Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 gennaio 2006 |
Reiezione, al sig. Baffa Massimiliano, della domanda di riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del proprio titolo di «Bachelor of Arts - International Business» rilasciato da «The Nottingham Trent University» congiuntamente alla «European School of Economics (ESE)» (Regno Unito), in data 23 luglio 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista; Viste le note del M.A.E. del 5 dicembre 1999 e del M.U.R.S.T. dell'8 gennaio 2001, che evidenziano come l'accordo di tipo privatistico con cui «The Nottingham Trent University» ha affidato lo svolgimento di corsi universitari alla «European School of Economics» non ha alcuna efficacia giuridica; Vista la nota del Consolato Generale d'Italia a Manchester del 16 gennaio 2001, da cui si evince che «The Nottingham Trent University» ha istituito un rapporto di franchising con la «European School of Economics», che e' una istituzione privata anche in Gran Bretagna e non appare nella pubblicazione annuale «The Education Authority Directory» pubblicata da The School Government Publishing Company Ltd; Vista la delibera dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 dicembre 2000, che - oltre a sottolineare che la direttiva 89/48/CEE, e quindi il decreto legislativo n. 115/1992, non riguardano il riconoscimento di meri titoli accademici conseguiti all'estero - ha disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa di messaggi ritenuti «pubblicita' ingannevole», precisando in particolare che in realta' i titoli rilasciati dalla societa' ESE International Ltd ed ISMAN S.r.l. «non sono ammessi al riconoscimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992»; Preso atto che in data 29 marzo 2001 a questo Ufficio veniva notificato il ricorso al TAR Lazio inoltrato dal richiedente al fine di ottenere da questo stesso Ufficio un provvedimento in relazione alla pratica di riconoscimento in corso; Considerato che, in assenza delle integrazioni documentali piu' volte richieste al sig. Baffa, e alla luce degli atti prodotti dall'interessato stesso, il richiedente non risulta essere in possesso del titolo professionale di dottore commercialista nel Regno Unito, e che pertanto non sussitono comunque gli estremi per procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Preso atto della sentenza n. 7922/05 Reg. Sent., emessa il 13 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione prima, e comunicata a questo Ministero in data 12 ottobre 2005, che ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e, per l'effetto, ha annullato l'impugnato decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2001, in quanto emesso in violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992; Preso atto che, in adempimento alla su indicata sentenza, l'istanza dell'interessato e' stata esaminata nella conferenza di servizi del 15 dicembre 2005; Viste le determinazioni della conferenza di servizi sopra indicata, in cui dopo aver accuratamente riesaminato tutta la documentazione agli atti, si e' ritenuto di confermare il precedente parere, in quanto l'interessato non aveva dimostrato il possesso del titolo professionale, come richiesto dalla direttiva citata; Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: La domanda del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere l'accesso alla professione di dottore commercialista in Italia, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 25 gennaio 2006 Il direttore generale: Mele |
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