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 11 gennaio 1997, n. 8:
 «Art.   8  (Accesso  ai  dati  individuali).  -  1.  Le
 amministrazioni  pubbliche, di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' gli
 organismi  di  diritto  pubblico  e le societa' sulle quali
 dette  amministrazioni  esercitano  il controllo in ragione
 della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di
 archivi,  anche  informatizzati,  contenenti dati e notizie
 che  siano  utili  ai fini di rilevazioni statistiche, sono
 tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di
 accedere  ai detti archivi ed alle informazioni individuali
 ivi   contenute.   L'accesso   avverra'  secondo  modalita'
 concordate tra le parti.
 2.  Modificazioni,  integrazioni  e  nuova impostazione
 della  modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti
 di   cui   al  comma  1,  che  contengano  le  informazioni
 utilizzate   per   fini  statistici,  sono  concordate  con
 l'Istituto nazionale di statistica.
 3.  L'Istituto nazionale di statistica potra' acquisire
 solo  le  informazioni  necessarie per le proprie finalita'
 statistiche,  utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e
 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Richiesta di riutilizzo di documenti
 
 1.  Il  titolare  del  dato  predispone  le licenze standard per il riutilizzo   e   le   rende   disponibili,  ove  possibile  in  forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
 2.  I  soggetti  che  intendono  riutilizzare  dati delle pubbliche amministrazioni  o  degli  organismi  di  diritto pubblico presentano apposita  richiesta  secondo  le modalita' stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento.
 3.  Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti  al  richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il  termine  di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel  caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare del  dato  non  ha  l'obbligo  di produrre o di continuare a produrre documenti  al  solo  fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico.
 4.   I  poteri  e  le  facolta'  connessi  al  riutilizzo  spettano unicamente al titolare del dato.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Formati disponibili
 
 1.  Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti.
 2.  Il  titolare  del  dato  fornisce i documenti, ove possibile in formato  elettronico,  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di cui all'articolo  11,  e  non  ha  l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne  per  soddisfare  la  richiesta,  ne'  l'obbligo  di  fornire estratti  di  documenti  se  cio'  comporta  attivita'  eccedenti  la semplice manipolazione.
 |  |  |  | Art. 7. 
 T a r i f f e
 
 1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi entro novanta giorni dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9.
 2.  L'importo  delle  tariffe  di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni  due  anni,  comprende  i  costi  di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali,  di  un  utile  da  determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
 3.  Nei  casi  di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa  differenziata  da  determinarsi,  con le modalita' di cui ai commi  1  e  2,  secondo  il  criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
 4.  I  decreti  di  cui  al  comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione  competente,  ove  possibile  secondo  modalita' informatiche, sul proprio sito istituzionale.
 5.  Gli  introiti  delle  tariffe  di  cui al comma 1, sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnati, ai sensi  dell'articolo  4,  comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
 6.  Gli  enti  territoriali  e gli altri enti ed organismi pubblici determinano,  rispettivamente  con proprie disposizioni o propri atti deliberativi  gli  importi  delle  tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  4,  della  legge
 18 aprile   2005,   n.   62,   recante:  «Disposizioni  per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2004.».
 «Art.  4  (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
 1.  Gli  oneri  per  prestazioni e controlli da eseguire da
 parte  di  uffici  pubblici nell'attuazione delle normative
 comunitarie  sono  posti a carico dei soggetti interessati,
 ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
 comunitaria,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del
 costo  effettivo  del  servizio.  Le  suddette tariffe sono
 predeterminate e pubbliche.
 2.  Le  entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
 1,  qualora  riferite all'attuazione delle direttive di cui
 agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle
 da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
 alle  amministrazioni  che  effettuano  le prestazioni ed i
 controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
 di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 10 novembre 1999, n. 469.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 
 Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo
 
 1.   Gli   schemi  di  licenze  standard  per  il  riutilizzo  sono predisposti   dal   titolare  del  dato,  ove  possibile  in  formato elettronico  e  resi  disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi   possono   essere  compilati  elettronicamente  e  contengono eventuali  limitazioni  o  condizioni  all'utilizzo dei documenti, in considerazione   delle   loro   peculiari   caratteristiche,  nonche' l'indicazione  dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
 2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi   di  licenze  standard  sono  individuate  per  categorie  di documenti  secondo  criteri  di proporzionalita' e nel rispetto della disciplina   sulla  protezione  dei  dati  personali  e  non  possono costituire ostacolo alla concorrenza.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Strumenti di ricerca di documenti disponibili
 
 1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono   forme   di   adeguata   informazione   e   comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalita' pratiche per  facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali   elenchi,   portali   e   repertori   collegati   ad   elenchi decentralizzati.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte
 di pubbliche amministrazioni
 
 1.  Lo  scambio  di  documenti,  come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.
 2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali  documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le  modalita'  di  riutilizzo  anche economico stabilite nel presente decreto.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Divieto di accordi di esclusiva
 
 1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto  pubblico  possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu' soggetti stiano gia' procedendo  allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali  documenti.  I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato  in  possesso  dei  documenti  e  terzi non stabiliscono diritti esclusivi,  salvo che cio' non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.
 2.  La  fondatezza  del  motivo  per  l'attribuzione del diritto di esclusiva    e'    soggetta    a    riesame    periodico   da   parte dell'Amministrazione  interessata,  con cadenza almeno triennale. Gli accordi  di  esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  resi  pubblici  dal  titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
 3.   Gli   accordi   di  esclusiva  esistenti,  che  non  rientrano nell'eccezione  di  cui  al  comma  2,  terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Regole tecniche
 1.  La  fornitura  di  documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene  nel  rispetto  delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita'   di   cui  all'articolo  16  del  decreto  legislativo 28 febbraio  2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto  dall'allegato  B  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  con quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 2.  Eventuali  ulteriori  regole  tecniche  sono  adottate,  previa notifica  alla  Commissione  europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre  2000,  n.  427, con decreto del Presidente del Consiglio dei   Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo  28 febbraio 2005, n. 42, recante: «Istituzione
 del   sistema   pubblico  di  connettivita'  e  della  rete
 internazionale  della  pubblica  amministrazione,  a  norma
 dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
 «Art.  16 (Regole tecniche). - 1. Entro nove mesi dalla
 data  di  entrata in vigore del presente decreto, con uno o
 piu'  decreti,  adottati  sulla proposta del Presidente del
 Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
 l'innovazione  e  le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e
 di sicurezza per il funzionamento del SPC.».
 - L'allegato  B del decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n. 196, cosi' recita:
 
 Allegato B
 
 Disciplinare tecnico in materia di misure minime
 di sicurezza
 (Articoli da 33 a 36 del codice)
 
 Trattamenti con strumenti elettronici
 
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile  ove  designato  e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti elettronici:
 
 Sistema di autenticazione informatica
 
 1.  Il  trattamento  di  dati  personali  con strumenti
 elettronici   e'   consentito  agli  incaricati  dotati  di
 credenziali di autenticazione che consentano il superamento
 di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
 trattamento o a un insieme di trattamenti.
 2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un
 codice  per  l'identificazione  dell'incaricato associato a
 una   parola  chiave  riservata  conosciuta  solamente  dal
 medesimo  oppure  in  un  dispositivo  di autenticazione in
 possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato, eventualmente
 associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
 oppure  in  una  caratteristica biometrica dell'incaricato,
 eventualmente  associata a un codice identificativo o a una
 parola chiave.
 3.  Ad  ogni  incaricato  sono  assegnate  o  associate
 individualmente     una     o    piu'    credenziali    per
 l'autenticazione.
 4.  Con  le  istruzioni  impartite  agli  incaricati e'
 prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
 la  segretezza della componente riservata della credenziale
 e  la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
 esclusivo dell'incaricato.
 5.  La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
 autenticazione,   e'  composta  da  almeno  otto  caratteri
 oppure,  nel  caso  in  cui lo strumento elettronico non lo
 permetta,  da  un  numero  di  caratteri  pari  al  massimo
 consentito;   essa  non  contiene  riferimenti  agevolmente
 riconducibili    all'incaricato   ed   e'   modificata   da
 quest'ultimo  al  primo utilizzo e, successivamente, almeno
 ogni  sei  mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
 di  dati  giudiziari  la parola chiave e' modificata almeno
 ogni tre mesi.
 6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
 non  puo'  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
 tempi diversi.
 7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da
 almeno    sei   mesi   sono   disattivate,   salvo   quelle
 preventivamente  autorizzate  per  soli  scopi  di gestione
 tecnica.
 8.  Le  credenziali  sono  disattivate anche in caso di
 perdita   della   qualita'   che   consente  all'incaricato
 l'accesso ai dati personali.
 9.  Sono  impartite  istruzioni agli incaricati per non
 lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
 durante una sessione di trattamento.
 10.   Quando   l'accesso   ai  dati  e  agli  strumenti
 elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
 componente      riservata     della     credenziale     per
 l'autenticazione,   sono   impartite  idonee  e  preventive
 disposizioni  scritte  volte  a  individuare chiaramente le
 modalita'  con  le  quali  il  titolare  puo' assicurare la
 disponibilita'  di  dati o strumenti elettronici in caso di
 prolungata  assenza o impedimento dell'incaricato che renda
 indispensabile  e  indifferibile  intervenire per esclusive
 necessita'  di  operativita' e di sicurezza del sistema. In
 tal  caso  la  custodia  delle  copie  delle credenziali e'
 organizzata    garantendo    la   relativa   segretezza   e
 individuando   preventivamente   per  iscritto  i  soggetti
 incaricati  della  loro  custodia, i quali devono informare
 tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
 11.  Le  disposizioni  sul sistema di autenticazione di
 cui   ai   precedenti   punti   e  quelle  sul  sistema  di
 autorizzazione  non  si  applicano  ai trattamenti dei dati
 personali destinati alla diffusione.
 
 Sistema di autorizzazione
 
 12.  Quando per gli incaricati sono individuati profili
 di  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un
 sistema di autorizzazione.
 13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
 o  per  classi  omogenee  di incaricati, sono individuati e
 configurati  anteriormente  all'inizio  del trattamento, in
 modo  da  limitare  l'accesso  ai  soli  dati necessari per
 effettuare le operazioni di trattamento.
 14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e'
 verificata   la   sussistenza   delle   condizioni  per  la
 conservazione dei profili di autorizzazione.
 
 Altre misure di sicurezza
 
 15.   Nell'ambito   dell'aggiornamento   periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
 gestione  o  alla manutenzione degli strumenti elettronici,
 la  lista  degli  incaricati  puo' essere redatta anche per
 classi  omogenee  di  incarico  e  dei  relativi profili di
 autorizzazione.
 16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
 intrusione  e  dell'azione  di  programmi  di  cui all'art.
 615-quinquies  del codice penale, mediante l'attivazione di
 idonei  strumenti  elettronici  da  aggiornare  con cadenza
 almeno semestrale.
 17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per
 elaboratore   volti   a   prevenire  la  vulnerabilita'  di
 strumenti   elettronici   e   a  correggerne  difetti  sono
 effettuati  almeno  annualmente.  In caso di trattamento di
 dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento  e'  almeno
 semestrale.
 18.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 che  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
 settimanale.
 
 Documento programmatico sulla sicurezza
 
 19.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
 trattamento  di  dati sensibili o di dati giudiziari redige
 anche   attraverso   il   responsabile,  se  designato,  un
 documento  programmatico  sulla sicurezza contenente idonee
 informazioni riguardo:
 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 19.2.    la   distribuzione   dei   compiti   e   delle
 responsabilita'  nell'ambito  delle  strutture  preposte al
 trattamento dei dati;
 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 19.4.  le misure da adottare per garantire l'integrita'
 e  la  disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle
 aree  e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
 accessibilita';
 19.5.  la descrizione dei criteri e delle modalita' per
 il  ripristino  della  disponibilita' dei dati in seguito a
 distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
 19.6.  la  previsione  di  interventi  formativi  degli
 incaricati  del trattamento, per renderli edotti dei rischi
 che  incombono  sui  dati,  delle  misure  disponibili  per
 prevenire  eventi  dannosi,  dei  profili  della disciplina
 sulla  protezione  dei  dati  personali  piu'  rilevanti in
 rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
 ne  derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
 minime  adottate dal titolare. La formazione e' programmata
 gia'  al  momento  dell'ingresso  in  servizio,  nonche' in
 occasione  di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
 nuovi   significativi   strumenti,  rilevanti  rispetto  al
 trattamento di dati personali;
 19.7.  la  descrizione  dei  criteri  da  adottare  per
 garantire  l'adozione  delle  misure minime di sicurezza in
 caso   di   trattamenti  di  dati  personali  affidati,  in
 conformita'  al  codice,  all'esterno  della  struttura del
 titolare;
 19.8.  per  i dati personali idonei a rivelare lo stato
 di   salute  e  la  vita  sessuale  di  cui  al  punto  24,
 l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
 per  la separazione di tali dati dagli altri dati personali
 dell'interessato.
 
 Ulteriori misure in caso di trattamento
 di dati sensibili o giudiziari
 
 20.  I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
 l'accesso  abusivo,  di  cui  all'art.  615-ter  del codice
 penale,    mediante    l'utilizzo   di   idonei   strumenti
 elettronici.
 21.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
 memorizzati   i   dati  al  fine  di  evitare  accessi  non
 autorizzati e trattamenti non consentiti.
 22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
 giudiziari   se   non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi
 inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
 incaricati,  non  autorizzati  al  trattamento degli stessi
 dati,  se le informazioni precedentemente in essi contenute
 non   sono  intelligibili  e  tecnicamente  in  alcun  modo
 ricostruibili.
 23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il
 ripristino  dell'accesso  ai dati in caso di danneggiamento
 degli  stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
 compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
 a sette giorni.
 24.   Gli   organismi   sanitari  e  gli  esercenti  le
 professioni  sanitarie  effettuano  il trattamento dei dati
 idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale
 contenuti  in  elenchi,  registri  o  banche di dati con le
 modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
 fine  di  consentire  il trattamento disgiunto dei medesimi
 dati   dagli   altri   dati  personali  che  permettono  di
 identificare  direttamente gli interessati. I dati relativi
 all'identita'   genetica   sono   trattati   esclusivamente
 all'interno   di   locali   protetti  accessibili  ai  soli
 incaricati  dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
 autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
 dei  locali  riservati al loro trattamento deve avvenire in
 contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
 il   trasferimento  dei  dati  in  formato  elettronico  e'
 cifrato.
 
 Misure di tutela e garanzia
 
 25.  Il  titolare che adotta misure minime di sicurezza
 avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
 provvedere  alla  esecuzione  riceve  dall'installatore una
 descrizione   scritta  dell'intervento  effettuato  che  ne
 attesta  la  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
 disciplinare tecnico.
 26.    Il    titolare    riferisce,   nella   relazione
 accompagnatoria   del   bilancio  d'esercizio,  se  dovuta,
 dell'avvenuta   redazione  o  aggiornamento  del  documento
 programmatico sulla sicurezza.
 
 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
 
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile,  ove designato, e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
 27.  Agli  incaricati sono impartite istruzioni scritte
 finalizzate  al  controllo  ed  alla custodia, per l'intero
 ciclo  necessario  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
 trattamento,  degli  atti  e  dei documenti contenenti dati
 personali.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati,  la lista
 degli  incaricati  puo'  essere  redatta  anche  per classi
 omogenee   di   incarico   e   dei   relativi   profili  di
 autorizzazione.
 28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti contenenti dati
 personali   sensibili   o  giudiziari  sono  affidati  agli
 incaricati  del trattamento per lo svolgimento dei relativi
 compiti,  i  medesimi  atti  e documenti sono controllati e
 custoditi   dagli  incaricati  fino  alla  restituzione  in
 maniera   che   ad  essi  non  accedano  persone  prive  di
 autorizzazione,   e   sono   restituiti  al  termine  delle
 operazioni affidate.
 29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
 giudiziari  e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
 titolo,  dopo  l'orario  di  chiusura,  sono identificate e
 registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
 elettronici  per il controllo degli accessi o di incaricati
 della   vigilanza,   le   persone   che  vi  accedono  sono
 preventivamente autorizzate.».
 - L'art.  70  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
 82, cosi' recita:
 «Art.   70   (Banca   dati  dei  programmi  informatici
 riutilizzabili).  -  1.  Il  CNIPA,  previo  accordo con la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, valuta e rende note
 applicazioni   tecnologiche   realizzate   dalle  pubbliche
 amministrazioni,   idonee   al  riuso  da  parte  di  altre
 pubbliche amministrazioni.
 2.  Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono
 acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la
 possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note
 dal  CNIPA  ai  sensi  del comma 1, motivandone l'eventuale
 mancata adozione.».
 - Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427,
 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
 n.  317,  concernenti  la  procedura  di  informazione  nel
 settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
 regole     relative     ai     servizi    delle    societa'
 dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
 98/48/CE.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 
 Disposizione finanziaria
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  |  |