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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 31 gennaio 2006 |  | Determinazione,  a  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso dal 1° gennaio  2006  e  fino  a  tutto  il  periodo  di paga in corso al 31 dicembre  2006,  delle  retribuzioni convenzionali da prendere a base per   il   calcolo   dei   contributi  dovuti  per  le  assicurazioni obbligatorie  dei  lavoratori  italiani operanti all'estero, ai sensi dell'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori italiani  operanti  all'estero  ed il sistema di determinazione delle relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque  in  misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
 Visto  l'art.  48,  comma  8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini   fiscali,   delle   retribuzioni   convenzionali   di   cui  al decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;
 Considerato  che  l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,  n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita' concertante;
 Visti  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, nonche' il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001,  n.  317,  con  i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica con il Ministero  delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  in  luogo  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale;
 Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
 Visto  l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato  dall'art.  6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  che,  per  la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini   contributivi,   conferma   le   disposizioni   in  materia  di retribuzioni  convenzionali  previste  per  determinate  categorie di lavoratori;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  22  del  28 gennaio  2005,  relativo  alla determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005;
 Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata omogeneita';
 Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
 Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2006  alla determinazione delle retribuzioni in questione;
 Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art.  14  della  legge  n. 241 del 1990, svoltasi il 22 novembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Retribuzioni convenzionali
 A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 e fino a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2006, le retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio 1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo unico  d'imposte  sui  redditi,  approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma  1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Fasce di retribuzione
 Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. Frazionabilita' delle retribuzioni
 I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
 |  |  |  | Art. 4. Trattamento di disoccupazione
 per i lavoratori rimpatriati
 Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 gennaio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 32 a pag. 36   <----
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