Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2006, n. 34
Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n.
497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi
di servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 1° settembre 1978, e' il seguente:
«Art. 24. - Ai soli fini dell'accesso dei militari di
carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale
previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia,
non e' richiesto il requisito della residenza nel comune
ove sorge la costruzione.
I militari di carriera possono in ogni momento
predeterminare la residenza che intendono eleggere nel
momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione
irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la
residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri
anagrafici.».
- Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, reca:
«Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1938.
- Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.
136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 maggio
1999, e' il seguente:
«Art. 9 (Cooperative edilizie costituite fra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa
autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con
delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita'
prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto delle societa' per azioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali
compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci
assegnatari.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu'
edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli
alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci
assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del
Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si
trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal
presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in
materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale
dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e successive modificazioni.
5. E autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno
della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi
annue, per la concessione di contributi integrativi da
destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano
iniziato o ultimato il programma dei lavori per le
finalita' di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei
contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei
lavori pubblici in misura tale che il contributo
complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per
cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli
oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine
utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per
un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 2.
1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3553):
Presentato dall'on. Ramponi il 20 gennaio 2003.
Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede
referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle Commissioni
I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla IV Commissione, in sede referente, il
4, 11 marzo 2003; il 28 aprile 2003; il 10, 30 giuno 2003.
Relazione scritta presentata il 28 ottobre 2004 (atto
n. 3553-A) relatore on. Cossiga Giuseppe.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3475):
Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede
referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle Commissioni 1ª,
5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede referente, il
28 giugno 2005; il 28 settembre 2005; l'11 ottobre 2005; il
16, 23, 30 novembre 2005.
Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in
sede deliberante, il 9 gennaio 2006 con pareri delle
Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 17 gennaio 2006.
 
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