Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 35
Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti
ai magistrati ordinari
1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
«Ordinamento giudiziario.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n.
150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico.):
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a)-f) (omissis).
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e
grado.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ultenori). - 1.-7. (omissis).
8. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio
superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli
incarichi extra giudiziari il cui svolgimento e' stato
autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente
conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la
durata dell'incarico e il numero degli incarichi
precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo
triennio;
b) prevedere che analoga pubblicita' semestrale sia
data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal
Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal
Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della
giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello
Stato;
c) prevedere che la pubblicita' di cui alle lettere
a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei
bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».



 
Art. 2.
Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati
delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori
dello Stato
1. L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, e' reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.
2. La pubblicita' di cui al comma 1 e' assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da' notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.
3. La pubblicita' di cui al comma 1 e' realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicita' mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.
 
Art. 3.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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