IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/1 05754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Vista la nota n. 1836849 del 22 aprile 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Pausania s.c.r.l., concernente la realizzazione di strutture turistiche da realizzarsi in Basilicata, area obiettivo 1; Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato; Considerato che la regione Basilicata con delibera n. 456 del 3 marzo 2005, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilita' con la programmazione regionale, e si e' impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 10% dei contributi pubblici giudicati ammissibili fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Pausania s.c.r.l. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, del citato decreto-legge n. 35/2005; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, con il Consorzio Pausania s.c.r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di strutture turistiche, da realizzarsi in Basilicata, nei comuni di Melfi, Acerenza, Forenza, Rionero in Vulture, area ricadente nell'obiettivo 1. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 46.139.020 euro e prevedono le iniziative imprenditoriali realizzate dalle societa' consortili specificate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1. L'importo totale delle agevolazioni cosi calcolate e' pari a 23.488.857 euro, di cui 21.139.971 euro a carico dello Stato ed i restanti 2.348.886 euro a carico della regione Basilicata. 1.3. Il contributo in conto capitale alle societa' del consorzio sara' erogato in quote annuali di pari importo negli anni 2005, 2006 e 2007, come dettagliato nella seguente tabella:
----> Vedere tabella a pag. 40 <----
Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2. 1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.6. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa. 1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 136 U.L.A. (Unita' lavorative annue). 1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 21.139.971 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse. Roma, 29 luglio 2005 Il Presidente delegato: Berlusconi Il Segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 215 |