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| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 35 |  | Pubblicita'  degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a  norma  dell'articolo 1,  comma  1,  lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  per  il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti  in  particolare  gli  articoli 1,  comma 1, lettera g), e 2, comma  8,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a    disciplinare   le   forme   di   pubblicita'   degli   incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed  in data 15 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti
 ai magistrati ordinari
 1.  Il  Consiglio  superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi,  mediante  inserimento  in  apposita  sezione  del proprio sito internet,  l'elenco  degli  incarichi  extragiudiziari  conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.
 2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono  indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la  natura,  la  durata  ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse.
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12, reca:
 «Ordinamento giudiziario.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
 lettera  g),  e  2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n.
 150  (Delega  al  Governo  per  la riforma dell'ordinamento
 giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
 per  il decentramento del Ministero della giustizia, per la
 modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
 presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
 l'emanazione di un testo unico.):
 «Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a)-f) (omissis).
 g)  prevedere  forme  di  pubblicita' degli incarichi
 extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
 grado.».
 «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ultenori). - 1.-7. (omissis).
 8.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera  g),  il  Governo si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio
 superiore  della magistratura, sia reso noto l'elenco degli
 incarichi  extra  giudiziari  il  cui  svolgimento e' stato
 autorizzato   dal   Consiglio   stesso,   indicando  l'ente
 conferente,  l'eventuale compenso percepito, la natura e la
 durata   dell'incarico   e   il   numero   degli  incarichi
 precedentemente    assolti   dal   magistrato   nell'ultimo
 triennio;
 b) prevedere  che  analoga pubblicita' semestrale sia
 data,  per  i  magistrati  di  rispettiva  competenza,  dal
 Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal
 Consiglio   di   presidenza  della  Corte  dei  conti,  dal
 Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della
 giustizia  relativamente  agli avvocati e procuratori dello
 Stato;
 c) prevedere  che  la pubblicita' di cui alle lettere
 a)   e   b)   sia  realizzata  mediante  pubblicazione  nei
 bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 4, della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «4.   Gli   schemi  dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto    dell'articolo    81,    quarto   comma,   della
 Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
 dai  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
 pareri  definitivi  delle  Commissioni competenti, che sono
 espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati
 delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori
 dello Stato
 1.  L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai  magistrati  appartenenti  alle  giurisdizioni  diverse  da quella ordinaria,  nonche'  agli  avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti,   dal  Consiglio  della  magistratura  militare,  nonche'  dal Consiglio  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, o da questi autorizzati,  e' reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico,  dell'ente  che  lo  ha  conferito, dell'eventuale compenso percepito,  della  natura,  della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.
 2. La pubblicita' di cui al comma 1 e' assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,  dal  Consiglio  di presidenza della Corte dei conti, dal  Consiglio  della  magistratura  militare,  nonche' dal Consiglio degli  avvocati  e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da' notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.
 3.  La  pubblicita'  di  cui  al  comma  1  e'  realizzata mediante pubblicazione  nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa  vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicita' mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.
 |  |  |  | Art. 3. Decorrenza di efficacia
 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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