Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 6 febbraio 2006 |
Definizione dei criteri applicativi del regolamento attuativo 13 gennaio 2004, n. 73, per l'attribuzione dei benefici previsti in favore del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto il proprio decreto 13 gennaio 2004, n. 73, recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuta la necessita' di definire i criteri per l'attribuzione dei benefici come delineati dal citato decreto 13 gennaio 2004, n. 73; Decreta: Art. 1. Indennizzo 1. L'indennizzo per la perdita del valore patrimoniale dell'impianto, determinata dall'adesione dell'impresa istante al programma nazionale di riorganizzazione della capacita' produttiva nel settore delle fonderie e' costituito dal contributo per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2004, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004. |
| Art. 2. Istruttoria 1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' corrisposto in seguito alla cancellazione dell'impresa dal «Registro delle imprese» ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, ovvero per le imprese costituite da piu' rami di attivita', in seguito a cessione del ramo di attivita' di fonderia ad altra impresa di nuova costituzione, la quale, dopo aver concluso le operazioni e gli adempimenti per la distruzione fisica degli impianti, cessi l'attivita'. In ogni caso l'indennizzo non puo' essere corrisposto, qualora gli impianti non risultino distrutti entro un anno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3. Valore degli impianti 1. La misura del contributo e' determinata in conformita' all'art. 2, comma 3, del decreto del 13 gennaio 2004, n. 73, con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitivita'. 2. Per l'istruttoria tecnica, il Ministro delle attivita' produttive puo' avvalersi dell'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale, organo sottoposto alla vigilanza del Ministero, stipulando apposita convenzione, nei limiti dello stanziamento autorizzato dall'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2006 Il Ministro: Scajola |
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