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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 25 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Back Andressa Carla, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  istanza  della  sig.ra  Back Andressa Carla, nata a Curitiba (Brasile)   il  29 aprile  1977,  cittadina  brasiliana,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, e successive integrazioni,  il  riconoscimento del titolo di «Advogada» rilasciato dallo  «Ordem  de  advogados do Brasil» cui e' iscritta dal 1° giugno 2001,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito un titolo accademico in  «Direito» presso la «Ponteficia Universidade Catolica» di Parana' dal 1999;
 Considerato inoltre che, la richiedente ha conseguito il diploma di laurea  in giurisprudenza presso la Universita' degli studi di Milano nel marzo 2004;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni,  per  cui  lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  il  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata  in  data 26 agosto 2005 dalla Questura di Cremona a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Back  Andressa  Carla,  nata  a Curitiba (Brasile) il 29 aprile  1977,  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto  il titolo accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una  materia  scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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