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| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 febbraio 2006 |  | Definizione  dei  criteri  applicativi  del  regolamento attuativo 13 gennaio  2004,  n.  73,  per  l'attribuzione dei benefici previsti in favore  del  comparto  delle fonderie di ghisa e di acciaio, previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto l'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 Visto  il  proprio decreto 13 gennaio 2004, n. 73, recante norme di attuazione  dell'art.  12  della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273, concernente  il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio;
 Visto  l'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 Ritenuta la necessita' di definire i criteri per l'attribuzione dei benefici come delineati dal citato decreto 13 gennaio 2004, n. 73;
 Decreta:
 Art. 1.
 Indennizzo
 1.   L'indennizzo   per   la   perdita   del   valore  patrimoniale dell'impianto,  determinata  dall'adesione  dell'impresa  istante  al programma  nazionale  di  riorganizzazione della capacita' produttiva nel  settore  delle  fonderie  e'  costituito  dal  contributo per la distruzione  fisica  degli  impianti  e  macchinari che compongono il ciclo  di  produzione,  di  cui  all'art.  2 del decreto ministeriale 13 gennaio  2004,  n.  73,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Istruttoria
 1.  L'indennizzo  di  cui all'art. 1 e' corrisposto in seguito alla cancellazione  dell'impresa  dal  «Registro  delle  imprese» ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, ovvero per le imprese costituite da piu'  rami  di attivita', in seguito a cessione del ramo di attivita' di  fonderia  ad  altra impresa di nuova costituzione, la quale, dopo aver  concluso  le  operazioni  e  gli adempimenti per la distruzione fisica  degli  impianti, cessi l'attivita'. In ogni caso l'indennizzo non  puo'  essere  corrisposto,  qualora  gli  impianti non risultino distrutti  entro  un  anno  dalla  pubblicazione  del  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 3. Valore degli impianti
 1.  La misura del contributo e' determinata in conformita' all'art. 2, comma 3, del decreto del 13 gennaio 2004, n. 73, con provvedimento del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e competitivita'.
 2.   Per   l'istruttoria   tecnica,  il  Ministro  delle  attivita' produttive  puo'  avvalersi  dell'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale,   organo   sottoposto   alla  vigilanza  del  Ministero, stipulando   apposita  convenzione,  nei  limiti  dello  stanziamento autorizzato dall'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 febbraio 2006
 Il Ministro: Scajola
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