| Al    Ministero   delle   politiche agricole e forestali
 
 Alle    Regioni    -    Assessorati
 agricoltura
 
 Alle province autonome
 
 All'AGECONTROL
 
 Alla COLDIRETTI
 
 Alla CONFAGRICOLTURA
 
 Alla CIA
 
 Alla COPAGRI
 
 Alle Unioni nazionali olivicole
 
 Alle     Associazioni     olivicole
 indipendenti
 
 Alla FEDEROLIO
 
 Alla ASSITOL
 
 Alle Associazioni di frantoiani
 
 A   tutte   le   organizzazioni  di
 categoria
 
 A tutti gli operatori del settore
 
 1. Riferimenti normativi.
 
 Regolamento  CE  n.  1782/2003  del Consiglio, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della politica  agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
 Regolamento    CE    n.    865/2004    del    Consiglio,   relativo all'organizzazione  comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e  delle  olive  da  tavola  e recante modifica del Regolamento CE n. 827/68;
 Regolamento  CE  n. 2080/2005, recante le modalita' di applicazione del   Reg.  CE  n.  865/04  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.
 Decreto  ministeriale  n. 31 del 30 gennaio 2006, recante modalita' di   applicazione   del  regolamento  CE  n.  865/04  del  Consiglio, concernente  le  organizzazioni  di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.
 
 2. Descrizione dell'intervento.
 
 Il  contributo e' concesso al fine di finanziare le misure relative a  cinque  tipologie  di  attivita'  nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
 a) monitoraggio  e  gestione amministrativa, intesa come raccolta di  dati  sul settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attivita' previste dal progetto;
 b) miglioramento  dell'impatto ambientale, inteso come operazioni di  mantenimento  degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di   abbandono,   elaborazione   di   buone   pratiche  agricole  per l'olivicoltura,  progetti  di  dimostrazione  di pratiche di tecniche olivicole, inserimento di dati ambientali;
 c) miglioramento  della  qualita'  della  produzione, inteso come miglioramento  delle  condizioni  di  coltivazione,  varietale  degli oliveti  in  singole  aziende,  delle  condizioni  di magazzinaggio e valorizzazione  dei  residui  della  produzione di olio di oliva e di olive  da tavola, assistenza tecnica all'industria di trasformazione, creazione  e  miglioramento  di  laboratori  di  analisi dell'olio di oliva,  formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto;
 d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', intesa come  creazione  e  gestione  di  sistemi  di  rintracciabilita'  del prodotto,  di  certificazione  della qualita', controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e commercializzazione dell'olio di oliva;
 e) diffusione   di  informazioni  sulle  attivita'  svolte  dalle organizzazioni  di operatori ai fini del miglioramento della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, intesa come diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nell'ambito  delle  precedenti tipologie di cui ai punti a), b), c) e d) .
 L'ammontare  complessivo  delle  risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia d'attivita'  e'  stata  determinata con il decreto del Ministro delle politiche  agricole e forestali n. 31 del 30 gennaio 2006 (di seguito denominato decreto).
 Il   finanziamento   comunitario  per  le  sopra  citate  attivita' riguarda:   fino  ad  un  massimo  del  100  per  cento  delle  spese ammissibili,  per  le  attivita' nei settori di cui alle lettere a) e b);  il  100  per  cento delle spese ammissibili per gli investimenti fissi  (immobilizzazioni)  e  il 75 per cento delle spese ammissibili per  le  altre  attivita'  (spese  variabili) nel settore di cui alla lettera  c);  il 75 per cento delle spese ammissibili per i programmi di  attivita' realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori  da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati  membri  nei  settori  di cui alle lettere d) ed e); fino ad un massimo  del  50  per  cento  delle  spese  ammissibili per gli altri programmi di attivita' in questi ultimi due settori.
 Le   attivita'  non  finanziate  al  100  per  cento  dal  bilancio comunitario    sono    co-finanziate    dallo    Stato    membro    e dall'organizzazione   di   operatori   secondo  la  misura  stabilita dall'art.  8,  paragrafo  1,  del  regolamento  CE n. 865/04, come si rileva dall'allegato 1.
 Le   attivita'   potranno  essere  eseguite  da  organizzazioni  di operatori  del  settore  oleicolo,  aventi  i  requisiti previsti dal regolamento  CE  n.  2080/2005  (di seguito denominato Regolamento) e dotate di riconoscimento.
 
 3. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.
 
 Con  il  Regolamento  sono state altresi' stabilite le modalita' di riconoscimento   delle  organizzazioni  di  operatori  e  delle  loro associazioni,  delle  organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni  di  operatori  del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
 Le  organizzazioni  che  intendono  svolgere  le  attivita' debbono essere  riconosciute, in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del  Regolamento,  dal Ministero delle politiche agricole e forestali dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Decreto.
 I  suindicati  organismi  preposti  adottano  un  provvedimento  di riconoscimento ai sensi del Regolamento, sia per le organizzazioni di nuovo  riconoscimento  sia  per quelle gia' riconosciute ai sensi del regolamento  CE  n.  1334/02,  in  quanto  in  possesso dei requisiti richiesti  ed  attribuiscono  a  ciascuna  organizzazione  un  numero progressivo, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Rego-lamento.
 Immediatamente  dopo  l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 1° aprile di ciascun anno, a partire dal 1° aprile 2006, i  suindicati  organismi preposti provvedono a far pervenire all'AGEA l'atto  di  riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.
 
 4. Approvazione dei programmi di attivita'.
 
 Ciascuna  delle  organizzazioni  di  operatori  riconosciute potra' presentare  un  unico  programma di attivita' della durata massima di tre anni, da realizzarsi nel periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2009.
 Il  programma dovra' pervenire all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in  Agricoltura - Settore promozione, miglioramento ed aiuti sociali, via  Torino  n.  45  -  00184 Roma, contestualmente ad una domanda di finanziamento  comunitario,  ai  sensi  dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento,  entro  il  15 febbraio  di  ciascun anno, a partire dal 15 febbraio 2006.
 Fara'  fede  la  data  riportata  nel  timbro  apposto dall'Ufficio accettazione  dell'AGEA. I programmi pervenuti successivamente a tale data  verranno  dichiarati  irricevibili.  I  plichi  possono  essere inviati  per posta, a mezzo raccomandata, la cui integrita' ed il cui recapito nel termine suindicato sono a totale rischio del proponente, ovvero  possono  essere  consegnati,  personalmente  o a mezzo terzi, all'Ufficio accettazione AGEA.
 La documentazione inviata, prodotta in originale e sottoscritta dal legale  rappresentante dell'organizzazione che presenta il programma, dovra' contenere:
 a) il programma in duplice copia;
 b) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;
 c) le  informazioni  relative ai criteri di selezione specificati all'art.  9,  paragrafo 1, del Regolamento, articolate in conformita' alla  griglia  dei  criteri  di valutazione di cui all'allegato 5 del decreto;
 d) certificato  rilasciato  dalla Camera di commercio industria e artigianato di iscrizione al Registro delle imprese, recante lo stato di  vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata  da  copia  integrale di un documento di riconoscimento in corso  di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato 2);
 e) certificazione   antimafia   rilasciata  dalla  prefettura  di competenza  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06;
 f) la  descrizione,  la  giustificazione  ed  il calendario delle attivita' proposte;
 g) il  piano di spesa ripartito secondo le attivita' ed i settori di  attivita'  elencati  all'art.  5  del Regolamento, che prevede la distinzione tra le spese generali, che non possono superare il 2% del totale,  e  le altre principali voci di spesa, da redigere secondo lo schema  allegato  (allegato  3)  e  da  trasmettere anche su supporto magnetico  (formato  excel). Tutte le spese devono essere indicate al netto  dell'IVA  e  di qualunque altro onere aggiuntivo, ad eccezione degli oneri sociali;
 h) il  piano  di  finanziamento,  da  redigere  secondo lo schema allegato  (allegato  4)  e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato  excel),  ripartito  secondo  le  attivita'  e  i settori di attivita'  specificati all'art. 5 del Regolamento, suddiviso in quote di  dodici  mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di  attivita',  indicando,  in particolare, il contributo comunitario richiesto,  compresi  gli  anticipi,  ed  eventualmente  i contributi finanziari degli operatori e il contributo dello Stato membro;
 i) la  domanda  di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento;
 j) la  descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di efficacia,  che  consentano  la valutazione in itinere ed ex post del programma di attivita';
 k) una  cauzione  bancaria emessa da Primario Istituto di Credito pari  almeno  al  5%  del  finanziamento  comunitario  richiesto  per l'intero  periodo di durata del programma, da redigere in conformita' al  modello  allegato  (allegato  5).  La  durata della cauzione deve essere determinata nel testo della cauzione stessa, in funzione della durata  del  programma  secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato  6.  Rispetto  a  tale  data, la cauzione deve prevedere l'automatica   rinnovazione  per  ulteriori  sei  mesi.  L'AGEA,  con motivata  richiesta,  inviata  almeno  quindici  giorni  prima  della scadenza  della  durata  massima,  puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali,  che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri;
 l) una   domanda   di  anticipo  conformemente  all'art.  11  del Regolamento;
 m) la  dichiarazione  dell'organizzazione  interessata  in cui si attesta  che  le  attivita' del programma non beneficiano e non hanno beneficiato   di   un   altro   finanziamento   comunitario   e   che l'organizzazione   rinuncia  ad  altri  finanziamenti,  di  qualunque natura,  per  la  stessa  attivita',  da  redigere secondo il modello allegato 7;
 n) per  le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni  di  produttori l'identificazione delle organizzazioni di   operatori   del  settore  oleicolo  responsabili  dell'effettiva esecuzione   delle   attivita'   contenute   nei   loro  programmi  e subappaltate;
 o) per  le  organizzazioni  di operatori del settore oleicolo che fanno  parte di una associazione di produttori o di un organizzazione interprofessionale  un  attestato  da  cui  risulti  che le attivita' previste  nei  loro  programmi  non  sono oggetto di altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del regolamento in questione;
 p) una  dichiarazione  firmata dal legale rappresentante, con cui si  accettano  tutte  le norme e condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare;
 q) una   dichiarazione   del   legale  rappresentante  attestante l'impegno dell'organismo proponente a far fronte all'impegno di spesa relativo  alla  quota  del  progetto non finanziato dalla Comunita' e dallo Stato Membro;
 r) idonea  dichiarazione  di  Primario  Istituto  di  Credito che garantisca   che  l'organismo  proponente  disponga  della  capacita' economica  e  finanziaria corrispondente alla quota del programma non finanziata  dalla  Comunita' e dallo Stato Membro da redigere secondo il modello di cui all'allegato 8;
 s) una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante in cui   si  attesti  l'impegno  dell'organizzazione  proponente  a  non svolgere,  nell'ambito  di  altri  programmi,  azioni  in qualita' di delegato  e/o subappaltatario negli stessi settori di attivita' per i quali viene presentato il programma;
 t) fotocopia  integrale  (fronte  e  retro)  di  un  documento di identita'   in   corso   di   validita'   del  legale  rappresentante dell'organizzazione    proponente,   sottoscrittore   di   tutta   la documentazione presentata.
 Contestualmente  alla  trasmissione  della  suddetta documentazione all'AGEA,  le  organizzazioni di operatori trasmettono, al fine della acquisizione  del  parere e della dichiarazione di conformita' di cui all'art.  6 paragrafo 3 del Decreto, copia del programma di attivita' e   della  relativa  domanda  di  finanziamento  al  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  o  alla  regione  o alla provincia autonoma  competente  per  territorio,  per  i  settori di rispettiva competenza secondo quanto stabilito dal Decreto.
 L'AGEA  provvedera'  ad  effettuare  la  verifica della conformita' amministrativa  e  finanziaria  della  documentazione  pervenuta  nei termini.
 I  programmi  non  corredati  dalla  documentazione  prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare o corredati da documentazione non conforme a quanto prescritto, saranno respinti.
 In  caso  di esito positivo della suddetta verifica tali programmi, corredati  da  tutta  la  documentazione,  nonche' dal parere emanato dalle  regioni  o  dalle  province  autonome o dalla dichiarazione di conformita' emessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali in  ottemperanza  all'art. 6, comma 3, del decreto, saranno trasmessi al Comitato tecnico di valutazione.
 Qualora  non  pervenga la dichiarazione di conformita' da parte del Ministero  o il parere da parte della regione o provincia autonoma si fara' riferimento all'art. 5, comma 4 del decreto.
 Il  Comitato  dovra'  far  pervenire  all'AGEA entro il 10 marzo di ciascun  anno, a partire dal 10 marzo 2006, l'esito della valutazione per  ciascun  programma  presentato (inclusivo della ripartizione del finanziamento  comunitario, nazionale e dell'organizzazione), nonche' i  prospetti contabili recanti il dettaglio dei dati riconciliati nel rispetto  del  plafond  comunitario  massimo,  dei  budget finanziari assegnati   alle   singole   regioni  o  province  autonome  e  delle percentuali  minime fissate per i settori di cui alle lettere b) e d) del   paragrafo  2  della  presente  circolare.  L'AGEA  prende  atto dell'esito  della valutazione operata dal predetto Comitato ed adotta il  conseguente  provvedimento  sulla  domanda  presentata,  entro il 15 marzo  2006 di ogni anno, a partire dal 15 marzo 2006, fatto salvo quanto  previsto dall'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, in materia di    programmi   per   i   quali   il   Comitato   tecnico   propone all'organizzazione interessata specifici emendamenti.
 Annualmente le regioni vengono informate, per quanto di competenza, sullo  stato  di attuazione dei programmi, con una relazione conforme allo schema di cui all'allegato 9.
 
 5. Modifica dei programmi di attivita'.
 
 Possono  essere  richieste modifiche al programma di attivita' gia' approvato,  purche' esse non comportino aumenti di spesa, rispetto al programma inizialmente approvato.
 Le  modifiche  richieste  dovranno  pervenire all'AGEA, debitamente motivate  e  corredate  da  documenti tecnici e amministrativi che ne precisino  la natura e le conseguenze, non oltre sei mesi antecedenti l'inizio della realizzazione dell'attivita' per la quale si chiede la modifica.
 Fermo  restando  l'importo  complessivo  del progetto, le modifiche possono distinguersi in formali e sostanziali.
 Sono modifiche formali:
 1.  le variazioni pari ad un importo complessivo massimo di 5.000 euro;
 2.  le  variazioni  dell'importo  approvato,  purche'  effettuate all'interno  della  medesima  tipologia  di attivita' (sorveglianza e gestione   amministrativa,   miglioramento  dell'impatto  ambientale, miglioramento   della   qualita'  della  produzione,  tracciabilita', certificazione  e  tutela  della qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc. );
 3.  le variazioni, pari o inferiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza  e  gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale,    miglioramento   della   qualita'   della   produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc).
 Sono   modifiche   sostanziali:  le  variazioni  superiori  al  10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie  di  attivita'  (sorveglianza  e  gestione  amministrativa, miglioramento  dell'impatto  ambientale, miglioramento della qualita' della  produzione,  tracciabilita',  certificazione  e  tutela  della qualita',  diffusione  di  informazioni  sulle attivita' svolte dalle organizzazioni   di  operatori  ecc),  purche'  ovviamente  superiori all'importo complessivo massimo di 5.000 euro.
 Le modifiche formali necessitano solo della comunicazione motivata, mentre   le   modifiche   sostanziali  necessitano  della  preventiva approvazione da parte del Comitato tecnico di valutazione.
 In esito alle determinazioni del suddetto Comitato, l'AGEA comunica all'organizzazione  interessata  l'avvenuta  approvazione  o diniego, totale o parziale, della modifica sostanziale.
 
 6. Richiesta dell'anticipo del finanziamento.
 
 Tutte   le  erogazioni  relative  al  finanziamento  del  programma approvato  verranno  effettuate  esclusivamente tramite versamento su conto   corrente   bancario,  appositamente  acceso  (conto  corrente dedicato).
 Contestualmente  alla  presentazione della domanda di finanziamento deve essere presentata anche una domanda di anticipo.
 L'accettazione  di detta domanda da parte dell'AGEA e' condizionata al    riconoscimento   dell'organismo   di   operatori   oleicoli   e all'approvazione  del  programma  di  attivita', nonche' all'invio di tutta  la  documentazione richiesta e alla conformita' della medesima al  disposto  della  normativa  vigente  in  materia e della presente circolare.
 Sotto il profilo contabile, il programma viene gestito per distinte annualita',  per  ciascuna  delle quali l'organizzazione di operatori puo'   disporre   di  due  quote  di  anticipo  e  di  un  saldo  del finanziamento.
 Ai  fini  del  versamento della prima rata dell'anticipo di ciascun anno   (pari   a   1/3  dell'importo  complessivamente  richiesto  in anticipo),  secondo  quanto  previsto dall'art. 8 del Regolamento, le organizzazioni  interessate  dovranno far pervenire all'AGEA entro il 10 aprile  di  ciascun anno (limitatamente al primo anno di attivita' entro  trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del programma), i seguenti documenti:
 1)  cauzione,  in  conformita'  al regolamento n. 2220/85, per un importo  pari al 110% dell'anticipo complessivo chiesto, che non puo' eccedere  il  90  per  cento del contributo comunitario approvato, da redigere  in  base al modello allegato (allegato 10). La durata della cauzione  dovra'  essere  determinata,  nel  testo, in funzione della durata  del  programma, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato  6.  Rispetto  a  tale  data, la cauzione deve prevedere l'automatica   rinnovazione  per  ulteriori  sei  mesi.  L'AGEA,  con motivata  richiesta,  inviata  almeno  quindici  giorni  prima  della scadenza  della  durata  massima,  puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali,  che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri.
 L'esigenza  principale  connessa  alla  costituzione della cauzione dell'anticipo  e  all'eventuale  svincolo della stessa, cosi' come di quella   di   cui   al  paragrafo  4  della  presente  circolare,  e' l'esecuzione  integrale,  sotto  la supervisione e la responsabilita' dell'organizzazione di operatori proponente, del programma approvato;
 2)  certificato  rilasciato dalla camera di commercio industria e artigianato  di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato di  vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata  da  copia  integrale di un documento di riconoscimento in corso   di   validita)  da  redigere  in  base  al  modello  allegato (allegato 2).
 3)   Certificazione  antimafia  rilasciata  dalla  prefettura  di competenza  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937, 06;
 4)  comunicazione  delle  coordinate  bancarie  complete da parte dell'Istituto  di  credito  presso  il quale e' stato acceso il conto corrente  bancario  dedicato,  nel quale far confluire tutte le somme afferenti il programma.
 Tali  certificati dovranno avere validita' a carattere continuativo e  dovranno,  quindi,  essere  rinnovati  e  trasmessi periodicamente all'AGEA a cura delle organizzazioni interessate.
 La  cauzione  dell'anticipo  potra'  essere  sia  assicurativa  che bancaria,  rilasciata  da  primari  istituti  di  cui  al decreto del 15 aprile  1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 o da istituti  assicurativi  abilitati  dall'ISVAP  all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione europea.
 Sono  esclusi  dalla  possibilita'  di presentare cauzioni a favore dell'AGEA  gli  enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti de   Settore  promozione,  miglioramento  qualita'  e  aiuti  sociali dell'AGEA.
 Tutte  le  cauzioni  verrano  svincolate  secondo il disposto della normativa  comunitaria,  ma  sempre  su richiesta dell'organizzazione interessata.
 Al  fine  di  poter  procedere  alla  liquidazione dei restanti 2/3 dell'anticipo  di  ciascun  anno,  l'AGEA  dovra'  acquisire oltre ai documenti    sopraelencati,    la    specifica   domanda   da   parte dell'organizzazione  che  attesti  l'effettiva  spesa  del precedente anticipo   di  1/3  e  l'accertamento  contabile  dal  quale  risulti l'effettiva  spesa  dell'intera  somma gia' erogata a titolo di prima rata  di  anticipo, tramite la verifica dei giustificativi di spesa e l'effettivo svolgimento delle relative azioni.
 Per  giustificativi  di  spesa  si  intendono  fatture,  ricevute e documenti   contabili   riconosciuti   e   regolarmente   quietanzati attraverso bonifici bancari.
 L'acquisizione  dell'esito  positivo  dei suddetti accer-tamenti e' condizione  necessaria per la liquidazione del contributo inerente la seconda rata.
 L'organizzazione  di  operatori,  al fine di consentire i controlli contabili,  dovra'  tenere  una  contabilita'  separata  per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del Regolamento, nonche' aprire un apposito   conto   corrente   bancario   nel   quale   far  confluire esclusivamente   tutte  le  somme  derivanti  sia  dal  finanziamento comunitario,    sia   dal   co-finanziamento   nazionale,   sia   dal finanziamento  complementare  del  beneficiario  stesso,  a copertura delle  spese  previste per la realizzazione del relativo programma di attivita'.
 Nel  suddetto  conto corrente bancario dovranno rimanere depositate le  somme  a  titolo  di  interessi  generate  dai  contributi  della Comunita'  e  dello  Stato  membro.  Tali somme verranno detratte dal contributo comunitario e nazionale.
 
 7. Richiesta di svincolo parziale.
 
 Entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' (31  marzo),  a  partire  dal  31 marzo  2007,  le  organizzazioni di operatori  interessate  possono far pervenire all'AGEA una domanda di svincolo  della  cauzione  dell'anticipo per un importo non superiore alla meta' delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
 Gli  svincoli  corrispondenti  verranno effettuati, previa verifica istruttoria,  entro  il  secondo  mese  successivo alla presentazione della domanda.
 
 8. Richiesta del saldo del finanziamento.
 
 A  decorrere  dal  2007,  le  organizzazioni  di operatori dovranno presentare,  anteriormente  al  1° maggio  di  ogni  anno,  relazioni annuali  sulla  stato  di  realizzazione  dei  programmi di attivita' nell'anno  civile  precedente,  recanti  tutti  gli elementi previsti dall'art. 13 del Regolamento.
 Entro  tre  mesi  a decorrere dalla fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' (30 giugno), a partire dal 30 giugno 2007, le  organizzazioni  di  operatori  che  hanno  attuato  il  programma dovranno far pervenire all'AGEA la domanda per ottenere il versamento del saldo annuale del finanziamento.
 Le  domande  di  saldo annuale presentate dopo il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, saranno irricevibili.
 Nell'ambito  del  rendiconto finale, l'effettivo sostenimento della spesa  dovra'  essere  provato  dall'emissione delle relative fatture debitamente quietanzate.
 La  domanda  di  rimborso del saldo annuale dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) dichiarazione  di  congruita' tecnico ammini-strativa, come da schema  allegato  11,  da  cui  si  rilevi  l'ammontare del rimborso, nonche'    la    dichiarazione    di    responsabilita'    da   parte dell'organizzazione   circa  la  buona  esecuzione  sia  tecnica  che contabile   delle   attivita'   e  rispettive  azioni  approvate  nel programma;
 b) tabella   riepilogativa  contabile,  da  presentare  anche  su supporto  magnetico  (formato  excel),  recante  il computo totale di tutte  le  spese  sostenute  per  ciascuna delle attivita' effettuate (allegato 12 );
 c) tabella  riepilogativa  contabile,  per  ciascuna tipologia di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante le singole voci di spesa sostenute (allegato 13);
 d) tabella   analitica   contabile,  per  ciascuna  tipologia  di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante  l'indicazione  degli  estremi  di ciascun documento di spesa (allegato 14).
 Tra  i  dati riportati nelle tabelle di cui ai punti b), c) e d), i cui   totali  devono  essere  coerenti  con  la  somma  indicata  nel certificato di congruita', deve esserci la quadratura contabile;
 e) relazione  redatta  secondo il disposto dell'art. 12 paragrafo 2, punto b), del Regolamento.
 Tutte  le  spese,  sostenute  a  titolo  di acconto e saldo, devono essere rendicontate al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo ad  eccezione  degli  oneri  sociali,  in  quanto  non  sono previsti rimborsi  per  tali  oneri anche per la quota nazionale prevista come cofinanziamento.  Il  finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un  contributo  diretto  a  fondo  perduto  che  l'organizzazione  di produttori  utilizza  per  lo  svolgimento  delle attivita' previste, senza   alcun   rapporto   sinallagmatico   e  con  esclusione  della possibilita'  di  applicazione della fattispecie «in nome e per conto della Comunita».
 Entro  tre  mesi  a  decorrere  dalla  data di presen-tazione della domanda  di saldo annuale, dopo aver esaminato i documenti e ricevuto i  verbali  di verifica (sia tecnici che contabili) dall'organismo di controllo,   recanti   esito  positivo,  in  caso  di  documentazione conforme,  l'AGEA  provvede,  in  assenza di altri eventuali elementi ostativi,  alle successive fasi di liquidazione del finanziamento, ai sensi del Regolamento.
 Si richiama l'attenzione in merito all'obbligo della conservazione, presso  la  sede legale dell'organizzazione di operatori, di tutta la documentazione di spesa, a disposizione dell'AGEA, degli organismi di controllo delegati dall'AGEA e degli altri organismi di controllo.
 
 9. Azioni e spese eleggibili.
 
 Nell'ambito  di  svolgimento  del  programma,  sono  ammissibili al finanziamento  le  azioni  descritte nell'art. 5 del Regolamento come specificate nell'allegato 2 del Decreto.
 Le  azioni  devono  essere  svolte  nel  rispetto dell'elenco delle azioni  e  delle  spese  non  eleggibili come indicate all'art. 7 del Regolamento.
 Si   evidenzia,   in   particolare,  che  non  sono  eleggibili  al finanziamento,  tra le altre voci di spesa, anche le spese connesse a costi  amministrativi e di personale del beneficiario del contributo. Infatti,  il regolamento del Consiglio n. 1290/2005, recante le nuove regole  finanziarie  relative  alla disciplina di finanziamento della Politica  Agricola  Comune, ha stabilito, all'art. 13, che: «le spese connesse  a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA». Non sono altresi' eleggibili al finanziamento le spese di progettazione,  essendo  relative  ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma.
 Nel  sopradescritto  quadro  di  eleggibilita' delle azioni e delle spese,  le  specifiche  voci  di  costo  dovranno essere imputate nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'allegato 15.
 
 10. Criteri di rendicontazione.
 
 In  esito  a quanto rilevato nella prima fase di applicazione della misura in argomento, si specifica quanto segue:
 a) Acquisti.
 Al  fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei programmi,  per gli acquisti di materiale di consumo l'organizzazione degli operatori e' esente dagli obblighi della richiesta dei previsti tre preventivi per gli acquisti di importo inferiore ai mille euro;
 b) Contratti con professionisti.
 Nell'ambito  di  attuazione  delle  attivita' previste, i contratti stipulati  con  professionisti devono rispettare la vigente normativa in materia fiscale e di diritto del lavoro.
 c) Tenuta della contabilita' separata.
 Secondo  quanto  previsto  dalla  vigente normativa comunitaria, il soggetto   beneficiario   del   finanziamento   dovra'   tenere   una contabilita' separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del  Regolamento.  A  tale  scopo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla  normativa  civilistica,  fiscale  e  tributaria, dovra' essere prevista   una   contabilita'   esclusiva  per  il  programma  o,  in alternativa, in aggiunta alla contabilita' generale:
 a) l'istituzione  di  un  registro  sezionale (stralcio del libro giornale) nel quale registrare esclusivamente le operazioni contabili relative alla realizzazione del programma approvato;
 b) l'apertura,  nell'ambito  della  contabilita'  generale, di un conto  mastro  nel  quale  rilevare  tutte  le operazioni riferite al programma approvato.
 Il  conto  corrente  bancario dedicato costituisce parte integrante della contabilita' separata.
 In  entrambi  i  casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque indicare  i riferimenti della registrazione in contabilita' generale. Inoltre,  su ogni documento di spesa inerente il programma approvato, dovra'  essere  riportata, con un timbro, la dicitura «Regolamento CE 2080/2005 - Annualita'......./.......».
 d) Quietanze dei pagamenti effettuati.
 Ai   fini   della  giustificazione  delle  spese  rendicontate  per l'ottenimento  del  rimborso,  e' necessario, come noto, conservare e rendere   disponibili  ai  controlli  gli  originali  delle  fatture, ricevute   o   documenti   contabili   riconosciuti   e  regolarmente quietanzati   attraverso   bonifici  bancari.  Viene  illustrata,  di seguito,   la   metodologia   che   deve   essere   adottata  per  la giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali l'utilizzo del bonifico puo' risultare non praticabile:
 Pagamento   delle   spese   di   missione   (carburante,  biglietti treno/aereo/nave, pasti, ricevute pernottamenti, diaria, ecc.,).
 Le  spese  di  missione,  liquidate  con  anticipazioni  di  cassa, dovranno  essere  giustificate,  una volta sostenute, con un'apposita nota  spese.  Gli  importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza   mensile  girati,  con  bonifico/«giro  conto»,  dal  «conto dedicato» a quello dell'organizzazione.
 Pagamento di piccoli importi per l'acquisto di materiali di consumo (francobolli, materiale di cancelleria, etc.).
 Le  spese  sostenute  per  l'acquisto  di  materiali di consumo nel limite  massimo  di  250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno  essere  giustificate,  una volta sostenute, con un'apposita nota  spese.  Gli  importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza   mensile  girati,  con  bonifico/«giro  conto»,  dal  «conto dedicato» a quello dell'organizzazione.
 Pagamento  di importi a tecnici o coltivatori che effettuano lavori in economia o fornitori di beni non possessori di conto corrente.
 In  caso  di utilizzo di assegno circolare non trasferibile, dovra' risultare  sull'assegno  la  firma  di traenza e dovra' essere tenuta agli  atti  dell'organizzazioni  la  documentazione  rilasciata dalla banca ed una fotocopia dell'assegno.
 e) Criteri di ammortamento dei beni durevoli.
 Il  calcolo del rimborso dei beni durevoli potra' essere effettuato o  in  unica  soluzione,  vincolando  l'utilizzo  del  bene ai futuri programmi,  oppure  in  un  periodo  di ammortamento valutato secondo quanto  di seguito specificato: a tre anni ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a Euro 12.000, a cinque anni negli altri casi.
 L'acquisto  dei  beni  dovra'  essere  effettuato  in  esito ad una selezione,  sulla  base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tra almeno tre preventivi.
 L'organizzazione   proponente   dovra',   ovviamente,   tenere  uno specifico   elenco   dei   beni  acquistati  e/o  utilizzati  per  la realizzazione  delle azioni progettuali, con apposizione a margine di ciascuno del numero di matricola.
 Nel  caso  di  acquisti  di  beni  durevoli,  il  vincolo  dei beni acquistati  alla  destinazione d'uso e alla non cedibilita' prima dei suindicati  periodi di tre o cinque anni dovra' risultare da apposito atto   scritto   dell'organiz-zazione  interessata  e  dal  documento comprovante l'acquisto.
 f) Attivita' delegate e/o appaltate.
 Le   organizzazioni   di  operatori  possono  prevedere,  nei  loro programmi,  la  possibilita'  di  delega  e/o appalto delle attivita' contenute  nei  programmi.  Per  lo  svolgimento  di  tali servizi e' previsto   il   pagamento   di   un   corrispettivo  unico  da  parte dell'organizzazione  committente,  con  il  rilascio  della  relativa fattura   di   pagamento   e/o   ricevuta   di   rimborso  spese.  La responsabilita'  della  corretta attuazione dell'attivita' delegata o appaltata  rimane in capo all'organizzazione di operatori proponente, anche  per  quanto  attiene  gli obblighi di rendicontazione previsti dalla  presente  circolare. La documentazione contabile relativa alla liquidazione  di  tali servizi - fattura/ricevuta di rimborso spese - dovra' quindi essere corredata da una dettagliata rendicontazione del fornitore  per  singola  voce  di  spesa  approvata  e da copia della documentazione  di  spesa,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla presente circolare. Al fine di assicurare il rispetto dell'art. 7 del Regolamento  in  materia  di non eleggibilita' delle spese connesse a costi  amministrativi  e di personale dei beneficiari del contributo, non  sono  rendicontabili  le spese del personale che, pur ricoprendo cariche   negli  organi  direttivi  o  facendo  parte  del  personale dell'organizzazione   appaltante,   appartiene   a  qualunque  titolo (dipendente  o organo direttivo) alla struttura del soggetto delegato e/o  subappaltatario.  L'organizzazione  proponente,  inoltre, dovra' tenere  a  disposizione,  per  gli eventuali controlli da parte degli organi  competenti,  tutta  la  documentazione  tecnica  e  contabile (elenco  aziende,  schede  aziendali,  schede  di  attivita',  elenco tecnici,   materiali  impiegati,  schede  chilometriche,  fatture  di acquisto   materiali,   giustificativi  di  spesa  ecc.),  sempre  in conformita' alle prescrizioni della circolare.
 g) Costi misti.
 Per  i beni e/o strumenti utilizzati anche per attivita' diverse da quelle  previste  da  programmi  di  cui  al  Regolamento (ad esempio locali,  macchine  ecc.),  dovra'  preventivamente essere indicata la percentuale  d'uso  riservata,  sulla  base  di  quanto  previsto dal programma approvato, per la realizzazione delle azioni ivi previste.
 
 11. Attivita' di controllo.
 
 I  controlli  istruttori  contabili  e  tecnici,  finalizzati  alla verifica   della   eleggibilita'  delle  spese,  verranno  svolti  da AGECONTROL in regime di delega ai sensi del regolamento CE 1663/95.
 Dopo  l'approvazione dei programmi, l'AGEA trasmette all'AGECONTROL copia  del  fascicolo relativo a ciascun programma, chiedendo l'avvio delle  procedure di verifica. L'organizzazione di operatori e' tenuta a  comunicare  per iscritto alla AGEA e all'AGECONTROL l'inizio delle attivita'.
 Tutti  i pagamenti effettuati dall'AGEA (con esclusione della prima rata    di   anticipo   erogata   su   cauzione)   sono   subordinati all'acquisizione  del  verbale  e  del  rapporto di controllo emanato dall'AGECONTROL,  di esito positivo e con l'indicazione degli importi effettivamente sostenuti e quietanzati.
 I  controlli  verranno  svolti  secondo  la  procedura  di  seguito descritta.
 In  applicazione  dell'art. 14 del Regolamento si procedera', sotto il profilo generale, a:
 a) costituire i fascicoli individuali per ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo;
 b) monitorare le attivita' di controllo;
 c) acquisire   le  risultanze  e  svolgere  l'accertamento  delle irregolarita'  constatate  nell'esecuzione  dei  controlli,  ai  fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.
 L'AGECONTROL assicura, in particolare:
 l'esecuzione  dei  controlli  con  proprio  personale  munito  di adeguato titolo di studio ed idoneo per numero, qualifica, formazione ed esperienza;
 un'azione  di  controllo  efficace  anche  sotto il profilo della prevenzione  e  dell'indirizzo  e  l'effettuazione  dei controlli nel rispetto   dei  termini  imposti  dal  regolamento  per  la  regolare esecuzione  delle  procedure  amministrative  afferenti  il pagamento degli  anticipi  e  dei  saldi,  nonche'  l'eventuale  svincolo delle cauzioni. Articolazione dei controlli.
 I  controlli  riguardano le attivita' eseguite dalle organizzazioni di  operatori  ed  hanno  il fine di verificare il rispetto di quanto previsto nei programmi approvati.
 Le  attivita'  di  controllo  si sostanziano in controlli di natura contabile  (che  sono  effettuati  ad attivita' avviate o concluse) e controlli di natura tecnica. 1. Controlli contabili.
 I  controlli contabili hanno quale scopo principale la verifica del rendiconto  e  della  documentazione  contabile inerente le attivita' poste in essere.
 I controlli si sostanziano:
 -   nella  verifica  dell'ammissibilita'  delle  spese  sostenute secondo  i  criteri  di  ammissibilita'  delle  stesse indicati nella presente circolare;
 -  nella  verifica della concordanza delle spese sostenute con la documentazione   inerente   l'attivita'   in   essere,   come  meglio specificata   nella  presenta  circolare,  comprendente  i  documenti giustificativi   (ove   per  documenti  giustificativi  si  intendono fatture,   ricevute   o   altri   documenti   contabili  regolarmente quietanzati tramite bonifici bancari);
 -  nella  verifica  della  rispondenza  tra  l'importo  assegnato distinto   per   le   singole   voci  di  spesa  ed  i  prospetti  di rendicontazione  allegati  alle  richieste  di  anticipo, di svincolo parziale  della  cauzione,  di  liquidazione del finanziamento (o del saldo  finale)  o  di  svincolo totale della cauzione. Tale attivita' potra'  svolgersi  per tutto il periodo previsto per la realizzazione delle  azioni  stabilite  dal  programma  approvato.  Le verifiche si svolgeranno in corrispondenza dele seguenti fattispecie:
 - domanda di anticipo del finanziamento;
 -   domanda   di   svincolo   parziale  della  cauzione  relativa all'anticipo richiesto;
 - domanda di saldo del finanziamento.
 La   presentazione   delle   suddette  domande  determina,  quindi, altrettante  fasi  in  cui  l'AGECONTROL  e'  chiamata  ad effettuare verifiche nei confronti dell'Organizzazione proponente.
 Le visite ispettive verranno effettuate nel rispetto dei termini di seguito indicati:
 a) prima  dell'erogazione della seconda rata di anticipo (pari ai 2/3  dell'importo  garantito  complessivo),  al  fine  di  verificare l'effettiva  spesa,  nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita', dell'intera  somma erogata a titolo di prima rata di anticipo (pari a 1/3 dell'importo garantito complessivo).
 b) Entro  il  secondo  mese  successivo  alla presentazione della domanda  di  svincolo  parziale  della  cauzione  di anticipo, per un importo   non   superiore   alla  meta'  delle  spese  effettivamente sostenute,  come previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento. Tale domanda  dovra'  pervenire  all'AGEA  entro  la  fine di ogni anno di esecuzione  del  programma, a partire dal 31 marzo 2007. La visita ha il  fine  di  verificare  che siano state effettivamente sostenute le spese,  nel  rispetto  dei criteri di ammissibilita', con riferimento alle quali viene chiesto lo svincolo.
 c) Entro  tre  mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di saldo previsto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento. Tale domanda dovra'  pervenire  all'AGEA  entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun  anno  di esecuzione del programma, a decorrere dal 30 giugno 2007.  La  visita  ha  il fine di verificare l'effettivo sostenimento delle  relative  spese  rendicontate  nel  rispetto  dei  criteri  di ammissibilita'.
 Le  visite ispettive di cui sopra dovranno essere effettuate presso la  sede  amministrativa  dell'organizzazione  a  cui si riferisce il programma   approvato   e  potranno  avvenire  previo  preavviso  non anteriore   a   quarantotto   ore  da  notificare  all'organizzazione interessata. 2. Controlli tecnici.
 I  controlli  contabili  di cui al paragrafo 1 saranno integrati da controlli   tecnici,   finalizzati  alla  verifica  dell'effettiva  e corretta  attuazione delle azioni previste nei programmi di attivita' approvati ed al rispetto delle condizioni di riconoscimento.
 I  controlli si esplicheranno nelle varie sedi di svolgimento delle attivita' e/o nelle sedi amministrative di riferimento. Le fasi di controllo.
 Prima fase.
 Contestualmente  alla  presentazione della domanda di finanziamento l'organizzazione  puo'  presentare  una  richiesta  di  anticipo (non superiore  al 90% del finanziamento complessivo), previa costituzione di  una  cauzione  per un importo pari al 110% dell'anticipo. L'AGEA, previa   verifica  del  ricorrere  delle  condizioni  previste  dalla normativa   e  nel  caso  di  approvazione  del  programma,  versera' all'organizzazione  un  terzo  della  somma  richiesta  entro il mese successivo.
 In  tale circostanza prima di poter procedere alla liquidazione dei restanti due terzi dell'anticipo l'AGEA dovra' acquisire - oltre alla documentazione  contabile  ed  amministrativa  prevista - l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti:
 -  l'effettiva  spesa  dell'intera somma gia' erogata a titolo di prima  rata  di  anticipo,  tramite  la verifica di giustificativi di spesa   regolarmente   quietanzati  attraverso  bonifici  bancari,  e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse;
 -  l'effettivo  e  corretto  svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra quelle da assoggettare a controlli tecnici.
 Condizione  necessaria  per  la  liquidazione  della  seconda  rata dell'anticipo  e',  quindi,  l'acquisizione  dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL. Seconda fase.
 Le  organizzazioni possono presentare entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' la domanda di svincolo parziale della cauzione dell'anticipo, a decorrere dal 31 marzo 2007.
 Prima  di  procedere  allo  svincolo parziale della cauzione l'AGEA dovra'   acquisire   -   oltre   alla   documentazione  contabile  ed amministrativa   prevista   -   l'esito   del   controllo  effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti:
 -  l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di svincolo   parziale   della   cauzione,   tramite   la  verifica  dei giustificativi  di spesa regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse;
 -  l'effettivo  e  corretto  svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da assoggettare a controlli tecnici.
 Condizione  necessaria  per lo svincolo parziale della cauzione e', quindi,    l'acquisizione    dell'esito    del   controllo   eseguito dell'AGECONTROL. Terza fase.
 Le  organizzazioni  sono  tenute  a  presentare  entro  i  tre mesi successivi al termine di svolgimento delle attivita' di ciascun anno, a   decorrere   dal   30 giugno   2007,  una  domanda  di  saldo  del finanziamento annuale.
 L'AGEA  eroga  il  saldo del finanziamento annuale, previa verifica delle   spese   effettivamente   sostenute   dall'organizzazione   in attuazione delle attivita' previste.
 Prima  di  procedere  all'erogazione  del  saldo  del finanziamento annuale, l'AGEA dovra' acquisire, oltre alla documentazione contabile ed   amministrativa   prevista,   l'esito  del  controllo  effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti:
 -  l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di saldo,  tramite  la verifica dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati  attraverso  bonifici  bancari,  e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse;
 -  l'effettivo  e  corretto  svolgimento delle relative azioni in attuazione del programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da assoggettare a controlli tecnici.
 Condizione  necessaria per l'erogazione del saldo del finanziamento annuale  e', quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL.
 Per  tutto  quanto  non  specificato  nella  presente circolare, si rimanda al disposto del regolamento CE n. 865/04 e n. 2080/05 ed alla normativa comu-nitaria e nazionale vigente.
 
 12. Allegati
 
 Costituiscono  parte integrante della presente circolare i seguenti allegati:
 1) struttura del finanziamento per tipologia di attivita';
 2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificato di iscrizione nel registro  delle  imprese  di  cui  al decreto ministeriale 7 febbraio 1996,  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 3)  prospetto  delle  spese  ripartito  secondo  le attivita' e i settori di attivita' costi previsti per singola voce di spesa;
 4) prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attivita';
 5)  schema  di  polizza  fidejussoria  bancaria  a garanzia della corretta  esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al Regolamento CE n. 2080/05;
 6) periodo di durata delle cauzioni per durata del programma;
 7) dichiarazione sostitutiva di non sovrapponibilita';
 8) dichiarazione bancaria;
 9) relazione regionale sullo stato di attuazione dei programmi;
 10)  schema  di  polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo  del contributo delle spese di realizzazione del programma operativo di cui al regolamento CE n. 2080/05;
 11) dichiarazione di congruita' tecnico-amministrativa;
 12)   quadro  riepilogativo  generale  dei  costi  ripartito  per attivita';
 13) quadro riepilogativo generale delle singole voci di spesa;
 14)  quadro  analitico  delle singole voci di spesa ripartito per attivita';
 15) criteri di imputabilita' delle spese.
 Il titolare: Gulinelli
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