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| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 novembre 2005, n. 298 |  | Regolamento  recante  disciplina  delle  modalita' di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  per  l'accesso alla qualifica di primo  dirigente  del  ruolo  dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   norme   generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto   dal   decreto   legislativo   28 dicembre  2001,  n.  472, concernente  il  riordino  delle  carriere  del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;
 Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  concernente il nuovo ordinamento   del   Corpo   forestale   dello   Stato   e  successive modificazioni e integrazioni;
 Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.  155,  e  successive  modificazioni che prevede l'emanazione di un regolamento  del Ministro delle politiche agricole e forestali per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato;
 Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito  il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 26 settembre 2005;
 Ritenuto,  rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato nella predetta  adunanza,  di non operare una distinzione nell'attribuzione del  punteggio  delle prove di esame di fine corso, consistenti nella discussione  di due elaborati scelti dai frequentatori tra le materie indicate  dalla  commissione  di  esame  ed  in  un  colloquio, ma di effettuare una valutazione complessiva, in analogia a quanto previsto per  il  corso  di  formazione  dirigenziale  per  il personale della Polizia  di  Stato, al fine di conseguire il principio di omogeneita' di disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2737 Ris. del 12 ottobre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito del regolamento
 1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del  corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
 «5.   Le   modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione dirigenziale,  le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i  criteri  per  la  formazione  della graduatoria di fine corso sono determinati   con  regolamento  del  Ministro  competente,  ai  sensi dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni.».
 -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il seguente:
 «Art.  3  (Delega  al  Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il  riordino  dei ruoli dei funzionari del Corpo  forestale  dello  Stato,  al  fine di conseguire, tenuto conto delle  rispettive  specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica  dei  ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato,  secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
 a) istituzione  del  ruolo  direttivo  dei funzionari del Corpo forestale  dello  Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica  funzionale,  nonche'  delle  modalita'  di progressione di carriera e del corso di formazione;
 b) revisione  delle  disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali  per  l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso   alla   qualifica  di  primo  dirigente  limitatamente  al personale  del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
 c) soppressione,  riduzione  organica  o  istituzione  di altro nuovo  ruolo  o  nuove  qualifiche  e  determinazione  delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
 2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il personale  del  ruolo  dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste  le  qualifiche  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
 3.  Gli  schemi  di  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giomi; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti  pareri  pervenuti  entro  il  termine  ed agli altri pareri previsti  dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
 4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
 -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
 «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' del corso
 1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha  la  durata  di  tre  mesi  ed  e'  finalizzato  a perfezionare le conoscenze   e  le  competenze  di  carattere  giuridico,  tecnico  e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo  forestale  dello  Stato  e  per  l'assunzione  delle  connesse responsabilita'.
 |  |  |  | Art. 3. Piano di studio
 1.  Il  piano  di  studio  del  corso,  contenente  le materie, gli incarichi di insegnamento ed i relativi programmi, nonche' gli esami, le  prove  e  gli altri obiettivi formativi, e' stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
 2.  Il  piano  di studio si articola in due macroaree, a loro volta suddivise  in  aree,  la  prima  relativa alla figura del dirigente e all'organizzazione e l'altra relativa alle funzioni istituzionali.
 3.  Le  attivita'  didattiche  costituiscono  un percorso formativo coerente con le finalita' del corso.
 |  |  |  | Art. 4. Articolazione del corso
 1.  I  corsi  hanno  di  norma  carattere residenziale. Il percorso formativo  e'  sviluppato  dal calendario settimanale delle attivita' che costituisce per i frequentatori orario di servizio.
 2.  Le  attivita'  didattiche  si  svolgono  di  massima  nelle ore antimeridiane   e   pomeridiane,  dal  lunedi'  al  venerdi'  e  sono articolate  in  ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo  non  superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove  lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita' possono  essere  organizzate  anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza  rispetto  al  limite  delle  trentasei ore, fatto salvo il diritto   dei  frequentatori  al  recupero  nelle  quattro  settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
 |  |  |  | Art. 5. Commissione giudicatrice
 1.  La  commissione  giudicatrice  dell'esame  finale  del corso e' nominata  con  decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed e' presieduta  da  un  dirigente  del  Corpo  forestale  dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta da un numero pari di componenti non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso.
 2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario direttivo del Corpo forestale dello Stato.
 3.  Con  lo  stesso  decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti  ed  un  segretario  supplenti  in caso di impedimento dei titolari.
 |  |  |  | Art. 6. Esame finale e formulazione dei giudizi di idoneita'
 1.  Al  termine  del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio, su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
 2.  La  commissione  di  esame  provvede  a stabilire gli argomenti nell'ambito  dei  quali  i frequentatori sceglieranno di svolgere gli elaborati  ed  a  fissare,  in  relazione  al  calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.
 3.  Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di   merito  che  si  conclude  con  il  giudizio  di  «insufficiente profitto»,   «sufficiente   profitto»,  «buon  profitto»,  «segnalato profitto».
 4.  Il  corso  si  intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
 |  |  |  | Art. 7. Sessioni straordinarie
 1.  I  frequentatori  che,  senza giustificato motivo accertato dal presidente  della  commissione  di esami, non si presentano all'esame finale vengono considerati rinunciatari e non superano il corso.
 2.  I  frequentatori  che  per  malattia  o  per altro grave motivo accertato  dal  presidente  della  commissione  di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
 |  |  |  | Art. 8. Graduatoria finale
 1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione  del  posto in ruolo, la graduatoria finale e' formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che  hanno  riportato  il  giudizio  di  «segnalato  profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto».
 2.  A parita' di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato   nella   graduatoria   per   lo   scrutinio  per  merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
 Il   presente   regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato  e sottoposto a visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 7 novembre 2005
 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 114
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