Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 dicembre 2005, n. 299
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123;
Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo di cassette in polipropilene ottenute da materiali di secondo impiego;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;
Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di cassette in polietilene ad alta densita' ottenute da materiali di secondo impiego;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 14 luglio 2004;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente articolo 13-bis:
«Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e' consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densita' a condizione che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia»;
b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri, come modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego della sostanza Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito sono sostituite dalle seguenti: «Per gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4 per cento e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D»;
c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C «Determinazione della migrazione globale negli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D»:
1) la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» e' sostituita dalla voce «n-pentano»;
2) al punto 4.2 e' eliminata la dizione «per spettroscopia, reagente Merck o equivalente distillato a 47, 6oC»;
d) dopo l'allegato IV e' aggiunto, quale allegato V, l'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dalIart. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 13 luglio 1993;
- Il decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della
direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE) e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi,
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
Nota all'art. 1:
L'allegato II, sezione 2, parte B, e l'allegato IV,
sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 recano
rispettivamente l'elenco degli «additivi per elastomeri» e
il metodo per la «determinazione della migrazione globale».



 
Allegato
(art. 1, comma 1, lettera a), punto 2)

Aglio;
ananas;
anguria;
anacardi con guscio;
arachidi con guscio;
banane;
castagne;
cipolle secche;
cocco;
fichi d'India;
legumi freschi con tegumento;
mandorle con guscio;
melograni;
meloni;
nocciole con guscio;
noci con guscio;
pinoli con guscio;
pistacchi con guscio.
 
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