Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Alle Regioni - Assessorati agricoltura
Alle province autonome
All'AGECONTROL
Alla COLDIRETTI
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla CIA
Alla COPAGRI
Alle Unioni nazionali olivicole
Alle Associazioni olivicole indipendenti
Alla FEDEROLIO
Alla ASSITOL
Alle Associazioni di frantoiani
A tutte le organizzazioni di categoria
A tutti gli operatori del settore
1. Riferimenti normativi.
Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Regolamento CE n. 865/2004 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del Regolamento CE n. 827/68; Regolamento CE n. 2080/2005, recante le modalita' di applicazione del Reg. CE n. 865/04 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento. Decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 865/04 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.
2. Descrizione dell'intervento.
Il contributo e' concesso al fine di finanziare le misure relative a cinque tipologie di attivita' nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola: a) monitoraggio e gestione amministrativa, intesa come raccolta di dati sul settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attivita' previste dal progetto; b) miglioramento dell'impatto ambientale, inteso come operazioni di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, progetti di dimostrazione di pratiche di tecniche olivicole, inserimento di dati ambientali; c) miglioramento della qualita' della produzione, inteso come miglioramento delle condizioni di coltivazione, varietale degli oliveti in singole aziende, delle condizioni di magazzinaggio e valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, assistenza tecnica all'industria di trasformazione, creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva, formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto; d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', intesa come creazione e gestione di sistemi di rintracciabilita' del prodotto, di certificazione della qualita', controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e commercializzazione dell'olio di oliva; e) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, intesa come diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nell'ambito delle precedenti tipologie di cui ai punti a), b), c) e d) . L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia d'attivita' e' stata determinata con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 31 del 30 gennaio 2006 (di seguito denominato decreto). Il finanziamento comunitario per le sopra citate attivita' riguarda: fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per le attivita' nei settori di cui alle lettere a) e b); il 100 per cento delle spese ammissibili per gli investimenti fissi (immobilizzazioni) e il 75 per cento delle spese ammissibili per le altre attivita' (spese variabili) nel settore di cui alla lettera c); il 75 per cento delle spese ammissibili per i programmi di attivita' realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri nei settori di cui alle lettere d) ed e); fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per gli altri programmi di attivita' in questi ultimi due settori. Le attivita' non finanziate al 100 per cento dal bilancio comunitario sono co-finanziate dallo Stato membro e dall'organizzazione di operatori secondo la misura stabilita dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CE n. 865/04, come si rileva dall'allegato 1. Le attivita' potranno essere eseguite da organizzazioni di operatori del settore oleicolo, aventi i requisiti previsti dal regolamento CE n. 2080/2005 (di seguito denominato Regolamento) e dotate di riconoscimento.
3. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.
Con il Regolamento sono state altresi' stabilite le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Le organizzazioni che intendono svolgere le attivita' debbono essere riconosciute, in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali dalle regioni e dalle province autonome, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Decreto. I suindicati organismi preposti adottano un provvedimento di riconoscimento ai sensi del Regolamento, sia per le organizzazioni di nuovo riconoscimento sia per quelle gia' riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1334/02, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed attribuiscono a ciascuna organizzazione un numero progressivo, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Rego-lamento. Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 1° aprile di ciascun anno, a partire dal 1° aprile 2006, i suindicati organismi preposti provvedono a far pervenire all'AGEA l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.
4. Approvazione dei programmi di attivita'.
Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute potra' presentare un unico programma di attivita' della durata massima di tre anni, da realizzarsi nel periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2009. Il programma dovra' pervenire all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Settore promozione, miglioramento ed aiuti sociali, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contestualmente ad una domanda di finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento, entro il 15 febbraio di ciascun anno, a partire dal 15 febbraio 2006. Fara' fede la data riportata nel timbro apposto dall'Ufficio accettazione dell'AGEA. I programmi pervenuti successivamente a tale data verranno dichiarati irricevibili. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata, la cui integrita' ed il cui recapito nel termine suindicato sono a totale rischio del proponente, ovvero possono essere consegnati, personalmente o a mezzo terzi, all'Ufficio accettazione AGEA. La documentazione inviata, prodotta in originale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione che presenta il programma, dovra' contenere: a) il programma in duplice copia; b) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi; c) le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, articolate in conformita' alla griglia dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 del decreto; d) certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria e artigianato di iscrizione al Registro delle imprese, recante lo stato di vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato 2); e) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06; f) la descrizione, la giustificazione ed il calendario delle attivita' proposte; g) il piano di spesa ripartito secondo le attivita' ed i settori di attivita' elencati all'art. 5 del Regolamento, che prevede la distinzione tra le spese generali, che non possono superare il 2% del totale, e le altre principali voci di spesa, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 3) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel). Tutte le spese devono essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro onere aggiuntivo, ad eccezione degli oneri sociali; h) il piano di finanziamento, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 4) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel), ripartito secondo le attivita' e i settori di attivita' specificati all'art. 5 del Regolamento, suddiviso in quote di dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attivita', indicando, in particolare, il contributo comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo dello Stato membro; i) la domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento; j) la descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di efficacia, che consentano la valutazione in itinere ed ex post del programma di attivita'; k) una cauzione bancaria emessa da Primario Istituto di Credito pari almeno al 5% del finanziamento comunitario richiesto per l'intero periodo di durata del programma, da redigere in conformita' al modello allegato (allegato 5). La durata della cauzione deve essere determinata nel testo della cauzione stessa, in funzione della durata del programma secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 6. Rispetto a tale data, la cauzione deve prevedere l'automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri; l) una domanda di anticipo conformemente all'art. 11 del Regolamento; m) la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le attivita' del programma non beneficiano e non hanno beneficiato di un altro finanziamento comunitario e che l'organizzazione rinuncia ad altri finanziamenti, di qualunque natura, per la stessa attivita', da redigere secondo il modello allegato 7; n) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori l'identificazione delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attivita' contenute nei loro programmi e subappaltate; o) per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che fanno parte di una associazione di produttori o di un organizzazione interprofessionale un attestato da cui risulti che le attivita' previste nei loro programmi non sono oggetto di altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del regolamento in questione; p) una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con cui si accettano tutte le norme e condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare; q) una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impegno dell'organismo proponente a far fronte all'impegno di spesa relativo alla quota del progetto non finanziato dalla Comunita' e dallo Stato Membro; r) idonea dichiarazione di Primario Istituto di Credito che garantisca che l'organismo proponente disponga della capacita' economica e finanziaria corrispondente alla quota del programma non finanziata dalla Comunita' e dallo Stato Membro da redigere secondo il modello di cui all'allegato 8; s) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti l'impegno dell'organizzazione proponente a non svolgere, nell'ambito di altri programmi, azioni in qualita' di delegato e/o subappaltatario negli stessi settori di attivita' per i quali viene presentato il programma; t) fotocopia integrale (fronte e retro) di un documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante dell'organizzazione proponente, sottoscrittore di tutta la documentazione presentata. Contestualmente alla trasmissione della suddetta documentazione all'AGEA, le organizzazioni di operatori trasmettono, al fine della acquisizione del parere e della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 6 paragrafo 3 del Decreto, copia del programma di attivita' e della relativa domanda di finanziamento al Ministero delle politiche agricole e forestali o alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, per i settori di rispettiva competenza secondo quanto stabilito dal Decreto. L'AGEA provvedera' ad effettuare la verifica della conformita' amministrativa e finanziaria della documentazione pervenuta nei termini. I programmi non corredati dalla documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare o corredati da documentazione non conforme a quanto prescritto, saranno respinti. In caso di esito positivo della suddetta verifica tali programmi, corredati da tutta la documentazione, nonche' dal parere emanato dalle regioni o dalle province autonome o dalla dichiarazione di conformita' emessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali in ottemperanza all'art. 6, comma 3, del decreto, saranno trasmessi al Comitato tecnico di valutazione. Qualora non pervenga la dichiarazione di conformita' da parte del Ministero o il parere da parte della regione o provincia autonoma si fara' riferimento all'art. 5, comma 4 del decreto. Il Comitato dovra' far pervenire all'AGEA entro il 10 marzo di ciascun anno, a partire dal 10 marzo 2006, l'esito della valutazione per ciascun programma presentato (inclusivo della ripartizione del finanziamento comunitario, nazionale e dell'organizzazione), nonche' i prospetti contabili recanti il dettaglio dei dati riconciliati nel rispetto del plafond comunitario massimo, dei budget finanziari assegnati alle singole regioni o province autonome e delle percentuali minime fissate per i settori di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 2 della presente circolare. L'AGEA prende atto dell'esito della valutazione operata dal predetto Comitato ed adotta il conseguente provvedimento sulla domanda presentata, entro il 15 marzo 2006 di ogni anno, a partire dal 15 marzo 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, in materia di programmi per i quali il Comitato tecnico propone all'organizzazione interessata specifici emendamenti. Annualmente le regioni vengono informate, per quanto di competenza, sullo stato di attuazione dei programmi, con una relazione conforme allo schema di cui all'allegato 9.
5. Modifica dei programmi di attivita'.
Possono essere richieste modifiche al programma di attivita' gia' approvato, purche' esse non comportino aumenti di spesa, rispetto al programma inizialmente approvato. Le modifiche richieste dovranno pervenire all'AGEA, debitamente motivate e corredate da documenti tecnici e amministrativi che ne precisino la natura e le conseguenze, non oltre sei mesi antecedenti l'inizio della realizzazione dell'attivita' per la quale si chiede la modifica. Fermo restando l'importo complessivo del progetto, le modifiche possono distinguersi in formali e sostanziali. Sono modifiche formali: 1. le variazioni pari ad un importo complessivo massimo di 5.000 euro; 2. le variazioni dell'importo approvato, purche' effettuate all'interno della medesima tipologia di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc. ); 3. le variazioni, pari o inferiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc). Sono modifiche sostanziali: le variazioni superiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc), purche' ovviamente superiori all'importo complessivo massimo di 5.000 euro. Le modifiche formali necessitano solo della comunicazione motivata, mentre le modifiche sostanziali necessitano della preventiva approvazione da parte del Comitato tecnico di valutazione. In esito alle determinazioni del suddetto Comitato, l'AGEA comunica all'organizzazione interessata l'avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della modifica sostanziale.
6. Richiesta dell'anticipo del finanziamento.
Tutte le erogazioni relative al finanziamento del programma approvato verranno effettuate esclusivamente tramite versamento su conto corrente bancario, appositamente acceso (conto corrente dedicato). Contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento deve essere presentata anche una domanda di anticipo. L'accettazione di detta domanda da parte dell'AGEA e' condizionata al riconoscimento dell'organismo di operatori oleicoli e all'approvazione del programma di attivita', nonche' all'invio di tutta la documentazione richiesta e alla conformita' della medesima al disposto della normativa vigente in materia e della presente circolare. Sotto il profilo contabile, il programma viene gestito per distinte annualita', per ciascuna delle quali l'organizzazione di operatori puo' disporre di due quote di anticipo e di un saldo del finanziamento. Ai fini del versamento della prima rata dell'anticipo di ciascun anno (pari a 1/3 dell'importo complessivamente richiesto in anticipo), secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento, le organizzazioni interessate dovranno far pervenire all'AGEA entro il 10 aprile di ciascun anno (limitatamente al primo anno di attivita' entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del programma), i seguenti documenti: 1) cauzione, in conformita' al regolamento n. 2220/85, per un importo pari al 110% dell'anticipo complessivo chiesto, che non puo' eccedere il 90 per cento del contributo comunitario approvato, da redigere in base al modello allegato (allegato 10). La durata della cauzione dovra' essere determinata, nel testo, in funzione della durata del programma, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 6. Rispetto a tale data, la cauzione deve prevedere l'automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri. L'esigenza principale connessa alla costituzione della cauzione dell'anticipo e all'eventuale svincolo della stessa, cosi' come di quella di cui al paragrafo 4 della presente circolare, e' l'esecuzione integrale, sotto la supervisione e la responsabilita' dell'organizzazione di operatori proponente, del programma approvato; 2) certificato rilasciato dalla camera di commercio industria e artigianato di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato di vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato 2). 3) Certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937, 06; 4) comunicazione delle coordinate bancarie complete da parte dell'Istituto di credito presso il quale e' stato acceso il conto corrente bancario dedicato, nel quale far confluire tutte le somme afferenti il programma. Tali certificati dovranno avere validita' a carattere continuativo e dovranno, quindi, essere rinnovati e trasmessi periodicamente all'AGEA a cura delle organizzazioni interessate. La cauzione dell'anticipo potra' essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione europea. Sono esclusi dalla possibilita' di presentare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti de Settore promozione, miglioramento qualita' e aiuti sociali dell'AGEA. Tutte le cauzioni verrano svincolate secondo il disposto della normativa comunitaria, ma sempre su richiesta dell'organizzazione interessata. Al fine di poter procedere alla liquidazione dei restanti 2/3 dell'anticipo di ciascun anno, l'AGEA dovra' acquisire oltre ai documenti sopraelencati, la specifica domanda da parte dell'organizzazione che attesti l'effettiva spesa del precedente anticipo di 1/3 e l'accertamento contabile dal quale risulti l'effettiva spesa dell'intera somma gia' erogata a titolo di prima rata di anticipo, tramite la verifica dei giustificativi di spesa e l'effettivo svolgimento delle relative azioni. Per giustificativi di spesa si intendono fatture, ricevute e documenti contabili riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. L'acquisizione dell'esito positivo dei suddetti accer-tamenti e' condizione necessaria per la liquidazione del contributo inerente la seconda rata. L'organizzazione di operatori, al fine di consentire i controlli contabili, dovra' tenere una contabilita' separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del Regolamento, nonche' aprire un apposito conto corrente bancario nel quale far confluire esclusivamente tutte le somme derivanti sia dal finanziamento comunitario, sia dal co-finanziamento nazionale, sia dal finanziamento complementare del beneficiario stesso, a copertura delle spese previste per la realizzazione del relativo programma di attivita'. Nel suddetto conto corrente bancario dovranno rimanere depositate le somme a titolo di interessi generate dai contributi della Comunita' e dello Stato membro. Tali somme verranno detratte dal contributo comunitario e nazionale.
7. Richiesta di svincolo parziale.
Entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' (31 marzo), a partire dal 31 marzo 2007, le organizzazioni di operatori interessate possono far pervenire all'AGEA una domanda di svincolo della cauzione dell'anticipo per un importo non superiore alla meta' delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. Gli svincoli corrispondenti verranno effettuati, previa verifica istruttoria, entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda.
8. Richiesta del saldo del finanziamento.
A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori dovranno presentare, anteriormente al 1° maggio di ogni anno, relazioni annuali sulla stato di realizzazione dei programmi di attivita' nell'anno civile precedente, recanti tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Regolamento. Entro tre mesi a decorrere dalla fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' (30 giugno), a partire dal 30 giugno 2007, le organizzazioni di operatori che hanno attuato il programma dovranno far pervenire all'AGEA la domanda per ottenere il versamento del saldo annuale del finanziamento. Le domande di saldo annuale presentate dopo il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, saranno irricevibili. Nell'ambito del rendiconto finale, l'effettivo sostenimento della spesa dovra' essere provato dall'emissione delle relative fatture debitamente quietanzate. La domanda di rimborso del saldo annuale dovra' essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di congruita' tecnico ammini-strativa, come da schema allegato 11, da cui si rilevi l'ammontare del rimborso, nonche' la dichiarazione di responsabilita' da parte dell'organizzazione circa la buona esecuzione sia tecnica che contabile delle attivita' e rispettive azioni approvate nel programma; b) tabella riepilogativa contabile, da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante il computo totale di tutte le spese sostenute per ciascuna delle attivita' effettuate (allegato 12 ); c) tabella riepilogativa contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante le singole voci di spesa sostenute (allegato 13); d) tabella analitica contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante l'indicazione degli estremi di ciascun documento di spesa (allegato 14). Tra i dati riportati nelle tabelle di cui ai punti b), c) e d), i cui totali devono essere coerenti con la somma indicata nel certificato di congruita', deve esserci la quadratura contabile; e) relazione redatta secondo il disposto dell'art. 12 paragrafo 2, punto b), del Regolamento. Tutte le spese, sostenute a titolo di acconto e saldo, devono essere rendicontate al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo ad eccezione degli oneri sociali, in quanto non sono previsti rimborsi per tali oneri anche per la quota nazionale prevista come cofinanziamento. Il finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che l'organizzazione di produttori utilizza per lo svolgimento delle attivita' previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilita' di applicazione della fattispecie «in nome e per conto della Comunita». Entro tre mesi a decorrere dalla data di presen-tazione della domanda di saldo annuale, dopo aver esaminato i documenti e ricevuto i verbali di verifica (sia tecnici che contabili) dall'organismo di controllo, recanti esito positivo, in caso di documentazione conforme, l'AGEA provvede, in assenza di altri eventuali elementi ostativi, alle successive fasi di liquidazione del finanziamento, ai sensi del Regolamento. Si richiama l'attenzione in merito all'obbligo della conservazione, presso la sede legale dell'organizzazione di operatori, di tutta la documentazione di spesa, a disposizione dell'AGEA, degli organismi di controllo delegati dall'AGEA e degli altri organismi di controllo.
9. Azioni e spese eleggibili.
Nell'ambito di svolgimento del programma, sono ammissibili al finanziamento le azioni descritte nell'art. 5 del Regolamento come specificate nell'allegato 2 del Decreto. Le azioni devono essere svolte nel rispetto dell'elenco delle azioni e delle spese non eleggibili come indicate all'art. 7 del Regolamento. Si evidenzia, in particolare, che non sono eleggibili al finanziamento, tra le altre voci di spesa, anche le spese connesse a costi amministrativi e di personale del beneficiario del contributo. Infatti, il regolamento del Consiglio n. 1290/2005, recante le nuove regole finanziarie relative alla disciplina di finanziamento della Politica Agricola Comune, ha stabilito, all'art. 13, che: «le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA». Non sono altresi' eleggibili al finanziamento le spese di progettazione, essendo relative ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma. Nel sopradescritto quadro di eleggibilita' delle azioni e delle spese, le specifiche voci di costo dovranno essere imputate nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'allegato 15.
10. Criteri di rendicontazione.
In esito a quanto rilevato nella prima fase di applicazione della misura in argomento, si specifica quanto segue: a) Acquisti. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei programmi, per gli acquisti di materiale di consumo l'organizzazione degli operatori e' esente dagli obblighi della richiesta dei previsti tre preventivi per gli acquisti di importo inferiore ai mille euro; b) Contratti con professionisti. Nell'ambito di attuazione delle attivita' previste, i contratti stipulati con professionisti devono rispettare la vigente normativa in materia fiscale e di diritto del lavoro. c) Tenuta della contabilita' separata. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, il soggetto beneficiario del finanziamento dovra' tenere una contabilita' separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del Regolamento. A tale scopo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa civilistica, fiscale e tributaria, dovra' essere prevista una contabilita' esclusiva per il programma o, in alternativa, in aggiunta alla contabilita' generale: a) l'istituzione di un registro sezionale (stralcio del libro giornale) nel quale registrare esclusivamente le operazioni contabili relative alla realizzazione del programma approvato; b) l'apertura, nell'ambito della contabilita' generale, di un conto mastro nel quale rilevare tutte le operazioni riferite al programma approvato. Il conto corrente bancario dedicato costituisce parte integrante della contabilita' separata. In entrambi i casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque indicare i riferimenti della registrazione in contabilita' generale. Inoltre, su ogni documento di spesa inerente il programma approvato, dovra' essere riportata, con un timbro, la dicitura «Regolamento CE 2080/2005 - Annualita'......./.......». d) Quietanze dei pagamenti effettuati. Ai fini della giustificazione delle spese rendicontate per l'ottenimento del rimborso, e' necessario, come noto, conservare e rendere disponibili ai controlli gli originali delle fatture, ricevute o documenti contabili riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. Viene illustrata, di seguito, la metodologia che deve essere adottata per la giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali l'utilizzo del bonifico puo' risultare non praticabile: Pagamento delle spese di missione (carburante, biglietti treno/aereo/nave, pasti, ricevute pernottamenti, diaria, ecc.,). Le spese di missione, liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione. Pagamento di piccoli importi per l'acquisto di materiali di consumo (francobolli, materiale di cancelleria, etc.). Le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo nel limite massimo di 250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione. Pagamento di importi a tecnici o coltivatori che effettuano lavori in economia o fornitori di beni non possessori di conto corrente. In caso di utilizzo di assegno circolare non trasferibile, dovra' risultare sull'assegno la firma di traenza e dovra' essere tenuta agli atti dell'organizzazioni la documentazione rilasciata dalla banca ed una fotocopia dell'assegno. e) Criteri di ammortamento dei beni durevoli. Il calcolo del rimborso dei beni durevoli potra' essere effettuato o in unica soluzione, vincolando l'utilizzo del bene ai futuri programmi, oppure in un periodo di ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato: a tre anni ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a Euro 12.000, a cinque anni negli altri casi. L'acquisto dei beni dovra' essere effettuato in esito ad una selezione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tra almeno tre preventivi. L'organizzazione proponente dovra', ovviamente, tenere uno specifico elenco dei beni acquistati e/o utilizzati per la realizzazione delle azioni progettuali, con apposizione a margine di ciascuno del numero di matricola. Nel caso di acquisti di beni durevoli, il vincolo dei beni acquistati alla destinazione d'uso e alla non cedibilita' prima dei suindicati periodi di tre o cinque anni dovra' risultare da apposito atto scritto dell'organiz-zazione interessata e dal documento comprovante l'acquisto. f) Attivita' delegate e/o appaltate. Le organizzazioni di operatori possono prevedere, nei loro programmi, la possibilita' di delega e/o appalto delle attivita' contenute nei programmi. Per lo svolgimento di tali servizi e' previsto il pagamento di un corrispettivo unico da parte dell'organizzazione committente, con il rilascio della relativa fattura di pagamento e/o ricevuta di rimborso spese. La responsabilita' della corretta attuazione dell'attivita' delegata o appaltata rimane in capo all'organizzazione di operatori proponente, anche per quanto attiene gli obblighi di rendicontazione previsti dalla presente circolare. La documentazione contabile relativa alla liquidazione di tali servizi - fattura/ricevuta di rimborso spese - dovra' quindi essere corredata da una dettagliata rendicontazione del fornitore per singola voce di spesa approvata e da copia della documentazione di spesa, conformemente a quanto previsto dalla presente circolare. Al fine di assicurare il rispetto dell'art. 7 del Regolamento in materia di non eleggibilita' delle spese connesse a costi amministrativi e di personale dei beneficiari del contributo, non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organizzazione appaltante, appartiene a qualunque titolo (dipendente o organo direttivo) alla struttura del soggetto delegato e/o subappaltatario. L'organizzazione proponente, inoltre, dovra' tenere a disposizione, per gli eventuali controlli da parte degli organi competenti, tutta la documentazione tecnica e contabile (elenco aziende, schede aziendali, schede di attivita', elenco tecnici, materiali impiegati, schede chilometriche, fatture di acquisto materiali, giustificativi di spesa ecc.), sempre in conformita' alle prescrizioni della circolare. g) Costi misti. Per i beni e/o strumenti utilizzati anche per attivita' diverse da quelle previste da programmi di cui al Regolamento (ad esempio locali, macchine ecc.), dovra' preventivamente essere indicata la percentuale d'uso riservata, sulla base di quanto previsto dal programma approvato, per la realizzazione delle azioni ivi previste.
11. Attivita' di controllo.
I controlli istruttori contabili e tecnici, finalizzati alla verifica della eleggibilita' delle spese, verranno svolti da AGECONTROL in regime di delega ai sensi del regolamento CE 1663/95. Dopo l'approvazione dei programmi, l'AGEA trasmette all'AGECONTROL copia del fascicolo relativo a ciascun programma, chiedendo l'avvio delle procedure di verifica. L'organizzazione di operatori e' tenuta a comunicare per iscritto alla AGEA e all'AGECONTROL l'inizio delle attivita'. Tutti i pagamenti effettuati dall'AGEA (con esclusione della prima rata di anticipo erogata su cauzione) sono subordinati all'acquisizione del verbale e del rapporto di controllo emanato dall'AGECONTROL, di esito positivo e con l'indicazione degli importi effettivamente sostenuti e quietanzati. I controlli verranno svolti secondo la procedura di seguito descritta. In applicazione dell'art. 14 del Regolamento si procedera', sotto il profilo generale, a: a) costituire i fascicoli individuali per ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo; b) monitorare le attivita' di controllo; c) acquisire le risultanze e svolgere l'accertamento delle irregolarita' constatate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie. L'AGECONTROL assicura, in particolare: l'esecuzione dei controlli con proprio personale munito di adeguato titolo di studio ed idoneo per numero, qualifica, formazione ed esperienza; un'azione di controllo efficace anche sotto il profilo della prevenzione e dell'indirizzo e l'effettuazione dei controlli nel rispetto dei termini imposti dal regolamento per la regolare esecuzione delle procedure amministrative afferenti il pagamento degli anticipi e dei saldi, nonche' l'eventuale svincolo delle cauzioni. Articolazione dei controlli. I controlli riguardano le attivita' eseguite dalle organizzazioni di operatori ed hanno il fine di verificare il rispetto di quanto previsto nei programmi approvati. Le attivita' di controllo si sostanziano in controlli di natura contabile (che sono effettuati ad attivita' avviate o concluse) e controlli di natura tecnica. 1. Controlli contabili. I controlli contabili hanno quale scopo principale la verifica del rendiconto e della documentazione contabile inerente le attivita' poste in essere. I controlli si sostanziano: - nella verifica dell'ammissibilita' delle spese sostenute secondo i criteri di ammissibilita' delle stesse indicati nella presente circolare; - nella verifica della concordanza delle spese sostenute con la documentazione inerente l'attivita' in essere, come meglio specificata nella presenta circolare, comprendente i documenti giustificativi (ove per documenti giustificativi si intendono fatture, ricevute o altri documenti contabili regolarmente quietanzati tramite bonifici bancari); - nella verifica della rispondenza tra l'importo assegnato distinto per le singole voci di spesa ed i prospetti di rendicontazione allegati alle richieste di anticipo, di svincolo parziale della cauzione, di liquidazione del finanziamento (o del saldo finale) o di svincolo totale della cauzione. Tale attivita' potra' svolgersi per tutto il periodo previsto per la realizzazione delle azioni stabilite dal programma approvato. Le verifiche si svolgeranno in corrispondenza dele seguenti fattispecie: - domanda di anticipo del finanziamento; - domanda di svincolo parziale della cauzione relativa all'anticipo richiesto; - domanda di saldo del finanziamento. La presentazione delle suddette domande determina, quindi, altrettante fasi in cui l'AGECONTROL e' chiamata ad effettuare verifiche nei confronti dell'Organizzazione proponente. Le visite ispettive verranno effettuate nel rispetto dei termini di seguito indicati: a) prima dell'erogazione della seconda rata di anticipo (pari ai 2/3 dell'importo garantito complessivo), al fine di verificare l'effettiva spesa, nel rispetto dei criteri di ammissibilita', dell'intera somma erogata a titolo di prima rata di anticipo (pari a 1/3 dell'importo garantito complessivo). b) Entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda di svincolo parziale della cauzione di anticipo, per un importo non superiore alla meta' delle spese effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento. Tale domanda dovra' pervenire all'AGEA entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma, a partire dal 31 marzo 2007. La visita ha il fine di verificare che siano state effettivamente sostenute le spese, nel rispetto dei criteri di ammissibilita', con riferimento alle quali viene chiesto lo svincolo. c) Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di saldo previsto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento. Tale domanda dovra' pervenire all'AGEA entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del programma, a decorrere dal 30 giugno 2007. La visita ha il fine di verificare l'effettivo sostenimento delle relative spese rendicontate nel rispetto dei criteri di ammissibilita'. Le visite ispettive di cui sopra dovranno essere effettuate presso la sede amministrativa dell'organizzazione a cui si riferisce il programma approvato e potranno avvenire previo preavviso non anteriore a quarantotto ore da notificare all'organizzazione interessata. 2. Controlli tecnici. I controlli contabili di cui al paragrafo 1 saranno integrati da controlli tecnici, finalizzati alla verifica dell'effettiva e corretta attuazione delle azioni previste nei programmi di attivita' approvati ed al rispetto delle condizioni di riconoscimento. I controlli si esplicheranno nelle varie sedi di svolgimento delle attivita' e/o nelle sedi amministrative di riferimento. Le fasi di controllo. Prima fase. Contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento l'organizzazione puo' presentare una richiesta di anticipo (non superiore al 90% del finanziamento complessivo), previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 110% dell'anticipo. L'AGEA, previa verifica del ricorrere delle condizioni previste dalla normativa e nel caso di approvazione del programma, versera' all'organizzazione un terzo della somma richiesta entro il mese successivo. In tale circostanza prima di poter procedere alla liquidazione dei restanti due terzi dell'anticipo l'AGEA dovra' acquisire - oltre alla documentazione contabile ed amministrativa prevista - l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti: - l'effettiva spesa dell'intera somma gia' erogata a titolo di prima rata di anticipo, tramite la verifica di giustificativi di spesa regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse; - l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra quelle da assoggettare a controlli tecnici. Condizione necessaria per la liquidazione della seconda rata dell'anticipo e', quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL. Seconda fase. Le organizzazioni possono presentare entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' la domanda di svincolo parziale della cauzione dell'anticipo, a decorrere dal 31 marzo 2007. Prima di procedere allo svincolo parziale della cauzione l'AGEA dovra' acquisire - oltre alla documentazione contabile ed amministrativa prevista - l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti: - l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di svincolo parziale della cauzione, tramite la verifica dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse; - l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da assoggettare a controlli tecnici. Condizione necessaria per lo svincolo parziale della cauzione e', quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL. Terza fase. Le organizzazioni sono tenute a presentare entro i tre mesi successivi al termine di svolgimento delle attivita' di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2007, una domanda di saldo del finanziamento annuale. L'AGEA eroga il saldo del finanziamento annuale, previa verifica delle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione in attuazione delle attivita' previste. Prima di procedere all'erogazione del saldo del finanziamento annuale, l'AGEA dovra' acquisire, oltre alla documentazione contabile ed amministrativa prevista, l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti: - l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di saldo, tramite la verifica dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse; - l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da assoggettare a controlli tecnici. Condizione necessaria per l'erogazione del saldo del finanziamento annuale e', quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL. Per tutto quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al disposto del regolamento CE n. 865/04 e n. 2080/05 ed alla normativa comu-nitaria e nazionale vigente.
12. Allegati
Costituiscono parte integrante della presente circolare i seguenti allegati: 1) struttura del finanziamento per tipologia di attivita'; 2) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) prospetto delle spese ripartito secondo le attivita' e i settori di attivita' costi previsti per singola voce di spesa; 4) prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attivita'; 5) schema di polizza fidejussoria bancaria a garanzia della corretta esecuzione delle attivita' di cui al Regolamento CE n. 2080/05; 6) periodo di durata delle cauzioni per durata del programma; 7) dichiarazione sostitutiva di non sovrapponibilita'; 8) dichiarazione bancaria; 9) relazione regionale sullo stato di attuazione dei programmi; 10) schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo del contributo delle spese di realizzazione del programma operativo di cui al regolamento CE n. 2080/05; 11) dichiarazione di congruita' tecnico-amministrativa; 12) quadro riepilogativo generale dei costi ripartito per attivita'; 13) quadro riepilogativo generale delle singole voci di spesa; 14) quadro analitico delle singole voci di spesa ripartito per attivita'; 15) criteri di imputabilita' delle spese. Il titolare: Gulinelli |