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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 25 gennaio 2006 |  | Reiezione,   al   sig.   Baffa   Massimiliano,   della   domanda   di riconoscimento  di  titolo  di studio estero, quale titolo abilitante per    l'esercizio   in   Italia   della   professione   di   dottore commercialista. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista  l'istanza  del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il  6 agosto  1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del  proprio  titolo  di  «Bachelor of Arts - International Business» rilasciato  da  «The Nottingham Trent University» congiuntamente alla «European School of Economics (ESE)» (Regno Unito), in data 23 luglio 1999,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;
 Viste  le  note  del  M.A.E.  del  5 dicembre 1999 e del M.U.R.S.T. dell'8 gennaio   2001,   che   evidenziano  come  l'accordo  di  tipo privatistico con cui «The Nottingham Trent University» ha affidato lo svolgimento di corsi universitari alla «European School of Economics» non ha alcuna efficacia giuridica;
 Vista  la  nota  del  Consolato  Generale d'Italia a Manchester del 16 gennaio   2001,  da  cui  si  evince  che  «The  Nottingham  Trent University»  ha istituito un rapporto di franchising con la «European School  of  Economics»,  che e' una istituzione privata anche in Gran Bretagna  e  non  appare  nella  pubblicazione annuale «The Education Authority  Directory»  pubblicata da The School Government Publishing Company Ltd;
 Vista  la  delibera  dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato  del  14 dicembre  2000,  che  -  oltre a sottolineare che la direttiva 89/48/CEE, e quindi il decreto legislativo n. 115/1992, non riguardano  il  riconoscimento  di  meri titoli accademici conseguiti all'estero  -  ha  disposto  la  pubblicazione  di  una dichiarazione rettificativa   di   messaggi   ritenuti  «pubblicita'  ingannevole», precisando  in  particolare  che in realta' i titoli rilasciati dalla societa'  ESE  International Ltd ed ISMAN S.r.l. «non sono ammessi al riconoscimento   in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 115/1992»;
 Preso  atto  che  in  data  29 marzo  2001  a questo Ufficio veniva notificato  il ricorso al TAR Lazio inoltrato dal richiedente al fine di  ottenere  da  questo stesso Ufficio un provvedimento in relazione alla pratica di riconoscimento in corso;
 Considerato  che,  in  assenza  delle integrazioni documentali piu' volte  richieste  al  sig.  Baffa,  e  alla  luce degli atti prodotti dall'interessato   stesso,  il  richiedente  non  risulta  essere  in possesso del titolo professionale di dottore commercialista nel Regno Unito,  e  che  pertanto  non  sussitono  comunque  gli  estremi  per procedere   al  riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto legislativo n. 115/1992;
 Preso  atto  della  sentenza  n.  7922/05  Reg.  Sent.,  emessa  il 13 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione prima, e  comunicata  a  questo  Ministero  in  data 12 ottobre 2005, che ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e, per l'effetto, ha annullato l'impugnato decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2001, in  quanto  emesso in violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Preso atto che, in adempimento alla su indicata sentenza, l'istanza dell'interessato  e'  stata esaminata nella conferenza di servizi del 15 dicembre 2005;
 Viste le determinazioni della conferenza di servizi sopra indicata, in  cui  dopo  aver accuratamente riesaminato tutta la documentazione agli  atti,  si  e'  ritenuto  di confermare il precedente parere, in quanto  l'interessato  non  aveva  dimostrato  il possesso del titolo professionale, come richiesto dalla direttiva citata;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante  di categoria nella seduta sopra indicata;
 Decreta:
 La  domanda  del  sig.  Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere l'accesso alla professione  di  dottore  commercialista  in  Italia,  per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
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