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| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006 |  | Rimozione   dei   casi  di  offerta  in  assenza  di  autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Visto  il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni  ed  integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico  delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all'art.  88  recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il  rilascio,  da  parte  dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  24 gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e' provveduto all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Vista  la  legge  13 dicembre  1989, n. 401, recante interventi nel settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestini e tutela della correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive  ed  in particolare  l'art.  4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attivita' di giuoco o di scommessa;
 Visto  l'art.  1,  commi  286,  287,  290,  291  e  292 della legge 30 dicembre  2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005);
 Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia tributaria  e  finanziaria,  che  ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-quinquiesdecies,  disposizioni  inerenti  il  gioco  telematico ed all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;
 Visto  l'art.  1,  comma  535, delle legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge   finanziaria  per  il  2006),  recante  disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato che ha stabilito  che  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato (AAMS), fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il  fatto  costituisca  reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla  rete  Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione   o   agli  operatori  che  in  relazione  ad  esse forniscono  servizi  telematici  o  di  telecomunicazione,  i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici   con   vincite  in  denaro  in  difetto  di  concessione, autorizzazione,  licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,  comunque,  in  violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa;
 Visto l'art. 1, comma 536, della legge n. 266 del 2005, che prevede che  i  destinatari  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma 535 del medesimo  articolo, hanno l'obbligo di inibire ai soggetti in difetto di    concessione,    autorizzazione,   licenza   od   altro   titolo autorizzatorio  o  abilitativo,  o che, comunque, in violazione delle norme  di  legge  o  di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti  da  AAMS,  l'utilizzazione  delle  reti,  delle  quali sono gestori  o  in  relazione  alle  quali  forniscono  servizi,  per  lo svolgimento  dei  giochi,  delle  scommesse o dei concorsi pronostici adottando  a  tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' provvedimenti di AAMS stessa;
 Visto  l'art.  1,  comma  537,  della legge n. 266 del 2005, che ha stabilito,  nel caso di violazione degli obblighi fissati al predetto comma 536, la competenza di AAMS ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie;
 Visto  l'art.  1,  comma  538,  della  legge  n.  266 del 2005, che stabilisce  che  la Polizia postale e delle comunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, cooperino con AAMS per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  citati  commi 536 e 537, secondo criteri e modalita'  individuati  da  AAMS  stessa  d'intesa  con  il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
 Visto  l'art.  4,  comma  4-ter,  della  legge n. 401 del 1989 come modificato  dall'art.  1,  comma  539,  legge  n.  266  del  2005 che stabilisce  che  gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via   telefonica   e   telematica  solo  se  previamente  autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Considerato,  alla  luce delle norme predette, che e' necessario ed urgente  impedire  la raccolta illegale e non autorizzata di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l'accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all'estero;
 Considerato  che  in  Italia  e' vietata l'accettazione di giochi e scommesse  non  assoggettata  alle  disposizioni  previste dal nostro ordinamento e che tale raccolta produce mancato introito erariale per lo Stato;
 Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 1, comma 535, della legge n. 266   del   2005,   AAMS   provvede  a  comunicare  ai  fornitori  di connettivita'   alla   rete   Internet  ovvero  ai  gestori  di  reti telematiche  o  di telecomunicazione, i casi di offerta attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo  autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme  di  legge  o  di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa;
 Ritenuto  che  il  contrasto  al  fenomeno  dell'offerta  di  gioco illegale e non autorizzato e' stato considerato obiettivo prioritario del  legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati nonche' di salvaguardare le entrate erariali dello Stato;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie,  scommesse  o  concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza  di  concessione,  autorizzazione,  licenza  od  altro titolo autorizzatorio  o  abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di  legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) concessionario,   l'operatore   di   gioco   titolare  di  una concessione  mediante  la  quale  sono  state  trasferite attivita' e funzioni pubbliche in materia di giochi;
 c) operatore   non   autorizzato,  l'operatore  che,  privo  di concessione,  autorizzazione,  licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua  la  raccolta  di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
 d) fornitore di servizi di rete:
 i. di connettivit, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto  che  consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero  ad  altre  reti  telematiche  o  di  telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione;  l'acces  provider,  puo'  altresi',  concedere al cliente  uno  spazio,  da  gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;
 ii. di  servizi  di  providing, ovvero service provider, vale a dire  ogni  soggetto  che,  una  volta  avvenuto  l'accesso alla rete internet  ovvero  ad  altre  reti telematiche o di telecomunicazione, consente   all'utente   di  compiere  determinate  operazioni,  quali l'utilizzo  della  posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;
 iii. di  contenuti,  ovvero  content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di   qualsiasi  genere  (riviste,  fotografie,  libri,  banche  dati, versioni  telematiche  di  quotidiani  e periodici, ecc.) caricandole sulle  memorie  del proprio server e collegando tale server alla rete internet  ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content  provider  e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;
 e) inibizione,  l'attivita'  del  fornitore  di  servizi di rete, finalizzata all'interruzione:
 i. dell'allacciamento  alla  rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;
 ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;
 iii. dei   servizi  di  content  provider  agli  operatori  non autorizzati;
 f) partecipante  o  giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;
 g) giochi, uno o piu' dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi  a  pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonche' giochi di nuova istituzione;
 h) giocata  telematica,  la  giocata  effettuata con modalita' «a distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
 i) rete  telematica,  indica  la  rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
 j) totalizzatore  nazionale,  il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti non autorizzati alla raccolta
 1.  Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all'art. 4 della  legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed ai sensi dell'art. 1, comma 535,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  i  quali,  privi di concessione,   autorizzazione   o   altro   titolo  autorizzatorio  o abilitativo  o,  comunque,  in  violazione  delle norme di legge o di regolamento  o  dei  limiti  o  delle  prescrizioni definite da AAMS, effettuano  sul  territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.
 2.  AAMS  provvede  a  comunicare  ai  fornitori di servizi di rete l'elenco  degli  operatori  non  autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.
 3.  Il predetto elenco e' reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it
 |  |  |  | Art. 3. Responsabilita' dei fornitori di servizi di rete
 1.  Il  fornitore  di  connettivita'  che trasmette, su una rete di comunicazione,  informazioni  fornite da un operatore non autorizzato alla  raccolta  di  giochi,  o  che  fornisce  accesso  alla  rete di comunicazione   al   medesimo   operatore,   e'   responsabile  delle informazioni   trasmesse  nell'ipotesi  in  cui  non  ottemperi  alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
 2.  Il  fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite   da  un  operatore  non  autorizzato,  ovvero  che  archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o  ne  cura  la trasmissione ad altri destinatari, e' responsabile di tali   informazioni   nell'ipotesi   in   cui   non   ottemperi  alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
 3.   Il   fornitore  di  contenuti  che  archivia  elettronicamente informazioni  fornite da un operatore non autorizzato e' responsabile delle  informazioni archiviate nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
 1. Nella prestazione dei servizi di cui all'art. 3, il fornitore di servizi  di  rete  non  e'  assoggettato  ad  un  obbligo generale di sorveglianza    sulle   informazioni   che   trasmette   o   archivia elettronicamente, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti  o  circostanze  che  indichino  la  presenza  di attivita' non autorizzate.
 2.  Fatte  salve le disposizioni di cui all'art. 3, il fornitore di servizi di rete e' comunque tenuto:
 a) ad  informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte  attivita'  o  informazioni  riguardanti  attivita' di gioco esercitate  da  un  operatore  non  autorizzato,  suo destinatario di servizi;
 b) a  fornire  tempestivamente  ad  AAMS  le  informazioni in suo possesso   che   consentano   l'identificazione   dell'operatore  non autorizzato  con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' non autorizzate.
 3.  Il  fornitore di servizi di rete e' civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui, su  richiesta  di  AAMS,  non  ha  agito  nei  termini indicati nella comunicazione  di  cui  all'art. 2, comma 2, per impedire l'accesso a detto  contenuto,  ovvero  se,  avendo avuto conoscenza del carattere illecito   o   pregiudizievole  di  un  servizio  al  quale  assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.
 |  |  |  | Art. 5. Sanzioni amministrative
 1.  Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale dei fornitori di  servizi  di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 2,  comma  2,  sono  punite da AAMS, ai sensi dell'art. 1, comma 537, della  legge  n.  266  del  2005,  con l'applicazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  30.000  a  180.000  euro per ciascuna violazione accertata.
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli  adempimenti  di  competenza  ed  e' efficace dallo stesso giorno della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 febbraio 2006
 Il direttore generale: Tino
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